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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARALLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE (C.F. elettivamente domiciliato in Firenze, via Taddeo C.F._2
Alderotti, presso il difensore;
ATTORE contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e per essa la mandataria (P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Resp. Dir. Gen. con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CHRISTIAN Controparte_3
FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. , elettivamente domiciliata in Firenze, C.F._3 via Giuseppe Mazzini n. 19, presso lo studio dell'avv. Silvia Fersino (C.F. ); C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale, nel merito, accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della società (già C.F. – P.VA Controparte_1 Controparte_1 P.VA
, n.q. di mandataria della società C.F. P.IVA_1 Controparte_2 P.VA
– P.VA , per i motivi di cui in premessa, e, per l'effetto, dichiarare il decreto P.IVA_1
pagina 1 di 13 ingiuntivo opposto nullo, invalido ed inefficace, revocarlo e dichiarare che il sig. nulla Pt_1
deve alla società (già C.F. – P.VA Controparte_1 Controparte_1 P.VA
, n.q. di mandataria della società C.F. P.IVA_1 Controparte_2 P.VA
– P.VA ; P.IVA_1
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza e/o invalidità del contratto di prestito personale del 01.10.2019 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, invalido ed inefficace, revocarlo e dichiarare che il sig. Pt_1
nulla deve alla predetta società; in ogni caso, condannare la società (già C.F. Controparte_1 Controparte_1
– P.VA n.q. di mandataria della società P.VA P.IVA_1 Controparte_2
C.F. – P.VA , alla refusione delle spese, diritti e compensi di
[...] P.VA P.IVA_1
causa, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 31.171,09, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi Controparte_1
pagina 2 di 13 al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata ipotesi in cui il disconoscimento avversario fosse ritenuto ammissibile e fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, pari ad euro 22.543,84, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.09.2023 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3066/2023 – R.G. 10144/2023 -, emesso in data 11.09.2023 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 31.171,09, oltre Controparte_4
interessi. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di mutuo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3066/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- nel settembre 2019, intrattenendo di già un rapporto di conto corrente per l'attività d'impresa
(all'epoca in difficoltà economica), aveva agito al fine di ottenere una sospensione e/o una rinegoziazione del mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena;
-la AN, di contro, gli aveva proposto la produzione di un business plan, per poter ottenere un nuovo finanziamento;
- il suddetto (nuovo) finanziamento veniva concesso e ciò aveva permesso al di Pt_1
rientrare nella sua originaria posizione debitoria, pur contraendo – al contempo – un nuovo debito;
- in seguito ai noti eventi legati alla pandemia ed al lockdown, si era trovato costretto – dapprima – a sospendere l'attività di impresa e – successivamente – a chiuderla in data 3.5.21;
pagina 3 di 13 - successivamente, dopo aver restituito tutte le somme dovute alla AN per il suddetto fido concesso, scopriva di essere in debito con altra AN (COMPASS) per un (ipotetico) prestito personale.
Posto ciò, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., di parte opposta, non avendo ricevuto, sul punto, alcuna comunicazione, né dalla AN cedente, né dalla AN cessionaria.
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto il contratto di prestito personale, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, disconoscendone la firma.
Per tali ragioni, ha domandato la revoca del D.I. oggetto di opposizione.
Si è ritualmente costituita la resistendo alla domanda. Controparte_1
Preliminarmente, ha affermato la piena legittimazione attiva, essendo stata la cessione de qua valida e la sua notifica regolare.
Ha, altresì, eccepito la nullità (avendo l'opponente avviato il procedimento di cognizione piena con un ricorso, e non con un atto di citazione), ovvero la tardività (essendo stato il ricorso in opposizione notificato solo in data 13.12.2023, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 2.10.2023) dell'opposizione.
In punto di onere probatorio, ha assunto di aver adempiuto attraverso la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento.
Nel merito, ha contestato le doglianze di parte opponente in punto di disconoscimento della firma sul contratto di mutuo.
Per il resto, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito senza esito positivo tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
Dopo richiesta di concessione termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. di parte convenuta (all'udienza del 15.2.24), la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità di parte opposta e sull'ambito di applicazione del rito semplificato
L'eccezione è infondata.
pagina 4 di 13 In punto di diritto va precisato che l'art. 281 decies, commi 1 e 2, c.p.c. definisce l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cognizione. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”, mentre il comma 2 prevede che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda “può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato”.
Dal raffronto tra il primo ed il secondo comma si ricava, pertanto, che il procedimento semplificato ha un ambito di applicazione atipico per quanto riguarda i diritti che ne possono essere oggetto e le forme di tutela che possono essere richieste: può riguardare ogni tipologia di diritto e rapporto giuridico, e possono essere formulate domande di mero accertamento, di condanna e costitutive.
Ciò che è certo, invece, è che non sia utilizzabile per le cause assoggettate ad un rito speciale di cognizione piena ed esauriente (classici esempi sono il rito del lavoro, locazioni ecc.). Ciò appare chiaro sulla scorta dell'art. 291 duodecies, comma 1, c.p.c. (secondo cui il giudice, ove ritenga che non sussistano i presupposti per la decisione con il rito semplificato, dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 […]”) e dall'art. 40, comma 3, c.p.c., che disciplina la deroga alle regole sul rito, in caso di connessione con una causa assoggettata a un rito speciale. A fornire conforto a tale impostazione è altresì la collocazione stessa del semplificato nel Titolo I del Libro II del codice di rito (recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale).
