Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 184/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Placanica Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), via Tasso n. 25, presso lo studio dell'avv. Antonio Piscioneri che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
già , (PI. ) nella qualità di Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 impresa designata per il FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Brancaleone, via Milite Ignoto, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cristiano che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
-appellata-
oggetto: lesione personale - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
942/2019, pubblicata il 24.09.2019.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.09.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “con le presenti, brevi e sintetiche note, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto d'appello, da intendersi qui riportate e trascritte, insistendo nel pieno accoglimento delle stesse”.
Con ordinanza del 6.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Locri, l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, per sentire “ritenere e dichiarare la tenutezza della Compagnia Assicurativa convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore; conseguentemente, condannare, anche in via equitativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_3 in favore d della complessiva somma di €. 113.253,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria Pt_1 dal dovuto al soddisfo, o in quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Esponeva l'attore:
-che, in data 31.03.2012, in Placanica (R.C.) c. da Clavono, mentre si trovava alla guida del motociclo VT Motors Pit Byke, di sua proprietà, un veicolo non identificato invadeva la corsia opposta a quella di marcia investendolo violentemente;
-che veniva prontamente trasportato presso il P.S. di Locri ove veniva diagnosticato
“trauma cranico con vasta ferita in sede frontale dx., escoriazioni volto” e, perciò, ricoverato presso altro nosocomio per essere sottoposto ad intervento di chirurgia maxillo- facciale;
-che, in data 14.04.2012 veniva dimesso per poi essere dichiarato clinicamente guarito il successivo 22.11.2012;
-che, a seguito del sinistro, aveva riportato un'invalidità permanente da quantificarsi in almeno 20 punti percentuali oltre che un'invalidità temporanea;
-che, nonostante la responsabilità del sinistro fosse addebitabile, esclusivamente, al conducente della vettura rimasto ignoto, la Compagnia convenuta non aveva inteso risarcire il danno.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente non identificato nella causazione dell'incidente, di condannare l'
[...]
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3 della Strada, al pagamento della complessiva somma di €. 113.253,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum, insistendo per l'integrale rigetto ovvero, in subordine, previo riconoscimento di un concorso di colpa in capo al danneggiato nella causazione del sinistro, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
29.05.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza 942/2019, il Tribunale di Locri rigettava la domanda di risarcimento condannando l'attore alla rifusione delle spese giudiziali in favore della Compagnia convenuta oltre costi di consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, già nella qualità dì Controparte_1 Controparte_3 impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, l'infondatezza del proposto gravame con richiesta di integrale rigetto.
Con ordinanza del 6.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria, non assolto l'onere probatorio posto a carico di parte attrice. Al riguardo, rilevava che tutti gli elementi costitutivi della fattispecie azionata risultavano dimostrati alla luce della documentazione in atti e soprattutto, della deposizione resa in giudizio dal testimone,
, in ordine alla dinamica del sinistro. Adduce, altresì, che “la mancata Tes_1 denunzia dei fatti all'autorità investigativa penale non possa costituire, a priori, un elemento ostativo al riconoscimento del danno e al riconoscimento della titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Fondo di garanzia per le vittime della strada e all'impresa designata a gestire il relativo sinistro” e che “laddove manchi la denuncia - querela il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale, ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore”. Sottolinea, infine, che anche la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate dal danneggiato con la dinamica del sinistro.
Sulla scorta di tali considerazioni insiste per la riforma integrale della gravata sentenza.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Giova, preliminarmente, ricordare che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di
Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n.
13282).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo, però, un ulteriore onere probatorio in capo all'attore (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710),
Infatti, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane, anche, a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c..
Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n.
10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III,
10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367;
Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434).
Quindi, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Ovviamente, tale prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
“tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., sent. n. 5892/2016).
In altri termini, il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., sent. n. 274/2015) - sicché è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (in tali termini v. Cass., sent. n. 9939/2012) - nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass., sent. n. 18308/2015).
D'altra parte, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Sul punto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, denunciato l'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860 e Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
In tal senso, la dimostrazione che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere fornita mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, di modo che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (v. Cass., sent. n. 18532/2007).
Tuttavia, occorre evidenziare che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass.Civ., sent. n. 35605/2021).
Tanto premesso in punto di diritto, con riferimento alla vicenda in esame, devono essere, in primo luogo, evidenziate le carenze deduttive, prima ancora che probatorie, della domanda proposta in giudizio. Già l'originario atto introduttivo si presenta assolutamente lacunoso in ordine alla descrizione del fatto laddove si deduce che l'attore, mentre percorreva c. da Calavono alla guida del proprio motociclo “veniva investito violentemente da un veicolo non identificato che invadeva la corsia opposta” senza fornire alcuna indicazione in ordine alla vettura investitrice ed alle modalità del sinistro.
