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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 12652/2017 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a sanzione amministrativa”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Berloco, Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il ON patrocinio dell'Avv. Marcello Tedesco,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 26.7.2017 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
201/2017 del Giudice di Pace di depositata il 28.4.2017 nell'ambito del CP_1
giudizio di I grado iscritto al n. 839/2016 R.G., con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal avverso il verbale n. C7027 del 25.5.2016, n. reg. 4783/2016, emesso dalla Parte_1
Polizia municipale di e notificato il 5.8.2016, con il quale si contestava l'aver CP_1
violato in data 25.5.2016 le disposizioni di cui al D. lgs. 285/1992 art. 23 commi 4 e 11, in quanto “Quale titolare dell'autorizzazione SUE/AMP 4-2015 rilasciata dall'UTC
21.15.2015 per l'impianto pubblicitario (struttura metallica) di mt.3 x 2 circa sita in via
Almirante, 5, ometteva di fissare sullo stesso la targhetta identificativa prevista dall'art.55 reg.to C.d.S.. Effettuato rilievo fotografico in data 21.05.2016. Copia del presente verbale verrà trasmesso all'ente proprietario della strada per gli interventi di competenza. (sanzione min/max Euro 422,00/1.695,00 - sanzione in misura ridotta Euro
422,00); Sanzione accessoria ripristino luoghi/rimozione opere eseguite”.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
- ritenendo ingiusta la contestazione, il Sig. proponeva ricorso innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di ivi si costituiva il ratificando CP_1 ON
l'operato degli accertatori;
- con la sentenza impugnata il Giudice così statuiva: “ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, con cui il protesta di non aver commesso l'infrazione contestatagli, Parte_1
asserendo che l'opera non fosse stata ancora ultimata al momento dell'accertamento:
l'affermazione dell'opponente è smentita dalle fotografie scattate dagli agenti accertatori al momento del fatto, in cui è chiaramente visibile l'opera ultimata;
il permesso a costruire prodotto da parte opponente non prova il contrario, sia perché ciò che conta, ai fini della commissione dell'illecito in questione, è una situazione di fatto, e, cioè,
l'apposizione di un cartello (in contrasto con le norme stabilite nell'art. 23 del C.d.S.), a prescindere dalla relativa procedura amministrativa, sia perché quel permesso reca la data del 12.06.2015, successiva a quella del verbale impugnato: nulla vieta di pensare che il ricorrente lo abbia depositato semplicemente per precostituirsi il motivo di impugnazione poi fatto valere in questa sede;
- ritenuta equa l'applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale di €. 422,00; - ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese, atteso che parte opposta non si è avvalsa dell'assistenza di un difensore, e non ha allegato di aver sostenuto spese vive per il giudizio;
PQM.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del , con ricorso depositato in data 27.09.2016, così ON
decide: - respinge l'opposizione; -applica al ricorrente, per la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 422,00; - nulla per le spese”;
- la sentenza è ingiusta per i seguenti motivi: 1) il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere l'opera ultimata, basando tale dichiarazione sulla scorta dell'esame delle fotografie depositate dal che ritraevano i due pannelli pubblicitari, ON
medio tempore realizzati dall'odierno appellante;
2) il Giudice di prime cure ha grossolanamente errato nella lettura ed interpretazione dei documenti di causa offerti dal ricorrente;
- l'odierno appellante nel giudizio di primo grado aveva provato per tabulas di aver presentato al un'istanza di autorizzazione/permesso di costruire ON gratuito di “mezzi pubblicitari”, protocollata in data 26.1.2015, chiedendo il permesso di installare n. 11 cartelli pubblicitari su via Almirante in a seguito CP_1 dell'istruttoria, il Comune di rilasciava in data 20.5.2015 al Sig. il CP_1 Parte_1
permesso/autorizzazione SUE/AMP/4-2015, con il quale autorizzava l'installazione di n.
