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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3560/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3560 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da p.i. , in persona del rappresentante legale, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari ed elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'Avv. M. Caterina Cabiddu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresentano e difendono per legge,
Ing. , nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
Ing. nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_3
, rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Murru (CF C.F._1 C.F._2
– PEC ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio del Email_1 difensore nella Via San Lucifero n. 65 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti
All'udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe declaratorie e accertamenti occorrendi, Voglia il Tribunale adito: accertatane la responsabilità per le causali di cui in narrativa, dichiarare tenuti – e, come tali, condannare – il in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 sede in Cagliari, via Dante 254, non-ché Ing. res. in Cagliari, via Cagna 6 Cagliari e CP_3
Ing. , res. in Cagliari, via Canelles 9, in solido tra loro, al risarcimento, in favore Controparte_2 della dei danni tutti da questa patiti e patiendi, pari ad € 282.234,43, oltre Parte_1 al 10% di ritenute contrattuali, ovvero da quantificarsi in corso di causa, in misura pari alla perdita subita per effetto della mancata tempestiva disponibilità delle somme, nonché dell'importo pari alla futura falcidia concorsuale, il tutto oltre interessi ex Dlgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, ivi compreso rimborso spese generali.
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale, ogni avversa istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata, spese vinte.
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale rigettare l'avverso atto di citazione, giacché CP_2 inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e onorari di giudizio.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale, voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa CP_3 contraria istanza, così pronunciarsi:
1) Rigettare l'avversa domanda giudiziale poiché infondata in fatto e diritto e mandare assolto l'ing. da ogni avversa pretesa;
CP_3
2) Con vittoria di spese di patrocinio e lite da liquidarsi nel rispetto dei parametri di cui al DM. N.
55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale il (di seguito per brevità Controparte_4
), l'ing. e l'ing. al fine di ottenere l'accertamento della CP_1 Controparte_2 CP_3 responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per non avere sospeso i pagamenti nei confronti della appaltatrice e per avere ritardato il procedimento di CP_5 pagamento diretto in favore della rimanendo inerti sino alla comunicazione Parte_1 di deposito dell'istanza di concordato con continuità aziendale da parte della stessa CP_5
pagina 2 di 7 La domanda si riferisce al compenso spettante alla in qualità di Parte_1 subappaltatrice della per l'esecuzione del contratto di subappalto del 27 aprile 2017, CP_6 debitamente autorizzato dalla stazione appaltante , avente ad oggetto la realizzazione dei lavori CP_1 di movimenti terra finalizzati alla realizzazione di impianti provvisori di cantiere-campi prova compreso manutenzione / ripristino della viabilità interna di cantiere e relative opere accessorie connesse e dei due atti aggiuntivi, rispettivamente n. 1 del 1° novembre 2017 e n. 2 del 23 febbraio
2018.
I subcontratti in discorso si inseriscono nell'ambito dei lavori di “Utilizzazione irrigua e potabile dei Per ON DU, Is RG, e bacini minori – Diga di sbarramento di sul Rio ON Per_2
DU ed opere complementari di valle collegate – Traversa di sbarramento di sul Rio Persona_3
Is RG ed opere complementari connesse -Galleria di collegamento tra gli invasi di ON DU
e Is RG” affidati dal alla AS s.p.a. con contratto del 18 dicembre 2014. CP_1
La ha esposto di essere creditrice dell'importo di € 282.243,43, oltre alle Parte_1 ritenute contrattuali pari al 10%, derivante dalle seguenti fatture:
1. fatt. 56/2017 del 31.12.2017 di € 21.672,36, di cui al SAL 8 del 31.12.2017
2. fatt. 14/2018 del 31.1.2018 di € 30.097,40, di cui al SAL 9 del 31.01.2018
3. fatt. 28/2018 del 28.2.2018 di € 39.637,80, di cui al SAL 10 del 28.2.2018
4. fatt. 31/2018 del 31.3.2018 di € 60.958,03, di cui al SAL 11 del 31.3.2018
5. fatt. 33/2018 del 9.5.2018 di € 54.837,57 di cui al SAL 12 del 30.4.2018
6. fatt. 37/2018 del 31.5.2018 di € 34.707,05, di cui al SAL 13 del 31.5.2018
7. fatt. 38/2018 del 30.6.2018 di € 38.929,22, di cui al SAL 14 del 30.6.2018
8. fatt. 46/2018 del 31.7.2018 di € 1.305,40, di cui al SAL 15 del 31.7.2018.
