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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 23.09.2025;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. T. Di Silvio;
Parte_1
e
“ ”, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa M. C. Conte, dalla dott.ssa M. R. Muscarelli e dalla dott.ssa A.
Sparavigna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 la conveniva dinanzi al Giudice del Lavoro del _1
Tribunale di Milano la Commissione tributaria regionale della Lombardia ed il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il demansionamento della ricorrente dal mese di settembre 2006 per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannare la
[...]
Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia e il Controparte_2
, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale alla Sig.ra Controparte_1
così specificato: danno da sovraindebitamento: € 214.847,82; danno da Parte_1
demansionamento: € 160.630,67; danno da perdita di chance: € 20.000,00; danno alla professionalità, all'immagine ed a soggetto disabile: € 100.000,00 e/o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c. della
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
Lombardia e del , in solido tra loro, a danno della sig.ra CP_1 Controparte_1 _1
per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto condannare la Regionale
[...] Controparte_2
Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia e il Controparte_1
, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimonia-le e non patrimoniale, alla ricorrente,
[...]
così specificato: danno da sovraindebitamento: € 214.847,82; danno da demansionamento: € 160.630,67; danno da perdita di chance: € 20.000,00; danno alla professionalità, all'immagine e a soggetto disabile: €
100.000,00 e/o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria delle spese, onorari e competenze rifuse del presente giudizio ”.
La ricorrente sostiene con il ricorso di aver subito nel corso degli anni a far tempo dal 2011 un progressivo demansionamento e di essere incorsa in condotte mobbizzanti poste in essere da parte di dipendenti del
Controparte_1
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande della ricorrente sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Premesso che la Commissione tributaria regionale della Lombardia è un organo giurisdizionale privo di autonomia giuridica e che, pertanto, il è l'unica parte resistente da qualificarsi come parte CP_1
datoriale dotata di legittimazione passiva nel presente giudizio, occorre subito rilevare al fine di comprendere ed esaminare il materiale probatorio acquisito che la ricorrente ha una patologia oculare per la quale l'istante era stata considerata nel 2006 “cieca civile con residuo visivo non superiore ad un ventesimo 1/20 in entrambi gli occhi” con il riconoscimento della conseguente prestazione assistenziale
CP_ CP_ e che, a seguito di una visita di verifica operata dall in data 3.02.2012, l ha proceduto ad una revoca di tale prestazione ritenendo che la patologia oculare non integrasse i requisiti dello status di cieca civile.
Tale revoca ha comportato la attivazione a carico della ricorrente di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato che si è concluso, a seguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Milano, con una assoluzione con sentenza della Corte di Appello di Milano, perché il fatto rappresentato dal godimento di permessi in modo indebito è stato considerato non costituente reato. La ricorrente nel corso del procedimento penale era stata sospesa dal servizio con la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione.
A tal proposito va rilevato che la Amministrazione resistente ha regolarizzato con il rateo stipendiale del marzo 2020 sia sul piano retributivo che contributivo la posizione d ella ricorrente a seguito della reintegrazione in servizio disposta successivamente alla assoluzione nel processo penale
2. Ciò premesso occorre dar conto della evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di mobbing e dei vari profili di inadempimento datoriali ex art. 2087 c.c.
Recentemente la Cassazione sembra prospettare nuove e più ampie ipotesi di tutela del diritto della salute del lavoratore sul luogo di lavoro ( Cfr. Cass. n. 3822/2024, Cass. n. 2084/2024; Cass. n. 2870/2024;
Cass. n. 3791/2024; Cass. n. 3856/2024; Cass. n. 4664/2024).
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L'inadempimento da parte del datore di lavoro di tale obbligo è fonte di responsabilità risarcitoria, ovviamente in presenza di un danno alla salute del lavoratore che in giudizio si provi essere sussistente e causalmente collegato con il predetto inadempimento. Il mobbing è una fattispecie di creazione giurisprudenziale che ricorre in presenza di una pluralità di condotte persecutorie, o comunque pregiudizievoli per la salute del lavoratore, intenzionalmente e sistematicamente adottate dal datore di lavoro (o dai suoi rappresentanti) ed accomunate dall'intendimento di perseguitare, o di isolare dal contesto lavorativo, il lavoratore che ne è vittima. Si è soliti distinguere tra mobbing verticale e mobbing orizzontale: il primo ricorre quando le condotte lesive del diritto alla salute sono poste in essere da colui o da coloro che, nel contesto organizzativo aziendale, sono gerarchicamente sovraordinati al lavoratore mobbizzato;
il secondo invece ricorre quando le predette condotte sono attuate da colleghi gerarchicamente pari ordinati al lavoratore. In questo ultimo caso, il datore di lavoro è responsabile in quanto non ha impedito che tali condotte venissero poste in essere in danno del lavoratore.
Pertanto, affinché possa configurarsi una fattispecie di mobbing sono necessari un elemento oggettivo
(ossia la pluralità di condotte lesive adottate persistentemente) e un elemento soggettivo rappresentato dall'intenzione di nuocere alla salute del lavoratore.
Con la sentenza n. 15957/2024 la Suprema Corte ha chiarito tuttavia che “un ambiente di lavoro stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela al diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.”.
Pertanto, come già chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n. 3822/2024, anche nel caso in cui non si ravvisano gli estremi di una fattispecie di mobbing, il Giudice è tenuto a “valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute del ricorrente”, così riproducendo lo schema della responsabilità colposa del datore di lavoro (fonte per il medesimo di obbligo risarcitorio) che ricorre nel caso in cui questo ultimo abbia colpevolmente tollerato, e quindi non abbia tentato di rimuovere, una condizione di lavoro lesiva della salute del lavoratore. Anche a prescindere dall'intento persecutorio, quindi, il datore di lavoro è comunque “tenuto ad evitare situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità frustrazione personale o professionale” possano arrecare un danno alla salute del lavoratore (sul punto si vedano Cass. n. 18164/2018 e Cass. 7844/2018).
3. Orbene la ricorrente sostiene in sostanza di essere stata discriminata sul posto di lavoro in ragione della patologia che la aveva colpita e di essere stata demansionata da parte di alcuni funzionari del
[...]
CP_1
Sicuramente non può considerarsi come condotta mobbizzante addebitabile al datore di lavoro la circostanza che la lavoratrice abbia subito un procedimento penale. Non vi è dubbio che la pendenza di un procedimento penale generi sofferenze in capo all'incolpato, ma sicuramente tale dato non è ascrivibile ad una condotta del Ministero, in quanto il procedimento penale per truffa ai danni dello Stato è da
CP_ ricondurre ad una visita di verifica della apposita Commissione medica dell' che aveva ritenuto la ricorrente “non cieca civile” e che aveva comportato la conseguente revoca della prestazione di invalidità civile di cui la lavoratrice era beneficiaria ed il venir meno del presupposto dello status di handicap grave per il godimento dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992.
Nel valutare le dichiarazioni testimoniali, va osservato che le dichiarazioni del teste che ha Tes_1
svolto in passato per la stessa ricorrente la attività di consulenza legale e di avvocato, sono generiche e poco attendibili.
Il teste riferisce che “ha lamentato nei miei confronti di aver subito una serie di fatti Tes_1 _1
mobbizzanti e/o comportanti demansionanti”, ma tali dichiarazioni non solo sono generiche, ma sono mere informazioni riferite de relato di cui la testimone non ha avuto conoscenza diretta.
In merito alla collocazione della presso la sede della Commissione Tributaria Regionale della _1
Lombardia, sulla base della documentazione prodotta dalle parti va rilevato che gli accessi in ufficio sono stati sia presso la precedente sede sita a Milano in Via Vincenzo Monti 51, che nella nuova sede che, dal
2021, sita in viale Giulio Richard 5. In uno di questi accessi, presso la precedente sede, la testimone riferisce di aver visto la ricorrente che “lavorava in una stanza in cui c'era un centralino vecchio, Tes_1 sotto la scrivania, scollegato…nella stanza vi erano anche un armadio e una finestra rotta con dell'acqua che entrava all'interno. All'esterno c'erano i bidoni grandi della spazzatura”.
Sul punto va osservato che , per quanto riguarda la telefonia, l'Amministrazione resistente effettuava il passaggio alla tecnologia VOIP negli anni 2012/2013: si tratta di una tecnologia che utilizzava la connessione internet e consentiva di convogliare le chiamate direttamente ad un risponditore automatico, con smistamento mirato delle telefonate alle singole aree organizzative: di conseguenza l'apparecchiatura precedentemente utilizzata veniva dismessa. La nuova strumentazione, consistente nel telefono NETfon, veniva fornita anche alla come si evince dalle foto prodotte dalla stessa ricorrente. Pertanto, la _1
circostanza che l'apparecchiatura del “vecchio centralino” fosse “scollegata” non va assolutamente interpretata come la dimostrazione della volontà del Ministero convenuto di rendere inattiva la lavoratrice, in quanto detto apparecchio, usato in precedenza come centralino, era ormai obsoleto, stante il passaggio alla tecnologia VOIP.
