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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7014/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024,
da e , con il patrocinio dell'avv. SPINETTA Parte_1 Parte_2
LAURA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 28.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7014/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
, n. a TREVISO (TV) il 02/07/1976, e C.F._1 Parte_2
(CF: ), n. a GORIZIA (GO) il 02/08/1974, che hanno C.F._2
contratto matrimonio il 30.08.2008 a CASIER (TV), atto trascritto al n. 12, parte II, Serie A, anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I minori, e , verranno affidati in via congiunta Per_1 Per_2
e condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
educazione e salute dei minori, tenendo conto delle loro capacità,
attitudini, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2. La casa coniugale sita in Silea (TV), via Madonna della Salute,
n. 68/3, viene assegnata all'Arch. affinché continui ad Pt_1
abitarvi con i figli;
3. Il padre terrà con sé i figli ed , secondo il Per_1 Per_2
seguente calendario:
- Due week end al mese alternati con la madre, di cui: ▪ un week end dalle ore 19.00 del venerdì allorché il padre li andrà
a prendere all'uscita della palestra (o presso la casa della madre nei periodi in cui non frequentano la palestra) fino al lunedì
mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della madre nei periodi non scolastici).
Nella settimana successiva il week end trascorso con il padre dal venerdì al lunedì (il cui week end successivo è di competenza della madre), i minori staranno con il padre dalle ore 19.00 del giovedì
fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola (o casa della madre nei periodi non scolastici);
▪ un week end dalle ore 19.00 del giovedì allorché il padre li andrà
a prendere all'uscita della palestra (o presso la casa della madre nei periodi in cui non frequentano la palestra) fino alla domenica sera mattina quando li riaccompagnerà a casa della madre verso le ore 21.30;
- Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore n. 2 settimane, anche non consecutive;
le parti si obbligano a tal fine a concordare, entro il 15 maggio di ciascun anno, le rispettive settimane di competenza;
- Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 23 al 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Per quanto concerne le festività Pasquali, i giorni di vacanza saranno suddivisi a metà fra i genitori comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
- Per tutte le altre festività familiari e di calendario verrà
seguito, salvo diverso accordo tra i genitori, il criterio dell'alternanza; - I genitori si impegnano, ad ogni buon conto, a dare ascolto e ad assecondare i desiderata dei minori, nonché ad adeguare all'uopo il suddetto calendario alle reciproche esigenze professionali e/o agli impegni ludici e sociali dei minori;
4. L'Arch. corrisponderà a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento dei minori la somma mensile complessiva di € 800,00 (€
400,00 cadauno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
a decorrere dal giorno 10 del mese successivo il rilascio della casa coniugale e così entro il giorno 10 di ogni mese successivo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
5. l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà ripartito al 50% tra i genitori;
6. Parimenti le spese straordinarie, individuate, determinate e conteggiate in base al protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Treviso, verranno ripartite nella misura del
50% tra i genitori, previa esibizione dei giustificativi con valenza fiscale, comprendendo anche le spese di trasporto degli stessi quali abbonamenti a mezzi di trasporto sia in ambito urbano che extraurbano;
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico competeranno nella misura del 100% in favore del padre, salvo la madre dovesse passare al regime fiscale ordinario, talchè in data evenienza verranno ripartite al 50%;
8. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori, nonché al rilascio di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
9. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo al proprio mantenimento;
10. I coniugi ivi pattuiscono che l'Arch. accetta di Pt_1
acquistare, a fronte del corrispettivo di € 40.000,00
(quarantamilaeuro//00) la piena proprietà della mobilia e degli arredi di design contenuti nella casa coniugale e di proprietà
esclusiva dell'Arch. . La suddetta somma verrà corrisposta in Pt_2
due rate del medesimo valore alle scadenze che verranno stabilite separatamente tra le parti, di cui una al deposito del presente ricorso;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CASIER (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 04/03/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi