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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 8198/2020 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Romeo Tigre e Mariantonietta Scarano
[...]
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Velardi CP_2
Francesco
- resistente -
OGGETTO: opposizione a diffida ad adempiere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2020, la ha proposto opposizione avverso la Controparte_1
diffida ad adempiere n. 3100.14/07/2020 0341997, notificata in data 16.07.2020, avente ad oggetto l'omissione contributiva derivante dalla mancata effettuazione delle preventive comunicazioni di istaurazione dei rapporti di lavoro riferite ai dipendenti , , Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , per alcuni periodi nell'arco Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
temporale dal 2016 sino a maggio 2019.
In particolare, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza effettuata presso la in Controparte_1 data 22.05.2019, sono stati rinvenuti, all'interno dei pc aziendali, dei files excel contenenti le presenze giornaliere dei dipendenti della società, distinte per mesi ed anni.
pagina 1 di 6 Il verbale della Guardia di Finanza n. 095 del 29.10.2019 ha denunciato l'utilizzo, da parte di di forza lavoro non regolarizzata, individuata nelle persone dei dipendenti già sopra Controparte_1
elencati.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “dichiarare non dovute le somme richieste nell'atto di accertamento dell' n. CP_2
3100.14/7/2020 0341997 del 9.7.2020 per le causali ivi indicate dichiarando lo stesso nullo e/o illegittimo e/o inefficace o, comunque, ponendo nel nulla dichiarandolo privo di effetti giuridici l'atto medesimo”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la infondatezza del ricorso. CP_2
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta.
Occorre premettere che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto – come nella specie – in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. Sez. Lav. n.
14965/2012).
Nel caso che ci occupa, il fondamento dell'omissione contributiva, alla base dell'atto di accertamento
a seguito di Verbale della guardia di Finanza del 29/10/2019. Diffida ad adempiere n.
3100.14/07/2020 0341997 (doc. 1 fasc. opponente), risiede nella mancata comunicazione di assunzione di 16 dipendenti, dunque nel loro impiego “in nero”, per alcuni periodi, così come risultante dalla documentazione cartacea e digitale rinvenuta nell'azienda e dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati, ascoltati nel corso dell'attività ispettiva dai finanzieri.
Questi ultimi esaminavano i files “excel” contenuti in una cartella denominata “PRESENZE” e “tra i quindici fogli della cartella principale è stato individuato un foglio di lavoro denominato “PRESENZE
EDILGRONDE”, nello stesso erano salvati n. 12 fogli di calcolo denominati con i mesi di vari anni
“2016, 2017, 2018 e sino a maggio del 2019” e riportanti le presenze e i nominati del personale impiegato nei mesi di riferimento per ogni anno” (cfr. pag. 2 Verbale della Guardia di Finanza n. 095 del 29.10.2019, affoliato da entrambe le parti).
pagina 2 di 6 Da un raffronto tra i dati inseriti nei menzionati prospetti (all. 1, 2, 3 del citato verbale), quanto emerso a seguito dell'audizione di alcuni dipendenti (all. 6 del verbale n. 095, depositato dall' con note CP_2 dell'1.5.2023, a seguito di ordinanza della scrivente del 24.2.2023, acquisito ex art. 421 c.p.c.), quanto riportato nelle banche dati in uso al Reparto, emergevano periodi di impiego “in nero” di 16 dipendenti.