Orbene, analizzando l'art. 281-decies c.p.c., emerge una significativa differenza nel tenore letterale tra il primo e il secondo comma. Mentre il comma 1 stabilisce che, al verificarsi dei presupposti ivi previsti, il giudizio “deve” essere introdotto secondo le modalità del procedimento semplificato, il comma 2 prevede che, per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, la domanda “può” essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
Da ciò deriva che, nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario di competenza del tribunale in primo grado, il procedimento semplificato rappresenta un rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario laddove ricorrano i presupposti indicati nel comma 1. Al di fuori di tali ipotesi, e limitatamente alle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, il rito semplificato assume invece carattere facoltativo, configurandosi come un rito alternativo e concorrente rispetto a quello ordinario, attivabile su scelta della parte che introduce il giudizio.
pagina 5 di 13 Nessun dubbio può quindi sussistere circa la possibilità per la (potenziale) parte opponente di ricorrere al procedimento semplificato di cognizione, e – pertanto – di attribuire al proprio atto introduttivo la forma del ricorso.
Difatti, seppur vero che l'art. 645 c.p.c. stabilisce espressamente l'uso dell'atto di citazione per l'opposizione, è anche vero che il rito semplificato risulta senz'altro compatibile, sia per la sua natura equi-ordinata rispetto al rito ordinario, sia per la sua applicazione nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (come già argomentato, l'art. 281-decies c.p.c. stabilisce che il procedimento semplificato può essere applicato sempre nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza ulteriori condizioni, a prescindere dalla tipologia della causa, purché il Tribunale adito sia in composizione monocratica).
Inoltre, la compatibilità del rito semplificato con l'opposizione al decreto ingiuntivo trova fondamento anche nella necessità di velocizzare la procedura, evitando la lentezza e la complessità che caratterizzano il rito ordinario, con il conseguente vantaggio di una decisione più rapida e idonea a divenire titolo esecutivo.
Trattasi di impostazione già da tempo consolidata in seno alla giurisprudenza, seppur con riferimento a (precedenti) situazioni analoghe, la quale aveva già evidenziato che “l'opposizione proposta tramite ricorso nel procedimento semplificato, pur in assenza di una specifica previsione normativa, può essere ritenuta compatibile, soprattutto qualora vi sia una composizione monocratica del tribunale, consentendo una decisione tempestiva, in quanto il procedimento semplificato consente di evitare il lungo scambio di memorie, purché siano rispettati i termini previsti per l'atto che si sarebbe dovuto utilizzare” (Cass., n. 13717/2016).
Ne consegue che, in tali casi (come nella fattispecie in esame), ciò che rileva non è la forma adottata per l'atto introduttivo, ovvero il rito intrapreso, ma la tempestività dell'opposizione, che deve essere valutata in relazione ai termini previsti per l'atto che avrebbe dovuto essere utilizzato.
Chiarito ciò, venendo al caso di specie, è documentale la notifica - del D.I. opposto - in data
27.9.23, con ritiro presso la casa comunale (da parte del in data 27.9.23. Di contro, è Pt_1 documentale, oltre ad essere non contestato, il deposito dell'atto introduttivo presso la cancelleria di CP_ questo Ufficio in data 5.11.23, e la notifica (alla parte convenuta ) in data 13.12.23.
Orbene, l'art. 641, comma 1, c.p.c., stabilisce che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è di 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto.
Ciononostante, la notifica presso la casa comunale si considera perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dal deposito dell'atto nella casa comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.
pagina 6 di 13 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, nel caso in esame, pur essendo stato il decreto ingiuntivo de quo notificato in data 27.9.23, la notifica si intende perfezionata per il destinatario in data 23.10.23, con conseguenziale termine per proporre opposizione al 2.12.23.
Sulla scorta di ciò, l'opposizione, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si intende condividere, secondo cui "il termine perentorio di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario, ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 8 della L. 890/1982. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione" (Cass., n. 31188/2019), risulta quindi essere tempestiva.
Non da meno, pur volendo diversamente argomentare, nel caso in esame, sebbene vi sia stato un ritardo nella notifica, non risulta che tale circostanza abbia comportato pregiudizi alla controparte, la quale ha avuto modo di costituirsi regolarmente in giudizio e far valere le proprie difese. Tale situazione integra il principio del raggiungimento dello scopo, secondo cui eventuali irregolarità nella fase introduttiva del giudizio devono ritenersi sanate ove sia garantita la pienezza del contraddittorio (Cass., n. 12478/2018).
Pertanto, l'eccezione di tardività deve essere rigettata, essendo stata l'opposizione validamente instaurata con il tempestivo deposito del ricorso.
2. l'onere della prova nel contezioso bancario
Quanto all'onere probatorio, è ormai noto che, alla luce dell'art. 50 T.U.B., l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito sia liquido ed esigibile, possa essere posto a fondamento del ricorso monitorio.