Con riferimento alle condizioni della stanza, priva di qualsivoglia rilevanza è la circostanza rilevata dal testimone che fuori della stanza della vi fossero “dei bidoni della spazzatura”, atteso che, Tes_1 _1
come si evince dalle foto prodotte dalla stessa ricorrente , non si trattava di bidoni per la raccolta della spazzatura indifferenziata, ma di contenitori per la raccolta dei toner esauriti, che erano tenuti fuori dalla stanza, equidistanti anche dalle altre stanze. Appare evidente che tale profilo non può essere ritenuto in alcun modo indice di una condotta mobbizzante dell'Amministrazione.
Inoltre con riferimento alle condizioni della stanza della va precisato che la precedente sede della _1
della Lombardia era ubicata in uno stabile dei primi del '900 Controparte_2
progettato per avere una destinazione abitativa. Lo stabile, infatti, presentava notevoli problematiche tecniche e strutturali. Pertanto, le condizioni dei vari ambienti lavorativi in generale non erano ideali. Lo stato della finestra della stanza della signora rientrava in un più ampio contesto di inadeguatezza _1
dello stabile di via Monti 51 che è stato riconsegnato definitivamente in data 27 marzo 2023, dopo la individuazione di un edificio più adeguato in cui si trova la sede della Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia dal 2021 fino ad oggi. Peraltro, come emerso dalla testimonianza degli altri testi ( e ), la collocazione del Tes_2 Tes_3
personale negli uffici presso la precedente sede di via Vincenzo Monti 51 non è rimasta immutata nel tempo. Infatti, date le grandi dimensioni dello stabile, era possibile l'allocazione delle risorse umane in stanze singole. Anche nel caso della come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali , vi sono stati _1
cambiamenti di stanza, poiché in un primo momento la ricorrente lavorava in una stanza al secondo piano e poi successivamente le è stata assegnata la stanza di cui alle foto prodotte, al fine di consentirle di spostarsi più agevolmente tra gli ambienti.
La ricorrente, prima dell'avvento della tecnologia VOIP, svolgeva regolarmente le sue mansioni di centralinista: una volta intervenuta la tecnologia VOIP e venuta meno dunque la necessità di adibirla alle funzioni di centralinista, in epoca precedente al periodo Covid è stata adibita a varie attività di supporto e assistenza, come è emerso anche in sede testimoniale, quali presidio e corretto flusso dell'utenza in occasione delle udienze, produzione di fotocopie, attività di prima informazione: si tratta di mansioni pacificamente riconducibili al livello di inquadramento della ricorrente tenuto conto delle ridotte capacità visive della stessa.
Con l'avvento della pandemia Covid e l'introduzione dello smart working e a seguito della specifica richiesta della dipendente di svolgere la prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile, tali attività sono state riformulate, prevedendo l'adibizione della dipendente ad un'attività di prima assistenza telefonica, da espletare a mezzo di fornitura di telefono cellulare sin dal 28/10/2020. Successivamente, su richiesta della ricorrente, il telefono di servizio è stato sostituito con uno smartphone.
Recentemente per la ricorrente è stata disposta la fornitura di dispositivi hardware e software idonei per ipovedenti (PC Lenovo Thinkbook 15 con docking station e mouse, router WI-FI, chiavetta ecc). Tali strumenti non sono stati presi in consegna dalla nel luglio 2025, in quanto ritenuti dalla ricorrente _1
non adeguati al peggioramento della sua patologia, anche se la ricorrente non ha fornito alcun riscontro medico-documentale di tale aggravamento. Dalla ulteriore documentazione depositata dalla difesa del resistente nel corso della udienza del 23.09.2025 si evince che il , a seguito di nuova CP_1 CP_1 documentazione medica inviata dalla ricorrente in data 16.09.2025 si è subito attivato con una richiesta di fornitura d nuova strumentazione informatica adeguata alla situazione medico-legale della lavoratrice.
Si tratta di elementi probatori dai quali si evince che il convenuto si è attivato per assegnare alla CP_1
mansioni idonee che rientrano nell'alveo delle previsioni contrattuali. Il resistente ha _1 CP_1
sempre assicurato all'istante una idonea ricollocazione rispettosa non solo del suo inquadramento contrattuale e delle sue competenze professionali ma anche delle condizioni di salute della lavoratrice.
Non sembra a questo Giudice che la condotta dell'Amministrazione sia espressione di “una volontà di liberarsi di un peso” come afferma l'istante nel ricorso. Dalla documentazione prodotta si evince che la
Amministrazione resistente si è sempre adoperata nel rimuovere gli ostacoli per consentire alla ricorrente un agevole espletamento dell'attività lavorativa. La documentazione ulteriore depositata nel corso del giudizio da parte d ella Amministrazione resistente dimostra che il convenuto ha organizzato CP_1
incontri di tutoring per mettere la ricorrente in condizione di utilizzare autonomamente gli applicativi
(doc. 3 del fascicolo del convenuto), si è attivato prontamente per garantirle la fruizione delle CP_1
ferie residue concordandone tempi e modalità (cfr. contatti email di cui al doc.4 del fascicolo del CP_1
resistente), caricando per suo conto l'accordo di lavoro agile (doc. 5 del fascicolo del CP_1
convenuto), gestendo per suo conto l'ottenimento del Modulo B afferente alla cessione del quinto
(modulo da scaricare autonomamente da parte del singolo dipendente a mezzo del servizio SPID, gestita con diretta interlocuzione con gli Uffici centrali) e trasmettendole la tessera dei buoni pasto ( doc. 3 del fascicolo del resistente ) CP_1
Non vi è prova di un disegno datoriale volto alla espulsione della ricorrente dal consesso lavorativo, né vi è prova della sussistenza di un ambiente stressogeno. Peraltro va osservato che le tipologie di danno patrimoniale e non patrimoniale rivendicate sono prive di allegazioni specifiche.
Le domande dell'istante devono essere, pertanto, rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da _1
, con ricorso depositato il 30.05.2024, nei confronti del
[...] Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 23.09.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 23.09.2025;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. T. Di Silvio;
Parte_1
e
“ ”, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa M. C. Conte, dalla dott.ssa M. R. Muscarelli e dalla dott.ssa A.
Sparavigna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 la conveniva dinanzi al Giudice del Lavoro del _1
Tribunale di Milano la Commissione tributaria regionale della Lombardia ed il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il demansionamento della ricorrente dal mese di settembre 2006 per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannare la
[...]
Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia e il Controparte_2
, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale alla Sig.ra Controparte_1
così specificato: danno da sovraindebitamento: € 214.847,82; danno da Parte_1
demansionamento: € 160.630,67; danno da perdita di chance: € 20.000,00; danno alla professionalità, all'immagine ed a soggetto disabile: € 100.000,00 e/o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c. della
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
Lombardia e del , in solido tra loro, a danno della sig.ra CP_1 Controparte_1 _1
per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto condannare la Regionale
[...] Controparte_2
Lombardia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia e il Controparte_1
, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimonia-le e non patrimoniale, alla ricorrente,
[...]
così specificato: danno da sovraindebitamento: € 214.847,82; danno da demansionamento: € 160.630,67; danno da perdita di chance: € 20.000,00; danno alla professionalità, all'immagine e a soggetto disabile: €
100.000,00 e/o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria delle spese, onorari e competenze rifuse del presente giudizio ”.
La ricorrente sostiene con il ricorso di aver subito nel corso degli anni a far tempo dal 2011 un progressivo demansionamento e di essere incorsa in condotte mobbizzanti poste in essere da parte di dipendenti del
Controparte_1
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande della ricorrente sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Premesso che la Commissione tributaria regionale della Lombardia è un organo giurisdizionale privo di autonomia giuridica e che, pertanto, il è l'unica parte resistente da qualificarsi come parte CP_1
datoriale dotata di legittimazione passiva nel presente giudizio, occorre subito rilevare al fine di comprendere ed esaminare il materiale probatorio acquisito che la ricorrente ha una patologia oculare per la quale l'istante era stata considerata nel 2006 “cieca civile con residuo visivo non superiore ad un ventesimo 1/20 in entrambi gli occhi” con il riconoscimento della conseguente prestazione assistenziale
CP_ CP_ e che, a seguito di una visita di verifica operata dall in data 3.02.2012, l ha proceduto ad una revoca di tale prestazione ritenendo che la patologia oculare non integrasse i requisiti dello status di cieca civile.