Precisamente, come riportato nel citato Verbale della Guardia di Finanza:
1) , lattoniere, 30 gg in nero, dal 3/07/2017 al 11/08/2017; Parte_2
2) , tegolaio, 17 gg, dal 2/05/2018 al 25/05/2018; Parte_3
3) , 10 gg, dal 16/05/2016 al 27/05/2016; Parte_4
4) , 14 gg, dal 12/04/2019 al 20/05/2019; Parte_5
5) , 1 gg, 21/05/2018; Parte_6
6) , 13 gg, dal 1/09/2017 al 28/09/2017; Parte_7
7) , 1 gg, 24/05/2018 Parte_8
8) , 7 gg, dal 8/05/2018 al 15/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_9
9) , 17 gg, dal 19/06/2017 al 22/06/2017 e dal 1/09/2017 al 28/09/2017; Parte_10
10) , 3 gg, il 17/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_11
11) , 7 gg, dal 8/05/2018 al 15/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_12
12) , 21 gg, dal 15/03/2018 al 19/04/2018; Parte_13
13) 39 gg, dal 1/08/2018 al 9/10/2018; Parte_14
14) , 57 gg, dal 13/06/2018 al 9/10/2018 Parte_15
15) 65 gg, dal 9/08/2018 al 28/12/2018 e il 2/01/2019 Parte_16
16) : 101 gg, dal 2/10/2017 al 9/04/2018. Parte_17
È opportuno, poi, evidenziare che i dipendenti ascoltati in sede ispettiva siano stati solo cinque: CP_3
, , e e, tra loro,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_18 unicamente per e è stata riscontrata l'asserita irregolarità nell'assunzione, ossia Pt_2 Parte_3
l'asserito impiego “in nero” in alcuni periodi. ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e non aver mai interrotto il rapporto e CP_3
gli sono state poste domande con riferimento solamente ai dipendenti , e Pt_2 Parte_3 Per_2
. Persona_3
ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il Parte_2
rapporto forse nel 2017 per 6/7 mesi per mancanza di lavoro da parte della società, dunque una pagina 3 di 6 circostanza compatibile con l'assenza di lavoro dal 3/07/2017 al 11/08/2017 (ossia il periodo in cui avrebbe lavorato “in nero”), riferendo poi sui colleghi , . CP_3 Parte_3 Persona_3
Quest'ultimo (non ricompreso tra i 16 lavoratori cui si riferisce l'accertamento) ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il rapporto di lavoro nell'anno 2017 per mancanza di lavoro da parte della società, probabilmente da marzo/aprile 2017 fino a marzo/aprile 2018 e ha riferito su , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Persona_4 CP_3
ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di non aver mai Parte_3
interrotto il rapporto e che i colleghi e hanno lavorato in Parte_19 Persona_1
modo continuativo.
Infine, ha riferito di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il rapporto Parte_18 nell'anno 2017 per mancanza di lavoro da parte della ditta.
È utile anche sottolineare quanto dedotto da parte opponente sui fogli “excel” delle presenze.
“La società ha un elenco di lavoratori impegnati a seconda delle varie fasi lavorative da svolgere.
Detto elenco è riportato su fogli excel presenti in ufficio.
Il controllo presenze è sempre avvenuto in cantiere e, successivamente, si riportavano le presenze in ufficio con la X in chiaro mentre per gli assenti, ovvero, quelli non impegnati in quella singola fase e/o cantiere e/o periodo, si procedeva ad evidenziare i nominativi in giallo come da allegata documentazione.
Detti file, rivisti e modificati venivano poi trasmessi al consulente del lavoro per la elaborazione dei prospetti paga mensili.
Ciò detto, va precisato che l'azienda opponente ha negli anni fidelizzato molti lavoratori i quali lavorano con la stessa in modo ciclico in base alle singole lavorazioni da effettuare.
Occorre ribadirlo;
in edilizia i lavori vengono svolti sempre con personale diverso a seconda delle diverse fasi lavorative da eseguire ed a seconda delle diverse figure dei dipendenti che vengono in rilievo in base al lavoro di cui trattasi.
L'indagine effettuata dagli ispettori è stata fatta su fogli excel che non avevano nessuna rilevanza laddove peraltro, la loro corretta lettura avrebbe condotto alla verifica che tutti i lavoratori realmente presenti erano assunti.
Infatti, una più attenta e doverosa analisi avrebbe, invece, condotto alla seguente e cristallina interpretazione delle leggende;
i nominativi in chiaro rappresentavano i dipendenti occupati e, infatti, trovati regolarmente assunti;
i nominativi evidenziati in giallo rappresentavano, invece, quei
pagina 4 di 6 dipendenti non occupati in quel dato momento storico ma comunque occupati dall'azienda in altri periodi” (cfr. pag. 4 e 5 ricorso).
Infine, sono state acquisite le testimonianze rese nei giudizi nn. 4775/2022 e 4808/2022 R.G.L. dai dipendenti , , . Parte_3 Parte_2 Persona_1
I primi due sono stati escussi all'udienza del 18/03/2024, nel corso del giudizio iscritto al n. 4775/2022
R.G.L.
ha affermato di non aver lavorato in maniera continuativa, ossia che vi siano Parte_3 stati periodi in cui erano “fermi”, e che dette pause - pensa - riguardassero anche gli altri lavoratori, ha riferito di aver lavorato sempre con contratto, mai senza, di non ricordare se nel 2018 ha lavorato in maniera continuativa per la società.
ha affermato che nel corso degli anni ci sono stati periodi di interruzione per Parte_2
mancanza di lavoro e che, comunque, ha lavorato sempre con regolare contratto e con la copertura contrattuale.
All'udienza del 18/03/2024, in relazione al giudizio n. 4808/2022 R.G.L., ha Parte_3
confermato quanto già dichiarato nella precedente testimonianza, aggiungendo di non ricordare con precisione di interruzioni e dei relativi periodi;
ha dichiarato di non aver mai Persona_1 lavorato in nero e che l'attività si interrompeva e veniva licenziato quando non c'era lavoro.
Sebbene sia palese una parziale contraddizione tra quanto dichiarato dai dipendenti ai finanzieri rispetto a quanto affermato in sede di escussione testimoniale, in particolare con riferimento alla continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale e della CP_1 CP_1
deve essere altresì constatata un'estrema genericità delle dichiarazioni rese dai predetti in
[...]
entrambe le sedi.
Come sopra evidenziato, detti lavoratori hanno riferito unicamente con riguardo al loro rapporto di lavoro e a quello dei colleghi più prossimi (alcuni dei quali nemmeno rientranti tra i 16 cui si riferisce l'accertamento).
Ne deriva che l'omissione contributiva oggetto di causa non ha trovato un certo e inequivocabile riscontro probatorio.
A tal proposito, deve sottolinearsi come il dato rappresentato dai fogli excel, posti a fondamento dell'accertamento e specificatamente contestati da parte opponente, non abbia trovato un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nei giudizi nn. 4775/2022 e 4808/2022
R.G.L.
pagina 5 di 6 L'attribuzione di periodi di lavoro “in nero”, ulteriori rispetto a quelli riscontrabili nei modelli storici
C/2, con riferimento ai sopraelencati 16 dipendenti, è quindi una presunzione e le risultanze dei file trovati nei computer presenti in azienda erano solo indizi che dovevano trovare riscontro nell'odierno giudizio.
L'onere probatorio gravante sull' non può, dunque, dirsi pienamente assolto, non essendoci Pt_20 prove sufficienti dell'impiego “in nero”, presupposto della contestata omissione contributiva.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui alla Diffida ad adempiere n. 3100.14/07/2020 0341997, quantificate in
€.15.757,87.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate tenuto conto del valore della causa, CP_2 rinvenibile dall'importo a debito indicato nella diffida ad adempiere.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla Diffida ad adempiere n.
3100.14/07/2020 0341997;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in €.2.697,00, CP_2
oltre IVA, CPA, spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
La Giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 8198/2020 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Romeo Tigre e Mariantonietta Scarano
[...]
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Velardi CP_2
Francesco
- resistente -
OGGETTO: opposizione a diffida ad adempiere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2020, la ha proposto opposizione avverso la Controparte_1
diffida ad adempiere n. 3100.14/07/2020 0341997, notificata in data 16.07.2020, avente ad oggetto l'omissione contributiva derivante dalla mancata effettuazione delle preventive comunicazioni di istaurazione dei rapporti di lavoro riferite ai dipendenti , , Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , per alcuni periodi nell'arco Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
temporale dal 2016 sino a maggio 2019.
In particolare, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza effettuata presso la in Controparte_1 data 22.05.2019, sono stati rinvenuti, all'interno dei pc aziendali, dei files excel contenenti le presenze giornaliere dei dipendenti della società, distinte per mesi ed anni.
pagina 1 di 6 Il verbale della Guardia di Finanza n. 095 del 29.10.2019 ha denunciato l'utilizzo, da parte di di forza lavoro non regolarizzata, individuata nelle persone dei dipendenti già sopra Controparte_1
elencati.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “dichiarare non dovute le somme richieste nell'atto di accertamento dell' n. CP_2
3100.14/7/2020 0341997 del 9.7.2020 per le causali ivi indicate dichiarando lo stesso nullo e/o illegittimo e/o inefficace o, comunque, ponendo nel nulla dichiarandolo privo di effetti giuridici l'atto medesimo”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la infondatezza del ricorso. CP_2
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta.
Occorre premettere che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto – come nella specie – in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. Sez. Lav. n.
14965/2012).
Nel caso che ci occupa, il fondamento dell'omissione contributiva, alla base dell'atto di accertamento
a seguito di Verbale della guardia di Finanza del 29/10/2019. Diffida ad adempiere n.
3100.14/07/2020 0341997 (doc. 1 fasc. opponente), risiede nella mancata comunicazione di assunzione di 16 dipendenti, dunque nel loro impiego “in nero”, per alcuni periodi, così come risultante dalla documentazione cartacea e digitale rinvenuta nell'azienda e dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati, ascoltati nel corso dell'attività ispettiva dai finanzieri.