Ciononostante, l''efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, caratterizzata dalla “sommarietà” nella valutazione delle prove;
il valore probatorio di tale estratto degrada invece nel successivo (eventuale) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che esso è un giudizio a cognizione piena in cui le parti devono dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.
Sulla scorta di ciò ne consegue che è il creditore – nel procedimento a cognizione piena - a dover fornire la prova dei fatti costitutivi del credito.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il creditore assume la veste formale di convenuto ma ha il ruolo sostanziale di attore, lo stesso è quindi tenuto a provare la propria pretesa,
pagina 7 di 13 ovvero, ove l'azione abbia ad oggetto il recupero di un credito risultante da saldo debitorio di un conto corrente, a produrre gli estratti conto che coprono l'intera durata del rapporto (come da giurisprudenza pacifica).
Detto ciò, la AN ha prodotto gli estratti conto ex art. 50 T.U.B., il contratto di prestito personale de quo e gli estratti del conto corrente, dalla data di apertura fino a quella di chiusura (v. fascicolo monitorio).
La Banca ha quindi senz'altro assolto all'onere probatorio (per quanto concerne tale aspetto;
v. par. 4) ad essa facente carico e deve quindi procedersi alla valutazione delle eccezioni di nullità/inefficacia della pattuizione come sollevata dalla parte attrice.
CP_
3. sulla carenza di legittimazione della , per irregolarità della cessione di credito
In punto di diritto va precisato che – notoriamente – il rapporto obbligatorio può subire delle modifiche sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Quanto alle modifiche sul piano soggettivo,
a differenza di quanto avveniva in passato, in cui veniva posto l'accento sull'aspetto personale del rapporto obbligatorio e quindi erano difficilmente concepite, ad oggi, con la mobilizzazione della ricchezza, il discorso è mutato.
Classico esempio è, appunto, la cessione del credito, attraverso cui il creditore, ex art. 1260 c.c., può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale. La cessione del credito va dunque a configurarsi in un accordo tra creditore cedente e terzo cessionario, ovvero in un contratto ad effetti reali bilaterale (e non trilaterale, in quanto il debitore è estraneo).
Tale cessione può essere, inoltre, pro solvendo, quando il cedente risponde dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto, ovvero pro soluto, quando il cedente non risponde dell'inadempimento del debitore.
Non da meno, il debitore ceduto può opporre al cessionario l'invalidità del contratto e tutte le eccezioni di carattere oggettivo basate sul titolo (invalidità) o sul rapporto (prescrizione, inadempimento del cedente, avvenuto pagamento), se relative a fatti, questi ultimi, anteriori alla cessione (o, quanto meno, alla conoscenza da parte del debitore), come nel caso di riconoscimento, da parte del creditore cedente, della riduzione dell'importo del credito originario, o anche successivi, se vi è retroattività, come nel caso di cessione di credito futuro e successiva risoluzione del rapporto tra cedente e ceduto (v. Cass. nn. 22280/2010 e 575/2001).
pagina 8 di 13 Nella fattispecie in esame, pertanto, siamo di fronte, senza dubbio alcuno, in base alle pattuizioni, alle allegazioni delle parti ed ai documenti prodotti, ad una cessione del credito pro solvendo, del tutto legittima, essendo il credito privo di qualsiasi carattere strettamente personale.
È difatti documentale che, con contratto di cessione del credito del 22.11.2022 (v. all. 6 e 7, comparsa AN), la ha ceduto pro soluto alla , un pacchetto di crediti, CP_5 CP_6
riferiti a prestiti personali, finanziamenti a professionisti ed imprese e contratti di credito collegato, tra cui risulta compreso il rapporto riferito al FATTONI.
La cessione, nei termini e per i motivi suddetti, risulta essere legittima e l'eccezione di carenza CP_ di legittimazione attiva della , formulata dal è infondata. Pt_1
Posto ciò, le doglianze della AN, invece, vanno disattese.
In primo luogo, come sopra esposto, il debitore ceduto (FATTONI) ha correttamente opposto al cessionario (IFIS) un'eccezione di carattere oggettivo basato sul rapporto (validità del titolo) di certo ammissibile, in quanto, quale che sia l'argomentazione, può essere intesa di certo come relativa a fatti anteriori alla cessione del credito.
Occorre quindi procedere ad un accertamento in punto di efficacia del titolo posto alla base del
D.I. opposto.
4. sul disconoscimento, ovvero sulla efficacia del titolo posto alla base del D.I. opposto
La questione è fondata.
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto. Si tratta di vedere da chi provengono le dichiarazioni documentate, ma naturalmente non conta la redazione materiale, ma ciò che rileva è se un soggetto ha fatto proprie le dichiarazioni documentate.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte pagina 9 di 13 proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – è CP_7
un documento (nello specifico un accordo di prestito personale) in cui il i obbligava ad Pt_1
effettuare il pagamento di Euro 37.517,20 (capitale più interessi), mediante n. 84 rate mensili dell'importo di Euro 444,76 ciascuna, ai fini della restituzione del prestito conseguito di Euro
29.700,00.
Il punto è oggetto di contestazione, in quanto, attraverso l'opposizione al D.I., il a Pt_1
negato di aver sottoscritto il suddetto documento, disconoscendone la firma ex art. 216 c.p.c.
