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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 398/2023 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del
12.09.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 398/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.09.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
Parte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. Massimiliano PANTANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina
(via La Farina n. 278); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Pasquale GAZZARA del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Ugo
Bassi n. 91); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: vendita immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per le parti appellanti:
“… Per tutto quanto sopra esposto, e con riserva di altro a dedurre, gli esponenti insistono per l'accoglimento dell'appello e delle domande e conclusioni già esposte nell'atto di appello che qui si riportano CONCLUSIONI a) Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
b) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
c) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado, anche non espressamente riproposte e segnatamente: 1) Rigettare con qualunque statuizione le domande formulate da parte attrice siccome infondate per le ragioni infra esposte;
2) Accertare e dichiarare che mai in nessuna occasione la ttrice ha Controparte_1 mai invitato o convocato gli istanti per la stipula dell'atto pubblico definitivo di trasferimento dei beni compromissati;
3) Dare atto che i concludenti sono pronti alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento dei beni compromissati condizionatamente al versamento in loro favore del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo;
4) Per l'effetto fissare alla un termine entro il quale Controparte_1 stipulare l'atto definitivo di vendita con contestuale versamento a favore dei convenuti del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo;
5) Con espressa riserva di integrare e modificare le domande e ogni deduzione anche istruttoria nei modi e termini assegnandi;
6) Con vittoria di spese e compensi di giudizi da distrarre a favore del procuratore antistatario;
d) Conseguentemente alla riforma della sentenza impugnata annullare e/o modificare il capo di sentenza in cui gli odierni appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese legali di primo grado in favore della e) Condannare, per Controparte_1 l'effetto, controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Per parte appellata:
“… l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, VOGLIA Ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della soc. CP_2 Parte_4 Ritenere e dichiarare l'interposto appello inammissibile ed improcedibile per i motivi spiegati in comparsa di
[...] costituzione. Comunque, rigettarlo nel merito poiché totalmente infondato. Per l'effetto confermare la sentenza di I grado. Condannare controparte alle spese e compensi di difesa anche di questo ulteriore grado di giudizio. Condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, n. 3 C.P.C. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 24.5.2023
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 davanti a questa Corte la riproponendo le domande, eccezioni Controparte_1
e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 1994 emessa in data 24.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2406/2017 RGAC.
*
Le parti appellanti, che avevano chiesto in primo grado (quali convenute): il rigetto delle domande di parte attrice;
l'accertamento che in nessuna occasione la le avesse invitate CP_1 per la stipula dell'atto pubblico definitivo di trasferimento dei beni compromissati e che, inoltre, avevano chiesto di dare atto della propria disponibilità a stipulare l'atto pubblico a condizione del versamento in loro favore del reale saldo mancante, in misura pari ad euro 17.000 oltre interessi e rivalutazione (e non di euro 3.095,97, come sostenuto da parte attrice), lamentavano che l'impugnata sentenza:
1. in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 C.C.: 1.1. per difetto dei presupposti, aveva erroneamente ritenuto sussistente l'inadempimento da parte d'esse appellanti degli obblighi contrattuali derivanti dai due preliminari stipulati con controparte, non avendo la società appellata provveduto a saldare l'intero prezzo di acquisto, tanto che il residuo era stato versato solo dopo la proposizione del procedimento;
ed ancora:
1.2. in relazione all'art. 116 C.P.C., comunque la mai aveva fornito alcuna prova CP_1 relativamente ad un'eventuale formale convocazione degli odierni appellanti davanti al notaio per la stipula dell'atto, al contrario di questi ultimi che, invece, con lettera raccomandata del 13.4.2017 (dopo aver contestato la cifra dovuta a saldo) avevano invitato la suddetta società a procedere alla stipula del contratto definitivo;
2. per violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4 con vizio di motivazione in relazione all'art. 116
C.P.C., meritava censura nella parte in cui aveva omesso di vagliare quanto richiesto dai nel proprio atto di costituzione in relazione alla richiesta di accertamento che il Parte_1 saldo del prezzo fosse di euro 17.000 e che gli odierni appellanti erano disponibili a stipulare il definitivo;
3. aveva erroneamente condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore della;
CP_1
e concludevano chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
L'appellata società si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.10.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. doversi dare atto, in relazione a ed alla società Parte_4 Controparte_3
che si sarebbe formato il giudicato per infruttuosa decorrenza dei termini di
[...] impugnazione e/o acquiescenza alla stessa, non avendo questi ultimo proposto appello;
II. l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, in quanto con l'impugnazione non sarebbe stata in alcun modo contrastata la motivazione del
Giudice a quo;
e, nel merito:
sub 1., che: come già rilevato dal Giudice di prime cure, poiché per costante orientamento della Corte di cassazione il presupposto della previa offerta della propria prestazione richiesto dall'art. 2932
C.C. comma 2 può ritenersi implicito nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, esso poteva e doveva ritenersi integrato anche nell'occorso; peraltro, avendo la comunque pagato integralmente il prezzo durante il processo, essa CP_1 aveva pienamente adempiuto alle proprie obbligazioni, al contrario delle parti appellanti (le quali, nonostante i numerosi rinvii all'uopo concessi dal Giudice, non si erano mai rese disponibili a procedere all'atto di compravendita, rendendosi di conseguenza inadempienti).
Andava poi constatata l'inammissibilità della produzione della citata missiva raccomandata del 13.4.2017 poiché, pur trattandosi di documento già nella disponibilità delle controparti sin dall'avvio del giudizio di primo grado, essa era avvenuta per la prima volta solo in appello;
sub 2., che: il Tribunale aveva esplicato esaustivamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della propria decisione;
anche a diversamente opinare, non ricorrerebbe il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o d'eccezione formulata e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico- giuridica incompatibile con la loro accoglibilità;
sub 3., che: il primo Giudice avrebbe fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, ponendole a carico degli odierni appellanti;
e concludeva chiedendo: previa presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di e della Parte_4 Controparte_3 la declaratoria d'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ovvero il rigetto dell'impugnazione nel merito e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado del giudizio e ulteriore condanna ex art. 96 C.P.C. nei confronti delle parti appellanti.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore (celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.) nella data del 20.10.2023 a quella del 16.9.2024, all'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 12.9.2025), con riserva di riferire al Collegio.
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 16.7.2025 e 10.9.2025, le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati in premessa.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti appellanti (con atti depositati in modalità telematica in data 21.5.2025 e 5.6.2025) rilevavano che:
- nessun giudicato si era formato in quanto l'impugnazione era stata proposta dal Parte_1 anche n.q. di socio e amministratore della società per cui la stessa era valida ed efficace Controparte_3 per impedire il passaggio in giudicato della sentenza per la parte relativa all'obbligo assunto dalla predetta società nei riguardi dell'odierna appellata e, in ogni caso, gli odierni appellanti avevano comunque legittimazione attiva ad impugnare essendo le diverse posizioni connesse tra loro e condizionate l'una dall'altra;
- la vera ragione per cui non si era mai pervenuti alla sottoscrizione dell'atto pubblico era da addebitare al fatto che il promissario acquirente non aveva intenzione di versare la reale somma dovuta a saldo, proponendo sempre un importo notevolmente inferiore;
- a nulla rilevava il fatto che la in corso di causa avesse effettuato il pagamento di euro 17.000, non avendo CP_1 comunque la stessa provveduto ad invitare formalmente i presso il notaio per la sottoscrizione Parte_1 dell'atto pubblico, circostanza comprovata dal fatto che nessuna prova di tale invito fosse stata prodotta agli atti;
- comunque, l'azione proposta dalla era ab origine inammissibile non potendo essere proposta da una CP_1 parte inadempiente ai propri obblighi contrattuali;
- non corrispondeva al vero il fatto che i non avessero sollecitato la alla stipula dell'atto, Parte_1 CP_1 avendo gli stessi avanzato tale richiesta con raccomandata del 13.4.2017, ancorché condizionatamente al pagamento da parte della del saldo di euro 17.000; CP_1
- gli odierni appellanti non dovevano fornire alcuna prova del loro adempimento e, in ogni caso, l'adempimento della controparte era avvenuto solo in data 24.8.2017, quindi dopo la citazione;
- se avesse correttamente valutato le superiori circostanze, il Tribunale non avrebbe dovuto condannare gli odierni appellanti, ma avrebbe dovuto fissare un termine entro cui la avrebbe dovuto indicare il notaio rogante CP_1 per il trasferimento dei beni e, comunque, non avrebbe dovuto condannare gli appellanti alle spese del giudizio, considerato che era risultato vero il fatto che la società doveva ancora saldare euro 17.000 (e non euro 3.095,97);
in sede di memorie di replica, a quanto sopra aggiungevano che:
- in relazione alla suddetta raccomandata del 13.4.2017, la cui producibilità in sede di appello era stata contestata dalla , trattandosi di un documento che confermava una deduzione già svolta in primo grado, essa fosse CP_1 ammissibile;
- i bonifici di euro 8.500 ciascuno erano stati emessi in favore di e Parte_1 Parte_4 ; pertanto, erano riferibili al primo preliminare e non al secondo e, di conseguenza, in relazione al
[...] secondo preliminare persisterebbe l'inadempimento dei promissari acquirenti;
- la domanda ex art. 96 C.P.C. sarebbe inammissibile e infondata in quanto l'appello si baserebbe su argomentazioni giuridiche coerenti e non potrebbe essere qualificato come pretestuoso.