Questi ultimi esaminavano i files “excel” contenuti in una cartella denominata “PRESENZE” e “tra i quindici fogli della cartella principale è stato individuato un foglio di lavoro denominato “PRESENZE
EDILGRONDE”, nello stesso erano salvati n. 12 fogli di calcolo denominati con i mesi di vari anni
“2016, 2017, 2018 e sino a maggio del 2019” e riportanti le presenze e i nominati del personale impiegato nei mesi di riferimento per ogni anno” (cfr. pag. 2 Verbale della Guardia di Finanza n. 095 del 29.10.2019, affoliato da entrambe le parti).
pagina 2 di 6 Da un raffronto tra i dati inseriti nei menzionati prospetti (all. 1, 2, 3 del citato verbale), quanto emerso a seguito dell'audizione di alcuni dipendenti (all. 6 del verbale n. 095, depositato dall' con note CP_2 dell'1.5.2023, a seguito di ordinanza della scrivente del 24.2.2023, acquisito ex art. 421 c.p.c.), quanto riportato nelle banche dati in uso al Reparto, emergevano periodi di impiego “in nero” di 16 dipendenti.
Precisamente, come riportato nel citato Verbale della Guardia di Finanza:
1) , lattoniere, 30 gg in nero, dal 3/07/2017 al 11/08/2017; Parte_2
2) , tegolaio, 17 gg, dal 2/05/2018 al 25/05/2018; Parte_3
3) , 10 gg, dal 16/05/2016 al 27/05/2016; Parte_4
4) , 14 gg, dal 12/04/2019 al 20/05/2019; Parte_5
5) , 1 gg, 21/05/2018; Parte_6
6) , 13 gg, dal 1/09/2017 al 28/09/2017; Parte_7
7) , 1 gg, 24/05/2018 Parte_8
8) , 7 gg, dal 8/05/2018 al 15/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_9
9) , 17 gg, dal 19/06/2017 al 22/06/2017 e dal 1/09/2017 al 28/09/2017; Parte_10
10) , 3 gg, il 17/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_11
11) , 7 gg, dal 8/05/2018 al 15/05/2018 e dal 24/05/2018 al 25/05/2018; Parte_12
12) , 21 gg, dal 15/03/2018 al 19/04/2018; Parte_13
13) 39 gg, dal 1/08/2018 al 9/10/2018; Parte_14
14) , 57 gg, dal 13/06/2018 al 9/10/2018 Parte_15
15) 65 gg, dal 9/08/2018 al 28/12/2018 e il 2/01/2019 Parte_16
16) : 101 gg, dal 2/10/2017 al 9/04/2018. Parte_17
È opportuno, poi, evidenziare che i dipendenti ascoltati in sede ispettiva siano stati solo cinque: CP_3
, , e e, tra loro,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_18 unicamente per e è stata riscontrata l'asserita irregolarità nell'assunzione, ossia Pt_2 Parte_3
l'asserito impiego “in nero” in alcuni periodi. ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e non aver mai interrotto il rapporto e CP_3
gli sono state poste domande con riferimento solamente ai dipendenti , e Pt_2 Parte_3 Per_2
. Persona_3
ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il Parte_2
rapporto forse nel 2017 per 6/7 mesi per mancanza di lavoro da parte della società, dunque una pagina 3 di 6 circostanza compatibile con l'assenza di lavoro dal 3/07/2017 al 11/08/2017 (ossia il periodo in cui avrebbe lavorato “in nero”), riferendo poi sui colleghi , . CP_3 Parte_3 Persona_3
Quest'ultimo (non ricompreso tra i 16 lavoratori cui si riferisce l'accertamento) ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il rapporto di lavoro nell'anno 2017 per mancanza di lavoro da parte della società, probabilmente da marzo/aprile 2017 fino a marzo/aprile 2018 e ha riferito su , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Persona_4 CP_3
ha dichiarato di aver lavorato in modo continuativo e di non aver mai Parte_3
interrotto il rapporto e che i colleghi e hanno lavorato in Parte_19 Persona_1
modo continuativo.
Infine, ha riferito di aver lavorato in modo continuativo e di aver interrotto il rapporto Parte_18 nell'anno 2017 per mancanza di lavoro da parte della ditta.
È utile anche sottolineare quanto dedotto da parte opponente sui fogli “excel” delle presenze.
“La società ha un elenco di lavoratori impegnati a seconda delle varie fasi lavorative da svolgere.
Detto elenco è riportato su fogli excel presenti in ufficio.
Il controllo presenze è sempre avvenuto in cantiere e, successivamente, si riportavano le presenze in ufficio con la X in chiaro mentre per gli assenti, ovvero, quelli non impegnati in quella singola fase e/o cantiere e/o periodo, si procedeva ad evidenziare i nominativi in giallo come da allegata documentazione.