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, occorre procedere ad un giudizio di verificazione, su apposita istanza che deve essere formulata dalla controparte.
Difatti, in punto di diritto va precisato che, in materia di onere della prova, il principio generale, sancito dall'art. 2697 c.c., è che chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti è onerato della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Tale principio si applica anche nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore opposto, in caso di contestazione della validità del documento sottostante, è tenuto a fornire prova certa dell'esistenza del credito. Tuttavia, quando una parte disconosce la validità o la provenienza di un documento prodotto dall'altra parte, grava su quest'ultima l'onere di dimostrarne l'autenticità (v. Cass., n. 4321/2016, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata costituisce un'eccezione in senso stretto, che sposta sull'altra parte l'onere di provare l'autenticità del documento”).
Orbene, venendo al caso di specie, si osserva che nessuna istanza di verificazione è stata formulata tempestivamente dalla AN, ragion per cui l'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la invalidità della firma apposta sul documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo deve essere accolta.
Difatti, per quanto concerne l'efficacia probatoria delle scritture private, l'art. 2702 c.c. afferma che essa fa piena prova, sottolineando così che la scrittura privata è una prova legale. Anche qui, come nell'atto pubblico, ciò che è coperto da efficacia di prova legale è la provenienza delle pagina 10 di 13 dichiarazioni, e quindi l'estrinseco dell'atto. Per quanto concerne invece l'intrinseco, la scrittura privata, come l'atto pubblico, se contiene dichiarazioni di volontà, ovvero impegni negoziali – come nella fattispecie, quale promessa di restituzione delle somme pagate -, consente di stabilire che la parte ha realmente assunto quell'impegno negoziale.
Ciononostante, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora la firma apposta su una scrittura privata sia disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta, la scrittura perde ogni valore probatorio e non può essere utilizzata come titolo idoneo a fondare un'azione giudiziale” (Cass., n. 23456/2017).
Non da meno, con specifico riferimento alla natura del decreto ingiuntivo, va osservato che
“l'azione monitoria richiede la produzione di una prova scritta del credito vantato. Qualora il documento prodotto sia privo di efficacia probatoria, per effetto del disconoscimento o dell'accertata apocrifia, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto viene meno il presupposto giuridico necessario per la sua emanazione” (Trib. Napoli, 14 gennaio 2020).
Infatti, sotto un profilo logico, se è vero che la funzione della procedura monitoria è garantire una tutela rapida ed efficace per crediti certi, liquidi ed esigibili, purché dimostrati con idonea prova scritta, consentire la validità di un decreto ingiuntivo basato su un atto disconosciuto di certo comprometterebbe irrimediabilmente la certezza delle relazioni giuridiche e violerebbe il principio di buona fede processuale.
E' solo il caso di precisare che a nulla rilevano i tentativi della AN di ottenere la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ben avendo potuto (e dovuto) proporre istanza di verificazione in precedenza.
Difatti, se in seno alla giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui “La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento” (Cass. n.
2411/2005), nella presente controversia, in ragione della forma semplificata del rito prescelto da parte attrice, la suddetta istanza avrebbe dovuto essere proposta già in comparsa di costituzione e risposta.
Difatti, l'art. 281 duodecies, commi 3 e 4, c.p.c. stabilisce che “Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
pagina 11 di 13 precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La formulazione letterale della legge e ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che le due disposizioni si differenzino per oggetto e funzione: il comma 3 disciplina le attività che sono conseguenza delle difese della controparte, e quindi concorre ad attuare il principio del contraddittorio, assicurando alle parti la possibilità di replica alle novità introdotte in giudizio dall'avversario; il comma 4 disciplina invece le attività assertive e probatorie (allegazione dei fatti e richieste istruttorie) che non sono giustificate dalla dialettica processuale, in quanto dipendono da una migliore messa a fuoco delle difese indipendente dallo svolgimento del giudizio.
Venendo al comma 4, che qui interessa, alla luce di quanto argomentato emerge che, nel rito semplificato, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, le parti non hanno lo ius poenitendi, cioè la facoltà di liberamente modificare le domande e le eccezioni già proposte, né possono, nel corso del processo, liberamente formulare richieste istruttorie e produrre documenti, in quanto, ai sensi della disposizione in esame, l'esercizio di tali poteri presuppone l'autorizzazione del giudice, in presenza di un “giustificato motivo”.
Orbene, nessuna allegazione sul punto, tale da giustificare la concessione dei termini di cui al comma 4, è stata compiuta dalla AN.
L'istanza è quindi da intendersi tardiva e, pertanto, il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo è privo di efficacia ed il D.I. deve essere revocato.
5. Lite temeraria
La domanda avanzata dal ricorrente va disattesa, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto.
6. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro
31.179,09, scaglione da 25.001 a 52.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Le spese sono da distrarre in favore del difensore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3066/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 11.09.2023;
- CONDANNA la AN convenuta a rimborsare, in favore del sig. le Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 6.713,00 per compensi (nello specifico, Euro 1.701,00, per lo
Studio, Euro 1.204,00, per l'Introduttiva, Euro 903, per l'istruttoria, Euro 2.905,00 per la decisionale) ed in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne avanzato richiesta.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARALLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE (C.F. elettivamente domiciliato in Firenze, via Taddeo C.F._2
Alderotti, presso il difensore;
ATTORE contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e per essa la mandataria (P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Resp. Dir. Gen. con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CHRISTIAN Controparte_3
FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. , elettivamente domiciliata in Firenze, C.F._3 via Giuseppe Mazzini n. 19, presso lo studio dell'avv. Silvia Fersino (C.F. ); C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale, nel merito, accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della società (già C.F. – P.VA Controparte_1 Controparte_1 P.VA
, n.q. di mandataria della società C.F. P.IVA_1 Controparte_2 P.VA
– P.VA , per i motivi di cui in premessa, e, per l'effetto, dichiarare il decreto P.IVA_1
pagina 1 di 13 ingiuntivo opposto nullo, invalido ed inefficace, revocarlo e dichiarare che il sig. nulla Pt_1
deve alla società (già C.F. – P.VA Controparte_1 Controparte_1 P.VA
, n.q. di mandataria della società C.F. P.IVA_1 Controparte_2 P.VA
– P.VA ; P.IVA_1
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza e/o invalidità del contratto di prestito personale del 01.10.2019 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, invalido ed inefficace, revocarlo e dichiarare che il sig. Pt_1
nulla deve alla predetta società; in ogni caso, condannare la società (già C.F. Controparte_1 Controparte_1
– P.VA n.q. di mandataria della società P.VA P.IVA_1 Controparte_2
C.F. – P.VA , alla refusione delle spese, diritti e compensi di
[...] P.VA P.IVA_1
causa, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 31.171,09, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi Controparte_1
pagina 2 di 13 al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata ipotesi in cui il disconoscimento avversario fosse ritenuto ammissibile e fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, pari ad euro 22.543,84, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.09.2023 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3066/2023 – R.G. 10144/2023 -, emesso in data 11.09.2023 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 31.171,09, oltre Controparte_4
interessi. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di mutuo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3066/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- nel settembre 2019, intrattenendo di già un rapporto di conto corrente per l'attività d'impresa
(all'epoca in difficoltà economica), aveva agito al fine di ottenere una sospensione e/o una rinegoziazione del mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena;
-la AN, di contro, gli aveva proposto la produzione di un business plan, per poter ottenere un nuovo finanziamento;
- il suddetto (nuovo) finanziamento veniva concesso e ciò aveva permesso al di Pt_1
rientrare nella sua originaria posizione debitoria, pur contraendo – al contempo – un nuovo debito;
- in seguito ai noti eventi legati alla pandemia ed al lockdown, si era trovato costretto – dapprima – a sospendere l'attività di impresa e – successivamente – a chiuderla in data 3.5.21;
pagina 3 di 13 - successivamente, dopo aver restituito tutte le somme dovute alla AN per il suddetto fido concesso, scopriva di essere in debito con altra AN (COMPASS) per un (ipotetico) prestito personale.
Posto ciò, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., di parte opposta, non avendo ricevuto, sul punto, alcuna comunicazione, né dalla AN cedente, né dalla AN cessionaria.
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto il contratto di prestito personale, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, disconoscendone la firma.
Per tali ragioni, ha domandato la revoca del D.I. oggetto di opposizione.
Si è ritualmente costituita la resistendo alla domanda. Controparte_1
Preliminarmente, ha affermato la piena legittimazione attiva, essendo stata la cessione de qua valida e la sua notifica regolare.
Ha, altresì, eccepito la nullità (avendo l'opponente avviato il procedimento di cognizione piena con un ricorso, e non con un atto di citazione), ovvero la tardività (essendo stato il ricorso in opposizione notificato solo in data 13.12.2023, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 2.10.2023) dell'opposizione.
In punto di onere probatorio, ha assunto di aver adempiuto attraverso la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento.
Nel merito, ha contestato le doglianze di parte opponente in punto di disconoscimento della firma sul contratto di mutuo.
Per il resto, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito senza esito positivo tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
Dopo richiesta di concessione termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. di parte convenuta (all'udienza del 15.2.24), la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità di parte opposta e sull'ambito di applicazione del rito semplificato
L'eccezione è infondata.
pagina 4 di 13 In punto di diritto va precisato che l'art. 281 decies, commi 1 e 2, c.p.c. definisce l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cognizione. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”, mentre il comma 2 prevede che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda “può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato”.
Dal raffronto tra il primo ed il secondo comma si ricava, pertanto, che il procedimento semplificato ha un ambito di applicazione atipico per quanto riguarda i diritti che ne possono essere oggetto e le forme di tutela che possono essere richieste: può riguardare ogni tipologia di diritto e rapporto giuridico, e possono essere formulate domande di mero accertamento, di condanna e costitutive.
Ciò che è certo, invece, è che non sia utilizzabile per le cause assoggettate ad un rito speciale di cognizione piena ed esauriente (classici esempi sono il rito del lavoro, locazioni ecc.). Ciò appare chiaro sulla scorta dell'art. 291 duodecies, comma 1, c.p.c. (secondo cui il giudice, ove ritenga che non sussistano i presupposti per la decisione con il rito semplificato, dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 […]”) e dall'art. 40, comma 3, c.p.c., che disciplina la deroga alle regole sul rito, in caso di connessione con una causa assoggettata a un rito speciale. A fornire conforto a tale impostazione è altresì la collocazione stessa del semplificato nel Titolo I del Libro II del codice di rito (recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale).