A detta dell'attrice, il era a conoscenza della situazione di inadempimento dell'appaltatrice fin CP_1 dai primi mesi del 2018 e, nonostante questo, non aveva sospeso i pagamenti nei confronti della AS
s.p.a. e non aveva proceduto sollecitamente al pagamento diretto nei confronti della
[...]
e, in seguito al deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato Parte_1 preventivo con continuità aziendale da parte della AS s.p.a., il non aveva più potuto dare CP_1 corso al pagamento diretto. L'attore ha lamentato che, a seguito delle vicende narrate, il suo credito nei confronti della sia sottoposto alla falcidia concordataria. Ha inoltre chiesto il risarcimento CP_6 del danno per il ritardo nella disponibilità della somma.
La ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità del e dei Parte_2 CP_1 funzionari in qualità di RUP e in qualità di direttore generale e CP_3 Controparte_2
pagina 3 di 7 responsabile del procedimento e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni consistenti nel mancato incasso.
I convenuti si sono costituiti a seguito della regolare notifica dell'atto di citazione contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente fattispecie va ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale da lesione aquiliana del credito, non esistendo alcun rapporto contrattuale tra stazione appaltante e subappaltatrice. Ciò implica l'indagine circa il nesso causale tra l'omissione lamentata e il danno, in termini di probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale e secondo uno standard di certezza probabilistica (in tal senso, in tema di rapporti tra stazione appaltante sub-appaltatore, ai veda Cass. n. 18893 dell'11.9.2020).
Secondo quanto emerge dai documenti prodotti dalle parti, il contratto d'appalto da cui trae origine la presente vertenza è stato stipulato sotto la vigenza del d. lgs. n. 163/2006, che all'art. 118 disciplinava il subappalto, nel testo vigente dopo la novella del 2014, di cui si dirà nel proseguo.
Ai sensi dell'art. 118 co. 3 d.lgs. 163/2006, l'istituto del pagamento diretto del subappaltatore era previsto, come ricordato, quale mera facoltà (e non obbligo) per la stazione appaltante, alternativa rispetto al pagamento dell'appaltatore, che a propria volta era tenuto a corrispondere gli importi ricevuti al subappaltatore per le opere da quest'ultimo realizzate in esecuzione del subappalto. In particolare, in base alla citata norma, la stazione appaltante, al momento della pubblicazione del bando di gara, era onerata della scelta della modalità di pagamento del subappaltatore, che poteva avvenire alternativamente o mediante corresponsione diretta ovvero prevedendo l'obbligo per gli affidatari “di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; in difetto della tempestiva trasmissione di tali fatture quietanziate, la norma prevedeva la sospensione da parte della stazione appaltante del successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.
L'art. 118 cit. è stato modificato con l'inserimento, nel comma 3, del seguente periodo: “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle
pagina 4 di 7 mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite” (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n.
9 del 2014).
Successivamente, gli articoli 13 e 15 L. 180/2011 hanno introdotto una disciplina settoriale in materia di contratti di subappalto e subfornitura. Il citato art. 13, al comma II lett. a), dispone che “nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da vari stati di avanzamento”. La norma, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, non ha introdotto l'obbligo del pagamento diretto al subappaltatore, ma si è limitata a specificare la disciplina del subappalto di cui all'art. 118 co. 3 del vecchio codice dei contratti pubblici, prevedendo espressamente la modalità di pagamento mediante bonifico bancario, nella sola ipotesi in cui la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà di scelta tra il pagamento diretto del subappaltatore ovvero quello indiretto attraverso l'appaltatore, avesse optato per il pagamento diretto del subappaltatore (C. App. Sassari, sent. 11 ottobre 2023, n. 332).
Il comma 3-bis dell'art. 118, d. lgs. cit., introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014, stabiliva che “E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per
l'ammissione alla predetta procedura”.
Nel caso in esame, il contratto d'appalto tra il e la all'art.24, comma 7, impone CP_1 CP_5 all'appaltatore di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori.
Non è quindi previsto il pagamento diretto in via generale nei confronti dei subappaltatori ma è richiamato l'art. 118 cit. nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate a pagina 5 di 7 pena di sospensione dei successivi pagamenti nei confronti dell'affidatario, costituendo il mancato pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore inadempimento agli obblighi contrattuali.
La norma costituisce una applicazione particolare del principio generale espresso dall'art. 1460 c.c.: la sospensione dei pagamenti costituisce in sostanza un'eccezione di inadempimento volta a salvaguardare l'interesse del committente in caso di mancato adempimento degli obblighi che l'affidatario ha nei confronti dei subappaltatori, mancato adempimento che potrebbe turbare il normale andamento dei lavori.
Il meccanismo della sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore, contemplato dal citato art. 118, è stato introdotto per tutelare l'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, senza il rischio di interruzioni o ritardi causati dal subappaltatore che non sia stato regolarmente pagato dall'affidatario, e solo indirettamente a tutela del subappaltatore, quale contraente più debole (Cass., 21 dicembre 2018, n. 33350).
La normativa in questione, dunque, concerne in generale l'organizzazione ed il comportamento della
Pubblica Amministrazione in materia di appalti, mira a garantire il regolare e tempestivo completamento dell'opera appaltata, nonché ad assicurare il controllo sulla corretta esecuzione di questa (cfr. Corte di Appello di Milano n. 308/2022; n. 870/2021 e n. 324/2022). La procedura di sospensione dei pagamenti all'appaltatore non è finalizzata a consentire il soddisfacimento del subappaltatore;
quest'ultimo, al contrario, beneficia di tale disciplina solo di riflesso.
L'ultima parte dell'art. 118, c. 3, prevede la mera facoltà (“può provvedersi”) e non l'obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, nelle ipotesi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, facoltà che realizza solo indirettamente la finalità di tutela del subappaltatore, essendo volta principalmente a preservare l'interesse dalla stazione appaltante alla continuità nella esecuzione dell'opera pubblica, con ciò spiegandosi la circostanza che la scelta di effettuare o meno il pagamento diretto sia rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
Deve quindi escludersi la sussistenza del nesso causale a fronte di un danno (quello al subappaltatore) non integrante il rischio alla cui prevenzione è finalizzata la previsione di legge (in tal senso, cfr. Corte
Appello Milano 1.3.2022 n. 667).
Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante è considerato anomalo e quindi revocabile ex art. 67 L.F. se effettuato con denaro che avrebbe dovuto essere destinato all'affidatario fallito (per una esaustiva ricostruzione si veda Trib. Torino, sent. 16 aprile 2025, n. 1868, sul presupposto che “La stazione appaltante esercita una mera facoltà di
pagina 6 di 7 sostituirsi all'appaltatore, in considerazione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento delle prestazioni demandate al subappaltatore”).
Tanto premesso, la domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni del , dell'Ing. e dell'Ing. deve essere rigettata. CP_1 CP_3 Controparte_2
La complessità della questione, in fatto ed in diritto, integra grave motivo per compensare interamente tra le parti le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza regolata dall'art. 92 c.p.c. siccome riletto alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni del , dell'Ing. e dell'Ing. ; CP_1 CP_3 Controparte_2
2. compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 09/10/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3560 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da p.i. , in persona del rappresentante legale, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari ed elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'Avv. M. Caterina Cabiddu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresentano e difendono per legge,
Ing. , nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
Ing. nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_3
, rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Murru (CF C.F._1 C.F._2
– PEC ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio del Email_1 difensore nella Via San Lucifero n. 65 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti
All'udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe declaratorie e accertamenti occorrendi, Voglia il Tribunale adito: accertatane la responsabilità per le causali di cui in narrativa, dichiarare tenuti – e, come tali, condannare – il in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 sede in Cagliari, via Dante 254, non-ché Ing. res. in Cagliari, via Cagna 6 Cagliari e CP_3
Ing. , res. in Cagliari, via Canelles 9, in solido tra loro, al risarcimento, in favore Controparte_2 della dei danni tutti da questa patiti e patiendi, pari ad € 282.234,43, oltre Parte_1 al 10% di ritenute contrattuali, ovvero da quantificarsi in corso di causa, in misura pari alla perdita subita per effetto della mancata tempestiva disponibilità delle somme, nonché dell'importo pari alla futura falcidia concorsuale, il tutto oltre interessi ex Dlgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, ivi compreso rimborso spese generali.
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale, ogni avversa istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata, spese vinte.
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale rigettare l'avverso atto di citazione, giacché CP_2 inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e onorari di giudizio.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale, voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa CP_3 contraria istanza, così pronunciarsi:
1) Rigettare l'avversa domanda giudiziale poiché infondata in fatto e diritto e mandare assolto l'ing. da ogni avversa pretesa;
CP_3
2) Con vittoria di spese di patrocinio e lite da liquidarsi nel rispetto dei parametri di cui al DM. N.
55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale il (di seguito per brevità Controparte_4
), l'ing. e l'ing. al fine di ottenere l'accertamento della CP_1 Controparte_2 CP_3 responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per non avere sospeso i pagamenti nei confronti della appaltatrice e per avere ritardato il procedimento di CP_5 pagamento diretto in favore della rimanendo inerti sino alla comunicazione Parte_1 di deposito dell'istanza di concordato con continuità aziendale da parte della stessa CP_5
pagina 2 di 7 La domanda si riferisce al compenso spettante alla in qualità di Parte_1 subappaltatrice della per l'esecuzione del contratto di subappalto del 27 aprile 2017, CP_6 debitamente autorizzato dalla stazione appaltante , avente ad oggetto la realizzazione dei lavori CP_1 di movimenti terra finalizzati alla realizzazione di impianti provvisori di cantiere-campi prova compreso manutenzione / ripristino della viabilità interna di cantiere e relative opere accessorie connesse e dei due atti aggiuntivi, rispettivamente n. 1 del 1° novembre 2017 e n. 2 del 23 febbraio
2018.
I subcontratti in discorso si inseriscono nell'ambito dei lavori di “Utilizzazione irrigua e potabile dei Per ON DU, Is RG, e bacini minori – Diga di sbarramento di sul Rio ON Per_2
DU ed opere complementari di valle collegate – Traversa di sbarramento di sul Rio Persona_3
Is RG ed opere complementari connesse -Galleria di collegamento tra gli invasi di ON DU
e Is RG” affidati dal alla AS s.p.a. con contratto del 18 dicembre 2014. CP_1
La ha esposto di essere creditrice dell'importo di € 282.243,43, oltre alle Parte_1 ritenute contrattuali pari al 10%, derivante dalle seguenti fatture:
1. fatt. 56/2017 del 31.12.2017 di € 21.672,36, di cui al SAL 8 del 31.12.2017
2. fatt. 14/2018 del 31.1.2018 di € 30.097,40, di cui al SAL 9 del 31.01.2018
3. fatt. 28/2018 del 28.2.2018 di € 39.637,80, di cui al SAL 10 del 28.2.2018
4. fatt. 31/2018 del 31.3.2018 di € 60.958,03, di cui al SAL 11 del 31.3.2018
5. fatt. 33/2018 del 9.5.2018 di € 54.837,57 di cui al SAL 12 del 30.4.2018
6. fatt. 37/2018 del 31.5.2018 di € 34.707,05, di cui al SAL 13 del 31.5.2018
7. fatt. 38/2018 del 30.6.2018 di € 38.929,22, di cui al SAL 14 del 30.6.2018
8. fatt. 46/2018 del 31.7.2018 di € 1.305,40, di cui al SAL 15 del 31.7.2018.