Tale revoca ha comportato la attivazione a carico della ricorrente di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato che si è concluso, a seguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Milano, con una assoluzione con sentenza della Corte di Appello di Milano, perché il fatto rappresentato dal godimento di permessi in modo indebito è stato considerato non costituente reato. La ricorrente nel corso del procedimento penale era stata sospesa dal servizio con la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione.
A tal proposito va rilevato che la Amministrazione resistente ha regolarizzato con il rateo stipendiale del marzo 2020 sia sul piano retributivo che contributivo la posizione d ella ricorrente a seguito della reintegrazione in servizio disposta successivamente alla assoluzione nel processo penale
2. Ciò premesso occorre dar conto della evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di mobbing e dei vari profili di inadempimento datoriali ex art. 2087 c.c.
Recentemente la Cassazione sembra prospettare nuove e più ampie ipotesi di tutela del diritto della salute del lavoratore sul luogo di lavoro ( Cfr. Cass. n. 3822/2024, Cass. n. 2084/2024; Cass. n. 2870/2024;
Cass. n. 3791/2024; Cass. n. 3856/2024; Cass. n. 4664/2024).
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L'inadempimento da parte del datore di lavoro di tale obbligo è fonte di responsabilità risarcitoria, ovviamente in presenza di un danno alla salute del lavoratore che in giudizio si provi essere sussistente e causalmente collegato con il predetto inadempimento. Il mobbing è una fattispecie di creazione giurisprudenziale che ricorre in presenza di una pluralità di condotte persecutorie, o comunque pregiudizievoli per la salute del lavoratore, intenzionalmente e sistematicamente adottate dal datore di lavoro (o dai suoi rappresentanti) ed accomunate dall'intendimento di perseguitare, o di isolare dal contesto lavorativo, il lavoratore che ne è vittima. Si è soliti distinguere tra mobbing verticale e mobbing orizzontale: il primo ricorre quando le condotte lesive del diritto alla salute sono poste in essere da colui o da coloro che, nel contesto organizzativo aziendale, sono gerarchicamente sovraordinati al lavoratore mobbizzato;
il secondo invece ricorre quando le predette condotte sono attuate da colleghi gerarchicamente pari ordinati al lavoratore. In questo ultimo caso, il datore di lavoro è responsabile in quanto non ha impedito che tali condotte venissero poste in essere in danno del lavoratore.
Pertanto, affinché possa configurarsi una fattispecie di mobbing sono necessari un elemento oggettivo
(ossia la pluralità di condotte lesive adottate persistentemente) e un elemento soggettivo rappresentato dall'intenzione di nuocere alla salute del lavoratore.
Con la sentenza n. 15957/2024 la Suprema Corte ha chiarito tuttavia che “un ambiente di lavoro stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela al diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.”.
Pertanto, come già chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n. 3822/2024, anche nel caso in cui non si ravvisano gli estremi di una fattispecie di mobbing, il Giudice è tenuto a “valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute del ricorrente”, così riproducendo lo schema della responsabilità colposa del datore di lavoro (fonte per il medesimo di obbligo risarcitorio) che ricorre nel caso in cui questo ultimo abbia colpevolmente tollerato, e quindi non abbia tentato di rimuovere, una condizione di lavoro lesiva della salute del lavoratore. Anche a prescindere dall'intento persecutorio, quindi, il datore di lavoro è comunque “tenuto ad evitare situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità frustrazione personale o professionale” possano arrecare un danno alla salute del lavoratore (sul punto si vedano Cass. n. 18164/2018 e Cass. 7844/2018).
3. Orbene la ricorrente sostiene in sostanza di essere stata discriminata sul posto di lavoro in ragione della patologia che la aveva colpita e di essere stata demansionata da parte di alcuni funzionari del
[...]