Orbene, analizzando l'art. 281-decies c.p.c., emerge una significativa differenza nel tenore letterale tra il primo e il secondo comma. Mentre il comma 1 stabilisce che, al verificarsi dei presupposti ivi previsti, il giudizio “deve” essere introdotto secondo le modalità del procedimento semplificato, il comma 2 prevede che, per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, la domanda “può” essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
Da ciò deriva che, nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario di competenza del tribunale in primo grado, il procedimento semplificato rappresenta un rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario laddove ricorrano i presupposti indicati nel comma 1. Al di fuori di tali ipotesi, e limitatamente alle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, il rito semplificato assume invece carattere facoltativo, configurandosi come un rito alternativo e concorrente rispetto a quello ordinario, attivabile su scelta della parte che introduce il giudizio.
pagina 5 di 13 Nessun dubbio può quindi sussistere circa la possibilità per la (potenziale) parte opponente di ricorrere al procedimento semplificato di cognizione, e – pertanto – di attribuire al proprio atto introduttivo la forma del ricorso.
Difatti, seppur vero che l'art. 645 c.p.c. stabilisce espressamente l'uso dell'atto di citazione per l'opposizione, è anche vero che il rito semplificato risulta senz'altro compatibile, sia per la sua natura equi-ordinata rispetto al rito ordinario, sia per la sua applicazione nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (come già argomentato, l'art. 281-decies c.p.c. stabilisce che il procedimento semplificato può essere applicato sempre nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza ulteriori condizioni, a prescindere dalla tipologia della causa, purché il Tribunale adito sia in composizione monocratica).
Inoltre, la compatibilità del rito semplificato con l'opposizione al decreto ingiuntivo trova fondamento anche nella necessità di velocizzare la procedura, evitando la lentezza e la complessità che caratterizzano il rito ordinario, con il conseguente vantaggio di una decisione più rapida e idonea a divenire titolo esecutivo.
Trattasi di impostazione già da tempo consolidata in seno alla giurisprudenza, seppur con riferimento a (precedenti) situazioni analoghe, la quale aveva già evidenziato che “l'opposizione proposta tramite ricorso nel procedimento semplificato, pur in assenza di una specifica previsione normativa, può essere ritenuta compatibile, soprattutto qualora vi sia una composizione monocratica del tribunale, consentendo una decisione tempestiva, in quanto il procedimento semplificato consente di evitare il lungo scambio di memorie, purché siano rispettati i termini previsti per l'atto che si sarebbe dovuto utilizzare” (Cass., n. 13717/2016).
Ne consegue che, in tali casi (come nella fattispecie in esame), ciò che rileva non è la forma adottata per l'atto introduttivo, ovvero il rito intrapreso, ma la tempestività dell'opposizione, che deve essere valutata in relazione ai termini previsti per l'atto che avrebbe dovuto essere utilizzato.
Chiarito ciò, venendo al caso di specie, è documentale la notifica - del D.I. opposto - in data
27.9.23, con ritiro presso la casa comunale (da parte del in data 27.9.23. Di contro, è Pt_1 documentale, oltre ad essere non contestato, il deposito dell'atto introduttivo presso la cancelleria di CP_ questo Ufficio in data 5.11.23, e la notifica (alla parte convenuta ) in data 13.12.23.
Orbene, l'art. 641, comma 1, c.p.c., stabilisce che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è di 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto.
Ciononostante, la notifica presso la casa comunale si considera perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dal deposito dell'atto nella casa comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.
pagina 6 di 13 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, nel caso in esame, pur essendo stato il decreto ingiuntivo de quo notificato in data 27.9.23, la notifica si intende perfezionata per il destinatario in data 23.10.23, con conseguenziale termine per proporre opposizione al 2.12.23.
Sulla scorta di ciò, l'opposizione, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si intende condividere, secondo cui "il termine perentorio di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario, ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 8 della L. 890/1982. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione" (Cass., n. 31188/2019), risulta quindi essere tempestiva.
Non da meno, pur volendo diversamente argomentare, nel caso in esame, sebbene vi sia stato un ritardo nella notifica, non risulta che tale circostanza abbia comportato pregiudizi alla controparte, la quale ha avuto modo di costituirsi regolarmente in giudizio e far valere le proprie difese. Tale situazione integra il principio del raggiungimento dello scopo, secondo cui eventuali irregolarità nella fase introduttiva del giudizio devono ritenersi sanate ove sia garantita la pienezza del contraddittorio (Cass., n. 12478/2018).
Pertanto, l'eccezione di tardività deve essere rigettata, essendo stata l'opposizione validamente instaurata con il tempestivo deposito del ricorso.
2. l'onere della prova nel contezioso bancario
Quanto all'onere probatorio, è ormai noto che, alla luce dell'art. 50 T.U.B., l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito sia liquido ed esigibile, possa essere posto a fondamento del ricorso monitorio.
