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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 9571/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CONCARI PATRIZIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONCARI PATRIZIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 21/05/2024, con cui e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Carinola-CE in data 30.4.2001 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carinola-CE al numero 2, parte II, serie A, dell'anno 2001), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 13.11.2024, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 22.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. Le figlie e vengono affidate con il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, precisando che le Per_1 decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale le figlie si trovano, prevedendo che le stesse
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mantengano la residenza presso l'abitazione famigliare sita in 25060 Marcheno (BS), Via Paolo Sesto n.14;
3. La casa coniugale, sita in Marcheno (BS), Via Paolo Sesto, n. 14, è oggi di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno. La signora si impegna a trasferire al signor nell'ambito Parte_1 CP_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e per effetto dello scioglimento della comunione legale dei beni, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Marcheno (BS), Via Paolo Sesto, n. 14 (catastalmente Via Parte c.n.18), identificata nel Catasto di detto Comune, come catasto Fabbricati – sezione NCT – foglio 19- mappale 159 – categoria A/3 – classe 1 – vani 7,5 ( unità immobiliare del tipo “Casa Marcolini”, disposta sui piano terra e primo, con annesso manufatto in pietra utilizzato per il ricovero di animali da cortile, nonché corte di pertinenza esclusiva, avente superficie inferiore a cinquemila metri quadrati ricompresa nella relativa scheda identificativa catastale); mappale 160 – subalterno 2 ( graffato al precedente mappale 159. E', altresì, compreso box per il quale manca la corrispondente posizione nel NCEU, non essendo stato dichiarato l'accatastamento né risultando censito, pur essendo compreso nel perimetro dell'area di pertinenza esclusiva della casa (mapp.159) e successivamente oggetto di atto di aggiornamento protocollo n. 2007/BS0332097 del 20/12/2007. E', altresì, compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio.
4. Il signor si impegna ad acquistare la predetta quota al prezzo pattuito di Euro 63.000,00 CP_1
(sessantatremila). L'importo concordato verrà corrisposto dal signor con le seguenti modalità: - euro 15.000,00 al CP_1 momento del rogito notarile che comunque, dovrà essere effettuato entro 2 mesi dall'omologa della separazione;
- il restante importo ammontante ad euro 48.000,00 verrà corrisposto dal signor alla signora successivamente alla CP_1 Parte_1 chiusura del mutuo attualmente in essere, contratto per l'abitazione famigliare e, comunque, entro e non oltre tre mesi dal 30/09/2027 in unica soluzione;
- le parti concordano che le spese e gli interessi derivanti dal nuovo finanziamento che verrà contratto dal signor per liquidare alla signora l'importo di euro 48.000,00 a saldo dell'acquisto CP_1 Parte_1 della quota di sua proprietà dell'abitazione famigliare verrà equamente diviso a metà; - le spese per il rogito notarile e tutte le eventuali spese necessarie per concludere il trasferimento della proprietà dell'immobile verranno equamente divise a metà tra i coniugi:
5. Il signor si farà interamente carico delle rate del mutuo contratto per l'abitazione sita in 25060 Marcheno (BS), CP_1
Via Paolo Sesto n.14 a decorrere dal mese di aprile 2024 sino a completa estinzione dello stesso;
6. Gli arredi che compongono la casa coniugale, ad eccezione dei beni e degli effetti personali della signora Parte_1 resteranno nella disponibilità del Sig. I coniugi si divideranno equamente le stoviglie e i complementi d'arredo. CP_1
7. La signora si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre 4 mesi dalla pronuncia della Parte_1 separazione dei coniugi;
8. Le figlie trascorreranno equamente il proprio tempo coi genitori secondo gli accordi che verranno presi di comune accordo tra i genitori anche in base alle esigenze delle figlie;
9. Le minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno, il Natale e l'ultimo dell'anno, nonché Pasqua e Pasquetta, mentre trascorreranno gli altri ponti e festività (25 aprile, 1 maggio, carnevale, 8 dicembre…) secondo il criterio dell'alternanza;
10. Nel periodo estivo, le figlie potranno trascorrere fino a tre settimane, anche non consecutive, alternativamente, con il padre e con la madre;
11. Le minori trascorreranno infine con la madre la festa della mamma e con il papà la relativa festa, nonché con il Sig. il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la Sig.ra il giorno del compleanno di quest'ultima; CP_1 Parte_1
12. Considerate le condizioni economiche di entrambi i genitori ed i tempi di frequentazione paritetici dei minori con i genitori, questi ultimi provvederanno al mantenimento delle figlie in via diretta;
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13. I genitori si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche e specialistiche, scolastiche e parascolastiche documentate, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Brescia;
Per
14. Per quanto riguarda la figlia che è maggiorenne ma ancora studentessa, quindi, non economicamente indipendente, i genitori si impegnano a sostenere sia le spese ordinarie sia le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
15. I coniugi dichiarano le somme presenti sul conto corrente bancario cointestato n. 42740031 BPer Banca filiale di Gardone Val Trompia verranno equamente suddivise ed il conto verrà estinto;
16. Le parti dichiarano di aver già definito ogni altro assetto patrimoniale e che, pertanto, nulla hanno più a che pretendere l'una nei confronti dell'altra»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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