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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26378 R.G. per l'anno 2024 TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Loredana Tortora e dall'avv. Pasquale Mariano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Napoli alla via Roberto
Bracco n.45;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rapp.e.difeso dall'avv. R. Maisto opposto
-
Oggetto: indennità di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 la sig.ra dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché al beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 con decorrenza dal 24.11.2022, spese vinte da distrarsi
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, viste le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. , poiché a suo dire Persona_1 sarebbe frutto di un'erronea valutazione della documentazione acquisita agli atti e delle effettive condizioni di salute della ricorrente.
Fonda le proprie critiche sulla relazione di parte estesa dal Dott. Persona_2 del 22.11.2024 sulla scorta del solo esame documentale.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Mild Cognitive Impairment, Artrosi polidistrettuale in esiti di intervento chirurgico di
PTA bilaterale, Cardiopatia ischemica ipertensiva in trattamento farmacologico in discreto equilibrio emodinamico, IVC arti inferiori, Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia. Epatopatia cronica HCV correlata in assenza di segni di citolisi epatica.
In ordine all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare il CTU ha evidenziato che
“La periziata obesa (BMI= 35 kg/m²) all'esame clinico obiettivo dell'apparato osteoarticolare non ha mostrato alcuna significativa limitazione della motilità rachidea o di atri distretti articolari ma solo una poliartralgia legata alla spondilosi, gli esiti di intervento chirurgico di protesizzazione di anca bilaterale
e un varismo delle ginocchia bilaterale. ……..La deambulazione, caratterizzata dall'ausilio di un bastone, è apparsa valida e autonoma, i passaggi posturali non sono risultati difficoltosi.
Quanto alla psiche, si legge in perizia che la ricorrente …..è apparsa vigile, lucida, orientata nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche nei limiti per età
e per cultura.
Non ha mostrato alterazioni delle facoltà cognitive, né disturbi dell'attenzione e della concentrazione, né della critica e del giudizio. Invitata ad eseguire in sequenza azioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo è riuscita nel compito. Anche le funzioni prasso-gnosiche sono risultate conservate, essendo stata ella in grado di riconoscere oggetti di uso comune indicandone il nome e la funzione. Non sono stati evidenziati, altresì, disturbi dispercettivi in atto. La periziata è stato in grado di esporre in modo sufficientemente completo e preciso tutta la sua anamnesi personale e patologica, sia remota che prossima, non mostrando alcuna sostanziale incertezza riguardo l'evocazione di date ed eventi.
2 In ordine alla valutazione diagnostica della infermità Mild Cognitive
Impairment, concetto che definisce la fase di transizione tra l'invecchiamento normale e la demenza, riferita ad una popolazione di soggetti anziani che non sono compromessi nel loro funzionamento quotidiano, ma che hanno un sub clinico ed isolato deficit cognitivo e sono potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia di HA …il CTU ha soggiunto che Nel caso in oggetto si precisa che non esiste agli atti alcun esame strumentale come RMN Encefalo, SPECT O
PET, esami che permettono di visualizzare una riduzione del volume cerebrale o la presenza di infarti cerebrali e che mettono in risalto una vasculopatia cerebrale o atrofia cerebrale causa di discontinuità cognitiva e mnesica o disorientamento temporo-spaziale.Tutto ciò fa ritenere che la vasculopatia cerebrale sofferta dalla periziata è in uno stato di discreto compenso clinico e farmacologico.
Quindi nel caso in oggetto alla luce di quanto sopra esposto, si può escludere una vasculopatia cerebrale o atrofia cerebrale causa di discontinuità cognitiva e mnesica o disorientamento temporo-spaziale…
Dunque l'esatto contrario di quanto lamentato in ricorso circa il raccordo tra il caso specifico e le patologie documentate.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Come anticipato, tali conclusioni non sono in alcun modo inficiate dalla perizia del dott. che è stata svolta su basi meramente documentali .Del resto Per_2 egli non ha assunto le vesti di ctp, che nel presente procedimento seguono scadenze e formalità particolarmente rigorose. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 -
01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di
3 tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, senza necessità alcuna di rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
Le spese a seguono la soccombenza mancando in atti la dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte a fini dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché quella ina tti attiene all'esonero dal pagamento del C.U. che ha tutt'altri presupposti.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
- le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto
Si comunichi.