Ciononostante, l''efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, caratterizzata dalla “sommarietà” nella valutazione delle prove;
il valore probatorio di tale estratto degrada invece nel successivo (eventuale) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che esso è un giudizio a cognizione piena in cui le parti devono dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.
Sulla scorta di ciò ne consegue che è il creditore – nel procedimento a cognizione piena - a dover fornire la prova dei fatti costitutivi del credito.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il creditore assume la veste formale di convenuto ma ha il ruolo sostanziale di attore, lo stesso è quindi tenuto a provare la propria pretesa,
pagina 7 di 13 ovvero, ove l'azione abbia ad oggetto il recupero di un credito risultante da saldo debitorio di un conto corrente, a produrre gli estratti conto che coprono l'intera durata del rapporto (come da giurisprudenza pacifica).
Detto ciò, la AN ha prodotto gli estratti conto ex art. 50 T.U.B., il contratto di prestito personale de quo e gli estratti del conto corrente, dalla data di apertura fino a quella di chiusura (v. fascicolo monitorio).
La Banca ha quindi senz'altro assolto all'onere probatorio (per quanto concerne tale aspetto;
v. par. 4) ad essa facente carico e deve quindi procedersi alla valutazione delle eccezioni di nullità/inefficacia della pattuizione come sollevata dalla parte attrice.
CP_
3. sulla carenza di legittimazione della , per irregolarità della cessione di credito
In punto di diritto va precisato che – notoriamente – il rapporto obbligatorio può subire delle modifiche sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Quanto alle modifiche sul piano soggettivo,
a differenza di quanto avveniva in passato, in cui veniva posto l'accento sull'aspetto personale del rapporto obbligatorio e quindi erano difficilmente concepite, ad oggi, con la mobilizzazione della ricchezza, il discorso è mutato.
Classico esempio è, appunto, la cessione del credito, attraverso cui il creditore, ex art. 1260 c.c., può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale. La cessione del credito va dunque a configurarsi in un accordo tra creditore cedente e terzo cessionario, ovvero in un contratto ad effetti reali bilaterale (e non trilaterale, in quanto il debitore è estraneo).
Tale cessione può essere, inoltre, pro solvendo, quando il cedente risponde dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto, ovvero pro soluto, quando il cedente non risponde dell'inadempimento del debitore.
Non da meno, il debitore ceduto può opporre al cessionario l'invalidità del contratto e tutte le eccezioni di carattere oggettivo basate sul titolo (invalidità) o sul rapporto (prescrizione, inadempimento del cedente, avvenuto pagamento), se relative a fatti, questi ultimi, anteriori alla cessione (o, quanto meno, alla conoscenza da parte del debitore), come nel caso di riconoscimento, da parte del creditore cedente, della riduzione dell'importo del credito originario, o anche successivi, se vi è retroattività, come nel caso di cessione di credito futuro e successiva risoluzione del rapporto tra cedente e ceduto (v. Cass. nn. 22280/2010 e 575/2001).
pagina 8 di 13 Nella fattispecie in esame, pertanto, siamo di fronte, senza dubbio alcuno, in base alle pattuizioni, alle allegazioni delle parti ed ai documenti prodotti, ad una cessione del credito pro solvendo, del tutto legittima, essendo il credito privo di qualsiasi carattere strettamente personale.
È difatti documentale che, con contratto di cessione del credito del 22.11.2022 (v. all. 6 e 7, comparsa AN), la ha ceduto pro soluto alla , un pacchetto di crediti, CP_5 CP_6
riferiti a prestiti personali, finanziamenti a professionisti ed imprese e contratti di credito collegato, tra cui risulta compreso il rapporto riferito al FATTONI.
La cessione, nei termini e per i motivi suddetti, risulta essere legittima e l'eccezione di carenza CP_ di legittimazione attiva della , formulata dal è infondata. Pt_1
Posto ciò, le doglianze della AN, invece, vanno disattese.
In primo luogo, come sopra esposto, il debitore ceduto (FATTONI) ha correttamente opposto al cessionario (IFIS) un'eccezione di carattere oggettivo basato sul rapporto (validità del titolo) di certo ammissibile, in quanto, quale che sia l'argomentazione, può essere intesa di certo come relativa a fatti anteriori alla cessione del credito.
Occorre quindi procedere ad un accertamento in punto di efficacia del titolo posto alla base del
D.I. opposto.
4. sul disconoscimento, ovvero sulla efficacia del titolo posto alla base del D.I. opposto
La questione è fondata.
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto. Si tratta di vedere da chi provengono le dichiarazioni documentate, ma naturalmente non conta la redazione materiale, ma ciò che rileva è se un soggetto ha fatto proprie le dichiarazioni documentate.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte pagina 9 di 13 proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – è CP_7
un documento (nello specifico un accordo di prestito personale) in cui il i obbligava ad Pt_1
effettuare il pagamento di Euro 37.517,20 (capitale più interessi), mediante n. 84 rate mensili dell'importo di Euro 444,76 ciascuna, ai fini della restituzione del prestito conseguito di Euro
29.700,00.
Il punto è oggetto di contestazione, in quanto, attraverso l'opposizione al D.I., il a Pt_1
negato di aver sottoscritto il suddetto documento, disconoscendone la firma ex art. 216 c.p.c.