CP_1
Sicuramente non può considerarsi come condotta mobbizzante addebitabile al datore di lavoro la circostanza che la lavoratrice abbia subito un procedimento penale. Non vi è dubbio che la pendenza di un procedimento penale generi sofferenze in capo all'incolpato, ma sicuramente tale dato non è ascrivibile ad una condotta del Ministero, in quanto il procedimento penale per truffa ai danni dello Stato è da
CP_ ricondurre ad una visita di verifica della apposita Commissione medica dell' che aveva ritenuto la ricorrente “non cieca civile” e che aveva comportato la conseguente revoca della prestazione di invalidità civile di cui la lavoratrice era beneficiaria ed il venir meno del presupposto dello status di handicap grave per il godimento dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992.
Nel valutare le dichiarazioni testimoniali, va osservato che le dichiarazioni del teste che ha Tes_1
svolto in passato per la stessa ricorrente la attività di consulenza legale e di avvocato, sono generiche e poco attendibili.
Il teste riferisce che “ha lamentato nei miei confronti di aver subito una serie di fatti Tes_1 _1
mobbizzanti e/o comportanti demansionanti”, ma tali dichiarazioni non solo sono generiche, ma sono mere informazioni riferite de relato di cui la testimone non ha avuto conoscenza diretta.
In merito alla collocazione della presso la sede della Commissione Tributaria Regionale della _1
Lombardia, sulla base della documentazione prodotta dalle parti va rilevato che gli accessi in ufficio sono stati sia presso la precedente sede sita a Milano in Via Vincenzo Monti 51, che nella nuova sede che, dal
2021, sita in viale Giulio Richard 5. In uno di questi accessi, presso la precedente sede, la testimone riferisce di aver visto la ricorrente che “lavorava in una stanza in cui c'era un centralino vecchio, Tes_1 sotto la scrivania, scollegato…nella stanza vi erano anche un armadio e una finestra rotta con dell'acqua che entrava all'interno. All'esterno c'erano i bidoni grandi della spazzatura”.
Sul punto va osservato che , per quanto riguarda la telefonia, l'Amministrazione resistente effettuava il passaggio alla tecnologia VOIP negli anni 2012/2013: si tratta di una tecnologia che utilizzava la connessione internet e consentiva di convogliare le chiamate direttamente ad un risponditore automatico, con smistamento mirato delle telefonate alle singole aree organizzative: di conseguenza l'apparecchiatura precedentemente utilizzata veniva dismessa. La nuova strumentazione, consistente nel telefono NETfon, veniva fornita anche alla come si evince dalle foto prodotte dalla stessa ricorrente. Pertanto, la _1
circostanza che l'apparecchiatura del “vecchio centralino” fosse “scollegata” non va assolutamente interpretata come la dimostrazione della volontà del Ministero convenuto di rendere inattiva la lavoratrice, in quanto detto apparecchio, usato in precedenza come centralino, era ormai obsoleto, stante il passaggio alla tecnologia VOIP.
Con riferimento alle condizioni della stanza, priva di qualsivoglia rilevanza è la circostanza rilevata dal testimone che fuori della stanza della vi fossero “dei bidoni della spazzatura”, atteso che, Tes_1 _1
come si evince dalle foto prodotte dalla stessa ricorrente , non si trattava di bidoni per la raccolta della spazzatura indifferenziata, ma di contenitori per la raccolta dei toner esauriti, che erano tenuti fuori dalla stanza, equidistanti anche dalle altre stanze. Appare evidente che tale profilo non può essere ritenuto in alcun modo indice di una condotta mobbizzante dell'Amministrazione.
Inoltre con riferimento alle condizioni della stanza della va precisato che la precedente sede della _1
della Lombardia era ubicata in uno stabile dei primi del '900 Controparte_2
progettato per avere una destinazione abitativa. Lo stabile, infatti, presentava notevoli problematiche tecniche e strutturali. Pertanto, le condizioni dei vari ambienti lavorativi in generale non erano ideali. Lo stato della finestra della stanza della signora rientrava in un più ampio contesto di inadeguatezza _1
dello stabile di via Monti 51 che è stato riconsegnato definitivamente in data 27 marzo 2023, dopo la individuazione di un edificio più adeguato in cui si trova la sede della Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia dal 2021 fino ad oggi. Peraltro, come emerso dalla testimonianza degli altri testi ( e ), la collocazione del Tes_2 Tes_3
personale negli uffici presso la precedente sede di via Vincenzo Monti 51 non è rimasta immutata nel tempo. Infatti, date le grandi dimensioni dello stabile, era possibile l'allocazione delle risorse umane in stanze singole. Anche nel caso della come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali , vi sono stati _1
cambiamenti di stanza, poiché in un primo momento la ricorrente lavorava in una stanza al secondo piano e poi successivamente le è stata assegnata la stanza di cui alle foto prodotte, al fine di consentirle di spostarsi più agevolmente tra gli ambienti.
