Decreto cautelare 18 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Zanellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della pagella della classe 5ª - Indirizzo Tecnico Agrario sullo scrutinio finale datato 9 giugno 2022, reso noto il 10 giugno 2022, che ha stabilito di non ammettere il ricorrente all'Esame di Stato, e per l’annullamento degli atti inerenti, conseguenti e successivi;
- della pagella della classe 5ª Indirizzo Tecnico Agrario del primo quadrimestre;
- dei voti del primo e secondo quadrimestre anno 2021/2022;
- del verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe che ha stabilito di non ammettere lo studente all'Esame di Stato;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30 luglio 2022:
- del verbale n. 8 relativo allo scrutinio finale anno scolastico 2021/2022 del 9 giugno 2022, emesso dal Consiglio dei docenti della classe 5AG (-OMISSIS- ) depositato in data 29 luglio 2022 dopo l’emissione del decreto cautelare n.177/2022 emesso da codesto T.A.R. per la Sardegna il 18 luglio 2022;
- della relazione della docente di Produzioni vegetali, Economia, Estimo, Marketing e Legislazione;
- della relazione dell’insegnante di gestione dell'ambiente e del territorio;
- della relazione del docente di matematica;
- della relazione della docente d'inglese;
- della relazione del docente di Genio rurale;
- della relazione della docente di Produzioni Animali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16 luglio 2022 e depositato in pari data, il ricorrente sopra indicato ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, di non ammissione del figlio minore all’Esame di Stato - anno scolastico 2021/2022.
Con il ricorso è stata proposta anche istanza cautelare monocratica e collegiale: con decreto cautelare n. 177/2022 l’istanza di decretazione monocratica è stata però respinta.
L’amministrazione scolastica si è costituita in data 19/7/2022 con atto di stile e ha poi depositato memoria e documenti in vista della camera di consiglio del 2/8/2022, nella quale, con ordinanza n. 203/2022, l’istanza cautelare è stata respinta in sede collegiale.
A tale ordinanza non ha fatto seguito alcuna attività processuale delle parti.
In attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, trattandosi di ricorso triennale, lo stesso è stato iscritto all’odierno ruolo aggiunto per la verifica della permanenza dell’interesse.
Con nota depositata nel fascicolo telematico in data 18 marzo 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito, e ha chiesto una pronuncia dichiarativa in tal senso con compensazione delle spese.
Di tanto non resta al Collegio che prendere atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione delle spese processuali tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.