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, occorre procedere ad un giudizio di verificazione, su apposita istanza che deve essere formulata dalla controparte.
Difatti, in punto di diritto va precisato che, in materia di onere della prova, il principio generale, sancito dall'art. 2697 c.c., è che chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti è onerato della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Tale principio si applica anche nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore opposto, in caso di contestazione della validità del documento sottostante, è tenuto a fornire prova certa dell'esistenza del credito. Tuttavia, quando una parte disconosce la validità o la provenienza di un documento prodotto dall'altra parte, grava su quest'ultima l'onere di dimostrarne l'autenticità (v. Cass., n. 4321/2016, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata costituisce un'eccezione in senso stretto, che sposta sull'altra parte l'onere di provare l'autenticità del documento”).
Orbene, venendo al caso di specie, si osserva che nessuna istanza di verificazione è stata formulata tempestivamente dalla AN, ragion per cui l'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la invalidità della firma apposta sul documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo deve essere accolta.
Difatti, per quanto concerne l'efficacia probatoria delle scritture private, l'art. 2702 c.c. afferma che essa fa piena prova, sottolineando così che la scrittura privata è una prova legale. Anche qui, come nell'atto pubblico, ciò che è coperto da efficacia di prova legale è la provenienza delle pagina 10 di 13 dichiarazioni, e quindi l'estrinseco dell'atto. Per quanto concerne invece l'intrinseco, la scrittura privata, come l'atto pubblico, se contiene dichiarazioni di volontà, ovvero impegni negoziali – come nella fattispecie, quale promessa di restituzione delle somme pagate -, consente di stabilire che la parte ha realmente assunto quell'impegno negoziale.
Ciononostante, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora la firma apposta su una scrittura privata sia disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta, la scrittura perde ogni valore probatorio e non può essere utilizzata come titolo idoneo a fondare un'azione giudiziale” (Cass., n. 23456/2017).
Non da meno, con specifico riferimento alla natura del decreto ingiuntivo, va osservato che
“l'azione monitoria richiede la produzione di una prova scritta del credito vantato. Qualora il documento prodotto sia privo di efficacia probatoria, per effetto del disconoscimento o dell'accertata apocrifia, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto viene meno il presupposto giuridico necessario per la sua emanazione” (Trib. Napoli, 14 gennaio 2020).
Infatti, sotto un profilo logico, se è vero che la funzione della procedura monitoria è garantire una tutela rapida ed efficace per crediti certi, liquidi ed esigibili, purché dimostrati con idonea prova scritta, consentire la validità di un decreto ingiuntivo basato su un atto disconosciuto di certo comprometterebbe irrimediabilmente la certezza delle relazioni giuridiche e violerebbe il principio di buona fede processuale.
E' solo il caso di precisare che a nulla rilevano i tentativi della AN di ottenere la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ben avendo potuto (e dovuto) proporre istanza di verificazione in precedenza.
Difatti, se in seno alla giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui “La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento” (Cass. n.
2411/2005), nella presente controversia, in ragione della forma semplificata del rito prescelto da parte attrice, la suddetta istanza avrebbe dovuto essere proposta già in comparsa di costituzione e risposta.
Difatti, l'art. 281 duodecies, commi 3 e 4, c.p.c. stabilisce che “Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
pagina 11 di 13 precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La formulazione letterale della legge e ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che le due disposizioni si differenzino per oggetto e funzione: il comma 3 disciplina le attività che sono conseguenza delle difese della controparte, e quindi concorre ad attuare il principio del contraddittorio, assicurando alle parti la possibilità di replica alle novità introdotte in giudizio dall'avversario; il comma 4 disciplina invece le attività assertive e probatorie (allegazione dei fatti e richieste istruttorie) che non sono giustificate dalla dialettica processuale, in quanto dipendono da una migliore messa a fuoco delle difese indipendente dallo svolgimento del giudizio.
Venendo al comma 4, che qui interessa, alla luce di quanto argomentato emerge che, nel rito semplificato, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, le parti non hanno lo ius poenitendi, cioè la facoltà di liberamente modificare le domande e le eccezioni già proposte, né possono, nel corso del processo, liberamente formulare richieste istruttorie e produrre documenti, in quanto, ai sensi della disposizione in esame, l'esercizio di tali poteri presuppone l'autorizzazione del giudice, in presenza di un “giustificato motivo”.
Orbene, nessuna allegazione sul punto, tale da giustificare la concessione dei termini di cui al comma 4, è stata compiuta dalla AN.
L'istanza è quindi da intendersi tardiva e, pertanto, il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo è privo di efficacia ed il D.I. deve essere revocato.
5. Lite temeraria
La domanda avanzata dal ricorrente va disattesa, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto.
6. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro
31.179,09, scaglione da 25.001 a 52.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Le spese sono da distrarre in favore del difensore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario.
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P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3066/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 11.09.2023;
- CONDANNA la AN convenuta a rimborsare, in favore del sig. le Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 6.713,00 per compensi (nello specifico, Euro 1.701,00, per lo
Studio, Euro 1.204,00, per l'Introduttiva, Euro 903, per l'istruttoria, Euro 2.905,00 per la decisionale) ed in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne avanzato richiesta.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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