Di contro, parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 15.5.2025 e 10.6.2025) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- risulterebbe incontestabilmente dagli atti di causa che i due preliminari stipulati siano due atti distinti e separati tra soggetti diversi e con oggetto diverso e che sarebbero stati gli stessi appellanti ad ammettere che la società non ha proposto appello, essendo stata proposta impugnazione dal Controparte_3 [...] solo in quanto persona fisica, senza spendita del nome della società, di conseguenza sul punto Parte_1 si sarebbe formato il giudicato;
- con riferimento al preliminare stipulato con la l'appello sarebbe infondato, poiché la Controparte_3 somma di euro 17.000, che doveva essere ancora corrisposta dalla , era relativa al contratto stipulato CP_1 con detta società e doveva essere versata al momento della stipula dell'atto pubblico, pertanto nessun inadempimento poteva addebitarsi alla società odierna appellata (che comunque aveva in ogni caso versato la suddetta somma nel corso del giudizio di primo grado) posto che il contratto definitivo non era stato mai stipulato;
- con riferimento all'appello proposto in relazione al contratto stipulato con le persone fisiche, l'appello sarebbe infondato dal momento che in relazione a tale secondo contratto l'intero prezzo risultava già pagato;
pertanto, la poteva legittimamente richiedere la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, al quale gli appellanti si CP_1 erano illegittimamente sottratti, diventando inadempienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Le questioni sottoposte all'attenzione di questo Collegio impongono una previa analisi del primo punto della comparsa di costituzione della società odierna appellata, la quale propone un'eccezione che risulta preliminare ed assorbente rispetto ad alcune delle questioni esposte dagli appellanti nell'atto d'impugnazione.
Fondamentale, al riguardo, nella ricostruzione della vicenda processuale odierna, è la distinzione tra i due contratti preliminari e i due conseguenti rapporti oggetto del presente giudizio:
- il primo preliminare (quello recante il n. 27322 Rep.), invece, è stato stipulato tra:
, Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
e la Controparte_1 ed ha avuto ad oggetto:
“terreno ricadente in zona 2 situato in Torregrotta, frazione Crociere, confinante con viale Europa ed i mapp. 1400, 619, 1461, 1184 e 2781”.
- il secondo contratto preliminare (quello recante il n. 27323 Rep.) è stato stipulato tra: la Parte_5
e la Controparte_1 ed ha avuto ad oggetto:
“terreno libero di natura edificabile, ricadente parte in zona B, parte in zona C/1 e parte in zona C/6, situato in Torregrotta, frazione Crociere”;
e parte appellata ha chiesto, in via preliminare, darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società e del Controparte_3 Parte_4
personalmente, non avendo tali soggetti proposto appello nei confronti della
[...] sentenza di primo grado.
Tale domanda è fondata e merita accoglimento.
L'odierno giudizio di appello, infatti, risulta incardinato solo dai Parte_1
e personalmente e non può persuadere, dunque, la Parte_2 Parte_3 ricostruzione offerta dalle dette parti attrici, le quali peraltro (nella propria comparsa conclusionale, in risposta alla suddetta eccezione di giudicato) hanno affermato:
“… l'impugnazione è stata proposta dal sig. , socio e Amministratore della predetta Parte_1 società per cui la stessa è valida ed efficace per impedire il passaggio in giudicato della Controparte_3 sentenza per la parte relativa all'obbligo assunto dalla predetta società nei riguardi alla odierna appellata …”.
È evidente invece, di contro, a ciò, che in merito al capo della sentenza relativo al secondo contratto preliminare si sia formato il giudicato, non avendo la società Controparte_3 impugnato la sentenza atteso che:
nè con l'atto di gravame, in cui si legge:
“… il sig. nato a [...] il [...], C.F. , e la sig.ra Parte_1 C.F._4 Pt_2
nata a [...] il [...], C.F. , e la sig.ra nata a
[...] C.F._5 Parte_3 US ER (Germania) l'11.12.1952, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Messina, C.F._6 Via La Farina, 278, presso lo studio del sottoscritto avv. Massimiliano Pantano, C.F. che li C.F._7 rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto …”;
né nella procura alla lite;
ha avuto luogo la spendita da parte del summenzionato anche della sua qualità di Parte_1 socio di detta s.n.c. ed in particolare di quella d'amministratore (che l'avrebbe legittimato, come suo legale rappresentante pro tempore, a farvi luogo).
Ciò peraltro è confermato dagli stessi appellanti là dove, a p. 2 della propria comparsa conclusionale, affermano:
“… nessun giudicato, quindi, si è formato sul predetto capo di sentenza e ciò indipendentemente dalla mancata impugnazione specifica della sentenza da parte della società ”. Parte_6
Con tale osservazione, infatti, non si fa altro che confermare quanto eccepito da parte appellata, eccezione che tra l'altro è confermata anche dal confronto tra l'atto di costituzione in appello delle parti appellanti e quello nel giudizio di primo grado dei convenuti. Nell'intestazione di quest'ultimo, infatti, si legge:
“… La P.I. , con sede in via XXI Ottobre, 76, Torregrotta (Me), in persona dei Controparte_3 P.IVA_2 soci amministratori e legali rappresentanti signori e ed i signori Parte_4 Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F. e , Parte_4 C.F._8 Parte_1 nato a [...] il [...] i quali intervengono anche quali soci della e anche Controparte_3 personalmente, e le signore nata a [...] il [...] (CF: ), e Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] ( Germania) l'11.12.1952 ( C.F: ), tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 95, presso lo studio del sottoscritto avv. Andrea Lo Castro …”.
L'avvenimento della stipulazione de qua in due distinti atti (ancorché contestuali) evidenzia,
d'altra parte, la consapevolezza in capo ai suddetti dell'esistenza di due posizioni soggettive da volersi e ritenersi distinte e separate (pure in ragione della diversità di contenuto – inerendo distinte proprietà immobiliari – dei pattuiti preliminari); sicché, in difetto di deduzioni puntuali e riscontrabili in contrario rilievo (ovvero dell'allegazione d'un collegamento funzionale e strutturale tra i due contratti in argomento, non avvenuta), è da presumere che quella di non proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado sia stata una scelta consapevole da parte della società donde la suscettibilità Controparte_3 di ricadere in giudicato dei capi relativi al preliminare stipulato tra la suddetta società e la
. CP_1
Al contrario di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, dunque, le suddette posizioni – processuali e sostanziali – non possono considerarsi “connesse tra loro e specificatamente condizionate l'una con l'altra”, di conseguenza non è possibile ritenere sussistente alcuna legittimazione ad impugnare in capo ai suddetti appellanti in relazione al cd. secondo contratto
(quello stipulato tra la e la ovvero l'estendibilità a detta CP_1 Controparte_3
s.n.c. degli effetti dell'impugnazione ammissibilmente introdotta nei sensi oggi in rilievo.