7 cartelli pubblicitari urbani;
il con comunicazione di inizio lavori, predisposta Parte_1
su modulistica del Comune di e protocollata in data 12.6.2015, comunicava CP_1
che in data 20.6.2015 avrebbero avuto inizio i lavori di cui al permesso a costruire innanzi citato;
tra le assunzioni di responsabilità contenute nella comunicazione di inizio lavori vi era la seguente dichiarazione: “I lavori in oggetto devono avere inizio entro un anno dalla data del rilascio del PdC e che la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data di inizio lavori (art. 15 c.2 D.P.R. 380/2001)”; dei sette cartelli pubblicitari autorizzati dal Comune di con il permesso a costruire innanzi CP_1
richiamato, al momento della contestazione da parte degli Agenti della Polizia municipale di erano stati realizzati solo due pannelli su via Almirante, come CP_1
ritratti nelle due foto depositate nel fascicolo di parte di prime cure;
diversamente l'installazione degli altri 5 pannelli era ancora in fase di esecuzione;
i lavori, quindi, erano da ritenersi a tutti gli effetti ancora in corso di realizzazione e non ancora conclusi, anche per non essere spirato il termine di tre anni per la loro conclusione di cui all'art.15
c. 2 D.P.R. 380/2001 e decorrente dalla data di inizio lavori del 20.6.2015; neppure era potuta intervenire, nelle more, la comunicazione di fine lavori, proprio perché gli stessi erano ancora in fase di realizzazione;
solo all'esito della completamento di tutti e sette i pannelli, autorizzati con l'unico permesso/autorizzazione SUE/AMP/4-2015 del
20.5.2015, ottenuto dall'appellante, sarebbe sorto l'obbligo di comunicare la fine dei lavori e quello di apporre le targhette identificative prevista dall'art. 55 reg.to C.d.S., nelle quali sarebbe dovuta essere riportata, tra le altre, la data di scadenza del triennio di validità dell'impianto pubblicitario che decorreva dalla fine dei lavori di realizzazione degli stessi, perché solo da allora poteva essere avviata l'attività di promozione CP_ pubblicitaria per cui il permesso era stato richiesto all' resistente;
- nonostante ciò, gli Agenti della Polizia municipale contestavano con due verbali al Sig.
di aver omesso di fissare sui due cartelli pubblicitari già realizzati la Parte_1
predetta targhetta identificativa;
ciò avveniva per un pannello pubblicitario con il verbale n. verbale C7027 del 25.5.2016, oggetto del presente giudizio, e per l'altro pannello con verbale n. C7037 del 13.4.2016; entrambi i verbali venivano opposti e nei rispettivi ricorsi si dava atto che essendo in fase di realizzazione gli impianti, l'obbligo dell'apposizione della traghetta, come contestata dalla Polizia municipale, non sussisteva ancora in capo al Sig. , il quale doveva provvedere a tale Parte_1
adempimento alla fine dei lavori di installazione dei sette pannelli;
i ricorsi subivano decisioni differenti, essendo, quello oggetto di causa, come innanzi riportato, stato rigettato dal Giudice di Pace di mentre l'altro ricorso (identificato con R.G. CP_1
644/2016) veniva accolto ed avverso lo stesso il non si curava di ON proporre impugnazione, tant'è che con dichiarazione dell'11.7.2017, agli atti di causa, il
Cancelliere del predetto ufficio giudiziario dichiarava il passaggio in giudicato della predetta sentenza;
- inoltre, il Giudice di Pace ha travisato gli atti di causa, sostenendo nella motivazione che il permesso a costruire ottenuto dal Sig. e depositato in atti avesse data Parte_1
12.6.2015 e che lo stesso fosse stato rilasciato successivamente alla data del verbale impugnato;
ma così non è; infatti, fermo restando che il permesso a costruire porta la data
20.5.2015 e non quella riportata in sentenza del 12.6.2015 (che, invece, è la data di protocollo della Comunicazione di inizio lavori), la data del verbale di accertamento della
Polizia Locale è il 25.5.2016; il verbale di contestazione oggetto di causa, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, è stato elevato un anno dopo la data del rilascio del
Permesso a costruire e non prima del rilascio di quest'ultimo; l'errore nel quale è incorso il Giudice di Pace è ancor più grossolano se si considera che anche nel verbale impugnato gli stessi agenti davano atto del “Quale titolare dell'autorizzazione SUE/AMP Parte_1
4-2015…..”, anche se poi gli stessi agenti pasticciavano sulla data del rilascio indicata nel 21.15.2015 (inesistente nel calendario gregoriano in uso) anziché in quella di effettivo rilascio del 20.5.2015.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di annullare il verbale, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di ambo i giudizi.
