Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11957 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Composta dagli Ill.mi1 1.957/03 Oggetto ACCERTAMENTO SEZI E MA SOCIETA' DI FATTO Mag trati: R.G.N. 2034/02 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 25833 Consigliere ADAMO Dott. Mario - Rep. 3199 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Ud. 01/04/2003 Dott. Giuseppe - Consigliere - MARZIALE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato MATTEO FUSILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
-
- ricorrente -
contro domiciliata in ROMAFAGNANI ANNA, elettivamente LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso l'avvocato GIOVANNI CABRAS, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2003 controricorrente 849 avverso la sentenza n. 2636/01 della Corte d'Appello di 1 ROMA, depositata il 17/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato FUSILLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato CABRAS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 3 ottobre 1989 AN FA con- venne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il dot- tor MA AV con domanda volta sia all'accertamento della società di fatto con partecipazione paritaria che assumeva esistita tra di loro dall'ottobre del 1978 al settembre 1983 per l'esercizio del laboratorio di ana- lisi cliniche denominato "Atlantico" e avente sede in Roma alla via Cesare Pavese n. 410, sia alla condanna del AV alla corresponsione della quota di liquida- zione indicata in lire 100 milioni, "o altra di giu- stizia", oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, il AV contrastò la domanda rappresentando alcune circostanze relative . 2 all'acquisto del laboratorio di analisi dal dottor Mac- chiarella, coniuge separato della FA, alla corre- sponsione del canone di locazione dell'immobile prima al AC poi alla FA stessa, alla richiesta che quest'ultima aveva avanzato per la corresponsione di salari per un preteso rapporto di lavoro subordinato nell'ambito della medesima attività di laboratorio. Il Tribunale ritenne non dimostrata l'esistenza della società di fatto e con tale motivazione respinse la domanda dell'attrice. Propose appello la FA e la Corte territoria- emessa il 17.01.2001, le, con sentenza non definitiva limitata all'accertamento della società, riformata la sentenza del tribunale, ha accolto la domanda su tale capo, e, avendo ritenuto che non fosse intervenuta la prescrizione estintiva del diritto al conseguimento della quota di liquidazione, prospettata in via di ec- cezione dal AV, ha poi disposto per l'ulteriore istruttoria in relazione alla determinazione del valore della quota. Avverso la sentenza, il AV ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste la FA con
contro
- ricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria di- fensiva. 3 Motivi della decisione Con tre motivi, il ricorrente denuncia: 1° la violazione e falsa applicazione degli - 1'omessa, insuffi- artt. 2946, 2941 e 2942 cod. civ. ciente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della prescrizione del diritto alla quota di liquida- zione. 2° - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247 e 2729 cod. civ. nonché l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo h dell'accertamento della società di fatto. La censura é che la Corte di merito abbia valoriz- zato i soli due elementi della presenza nel laboratorio della FA e della procura conferita alla stessa per operare sul conto corrente bancario intestato ad esso solo AV;
che di tali elementi, denunciati come "irrilevanti ed inconferenti", non risulti comprensibi- le il nesso logico con gli elementi tipici del contrat- to di società; che nella motivazione della sentenza non vi sia traccia di una valutazione circa i suddetti elementi, quali indicati dall'art. 2247 c.c.. - la violazione e falsa applicazione degli 3° artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2722 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul medesimo punto dell'accertamento della società. Con riferimento al rilievo della Corte di Appello (pag. 6 della sentenza) che "nessuna prova documentale era stata offerta della compravendita delle attrezzatu- re mediche e che il laboratorio era situato all'interno dell'appartamento di cui la stessa signora FA era comproprietaria“, il ricorrente denuncia l'omessa valutazione delle prove documentali, offerte nel giudizio di primo grado, circa i due punti suddet- ti, costituite per la prima delle suddette circostanze, dalla copia del relativo contratto di compravendita nonché dalle stesse ammissioni fatte nel giudizio dal- la FA (che "il dott. AV ha rilevato nel 1978 tale laboratorio a mezzo di rogito notarile dal dott. Stelio Macchiarola: pag. 1 rigo da 13 1 15 dell'atto di citazione); per la seconda, dalla copia registrata del contratto di locazione a mezzo del quale egli aveva ac- quisito la disponibilità dell'appartamento nel quale veniva esercitato il laboratorio di analisi nonché dal- le copie degli atti di pignoramento promossi dalla stessa FA in danno di esso ricorrente per il con- seguimento forzoso dei canoni di locazione. Il secondo e il terzo motivo, stante il carattere pregiudiziale della questione relativa all'accertamento della società, debbono essere disaminati con priorità 5 sul primo. Va premesso, quale regola di giudizio tipica della materia, che "nei rapporti interni, la società di fatto (l'esistenza della) deve essere provata (anche a mezzo di prove orali e presunzioni) in relazione a tutti gli elementi necessari per l'esistenza della società e cioè, il fondo comune, l'attività comune, la partecipa- zione agli utili e alle perdite, il vincolo di collabo- razione tra i soci (c.d. affectio societatis), potendo tuttavia desumersi l'esistenza del rapporto sociale an- che dai comportamenti tenuti nei confronti dei terzi da ciascuno dei soci nell'esercizio collettivo dell'impresa" (Cass. n. 10695, n. 8187, n. 4187, tutte del 1997). Altre regole di giudizio sono: che la pro- va del rapporto sociale non formalizzato costituisce onere di colui che il rapporto medesimo alleghi quale fatto costitutivo di una pretesa (Cass. n. 6797 del 2000) e che l'indagine circa l'esistenza di una socie- tà non formalizzata, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione ade- guata e immune da vizi logici о giuridici (Cass. n. 8187 e 10695 del 1997). I motivi suddetti (secondo e terzo) possono essere disaminati congiuntamente, essendo connessi e riferen- dosi entrambi al medesimo oggetto. Essi meritano accoglimento, nei soli limiti qui di seguito precisati. L'apprezzamento della Corte di merito va oltre, Co- me si rileva dalla motivazione della sentenza ora impu- gnata, i limiti che il ricorrente denuncia. La Corte muove, innanzitutto, dalla premessa che "concordemente le parti avevano escluso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato". Il punto specifico non fatto oggetto di censura da parte del ricorrente il quale in rela- zione alla "presenza fisica" della FA semplice- mente deduce (pag. 19 del ricorso) che fosse dovuta "a circostanze diverse"; non le ha indicate speci- ficamente, quali ragioni di censura alla sentenza impu- gnata, ma per le stesse rinvia - inammissibilmen- atteso il necessario requisito di autosufficienza te, del ricorso (art. 366 c.p.c.) agli scritti difensi- vi nei due gradi di merito. Posta quella premessa, la Corte medesima ha ritenu- to: a) che "i soli motivi di amicizia", dedotti dal AV, non giustificavano la presenza assidua della FA nel laboratorio "per intere giornate lavorati- ve" nello svolgimento di quelle particolari attività cura delle pratiche, riscossione dei pagamenti dai 7 clienti, pulitura delle provette - delle quali aveva- no riferito i testimoni;
b) che per l'esistenza del rapporto societario, quanto ai rapporti economici, de- ponevano anche, essendo altrimenti ingiustificabile la circostanza, la procura rilasciata alla FA "con ampiezza di poteri" per operare sul conto bancario intestato al AV "per effettuare pagamenti di ob- bligazioni del laboratorio", nonché la circostanza, ammessa dal AV in sede di interrogatorio forma- con la qualità di dominus del le, e incompatibile مان laboratorio, che quest'ultimo fosse prenditore di assegni firmati dalla FA, e, ancora, che nes- suna prova sussisteva circa l'acquisto (del AV) delle attrezzature mediche e che il laboratorio era dell'appartamento di cui la situato all'interno comproprietaria. stessa FA era La conclusione della Corte fu che "alla luce di tutti questi elementi diretti e presuntivi" dovesse ri- tenersi che il rapporto di collaborazione era avvenuto a titolo di società di fatto nell'ambito di una parte- cipazione paritaria, plausibilmente in prosecuzione di un rapporto di impresa familiare già corrente con il marito, dottor AC". Ebbene, tale motivazione ha posto in rilievo 1 dell'esercizio di certamente l'elemento materiale 8 un'attività economica al cui svolgimento e in funzio- ne della quale operavano sia il AV che la quest'ultima anche in forza di una procu- FA - ra che la abilitava con ampiezza di poteri alle con- nesse operazioni bancarie riferite alle obbligazioni del laboratorio - nonché, in negativo, l'esclusione di quegli altri titoli, costituiti o dal rapporto di lavoro subordinato o della relazione di amicizia, dai quali poteva trarre giustificazione in con- l'attività della FA nel e per il la- creto boratorio. In relazione agli ulteriori elementi del conferi- - dell'utilità dell'immobile da parte della Fa- mento gmani e della proprietà in capo al AV delle at- trezzature mediche del laboratorio, deve però ricono- scersi fondamento alle censure proposte dal ricorrente, atteso che a tali elementi la Corte di merito ha asse- gnato un valore probatorio sia pure indiziario, in fa- vore della tesi dell'attrice, in concorso con gli al- tri dinanzi indicati: al primo, nel significato di conferimento dell'utilizzazione dell'immobile dell'attività, al secondonell'esercizio in comune di esclusione del titolo individuale di proprietà (peraltro non escludente il conferimento in un'attività comune nel senso di cui all'art. 2247 9 c. c.) laddove gli elementi stessi si sarebbero prestati ad una diversa e contraria valutazione quando fossero state tenute in considerazione le circo- stanze ora indicate dal ricorrente. Dalla motivazione della sentenza emerge, invero, che la suddetta valutazione la Corte di merito ha ri- ferito al complesso di tutti gli elementi unitaria- comples- mente considerati, sicché tale valutazione siva ed unitaria dev'essere rivista alla luce di quegli altri aspetti desumibili dai documenti che la Corte stessa ha trascurato di esaminare. una nuova valutazione In tali limiti - ossia per * sul medesimo punto il ricorso va dunque accolto e in relazione ad essi la sentenza impugnata dev'essere cassata. Resta assorbito il primo motivo di ricorso, non senza alcune precisazioni. L'assorbimento della censura non può che riguar- dare il solo giudizio che la Corte ha reso in ordine alla prescrizione del diritto della FA alla liqui- dazione della quota di partecipazione alla società questione in tutta evidenza dipendente in senso logico - giuridico dall'altra oggetto della pronuncia di cassazione con rinvio che attiene alla esistenza della società. 10 Del motivo di ricorso va invece rilevata l'infondatezza nella parte in cui pone in discussione l'individuazione, operata dalla Corte di merito, della domanda giudiziale proposta dalla FA. Non l'accertamento dell'esistenza della società può essere oggetto della prescrizione, atteso che questa riguarda i diritti ( art. 2934 e ss. c.c.) ma, come la Corte ha correttamente precisato, il solo diritto alla li- quidazione della quota, rispetto al quale indiscutibilmentel'accertamento suddetto si poneva non già come "fattispecie autonoma" (in questi termi- ni si è espressa la sentenza impugnata) bensì come an- tecedente logico-giuridico. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbito il e primo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 1° aprile 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- e l i v i C zione. Il Presidente Il Consigliere estensoreW. Th - CANCELLIERE Andiea Blanch 1 1