Alla luce di quanto sopra, dato dunque della carenza di legittimazione ad impugnare degli odierni appellanti relativamente al preliminare stipulato tra la società e la Controparte_3
, nulla osta alla constatazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di CP_1 primo grado nei confronti della in argomento. CP_3 Per l'effetto, risulta assorbita nella superiore statuizione ogni doglianza delle parti appellanti relativa appunto al suddetto preliminare, segnatamente quanto all'inadempimento dedotto dagli appellanti secondo i quali la non sarebbe stata legittimata ad agire in giudizio ex CP_1 art. 2932 C.C., non avendo la stessa previamente adempiuto al proprio obbligo di versare il saldo di euro 17.000 (somma poi versata nel corso del giudizio di primo grado), in quanto pertinente appunto alle vicende del distinto contratto in argomento, come peraltro avvisato rettamente dalla sentenza di primo grado, nella quale si legge:
“… non avendo i convenuti contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né l'imputazione degli stessi ai due diversi contratti preliminari, la somma residua da corrispondere non può che considerarsi relativa al secondo contratto preliminare, vale a dire quello stipulato tra la e la e Controparte_1 Controparte_3 dall'esame dello stesso emerge che le parti convenivano, all'art. 2, che il prezzo residuo del contratto di compravendita si sarebbe dovuto corrispondere in unica soluzione alla stipula dell'atto definitivo di compravendita …”.
Anche tale assunto della sentenza di primo grado non risulta contestato con l'atto di appello, essendosi limitate le parti appellanti ad evidenziare che il mancato versamento della suddetta somma costituisse un inadempimento della , che per tale motivo non sarebbe stata CP_1 legittimata ad agire ex art. 2932 C.C.
Tuttavia, essendo i due contratti preliminari distinti e separati, così come distinte e separate sono da riconoscere le posizioni della società e dei in Controparte_3 Parte_1 epigrafe quali persone fisiche, ed essendosi prodotto in relazione alla posizione della società il giudicato sulla sentenza di primo grado, ogni doglianza relativa all'inadempimento degli obblighi derivanti dal preliminare stipulato tra le due società non può trovare accoglimento in questa sede.
Né può trovare accoglimento la contestazione avanzata dalle parti appellanti (al solo fine di ribaltare le conclusioni di parte appellata), per la prima volta in appello con le memorie di replica alla comparsa conclusionale, con le quali viene contestata l'imputabilità del pagamento della somma di euro 17.000 al contratto tra le due società, secondo cui, essendo stati i bonifici emessi in favore di e e non in favore della società Parte_1 Parte_4 stessa, tale pagamento sarebbe stato da riferire di conseguenza al primo preliminare (quello stipulato con le persone fisiche) e non al secondo (quello stipulato tra le società).
È evidente che gli appellanti abbiano avanzato in tale sede per la prima volta la suddetta contestazione (si ribadisce che in merito mai prima delle memorie di repliche era stato eccepito alcunché) al solo fine di rimettere in discussione l'adempimento della relativamente al CP_1 preliminare stipulato dalla stessa con le persone fisiche, alla luce della eccezione di giudicato promossa dalla controparte relativamente al preliminare stipulato tra le due società.
Ma tardivamente, dunque inammissibilmente, e comunque contra tabulas (essendo pacifico che il prezzo del preliminare tra le persone fisiche e fosse stato versato ante litem). CP_1
*
Esaurita la trattazione di ogni questione relativa al preliminare stipulato tra la e la CP_1
l'unica parte dell'appello che residua da analizzare è quella relativa Controparte_3 al preliminare stipulato tra Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e la
[...] Parte_2 Controparte_1
Preliminarmente si rileva come (né in proprio né n.q.) non abbia proposto Parte_4 appello avverso la sentenza di primo grado;
pertanto, anche in relazione alla sua posizione sulla predetta sentenza si è formato il giudicato. Nel merito, relativamente alla posizione dei tre odierni appellanti (l'unica che residua), il Collegio rileva:
quanto al tema sub 1.: gli appellanti hanno lamentato:
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 C.C. per difetto dei suoi presupposti, affermando che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un inadempimento
– da parte degli odierni appellanti – degli obblighi contrattuali derivanti dal preliminare stipulato, pur non avendo parte appellata (all'epoca della proposizione del giudizio) provveduto a saldare l'intero prezzo di acquisto, poiché versato solo dopo la proposizione del procedimento di prime cure;
- che la non avrebbe mai fornito alcuna prova relativamente ad una eventuale CP_1 formale convocazione degli odierni appellanti davanti al notaio per la stipula dell'atto, al contrario di questi ultimi che, invece, con lettera raccomandata del 13.4.2017 (dopo aver contestato la cifra dovuta a saldo) avevano invitato la a procedere alla stipulazione CP_1 del contratto definitivo.
Tale motivo di appello non merita accoglimento.
Come già evidenziato in precedenza, l'“inadempimento” che gli odierni appellanti lamentano risulta relativo al secondo preliminare (quello stipulato tra le due società), sicché tale argomentazione non ha alcuna rilevanza in relazione al primo preliminare (quello stipulato tra la e le persone fisiche), avendo la in relazione ad esso già provveduto a CP_1 CP_1 versare pienamente la cifra concordata ancor prima della proposizione del giudizio di primo grado. Circostanza, questa, che peraltro risulta non esser stata contestata dagli odierni appellanti per tutto il primo grado di giudizio, tanto da essere riportata addirittura in sentenza, e che, come sopra esposto, non viene contestata neanche con l'atto di appello, ma solo con le memorie di replica alla comparsa conclusionale in appello.
Alla luce di ciò, in relazione al primo preliminare, l'unico inadempimento residuo, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, è quello delle persone fisiche, che, nonostante la CP_1 avesse già adempiuto pienamente alla propria obbligazione (versando l'intera somma dovuta), non avevano provveduto a trasferire la proprietà del terreno oggetto del contratto.
Richiamando sul punto la sentenza di primo grado, là dove ha osservato:
“… sotto il profilo dei requisiti richiesti ai fini della proponibilità della domanda ex art. 2932 C.C., secondo la giurisprudenza della S.C., nel caso in cui le parti di un preliminare di vendita abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 C.C. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, sicché, in siffatta ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 14372/2018). Pertanto, dato atto che la stessa domanda di pronuncia della sentenza ex art. 2932 C.C. doveva intendersi come implicita offerta, da parte della promissaria acquirente, del pagamento del prezzo residuo, avendo, nel corso del giudizio, la stessa provveduto ad effettuare il pagamento del saldo del prezzo pattuito nell'importo richiesto dai convenuti, la condizione dell'adempimento risulta pienamente realizzata. Al contrario, la condotta processuale tenuta dai convenuti denota la persistenza dell'inadempimento accertato, considerato che, mentre parte attrice, seppure non tenuta, effettuava il pagamento del prezzo residuo, manifestando così la propria volontà di definire bonariamente la controversia, i convenuti, pur non avendo contestato il pagamento effettuato, non hanno provveduto a trasferire i beni oggetto dei contratti né hanno svolto difese a riguardo …”;
tale statuizione è condivisa da questo Collegio e merita di essere confermata in questa sede, disattendendo il merito delle contrarie domande delle parti appellanti.
Quanto al tema sub 2.: gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4 per difetto di motivazione in relazione all'art. 116 C.P.C., e chiedono l'annullamento e/o modifica della sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto in minima considerazione quanto richiesto in prime cure dai nel proprio atto di costituzione in relazione alla richiesta di accertamento che il Parte_1 saldo del prezzo fosse di euro 17.000 e al fatto che gli odierni appellanti erano disponibili a stipulare il definitivo.
Anche tale motivo di appello merita di essere disatteso.
In relazione al primo punto, ossia la mancata considerazione della richiesta di accertamento che il saldo del prezzo fosse di euro 17.000, si osserva come ogni statuizione in merito da parte del Giudice di prime cure sarebbe risultata superflua, stante il riconoscimento da parte della stessa attrice della debenza della suddetta somma, poi dalla stessa versata nel corso del giudizio di primo grado.
Sulla mancata considerazione della disponibilità degli odierni appellanti alla stipula del definitivo, si osserva che in merito a tale profilo: mentre, per un verso, non è riscontrabile alcun difetto di motivazione, avendo la sentenza di primo grado adeguatamente ed approfonditamente analizzato la questione, sottolineando come il comportamento processuale degli allora convenuti evidenziasse la loro volontà di mantenersi inadempienti, stante il mancato trasferimento dei beni oggetto del contratto anche a fronte del pagamento dell'intera somma pattuita da parte della;
CP_1 per altro verso, il motivo di gravame presuppone e postula la reciproca connessione (e
“contaminazione” delle vicende esecutive) tra i due contratti in argomento, che si è retro esclusa, donde la sua non accoglibilità.
Resta da dire, piuttosto, circa la quaestio inerente all'ammissibilità d'una domanda ex art. 2932 C.C. in persistente pendenza del termine per adempiere a favore della controparte assunta come renitente.
Nella vicenda di lite, è incontestato inter partes che per la stipulazione del definitivo nulla ostasse – quanto al pagamento del corrispettivo pattuito, essendo già stata effettuata ante litem integralmente la sua solutio – relativamente al cd. primo contratto (ossia, a quello tra CP_1
e le persone fisiche), mentre solo per il secondo alla data del 7.4.2017 (id est, della notificazione della citazione di prime cure) si dava controversia in tema, esigendo i promittenti venditori (come poi attestato in sede di loro costituzione: “… È invece la che Controparte_4 adducendo pretestuosi ed indimostrati e indimostrabili inadempimenti degli odierni convenuti, è gravemente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo residuo ammontante ad euro 17.000,00 e non già alla minore somma di euro 3.095,97 come erroneamente indicato da parte attrice. Non risulta a verità e non potrà essere dimostrato che la abbia mai invitato i convenuti alla stipula dell'atto pubblico definitivo. È invece Testimone_1 il contrario, i signori in proprio e nelle qualità spiegate hanno più volte invitato la Parte_1 Testimone_1 alla stipula dell'atto pubblico ma il legale rappresentante della stessa ha sempre rinviato lamentando la mancanza di liquidità per procedere al saldo del prezzo, da ultimo con lettera raccomandata del 13.4.2017, rimasta chiaramente senza riscontro, gli istanti hanno ancora una volta diffidato la a procedere alla stipula dell'atto pubblico di CP_1 trasferimento dei beni di cui al contratto preliminare ed alla corresponsione del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00. È quindi la ad essere gravemente inadempiente gli istanti invece sono sempre stati pronti alla CP_1 stipula del definitivo ed oggi ancora una volta dimostrano di essere pronti chiedendo che sia il Giudice a fissare un termine entro il quale stipulare l'atto definitivo di vendita con contestuale versamento del saldo ammontante ad euro 17.000,00 o comunque procedere al trasferimento condizionatamente al pagamento del saldo prezzo pari ad euro
17.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria …”) il saldo dell'ulteriore importo (maggiore di quello di cui aveva ammesso la propria residua debenza) di euro 17.000, poi avvenuto solo in CP_1 corso di lite, in relazione al cd. secondo preliminare (quello decorso tra le società).
Orbene, proprio l'avere costoro sostanzialmente inteso di condizionare la stipulazione del definitivo per entrambi i preliminari all'integrale solutio anche del corrispettivo del secondo senza che ve ne fosse giuridica pretendibilità poteva equivalere, per (quale CP_1 promittente l'acquisto), a rifiuto – ingiustificato – d'adempiervi, quanto meno per il primo preliminare.
E, noto in diritto il principio già da lungi enunciato in sede di legittimità ma in seguito più non mutato (in termini, oltre alla citata sentenza della Sez. II n. 97 del 9/1/1997, anche la successiva n. 9637 del 16/7/2001) per cui:
«… L'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta …»;
e ciò poiché:
«… È stata più volte affermata da questa Corte (cfr. tra le altre, sent. n. 1721 del 1982), e qui si ribadisce, l'esistenza del generale principio della configurabilità, come inadempimento legittimante la domanda e, nel concorso delle altre condizioni di legge, la correlata pronunzia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, del rifiuto di adempiere inequivocamente manifestato dal debitore, anche prima della scadenza (o della fissazione) del termine per l'adempimento. E mentre non rileva che il rifiuto di adempiere abbia eventualmente preceduto l'esecuzione della prestazione (di dare o di fare) della controparte che avrebbe reso di fatto possibile l'adempimento rifiutato, salvo che non sia stato motivato con specifico riferimento a siffatta situazione (nel qual caso, peraltro, non si potrebbe certo parlare di manifestazione di una volontà ingiustificatamente, e perciò illegittimamente contraria all'adempimento), occorre invece che il rifiuto concerna l'adempimento di un'obbligazione, sia pure ulteriore rispetto a quelle tipicamente derivanti dal contratto, dedotta nel medesimo in un rapporto di corrispettività (sinallagmatico) con l'obbligazione della controparte, ed il cui inadempimento sia rilevante (di "non scarsa importanza") ai sensi dell'art. 1455 c.c. …»;
ed ancora, che:
«… il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento …»;
appariva ed appare pienamente integrata la fattispecie legittimante l'ammissibilità della domanda incoata (e poi accolta dal primo Giudice), sebbene attivata circa dieci giorni prima della scadenza del termine contrattuale di stipula del definitivo.
Il primo Giudice, rilevando conformemente ai superiori rilievi in fatto che:
“… non avendo i convenuti contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né l'imputazione degli stessi ai due diversi contratti preliminari, la somma residua da corrispondere non può che considerarsi relativa al secondo contratto preliminare, vale a dire quello stipulato tra la e la e Controparte_1 Controparte_3 dall'esame dello stesso emerge che le parti convenivano, all'art. 2, che il prezzo residuo del contratto di compravendita si sarebbe dovuto corrispondere in unica soluzione alla stipula dell'atto definitivo di compravendita …”;
ha poi ulteriormente arguito che: “… la prestazione della società attrice, avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo del secondo contratto di compravendita, non risultava esigibile, stante la mancata stipula del contratto definitivo ed il mancato trasferimento del bene oggetto dello stesso, e, conseguentemente, alcun inadempimento poteva essere imputato all'odierna attrice, la quale ha, in ogni caso, provveduto, nelle more del giudizio, ad effettuare il pagamento richiesto …”;
opinando, in effetto a ciò, che:
“… mentre parte attrice, seppure non tenuta, effettuava il pagamento del prezzo residuo, manifestando così la propria volontà di definire bonariamente la controversia, i convenuti, pur non avendo contestato il pagamento effettuato, non hanno provveduto a trasferire i beni oggetto dei contratti né hanno svolto difese a riguardo …”;
ossia, sostanzialmente assumendo che la prova dell'inadempimento di addivenire alla stipula del definitivo (in quanto non offerto neppure in corso di lite) fosse emersa anche dal superiore contegno processuale delle parti convenute. Ma trattasi di riferimento rispetto al quale, per quanto retro avvisato, nessuna specifica conferma necessita da parte di questa Corte.
Quanto, infine, al tema sub 3.: gli appellanti lamentano che la sentenza li abbia erroneamente condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore della . CP_1
Anche tale ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
In merito alle spese del primo grado di giudizio, infatti, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, ponendo le stesse a carico degli odierni appellanti risultati in primo grado interamente soccombenti, essendo stata accolta pienamente la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'emissione di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 C.C., producesse gli effetti dei contratti di compravendita non conclusi e trasferisse alla la proprietà dei beni immobili oggetto dei predetti contratti, con epilogo che il corrente CP_1 grado – anche per il giudicato medito tempore formatosi – non ha ragione di modificare.
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Consegue all'integrale soccombenza ut supra declaranda la condanna in solido delle parti appellanti alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva in diritto della qualità della lite.