La ricorrente, prima dell'avvento della tecnologia VOIP, svolgeva regolarmente le sue mansioni di centralinista: una volta intervenuta la tecnologia VOIP e venuta meno dunque la necessità di adibirla alle funzioni di centralinista, in epoca precedente al periodo Covid è stata adibita a varie attività di supporto e assistenza, come è emerso anche in sede testimoniale, quali presidio e corretto flusso dell'utenza in occasione delle udienze, produzione di fotocopie, attività di prima informazione: si tratta di mansioni pacificamente riconducibili al livello di inquadramento della ricorrente tenuto conto delle ridotte capacità visive della stessa.
Con l'avvento della pandemia Covid e l'introduzione dello smart working e a seguito della specifica richiesta della dipendente di svolgere la prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile, tali attività sono state riformulate, prevedendo l'adibizione della dipendente ad un'attività di prima assistenza telefonica, da espletare a mezzo di fornitura di telefono cellulare sin dal 28/10/2020. Successivamente, su richiesta della ricorrente, il telefono di servizio è stato sostituito con uno smartphone.
Recentemente per la ricorrente è stata disposta la fornitura di dispositivi hardware e software idonei per ipovedenti (PC Lenovo Thinkbook 15 con docking station e mouse, router WI-FI, chiavetta ecc). Tali strumenti non sono stati presi in consegna dalla nel luglio 2025, in quanto ritenuti dalla ricorrente _1
non adeguati al peggioramento della sua patologia, anche se la ricorrente non ha fornito alcun riscontro medico-documentale di tale aggravamento. Dalla ulteriore documentazione depositata dalla difesa del resistente nel corso della udienza del 23.09.2025 si evince che il , a seguito di nuova CP_1 CP_1 documentazione medica inviata dalla ricorrente in data 16.09.2025 si è subito attivato con una richiesta di fornitura d nuova strumentazione informatica adeguata alla situazione medico-legale della lavoratrice.
Si tratta di elementi probatori dai quali si evince che il convenuto si è attivato per assegnare alla CP_1
mansioni idonee che rientrano nell'alveo delle previsioni contrattuali. Il resistente ha _1 CP_1
sempre assicurato all'istante una idonea ricollocazione rispettosa non solo del suo inquadramento contrattuale e delle sue competenze professionali ma anche delle condizioni di salute della lavoratrice.
Non sembra a questo Giudice che la condotta dell'Amministrazione sia espressione di “una volontà di liberarsi di un peso” come afferma l'istante nel ricorso. Dalla documentazione prodotta si evince che la
Amministrazione resistente si è sempre adoperata nel rimuovere gli ostacoli per consentire alla ricorrente un agevole espletamento dell'attività lavorativa. La documentazione ulteriore depositata nel corso del giudizio da parte d ella Amministrazione resistente dimostra che il convenuto ha organizzato CP_1
incontri di tutoring per mettere la ricorrente in condizione di utilizzare autonomamente gli applicativi
(doc. 3 del fascicolo del convenuto), si è attivato prontamente per garantirle la fruizione delle CP_1
ferie residue concordandone tempi e modalità (cfr. contatti email di cui al doc.4 del fascicolo del CP_1
resistente), caricando per suo conto l'accordo di lavoro agile (doc. 5 del fascicolo del CP_1
convenuto), gestendo per suo conto l'ottenimento del Modulo B afferente alla cessione del quinto
(modulo da scaricare autonomamente da parte del singolo dipendente a mezzo del servizio SPID, gestita con diretta interlocuzione con gli Uffici centrali) e trasmettendole la tessera dei buoni pasto ( doc. 3 del fascicolo del resistente ) CP_1
Non vi è prova di un disegno datoriale volto alla espulsione della ricorrente dal consesso lavorativo, né vi è prova della sussistenza di un ambiente stressogeno. Peraltro va osservato che le tipologie di danno patrimoniale e non patrimoniale rivendicate sono prive di allegazioni specifiche.
Le domande dell'istante devono essere, pertanto, rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da _1
, con ricorso depositato il 30.05.2024, nei confronti del
[...] Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 23.09.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)