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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2883/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12212/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Quale Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069547208000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2307/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la cartella di pagamento n° 07120250069547208000 con cui la Regione Campania, per il tramite dell'Agenzia entrate riscossione, richiedeva il pagamento dell'importo di € 403,79 relativo al mancato pagamento della tassa di possesso dell'automobile Tg Targa_1 relativa all'anno 2019 di cui l'istante era proprietario. Sostiene la compiuta prescrizione del credito in questione per omessa notifica di ogni atto prodromico.
Controdeducono sia la Regione Campania, sia AER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La cartella impugnata si riferisce all'omesso pagamento della Tassa di Possesso per l'anno 2019, riguardo alla quale il termine prescrizionale si compie il 31 dicembre 2022 (terzo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento). Nella specie, risulta documentalmente provato dalla Regione che al ricorrente è stato ritualmente notificato avviso di accertamento (non impugnato) in data 18 ottobre 2022, ossia ampiamente entro il termine prescrizionale.
Aggiunge (e documentalemente prova), altresì, AER che la cartella in questione è stata oggetto, in data
25/06/2025, di istanza di rateazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 e che, a seguito dei benefici rateali concessi, il ricorrente ha eseguito diversi versamenti in acconto sul maggior dovuto a far data dal 07/07/2025 (cfr. schermate meccanografiche prodotte in atti).
Le spese del giudizio in favore di ciascuna delle parti controdeducenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 950,00, in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre quanto dovuto per legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12212/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Quale Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069547208000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2307/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la cartella di pagamento n° 07120250069547208000 con cui la Regione Campania, per il tramite dell'Agenzia entrate riscossione, richiedeva il pagamento dell'importo di € 403,79 relativo al mancato pagamento della tassa di possesso dell'automobile Tg Targa_1 relativa all'anno 2019 di cui l'istante era proprietario. Sostiene la compiuta prescrizione del credito in questione per omessa notifica di ogni atto prodromico.
Controdeducono sia la Regione Campania, sia AER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La cartella impugnata si riferisce all'omesso pagamento della Tassa di Possesso per l'anno 2019, riguardo alla quale il termine prescrizionale si compie il 31 dicembre 2022 (terzo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento). Nella specie, risulta documentalmente provato dalla Regione che al ricorrente è stato ritualmente notificato avviso di accertamento (non impugnato) in data 18 ottobre 2022, ossia ampiamente entro il termine prescrizionale.
Aggiunge (e documentalemente prova), altresì, AER che la cartella in questione è stata oggetto, in data
25/06/2025, di istanza di rateazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 e che, a seguito dei benefici rateali concessi, il ricorrente ha eseguito diversi versamenti in acconto sul maggior dovuto a far data dal 07/07/2025 (cfr. schermate meccanografiche prodotte in atti).
Le spese del giudizio in favore di ciascuna delle parti controdeducenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 950,00, in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre quanto dovuto per legge.