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A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_7 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 24.05.2023 e iscritto a ruolo in data 31.05.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina –Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1994 in data 24.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2406/2017 RG;
appello proposto da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; sentante Controparte_1 pro tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna le parti appellanti in solido alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.489,65 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti in solido, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 17.10.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del
12.09.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 398/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.09.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
Parte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. Massimiliano PANTANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina
(via La Farina n. 278); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Pasquale GAZZARA del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Ugo
Bassi n. 91); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: vendita immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per le parti appellanti:
“… Per tutto quanto sopra esposto, e con riserva di altro a dedurre, gli esponenti insistono per l'accoglimento dell'appello e delle domande e conclusioni già esposte nell'atto di appello che qui si riportano CONCLUSIONI a) Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
b) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
c) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado, anche non espressamente riproposte e segnatamente: 1) Rigettare con qualunque statuizione le domande formulate da parte attrice siccome infondate per le ragioni infra esposte;
2) Accertare e dichiarare che mai in nessuna occasione la ttrice ha Controparte_1 mai invitato o convocato gli istanti per la stipula dell'atto pubblico definitivo di trasferimento dei beni compromissati;
3) Dare atto che i concludenti sono pronti alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento dei beni compromissati condizionatamente al versamento in loro favore del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo;
4) Per l'effetto fissare alla un termine entro il quale Controparte_1 stipulare l'atto definitivo di vendita con contestuale versamento a favore dei convenuti del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo;
5) Con espressa riserva di integrare e modificare le domande e ogni deduzione anche istruttoria nei modi e termini assegnandi;
6) Con vittoria di spese e compensi di giudizi da distrarre a favore del procuratore antistatario;
d) Conseguentemente alla riforma della sentenza impugnata annullare e/o modificare il capo di sentenza in cui gli odierni appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese legali di primo grado in favore della e) Condannare, per Controparte_1 l'effetto, controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Per parte appellata:
“… l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, VOGLIA Ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della soc. CP_2 Parte_4 Ritenere e dichiarare l'interposto appello inammissibile ed improcedibile per i motivi spiegati in comparsa di
[...] costituzione. Comunque, rigettarlo nel merito poiché totalmente infondato. Per l'effetto confermare la sentenza di I grado. Condannare controparte alle spese e compensi di difesa anche di questo ulteriore grado di giudizio. Condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, n. 3 C.P.C. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 24.5.2023
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 davanti a questa Corte la riproponendo le domande, eccezioni Controparte_1
e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 1994 emessa in data 24.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2406/2017 RGAC.
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Le parti appellanti, che avevano chiesto in primo grado (quali convenute): il rigetto delle domande di parte attrice;
l'accertamento che in nessuna occasione la le avesse invitate CP_1 per la stipula dell'atto pubblico definitivo di trasferimento dei beni compromissati e che, inoltre, avevano chiesto di dare atto della propria disponibilità a stipulare l'atto pubblico a condizione del versamento in loro favore del reale saldo mancante, in misura pari ad euro 17.000 oltre interessi e rivalutazione (e non di euro 3.095,97, come sostenuto da parte attrice), lamentavano che l'impugnata sentenza:
1. in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 C.C.: 1.1. per difetto dei presupposti, aveva erroneamente ritenuto sussistente l'inadempimento da parte d'esse appellanti degli obblighi contrattuali derivanti dai due preliminari stipulati con controparte, non avendo la società appellata provveduto a saldare l'intero prezzo di acquisto, tanto che il residuo era stato versato solo dopo la proposizione del procedimento;
ed ancora:
1.2. in relazione all'art. 116 C.P.C., comunque la mai aveva fornito alcuna prova CP_1 relativamente ad un'eventuale formale convocazione degli odierni appellanti davanti al notaio per la stipula dell'atto, al contrario di questi ultimi che, invece, con lettera raccomandata del 13.4.2017 (dopo aver contestato la cifra dovuta a saldo) avevano invitato la suddetta società a procedere alla stipula del contratto definitivo;
2. per violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4 con vizio di motivazione in relazione all'art. 116
C.P.C., meritava censura nella parte in cui aveva omesso di vagliare quanto richiesto dai nel proprio atto di costituzione in relazione alla richiesta di accertamento che il Parte_1 saldo del prezzo fosse di euro 17.000 e che gli odierni appellanti erano disponibili a stipulare il definitivo;
3. aveva erroneamente condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore della;
CP_1
e concludevano chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
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L'appellata società si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.10.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. doversi dare atto, in relazione a ed alla società Parte_4 Controparte_3
che si sarebbe formato il giudicato per infruttuosa decorrenza dei termini di
[...] impugnazione e/o acquiescenza alla stessa, non avendo questi ultimo proposto appello;
II. l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, in quanto con l'impugnazione non sarebbe stata in alcun modo contrastata la motivazione del
Giudice a quo;
e, nel merito:
sub 1., che: come già rilevato dal Giudice di prime cure, poiché per costante orientamento della Corte di cassazione il presupposto della previa offerta della propria prestazione richiesto dall'art. 2932
C.C. comma 2 può ritenersi implicito nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, esso poteva e doveva ritenersi integrato anche nell'occorso; peraltro, avendo la comunque pagato integralmente il prezzo durante il processo, essa CP_1 aveva pienamente adempiuto alle proprie obbligazioni, al contrario delle parti appellanti (le quali, nonostante i numerosi rinvii all'uopo concessi dal Giudice, non si erano mai rese disponibili a procedere all'atto di compravendita, rendendosi di conseguenza inadempienti).
Andava poi constatata l'inammissibilità della produzione della citata missiva raccomandata del 13.4.2017 poiché, pur trattandosi di documento già nella disponibilità delle controparti sin dall'avvio del giudizio di primo grado, essa era avvenuta per la prima volta solo in appello;
sub 2., che: il Tribunale aveva esplicato esaustivamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della propria decisione;
anche a diversamente opinare, non ricorrerebbe il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o d'eccezione formulata e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico- giuridica incompatibile con la loro accoglibilità;
sub 3., che: il primo Giudice avrebbe fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, ponendole a carico degli odierni appellanti;
e concludeva chiedendo: previa presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di e della Parte_4 Controparte_3 la declaratoria d'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ovvero il rigetto dell'impugnazione nel merito e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado del giudizio e ulteriore condanna ex art. 96 C.P.C. nei confronti delle parti appellanti.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore (celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.) nella data del 20.10.2023 a quella del 16.9.2024, all'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 12.9.2025), con riserva di riferire al Collegio.
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 16.7.2025 e 10.9.2025, le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati in premessa.
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti appellanti (con atti depositati in modalità telematica in data 21.5.2025 e 5.6.2025) rilevavano che:
- nessun giudicato si era formato in quanto l'impugnazione era stata proposta dal Parte_1 anche n.q. di socio e amministratore della società per cui la stessa era valida ed efficace Controparte_3 per impedire il passaggio in giudicato della sentenza per la parte relativa all'obbligo assunto dalla predetta società nei riguardi dell'odierna appellata e, in ogni caso, gli odierni appellanti avevano comunque legittimazione attiva ad impugnare essendo le diverse posizioni connesse tra loro e condizionate l'una dall'altra;
- la vera ragione per cui non si era mai pervenuti alla sottoscrizione dell'atto pubblico era da addebitare al fatto che il promissario acquirente non aveva intenzione di versare la reale somma dovuta a saldo, proponendo sempre un importo notevolmente inferiore;
- a nulla rilevava il fatto che la in corso di causa avesse effettuato il pagamento di euro 17.000, non avendo CP_1 comunque la stessa provveduto ad invitare formalmente i presso il notaio per la sottoscrizione Parte_1 dell'atto pubblico, circostanza comprovata dal fatto che nessuna prova di tale invito fosse stata prodotta agli atti;
- comunque, l'azione proposta dalla era ab origine inammissibile non potendo essere proposta da una CP_1 parte inadempiente ai propri obblighi contrattuali;
- non corrispondeva al vero il fatto che i non avessero sollecitato la alla stipula dell'atto, Parte_1 CP_1 avendo gli stessi avanzato tale richiesta con raccomandata del 13.4.2017, ancorché condizionatamente al pagamento da parte della del saldo di euro 17.000; CP_1
- gli odierni appellanti non dovevano fornire alcuna prova del loro adempimento e, in ogni caso, l'adempimento della controparte era avvenuto solo in data 24.8.2017, quindi dopo la citazione;
- se avesse correttamente valutato le superiori circostanze, il Tribunale non avrebbe dovuto condannare gli odierni appellanti, ma avrebbe dovuto fissare un termine entro cui la avrebbe dovuto indicare il notaio rogante CP_1 per il trasferimento dei beni e, comunque, non avrebbe dovuto condannare gli appellanti alle spese del giudizio, considerato che era risultato vero il fatto che la società doveva ancora saldare euro 17.000 (e non euro 3.095,97);
in sede di memorie di replica, a quanto sopra aggiungevano che:
- in relazione alla suddetta raccomandata del 13.4.2017, la cui producibilità in sede di appello era stata contestata dalla , trattandosi di un documento che confermava una deduzione già svolta in primo grado, essa fosse CP_1 ammissibile;
- i bonifici di euro 8.500 ciascuno erano stati emessi in favore di e Parte_1 Parte_4 ; pertanto, erano riferibili al primo preliminare e non al secondo e, di conseguenza, in relazione al
[...] secondo preliminare persisterebbe l'inadempimento dei promissari acquirenti;
- la domanda ex art. 96 C.P.C. sarebbe inammissibile e infondata in quanto l'appello si baserebbe su argomentazioni giuridiche coerenti e non potrebbe essere qualificato come pretestuoso.