Detti file, rivisti e modificati venivano poi trasmessi al consulente del lavoro per la elaborazione dei prospetti paga mensili.
Ciò detto, va precisato che l'azienda opponente ha negli anni fidelizzato molti lavoratori i quali lavorano con la stessa in modo ciclico in base alle singole lavorazioni da effettuare.
Occorre ribadirlo;
in edilizia i lavori vengono svolti sempre con personale diverso a seconda delle diverse fasi lavorative da eseguire ed a seconda delle diverse figure dei dipendenti che vengono in rilievo in base al lavoro di cui trattasi.
L'indagine effettuata dagli ispettori è stata fatta su fogli excel che non avevano nessuna rilevanza laddove peraltro, la loro corretta lettura avrebbe condotto alla verifica che tutti i lavoratori realmente presenti erano assunti.
Infatti, una più attenta e doverosa analisi avrebbe, invece, condotto alla seguente e cristallina interpretazione delle leggende;
i nominativi in chiaro rappresentavano i dipendenti occupati e, infatti, trovati regolarmente assunti;
i nominativi evidenziati in giallo rappresentavano, invece, quei
pagina 4 di 6 dipendenti non occupati in quel dato momento storico ma comunque occupati dall'azienda in altri periodi” (cfr. pag. 4 e 5 ricorso).
Infine, sono state acquisite le testimonianze rese nei giudizi nn. 4775/2022 e 4808/2022 R.G.L. dai dipendenti , , . Parte_3 Parte_2 Persona_1
I primi due sono stati escussi all'udienza del 18/03/2024, nel corso del giudizio iscritto al n. 4775/2022
R.G.L.
ha affermato di non aver lavorato in maniera continuativa, ossia che vi siano Parte_3 stati periodi in cui erano “fermi”, e che dette pause - pensa - riguardassero anche gli altri lavoratori, ha riferito di aver lavorato sempre con contratto, mai senza, di non ricordare se nel 2018 ha lavorato in maniera continuativa per la società.
ha affermato che nel corso degli anni ci sono stati periodi di interruzione per Parte_2
mancanza di lavoro e che, comunque, ha lavorato sempre con regolare contratto e con la copertura contrattuale.
All'udienza del 18/03/2024, in relazione al giudizio n. 4808/2022 R.G.L., ha Parte_3
confermato quanto già dichiarato nella precedente testimonianza, aggiungendo di non ricordare con precisione di interruzioni e dei relativi periodi;
ha dichiarato di non aver mai Persona_1 lavorato in nero e che l'attività si interrompeva e veniva licenziato quando non c'era lavoro.
Sebbene sia palese una parziale contraddizione tra quanto dichiarato dai dipendenti ai finanzieri rispetto a quanto affermato in sede di escussione testimoniale, in particolare con riferimento alla continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale e della CP_1 CP_1
deve essere altresì constatata un'estrema genericità delle dichiarazioni rese dai predetti in
[...]
entrambe le sedi.
Come sopra evidenziato, detti lavoratori hanno riferito unicamente con riguardo al loro rapporto di lavoro e a quello dei colleghi più prossimi (alcuni dei quali nemmeno rientranti tra i 16 cui si riferisce l'accertamento).
Ne deriva che l'omissione contributiva oggetto di causa non ha trovato un certo e inequivocabile riscontro probatorio.
A tal proposito, deve sottolinearsi come il dato rappresentato dai fogli excel, posti a fondamento dell'accertamento e specificatamente contestati da parte opponente, non abbia trovato un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nei giudizi nn. 4775/2022 e 4808/2022
R.G.L.
pagina 5 di 6 L'attribuzione di periodi di lavoro “in nero”, ulteriori rispetto a quelli riscontrabili nei modelli storici
C/2, con riferimento ai sopraelencati 16 dipendenti, è quindi una presunzione e le risultanze dei file trovati nei computer presenti in azienda erano solo indizi che dovevano trovare riscontro nell'odierno giudizio.
L'onere probatorio gravante sull' non può, dunque, dirsi pienamente assolto, non essendoci Pt_20 prove sufficienti dell'impiego “in nero”, presupposto della contestata omissione contributiva.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui alla Diffida ad adempiere n. 3100.14/07/2020 0341997, quantificate in
€.15.757,87.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate tenuto conto del valore della causa, CP_2 rinvenibile dall'importo a debito indicato nella diffida ad adempiere.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla Diffida ad adempiere n.
3100.14/07/2020 0341997;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in €.2.697,00, CP_2
oltre IVA, CPA, spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
La Giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
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