Fissata l'udienza del 7.2.2017, ivi si è costituito il eccependo ON
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed instando per il rigetto dello stesso, all'uopo deducendo che:
- come risulta infatti dalla documentazione in atti, il cartello in questione (ossia quello sprovvisto di targhetta metallica) era evidentemente completato e quindi pronto per l'uso predestinato;
in altre parole, la ditta “I AP di avrebbe potuto Parte_1
usare agevolmente il predetto cartello per gli usi consentiti, previa apposizione della targhetta identificativa, così come previsto ex art. 55 Reg.to C.d.S.; - va da sé, pertanto, che il avrebbe dovuto avere cura, ma soprattutto diligenza, Parte_1 alla luce dell'effettivo completamento dello stesso cartello, nell'apporre la targhetta identificativa contestualmente al termine dei lavori di ogni singolo pannello pubblicitario così come previsto ex lege;
- inoltre, come già evidenziato nelle note conclusionali depositate dal CP_1
nel giudizio di prime cure, la targhetta prevista dal C.d.S. deve essere
[...]
necessariamente apposta immediatamente dopo il completamento di ogni singolo cartello pubblicitario così da legittimarne la presenza dello stesso sul suolo pubblico ma, soprattutto, per identificarlo mediante l'indicazione di tutti i dati previsti normativamente;
evidentemente destituite di qualsivoglia fondamento appaiono poi le contestazioni formulate da controparte che giustificherebbero la mancata apposizione della targhetta, stante il mancato termine dei lavori stabilito dall'amministrazione comunale in ragione di tre anni dall'inizio degli stessi;
su tale punto, se è pur vero che nulla viene disposto in ordine alla tempistica secondo cui apporre la famosa targhetta identificativa, è altrettanto vero che la stessa norma nulla indica e nulla concede sulle tempistiche da seguire per l'apposizione della predetta targhetta;
pertanto, come desumibile dal testo normativo, la targhetta deve essere necessariamente apposta nell'immediato, a completamento dello stesso singolo cartello;
- peraltro, così come ammesso ex adverso nel proprio ricorso, vi erano due cartelli completati ed installati: quindi delle due l'una, o la ditta “i AP doveva ancora completare tutti e sette i pannelli autorizzati oppure, così come ammesso esplicitamente ex adverso, due erano già pronti e quindi operativi e quindi sforniti della targhetta prevista ex lege;
- sulla presunta apposizione sui suddetti cartelli di adesivi riportanti la data di sola autorizzazione rilasciata dal appellato, così come dichiarato da controparte, non CP_1
v'è traccia degli stessi nelle foto scattate dai suddetti agenti;
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c., in ultimo per l'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 (secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è fondato per le seguenti ragioni, fermo restando che i due motivi di appello vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Come censurato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nella valutazione degli elementi processuali acquisiti al giudizio.
Ai sensi dell'art. 55 reg.to att. C.d.S.: “
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a. amministrazione rilasciante;
b. soggetto titolare;
c. numero dell'autorizzazione; d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
e. data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per
i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 c. 2 D.P.R. n. 380/2001 “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori”.