Di contro, parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 15.5.2025 e 10.6.2025) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- risulterebbe incontestabilmente dagli atti di causa che i due preliminari stipulati siano due atti distinti e separati tra soggetti diversi e con oggetto diverso e che sarebbero stati gli stessi appellanti ad ammettere che la società non ha proposto appello, essendo stata proposta impugnazione dal Controparte_3 [...] solo in quanto persona fisica, senza spendita del nome della società, di conseguenza sul punto Parte_1 si sarebbe formato il giudicato;
- con riferimento al preliminare stipulato con la l'appello sarebbe infondato, poiché la Controparte_3 somma di euro 17.000, che doveva essere ancora corrisposta dalla , era relativa al contratto stipulato CP_1 con detta società e doveva essere versata al momento della stipula dell'atto pubblico, pertanto nessun inadempimento poteva addebitarsi alla società odierna appellata (che comunque aveva in ogni caso versato la suddetta somma nel corso del giudizio di primo grado) posto che il contratto definitivo non era stato mai stipulato;
- con riferimento all'appello proposto in relazione al contratto stipulato con le persone fisiche, l'appello sarebbe infondato dal momento che in relazione a tale secondo contratto l'intero prezzo risultava già pagato;
pertanto, la poteva legittimamente richiedere la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, al quale gli appellanti si CP_1 erano illegittimamente sottratti, diventando inadempienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Le questioni sottoposte all'attenzione di questo Collegio impongono una previa analisi del primo punto della comparsa di costituzione della società odierna appellata, la quale propone un'eccezione che risulta preliminare ed assorbente rispetto ad alcune delle questioni esposte dagli appellanti nell'atto d'impugnazione.
Fondamentale, al riguardo, nella ricostruzione della vicenda processuale odierna, è la distinzione tra i due contratti preliminari e i due conseguenti rapporti oggetto del presente giudizio:
- il primo preliminare (quello recante il n. 27322 Rep.), invece, è stato stipulato tra:
, Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
e la Controparte_1 ed ha avuto ad oggetto:
“terreno ricadente in zona 2 situato in Torregrotta, frazione Crociere, confinante con viale Europa ed i mapp. 1400, 619, 1461, 1184 e 2781”.
- il secondo contratto preliminare (quello recante il n. 27323 Rep.) è stato stipulato tra: la Parte_5
e la Controparte_1 ed ha avuto ad oggetto:
“terreno libero di natura edificabile, ricadente parte in zona B, parte in zona C/1 e parte in zona C/6, situato in Torregrotta, frazione Crociere”;
e parte appellata ha chiesto, in via preliminare, darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società e del Controparte_3 Parte_4
personalmente, non avendo tali soggetti proposto appello nei confronti della
[...] sentenza di primo grado.
Tale domanda è fondata e merita accoglimento.
L'odierno giudizio di appello, infatti, risulta incardinato solo dai Parte_1
e personalmente e non può persuadere, dunque, la Parte_2 Parte_3 ricostruzione offerta dalle dette parti attrici, le quali peraltro (nella propria comparsa conclusionale, in risposta alla suddetta eccezione di giudicato) hanno affermato:
“… l'impugnazione è stata proposta dal sig. , socio e Amministratore della predetta Parte_1 società per cui la stessa è valida ed efficace per impedire il passaggio in giudicato della Controparte_3 sentenza per la parte relativa all'obbligo assunto dalla predetta società nei riguardi alla odierna appellata …”.
È evidente invece, di contro, a ciò, che in merito al capo della sentenza relativo al secondo contratto preliminare si sia formato il giudicato, non avendo la società Controparte_3 impugnato la sentenza atteso che:
nè con l'atto di gravame, in cui si legge:
“… il sig. nato a [...] il [...], C.F. , e la sig.ra Parte_1 C.F._4 Pt_2
nata a [...] il [...], C.F. , e la sig.ra nata a
[...] C.F._5 Parte_3 US ER (Germania) l'11.12.1952, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Messina, C.F._6 Via La Farina, 278, presso lo studio del sottoscritto avv. Massimiliano Pantano, C.F. che li C.F._7 rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto …”;
né nella procura alla lite;
ha avuto luogo la spendita da parte del summenzionato anche della sua qualità di Parte_1 socio di detta s.n.c. ed in particolare di quella d'amministratore (che l'avrebbe legittimato, come suo legale rappresentante pro tempore, a farvi luogo).
Ciò peraltro è confermato dagli stessi appellanti là dove, a p. 2 della propria comparsa conclusionale, affermano:
“… nessun giudicato, quindi, si è formato sul predetto capo di sentenza e ciò indipendentemente dalla mancata impugnazione specifica della sentenza da parte della società ”. Parte_6
Con tale osservazione, infatti, non si fa altro che confermare quanto eccepito da parte appellata, eccezione che tra l'altro è confermata anche dal confronto tra l'atto di costituzione in appello delle parti appellanti e quello nel giudizio di primo grado dei convenuti. Nell'intestazione di quest'ultimo, infatti, si legge:
“… La P.I. , con sede in via XXI Ottobre, 76, Torregrotta (Me), in persona dei Controparte_3 P.IVA_2 soci amministratori e legali rappresentanti signori e ed i signori Parte_4 Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F. e , Parte_4 C.F._8 Parte_1 nato a [...] il [...] i quali intervengono anche quali soci della e anche Controparte_3 personalmente, e le signore nata a [...] il [...] (CF: ), e Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] ( Germania) l'11.12.1952 ( C.F: ), tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 95, presso lo studio del sottoscritto avv. Andrea Lo Castro …”.
L'avvenimento della stipulazione de qua in due distinti atti (ancorché contestuali) evidenzia,
d'altra parte, la consapevolezza in capo ai suddetti dell'esistenza di due posizioni soggettive da volersi e ritenersi distinte e separate (pure in ragione della diversità di contenuto – inerendo distinte proprietà immobiliari – dei pattuiti preliminari); sicché, in difetto di deduzioni puntuali e riscontrabili in contrario rilievo (ovvero dell'allegazione d'un collegamento funzionale e strutturale tra i due contratti in argomento, non avvenuta), è da presumere che quella di non proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado sia stata una scelta consapevole da parte della società donde la suscettibilità Controparte_3 di ricadere in giudicato dei capi relativi al preliminare stipulato tra la suddetta società e la
. CP_1
Al contrario di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, dunque, le suddette posizioni – processuali e sostanziali – non possono considerarsi “connesse tra loro e specificatamente condizionate l'una con l'altra”, di conseguenza non è possibile ritenere sussistente alcuna legittimazione ad impugnare in capo ai suddetti appellanti in relazione al cd. secondo contratto
(quello stipulato tra la e la ovvero l'estendibilità a detta CP_1 Controparte_3
s.n.c. degli effetti dell'impugnazione ammissibilmente introdotta nei sensi oggi in rilievo.