Napoli, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26378 R.G. per l'anno 2024 TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Loredana Tortora e dall'avv. Pasquale Mariano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Napoli alla via Roberto
Bracco n.45;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rapp.e.difeso dall'avv. R. Maisto opposto
-
Oggetto: indennità di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 la sig.ra dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché al beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 con decorrenza dal 24.11.2022, spese vinte da distrarsi
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, viste le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. , poiché a suo dire Persona_1 sarebbe frutto di un'erronea valutazione della documentazione acquisita agli atti e delle effettive condizioni di salute della ricorrente.
Fonda le proprie critiche sulla relazione di parte estesa dal Dott. Persona_2 del 22.11.2024 sulla scorta del solo esame documentale.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Mild Cognitive Impairment, Artrosi polidistrettuale in esiti di intervento chirurgico di
PTA bilaterale, Cardiopatia ischemica ipertensiva in trattamento farmacologico in discreto equilibrio emodinamico, IVC arti inferiori, Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia. Epatopatia cronica HCV correlata in assenza di segni di citolisi epatica.
In ordine all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare il CTU ha evidenziato che
“La periziata obesa (BMI= 35 kg/m²) all'esame clinico obiettivo dell'apparato osteoarticolare non ha mostrato alcuna significativa limitazione della motilità rachidea o di atri distretti articolari ma solo una poliartralgia legata alla spondilosi, gli esiti di intervento chirurgico di protesizzazione di anca bilaterale
e un varismo delle ginocchia bilaterale. ……..La deambulazione, caratterizzata dall'ausilio di un bastone, è apparsa valida e autonoma, i passaggi posturali non sono risultati difficoltosi.
Quanto alla psiche, si legge in perizia che la ricorrente …..è apparsa vigile, lucida, orientata nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche nei limiti per età
e per cultura.
Non ha mostrato alterazioni delle facoltà cognitive, né disturbi dell'attenzione e della concentrazione, né della critica e del giudizio. Invitata ad eseguire in sequenza azioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo è riuscita nel compito. Anche le funzioni prasso-gnosiche sono risultate conservate, essendo stata ella in grado di riconoscere oggetti di uso comune indicandone il nome e la funzione. Non sono stati evidenziati, altresì, disturbi dispercettivi in atto. La periziata è stato in grado di esporre in modo sufficientemente completo e preciso tutta la sua anamnesi personale e patologica, sia remota che prossima, non mostrando alcuna sostanziale incertezza riguardo l'evocazione di date ed eventi.
2 In ordine alla valutazione diagnostica della infermità Mild Cognitive
Impairment, concetto che definisce la fase di transizione tra l'invecchiamento normale e la demenza, riferita ad una popolazione di soggetti anziani che non sono compromessi nel loro funzionamento quotidiano, ma che hanno un sub clinico ed isolato deficit cognitivo e sono potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia di HA …il CTU ha soggiunto che Nel caso in oggetto si precisa che non esiste agli atti alcun esame strumentale come RMN Encefalo, SPECT O
PET, esami che permettono di visualizzare una riduzione del volume cerebrale o la presenza di infarti cerebrali e che mettono in risalto una vasculopatia cerebrale o atrofia cerebrale causa di discontinuità cognitiva e mnesica o disorientamento temporo-spaziale.Tutto ciò fa ritenere che la vasculopatia cerebrale sofferta dalla periziata è in uno stato di discreto compenso clinico e farmacologico.
Quindi nel caso in oggetto alla luce di quanto sopra esposto, si può escludere una vasculopatia cerebrale o atrofia cerebrale causa di discontinuità cognitiva e mnesica o disorientamento temporo-spaziale…
Dunque l'esatto contrario di quanto lamentato in ricorso circa il raccordo tra il caso specifico e le patologie documentate.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Come anticipato, tali conclusioni non sono in alcun modo inficiate dalla perizia del dott. che è stata svolta su basi meramente documentali .Del resto Per_2 egli non ha assunto le vesti di ctp, che nel presente procedimento seguono scadenze e formalità particolarmente rigorose. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 -
01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di
3 tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, senza necessità alcuna di rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
Le spese a seguono la soccombenza mancando in atti la dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte a fini dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché quella ina tti attiene all'esonero dal pagamento del C.U. che ha tutt'altri presupposti.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
- le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto
Si comunichi.
Napoli, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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