A detta dell'attrice, il era a conoscenza della situazione di inadempimento dell'appaltatrice fin CP_1 dai primi mesi del 2018 e, nonostante questo, non aveva sospeso i pagamenti nei confronti della AS
s.p.a. e non aveva proceduto sollecitamente al pagamento diretto nei confronti della
[...]
e, in seguito al deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato Parte_1 preventivo con continuità aziendale da parte della AS s.p.a., il non aveva più potuto dare CP_1 corso al pagamento diretto. L'attore ha lamentato che, a seguito delle vicende narrate, il suo credito nei confronti della sia sottoposto alla falcidia concordataria. Ha inoltre chiesto il risarcimento CP_6 del danno per il ritardo nella disponibilità della somma.
La ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità del e dei Parte_2 CP_1 funzionari in qualità di RUP e in qualità di direttore generale e CP_3 Controparte_2
pagina 3 di 7 responsabile del procedimento e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni consistenti nel mancato incasso.
I convenuti si sono costituiti a seguito della regolare notifica dell'atto di citazione contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente fattispecie va ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale da lesione aquiliana del credito, non esistendo alcun rapporto contrattuale tra stazione appaltante e subappaltatrice. Ciò implica l'indagine circa il nesso causale tra l'omissione lamentata e il danno, in termini di probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale e secondo uno standard di certezza probabilistica (in tal senso, in tema di rapporti tra stazione appaltante sub-appaltatore, ai veda Cass. n. 18893 dell'11.9.2020).
Secondo quanto emerge dai documenti prodotti dalle parti, il contratto d'appalto da cui trae origine la presente vertenza è stato stipulato sotto la vigenza del d. lgs. n. 163/2006, che all'art. 118 disciplinava il subappalto, nel testo vigente dopo la novella del 2014, di cui si dirà nel proseguo.
Ai sensi dell'art. 118 co. 3 d.lgs. 163/2006, l'istituto del pagamento diretto del subappaltatore era previsto, come ricordato, quale mera facoltà (e non obbligo) per la stazione appaltante, alternativa rispetto al pagamento dell'appaltatore, che a propria volta era tenuto a corrispondere gli importi ricevuti al subappaltatore per le opere da quest'ultimo realizzate in esecuzione del subappalto. In particolare, in base alla citata norma, la stazione appaltante, al momento della pubblicazione del bando di gara, era onerata della scelta della modalità di pagamento del subappaltatore, che poteva avvenire alternativamente o mediante corresponsione diretta ovvero prevedendo l'obbligo per gli affidatari “di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; in difetto della tempestiva trasmissione di tali fatture quietanziate, la norma prevedeva la sospensione da parte della stazione appaltante del successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.
L'art. 118 cit. è stato modificato con l'inserimento, nel comma 3, del seguente periodo: “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle
pagina 4 di 7 mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite” (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n.
9 del 2014).
Successivamente, gli articoli 13 e 15 L. 180/2011 hanno introdotto una disciplina settoriale in materia di contratti di subappalto e subfornitura. Il citato art. 13, al comma II lett. a), dispone che “nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da vari stati di avanzamento”. La norma, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, non ha introdotto l'obbligo del pagamento diretto al subappaltatore, ma si è limitata a specificare la disciplina del subappalto di cui all'art. 118 co. 3 del vecchio codice dei contratti pubblici, prevedendo espressamente la modalità di pagamento mediante bonifico bancario, nella sola ipotesi in cui la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà di scelta tra il pagamento diretto del subappaltatore ovvero quello indiretto attraverso l'appaltatore, avesse optato per il pagamento diretto del subappaltatore (C. App. Sassari, sent. 11 ottobre 2023, n. 332).
Il comma 3-bis dell'art. 118, d. lgs. cit., introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014, stabiliva che “E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per
l'ammissione alla predetta procedura”.
Nel caso in esame, il contratto d'appalto tra il e la all'art.24, comma 7, impone CP_1 CP_5 all'appaltatore di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori.
Non è quindi previsto il pagamento diretto in via generale nei confronti dei subappaltatori ma è richiamato l'art. 118 cit. nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate a pagina 5 di 7 pena di sospensione dei successivi pagamenti nei confronti dell'affidatario, costituendo il mancato pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore inadempimento agli obblighi contrattuali.
La norma costituisce una applicazione particolare del principio generale espresso dall'art. 1460 c.c.: la sospensione dei pagamenti costituisce in sostanza un'eccezione di inadempimento volta a salvaguardare l'interesse del committente in caso di mancato adempimento degli obblighi che l'affidatario ha nei confronti dei subappaltatori, mancato adempimento che potrebbe turbare il normale andamento dei lavori.
Il meccanismo della sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore, contemplato dal citato art. 118, è stato introdotto per tutelare l'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, senza il rischio di interruzioni o ritardi causati dal subappaltatore che non sia stato regolarmente pagato dall'affidatario, e solo indirettamente a tutela del subappaltatore, quale contraente più debole (Cass., 21 dicembre 2018, n. 33350).
La normativa in questione, dunque, concerne in generale l'organizzazione ed il comportamento della
Pubblica Amministrazione in materia di appalti, mira a garantire il regolare e tempestivo completamento dell'opera appaltata, nonché ad assicurare il controllo sulla corretta esecuzione di questa (cfr. Corte di Appello di Milano n. 308/2022; n. 870/2021 e n. 324/2022). La procedura di sospensione dei pagamenti all'appaltatore non è finalizzata a consentire il soddisfacimento del subappaltatore;
quest'ultimo, al contrario, beneficia di tale disciplina solo di riflesso.
L'ultima parte dell'art. 118, c. 3, prevede la mera facoltà (“può provvedersi”) e non l'obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, nelle ipotesi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, facoltà che realizza solo indirettamente la finalità di tutela del subappaltatore, essendo volta principalmente a preservare l'interesse dalla stazione appaltante alla continuità nella esecuzione dell'opera pubblica, con ciò spiegandosi la circostanza che la scelta di effettuare o meno il pagamento diretto sia rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
Deve quindi escludersi la sussistenza del nesso causale a fronte di un danno (quello al subappaltatore) non integrante il rischio alla cui prevenzione è finalizzata la previsione di legge (in tal senso, cfr. Corte
Appello Milano 1.3.2022 n. 667).
Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante è considerato anomalo e quindi revocabile ex art. 67 L.F. se effettuato con denaro che avrebbe dovuto essere destinato all'affidatario fallito (per una esaustiva ricostruzione si veda Trib. Torino, sent. 16 aprile 2025, n. 1868, sul presupposto che “La stazione appaltante esercita una mera facoltà di
pagina 6 di 7 sostituirsi all'appaltatore, in considerazione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento delle prestazioni demandate al subappaltatore”).
Tanto premesso, la domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni del , dell'Ing. e dell'Ing. deve essere rigettata. CP_1 CP_3 Controparte_2
La complessità della questione, in fatto ed in diritto, integra grave motivo per compensare interamente tra le parti le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza regolata dall'art. 92 c.p.c. siccome riletto alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni del , dell'Ing. e dell'Ing. ; CP_1 CP_3 Controparte_2
2. compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 09/10/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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