Alla luce di quanto sopra, dato dunque della carenza di legittimazione ad impugnare degli odierni appellanti relativamente al preliminare stipulato tra la società e la Controparte_3
, nulla osta alla constatazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di CP_1 primo grado nei confronti della in argomento. CP_3 Per l'effetto, risulta assorbita nella superiore statuizione ogni doglianza delle parti appellanti relativa appunto al suddetto preliminare, segnatamente quanto all'inadempimento dedotto dagli appellanti secondo i quali la non sarebbe stata legittimata ad agire in giudizio ex CP_1 art. 2932 C.C., non avendo la stessa previamente adempiuto al proprio obbligo di versare il saldo di euro 17.000 (somma poi versata nel corso del giudizio di primo grado), in quanto pertinente appunto alle vicende del distinto contratto in argomento, come peraltro avvisato rettamente dalla sentenza di primo grado, nella quale si legge:
“… non avendo i convenuti contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né l'imputazione degli stessi ai due diversi contratti preliminari, la somma residua da corrispondere non può che considerarsi relativa al secondo contratto preliminare, vale a dire quello stipulato tra la e la e Controparte_1 Controparte_3 dall'esame dello stesso emerge che le parti convenivano, all'art. 2, che il prezzo residuo del contratto di compravendita si sarebbe dovuto corrispondere in unica soluzione alla stipula dell'atto definitivo di compravendita …”.
Anche tale assunto della sentenza di primo grado non risulta contestato con l'atto di appello, essendosi limitate le parti appellanti ad evidenziare che il mancato versamento della suddetta somma costituisse un inadempimento della , che per tale motivo non sarebbe stata CP_1 legittimata ad agire ex art. 2932 C.C.
Tuttavia, essendo i due contratti preliminari distinti e separati, così come distinte e separate sono da riconoscere le posizioni della società e dei in Controparte_3 Parte_1 epigrafe quali persone fisiche, ed essendosi prodotto in relazione alla posizione della società il giudicato sulla sentenza di primo grado, ogni doglianza relativa all'inadempimento degli obblighi derivanti dal preliminare stipulato tra le due società non può trovare accoglimento in questa sede.
Né può trovare accoglimento la contestazione avanzata dalle parti appellanti (al solo fine di ribaltare le conclusioni di parte appellata), per la prima volta in appello con le memorie di replica alla comparsa conclusionale, con le quali viene contestata l'imputabilità del pagamento della somma di euro 17.000 al contratto tra le due società, secondo cui, essendo stati i bonifici emessi in favore di e e non in favore della società Parte_1 Parte_4 stessa, tale pagamento sarebbe stato da riferire di conseguenza al primo preliminare (quello stipulato con le persone fisiche) e non al secondo (quello stipulato tra le società).
È evidente che gli appellanti abbiano avanzato in tale sede per la prima volta la suddetta contestazione (si ribadisce che in merito mai prima delle memorie di repliche era stato eccepito alcunché) al solo fine di rimettere in discussione l'adempimento della relativamente al CP_1 preliminare stipulato dalla stessa con le persone fisiche, alla luce della eccezione di giudicato promossa dalla controparte relativamente al preliminare stipulato tra le due società.
Ma tardivamente, dunque inammissibilmente, e comunque contra tabulas (essendo pacifico che il prezzo del preliminare tra le persone fisiche e fosse stato versato ante litem). CP_1
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Esaurita la trattazione di ogni questione relativa al preliminare stipulato tra la e la CP_1
l'unica parte dell'appello che residua da analizzare è quella relativa Controparte_3 al preliminare stipulato tra Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e la
[...] Parte_2 Controparte_1
Preliminarmente si rileva come (né in proprio né n.q.) non abbia proposto Parte_4 appello avverso la sentenza di primo grado;
pertanto, anche in relazione alla sua posizione sulla predetta sentenza si è formato il giudicato. Nel merito, relativamente alla posizione dei tre odierni appellanti (l'unica che residua), il Collegio rileva:
quanto al tema sub 1.: gli appellanti hanno lamentato:
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 C.C. per difetto dei suoi presupposti, affermando che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un inadempimento
– da parte degli odierni appellanti – degli obblighi contrattuali derivanti dal preliminare stipulato, pur non avendo parte appellata (all'epoca della proposizione del giudizio) provveduto a saldare l'intero prezzo di acquisto, poiché versato solo dopo la proposizione del procedimento di prime cure;
- che la non avrebbe mai fornito alcuna prova relativamente ad una eventuale CP_1 formale convocazione degli odierni appellanti davanti al notaio per la stipula dell'atto, al contrario di questi ultimi che, invece, con lettera raccomandata del 13.4.2017 (dopo aver contestato la cifra dovuta a saldo) avevano invitato la a procedere alla stipulazione CP_1 del contratto definitivo.
Tale motivo di appello non merita accoglimento.
Come già evidenziato in precedenza, l'“inadempimento” che gli odierni appellanti lamentano risulta relativo al secondo preliminare (quello stipulato tra le due società), sicché tale argomentazione non ha alcuna rilevanza in relazione al primo preliminare (quello stipulato tra la e le persone fisiche), avendo la in relazione ad esso già provveduto a CP_1 CP_1 versare pienamente la cifra concordata ancor prima della proposizione del giudizio di primo grado. Circostanza, questa, che peraltro risulta non esser stata contestata dagli odierni appellanti per tutto il primo grado di giudizio, tanto da essere riportata addirittura in sentenza, e che, come sopra esposto, non viene contestata neanche con l'atto di appello, ma solo con le memorie di replica alla comparsa conclusionale in appello.
Alla luce di ciò, in relazione al primo preliminare, l'unico inadempimento residuo, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, è quello delle persone fisiche, che, nonostante la CP_1 avesse già adempiuto pienamente alla propria obbligazione (versando l'intera somma dovuta), non avevano provveduto a trasferire la proprietà del terreno oggetto del contratto.
Richiamando sul punto la sentenza di primo grado, là dove ha osservato:
“… sotto il profilo dei requisiti richiesti ai fini della proponibilità della domanda ex art. 2932 C.C., secondo la giurisprudenza della S.C., nel caso in cui le parti di un preliminare di vendita abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 C.C. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, sicché, in siffatta ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 14372/2018). Pertanto, dato atto che la stessa domanda di pronuncia della sentenza ex art. 2932 C.C. doveva intendersi come implicita offerta, da parte della promissaria acquirente, del pagamento del prezzo residuo, avendo, nel corso del giudizio, la stessa provveduto ad effettuare il pagamento del saldo del prezzo pattuito nell'importo richiesto dai convenuti, la condizione dell'adempimento risulta pienamente realizzata. Al contrario, la condotta processuale tenuta dai convenuti denota la persistenza dell'inadempimento accertato, considerato che, mentre parte attrice, seppure non tenuta, effettuava il pagamento del prezzo residuo, manifestando così la propria volontà di definire bonariamente la controversia, i convenuti, pur non avendo contestato il pagamento effettuato, non hanno provveduto a trasferire i beni oggetto dei contratti né hanno svolto difese a riguardo …”;
tale statuizione è condivisa da questo Collegio e merita di essere confermata in questa sede, disattendendo il merito delle contrarie domande delle parti appellanti.
Quanto al tema sub 2.: gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4 per difetto di motivazione in relazione all'art. 116 C.P.C., e chiedono l'annullamento e/o modifica della sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto in minima considerazione quanto richiesto in prime cure dai nel proprio atto di costituzione in relazione alla richiesta di accertamento che il Parte_1 saldo del prezzo fosse di euro 17.000 e al fatto che gli odierni appellanti erano disponibili a stipulare il definitivo.
Anche tale motivo di appello merita di essere disatteso.
In relazione al primo punto, ossia la mancata considerazione della richiesta di accertamento che il saldo del prezzo fosse di euro 17.000, si osserva come ogni statuizione in merito da parte del Giudice di prime cure sarebbe risultata superflua, stante il riconoscimento da parte della stessa attrice della debenza della suddetta somma, poi dalla stessa versata nel corso del giudizio di primo grado.
Sulla mancata considerazione della disponibilità degli odierni appellanti alla stipula del definitivo, si osserva che in merito a tale profilo: mentre, per un verso, non è riscontrabile alcun difetto di motivazione, avendo la sentenza di primo grado adeguatamente ed approfonditamente analizzato la questione, sottolineando come il comportamento processuale degli allora convenuti evidenziasse la loro volontà di mantenersi inadempienti, stante il mancato trasferimento dei beni oggetto del contratto anche a fronte del pagamento dell'intera somma pattuita da parte della;
CP_1 per altro verso, il motivo di gravame presuppone e postula la reciproca connessione (e
“contaminazione” delle vicende esecutive) tra i due contratti in argomento, che si è retro esclusa, donde la sua non accoglibilità.
Resta da dire, piuttosto, circa la quaestio inerente all'ammissibilità d'una domanda ex art. 2932 C.C. in persistente pendenza del termine per adempiere a favore della controparte assunta come renitente.
Nella vicenda di lite, è incontestato inter partes che per la stipulazione del definitivo nulla ostasse – quanto al pagamento del corrispettivo pattuito, essendo già stata effettuata ante litem integralmente la sua solutio – relativamente al cd. primo contratto (ossia, a quello tra CP_1
e le persone fisiche), mentre solo per il secondo alla data del 7.4.2017 (id est, della notificazione della citazione di prime cure) si dava controversia in tema, esigendo i promittenti venditori (come poi attestato in sede di loro costituzione: “… È invece la che Controparte_4 adducendo pretestuosi ed indimostrati e indimostrabili inadempimenti degli odierni convenuti, è gravemente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo residuo ammontante ad euro 17.000,00 e non già alla minore somma di euro 3.095,97 come erroneamente indicato da parte attrice. Non risulta a verità e non potrà essere dimostrato che la abbia mai invitato i convenuti alla stipula dell'atto pubblico definitivo. È invece Testimone_1 il contrario, i signori in proprio e nelle qualità spiegate hanno più volte invitato la Parte_1 Testimone_1 alla stipula dell'atto pubblico ma il legale rappresentante della stessa ha sempre rinviato lamentando la mancanza di liquidità per procedere al saldo del prezzo, da ultimo con lettera raccomandata del 13.4.2017, rimasta chiaramente senza riscontro, gli istanti hanno ancora una volta diffidato la a procedere alla stipula dell'atto pubblico di CP_1 trasferimento dei beni di cui al contratto preliminare ed alla corresponsione del saldo prezzo ammontante ad euro 17.000,00. È quindi la ad essere gravemente inadempiente gli istanti invece sono sempre stati pronti alla CP_1 stipula del definitivo ed oggi ancora una volta dimostrano di essere pronti chiedendo che sia il Giudice a fissare un termine entro il quale stipulare l'atto definitivo di vendita con contestuale versamento del saldo ammontante ad euro 17.000,00 o comunque procedere al trasferimento condizionatamente al pagamento del saldo prezzo pari ad euro
17.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria …”) il saldo dell'ulteriore importo (maggiore di quello di cui aveva ammesso la propria residua debenza) di euro 17.000, poi avvenuto solo in CP_1 corso di lite, in relazione al cd. secondo preliminare (quello decorso tra le società).
Orbene, proprio l'avere costoro sostanzialmente inteso di condizionare la stipulazione del definitivo per entrambi i preliminari all'integrale solutio anche del corrispettivo del secondo senza che ve ne fosse giuridica pretendibilità poteva equivalere, per (quale CP_1 promittente l'acquisto), a rifiuto – ingiustificato – d'adempiervi, quanto meno per il primo preliminare.
E, noto in diritto il principio già da lungi enunciato in sede di legittimità ma in seguito più non mutato (in termini, oltre alla citata sentenza della Sez. II n. 97 del 9/1/1997, anche la successiva n. 9637 del 16/7/2001) per cui:
«… L'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta …»;
e ciò poiché:
«… È stata più volte affermata da questa Corte (cfr. tra le altre, sent. n. 1721 del 1982), e qui si ribadisce, l'esistenza del generale principio della configurabilità, come inadempimento legittimante la domanda e, nel concorso delle altre condizioni di legge, la correlata pronunzia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, del rifiuto di adempiere inequivocamente manifestato dal debitore, anche prima della scadenza (o della fissazione) del termine per l'adempimento. E mentre non rileva che il rifiuto di adempiere abbia eventualmente preceduto l'esecuzione della prestazione (di dare o di fare) della controparte che avrebbe reso di fatto possibile l'adempimento rifiutato, salvo che non sia stato motivato con specifico riferimento a siffatta situazione (nel qual caso, peraltro, non si potrebbe certo parlare di manifestazione di una volontà ingiustificatamente, e perciò illegittimamente contraria all'adempimento), occorre invece che il rifiuto concerna l'adempimento di un'obbligazione, sia pure ulteriore rispetto a quelle tipicamente derivanti dal contratto, dedotta nel medesimo in un rapporto di corrispettività (sinallagmatico) con l'obbligazione della controparte, ed il cui inadempimento sia rilevante (di "non scarsa importanza") ai sensi dell'art. 1455 c.c. …»;
ed ancora, che:
«… il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento …»;
appariva ed appare pienamente integrata la fattispecie legittimante l'ammissibilità della domanda incoata (e poi accolta dal primo Giudice), sebbene attivata circa dieci giorni prima della scadenza del termine contrattuale di stipula del definitivo.
Il primo Giudice, rilevando conformemente ai superiori rilievi in fatto che:
“… non avendo i convenuti contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né l'imputazione degli stessi ai due diversi contratti preliminari, la somma residua da corrispondere non può che considerarsi relativa al secondo contratto preliminare, vale a dire quello stipulato tra la e la e Controparte_1 Controparte_3 dall'esame dello stesso emerge che le parti convenivano, all'art. 2, che il prezzo residuo del contratto di compravendita si sarebbe dovuto corrispondere in unica soluzione alla stipula dell'atto definitivo di compravendita …”;
ha poi ulteriormente arguito che: “… la prestazione della società attrice, avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo del secondo contratto di compravendita, non risultava esigibile, stante la mancata stipula del contratto definitivo ed il mancato trasferimento del bene oggetto dello stesso, e, conseguentemente, alcun inadempimento poteva essere imputato all'odierna attrice, la quale ha, in ogni caso, provveduto, nelle more del giudizio, ad effettuare il pagamento richiesto …”;
opinando, in effetto a ciò, che:
“… mentre parte attrice, seppure non tenuta, effettuava il pagamento del prezzo residuo, manifestando così la propria volontà di definire bonariamente la controversia, i convenuti, pur non avendo contestato il pagamento effettuato, non hanno provveduto a trasferire i beni oggetto dei contratti né hanno svolto difese a riguardo …”;
ossia, sostanzialmente assumendo che la prova dell'inadempimento di addivenire alla stipula del definitivo (in quanto non offerto neppure in corso di lite) fosse emersa anche dal superiore contegno processuale delle parti convenute. Ma trattasi di riferimento rispetto al quale, per quanto retro avvisato, nessuna specifica conferma necessita da parte di questa Corte.
Quanto, infine, al tema sub 3.: gli appellanti lamentano che la sentenza li abbia erroneamente condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore della . CP_1
Anche tale ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
In merito alle spese del primo grado di giudizio, infatti, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, ponendo le stesse a carico degli odierni appellanti risultati in primo grado interamente soccombenti, essendo stata accolta pienamente la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'emissione di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 C.C., producesse gli effetti dei contratti di compravendita non conclusi e trasferisse alla la proprietà dei beni immobili oggetto dei predetti contratti, con epilogo che il corrente CP_1 grado – anche per il giudicato medito tempore formatosi – non ha ragione di modificare.
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Consegue all'integrale soccombenza ut supra declaranda la condanna in solido delle parti appellanti alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva in diritto della qualità della lite.
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A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_7 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 24.05.2023 e iscritto a ruolo in data 31.05.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina –Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1994 in data 24.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2406/2017 RG;
appello proposto da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; sentante Controparte_1 pro tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna le parti appellanti in solido alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.489,65 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti in solido, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 17.10.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)