Orbene, dagli atti di causa del processo di I grado emerge che:
- il ha presentato al di l'istanza di autorizzazione/permesso Parte_1 CP_1 CP_1 di costruire gratuito di “mezzi pubblicitari”, protocollata in data 26.1.2015, chiedendo il permesso di installare n. 11 cartelli pubblicitari su Via Almirante in CP_1
- il ha rilasciato all'istante in data 20.5.2015 il ON
permesso/autorizzazione SUE/AMP/4-2015, con cui ha autorizzato l'installazione di nn.
7 cartelli pubblicitari urbani;
- con comunicazione di inizio lavori, predisposta su modulistica del Comune di CP_1 e protocollata in data 12.6.2015, il ha comunicato che in data 20.6.2015 Parte_1
avrebbero avuto inizio i lavori di cui al permesso di costruire;
- tra le assunzioni di responsabilità nella comunicazione di inizio lavori, vi era la seguente dichiarazione: “I lavori in oggetto devono avere inizio entro un anno dalla data del rilascio del PdC e che la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data di inizio lavori (art. 15 c. 2 D.P.R. 380/2001)”;
- il Sig. nella fase di realizzazione degli impianti, i cui pannelli metallici erano Parte_1
stati commissionati alla ditta (come da fatture in atti), faceva da questi Controparte_3
apporre su ogni pannello realizzato, compreso quello oggetto di causa (cfr. foto in atti) un adesivo nel quale provvisoriamente veniva indicata la sola autorizzazione rilasciata dal Comune di e ciò al fine di non far ritenere abusivi i pannelli pubblicitari in CP_1 caso di controllo;
l'apposizione delle targhette definitive sarebbe dovuta avvenire alla fine dei lavori complessivi.
Alla luce delle risultanze di causa e del tenore degli artt. 55 reg.to C.d.S. e 15 D.P.R. n.
380/2001, risulta condivisibile l'interpretazione dell'odierno appellante, secondo cui laddove l'art. 55 del D.P.R. n 495/1992 che si assume violato prevede che nella targhetta apposta sul cartello pubblicitario debba essere specificata, tra l'altro, la "data di scadenza" dell'autorizzazione all'installazione del cartello, tale scadenza debba decorrere dalla comunicazione della fine dei lavori di installazione: nella specie, al momento della contestazione dell'illecito (25.5.2016) il termine triennale concesso per l'esecuzione lavori (a decorrere dal 20.6.2015, come da comunicazione di inizio lavori protocollata il
12.6.2015) non era ancora spirato, né risulta che il cartello fosse utilizzato per scopi pubblicitari al momento di contestazione dell'illecito.
Tanto trova conferma nella sentenza resa tra le stesse parti dal Giudice di Pace di
Altamura n. 397/2016, passata in giudicato, relativa ad un altro cartello tra quelli autorizzati.
Tra l'altro, va osservato che nella motivazione della sentenza quivi impugnata il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione, ha erroneamente affermato che “quel permesso reca la data del 12.06.2015, successiva a quella del verbale impugnato”: invero, come censurato dall'appellante, il permesso/autorizzazione porta la data 20.5.2015 e non quella riportata in sentenza del 12.6.2015 (che, invece, è la data di protocollo della comunicazione di inizio lavori), laddove la data del verbale di accertamento della Polizia municipale è il 25.5.2016; pertanto, il verbale di contestazione oggetto di causa, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, è stato elevato un anno dopo la data del rilascio del permesso/autorizzazione e non prima del rilascio di quest'ultimo.
Alla luce di tanto, in riforma della sentenza di I grado, va accolta l'opposizione ed il verbale impugnato deve essere annullato.
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata dall'appellante, redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ON
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 201/2017 resa dal Giudice di Pace di annulla il verbale n. C7027 del 25.5.2016, n. reg. 4783/2016, emesso CP_1
dalla Polizia municipale di CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di ON
, liquidate in euro 770,00 per compensi professionali ed in euro Parte_1
142,45 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore