Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'udienza del 12/12/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 35754 R.G. 2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
ARQUILLA LUCIACRISTINA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023, successivamente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (art. 10 L. 638/1983) per l'esenzione (parziale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71) per la percezione dell'assegno di invalidità civile, dell'invalidità civile con totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71) per la percezione della pensione di invalidità civile e dell'handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92) e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alle previdenze assistenziali indicate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che contestava la fondatezza della pretesa CP_1 attorea che diffusamente argomentava, chiedendone il rigetto.
La pretesa di parte ricorrente appare parzialmente fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo.
La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato che “la Sig.ra Parte_1 debba essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% (cinquanta per cento) con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa e sino al dicembre del 2022 ed invalida nella misura del 75% (settantacinque per cento) con decorrenza dal gennaio duemilaventitre e portatrice di handicap non in situazione di gravità (così come descritto nell'art. 3 comma 1 della L. 104/92) dalla data della presentazione della domanda amministrativa”.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va parzialmente accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento alla ricorrente:
• dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (art. 10 L. 638/1983) per l'esenzione (parziale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
• dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71) per la percezione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
• dell'handicap non in situazione di gravita (art. 3, comma 1, L. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Dichiara che non sussistono le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento alla ricorrente dell'invalidità civile con totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71) per la percezione della pensione di invalidità civile e dell'handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92). Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1870,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 12/12/2024
Il G.L.
P. Farina