La specificazione di queste circostanze era, invero, determinante per circoscrivere l'episodio di vita da cui derivava la pretesa risarcitoria azionata e per consentire un'adeguata difesa alla parte convenuta, tenuto conto, anche, della rilevanza del danno biologico di cui l'attore richiedeva il ristoro - quantificato dallo stesso nell'atto di citazione in €.
113.253,00 - che avrebbe imposto una specifica e dettagliata descrizione delle modalità dell'investimento al fine di individuare i punti d'impatto tra l'autovettura e il corpo dell'attore nonché tra quest'ultimo e la strada onde consentire ogni compiuta verifica in ordine alla sussistenza del nesso di casualità rispetto alle lesioni lamentate.
La dinamica del sinistro, come meglio precisata in sede di prima memoria ex art. 183
c.p.c., risulta comunque estremamente generica, risultando omesse circostanze assolutamente rilevanti non soltanto al fine di individuare le responsabilità dei conducenti, ma anche e soprattutto al fine di poter valutare i riscontri probatori alle allegazioni attoree.
Sul punto si vuole ricordare che "l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare" (cfr. ex multis Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
7153/2000; Cass. N. 15142/2003), e che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare" (cfr. ex multis Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite N. 1099 del 1998).
Né la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione avrebbe potuto essere circostanziata attraverso le deposizioni testimoniali, perché la prova deve fornire riscontro dei fatti allegati e non si possono, attraverso la prova, introdurre in giudizio fatti mai tempestivamente dedotti;
pertanto, la prova fornita attraverso la testimonianza non sarebbe stata, comunque, idonea a supplire il difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum.
Secondariamente, le dichiarazioni rese dall'unico teste, , si pongono in Tes_1 difformità con la dinamica del fatto riportata dall'attore nell'originario atto introduttivo di giudizio e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., come ben rilevato dal primo
Giudice cure “l'attore fa riferimento ad una “brusca collisione”, dopo aver affermato che il veicolo investiva violentemente il motociclo VT Motors Pit Byke”, mentre il testimone afferma che la Fiat
TO non identificata ha soltanto urtato il braccio del aggiungendo che “il conducente (della) Pt_1
Fiat TO non si fermò, penso che non si sia nemmeno accorto, perché l'ha toccato con lo specchietto”.
Peraltro, a minare la credibilità del teste non vi è solo una diversa rappresentazione del fatto storico - mai allegata dall'attore - ma anche la circostanza che della presenza dello stesso al momento del sinistro “non è stato fatto cenno neppure nella missiva inoltrata all'Impresa Designata ed alla Consap” e l'ulteriore fatto che “nonostante le gravi lesioni lamentate dall'attore e l'omissione di soccorso, non abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, né si sia successivamente attivato per fornire informazioni utili all'Autorità…” come giustamente rilevato nella gravata sentenza.
Nondimeno, altrettanto insolito è che l'attore, nonostante la gravità delle lesioni subite, non abbia ritenuto di sporgere alcuna denunzia/querela contro ignoti.
Ed invero, seppure come già precisato, il danneggiato da un sinistro stradale causato da un veicolo che si assume ignoto - che agisca per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada - non abbia alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, è altrettanto noto che la Suprema Corte ha, più volte, ribadito che l'omessa denuncia, così come la presentazione della querela, ben possono costituire elementi indiziari, unitamente alle altre risultanze probatorie, che possono condurre a supportare e corroborare la sussistenza, nel caso concreto, del sinistro ovvero l'insussistenza del medesimo.
La mancata presentazione della denuncia – querela appare davvero ingiustificata ed incomprensibile, tenuto conto che, sul luogo del sinistro, non sono intervenute nemmeno le forze dell'ordine per i rilievi del caso onde accertare eventuali responsabilità.
È evidente che tutti i profili sopra esaminati sono stati attentamente valutati dal primo
Giudice nel loro complesso laddove nel rigettare la domanda attrice ha concluso che, all'esito dell'istruttoria, non fosse emerso alcun elemento che consentisse di suffragare la prospettazione fornita dall'odierno appellante con riferimento al prodursi del sinistro in conseguenza della condotta di altro conducente di veicolo rimasto sconosciuto.
Né tantomeno, come sostenuto dall'appellante, argomento probatorio favorevole all'attore poteva essere tratto dalla consulenza medico-legale che, com'è noto, ha la
“finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cassazione civile sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30218) ma nulla potrebbe dire rispetto all'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità; apprezzamenti, questi ultimi, come noto, demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale, all'esito dell'attività istruttoria espletata e sulla scorta delle risultanze probatorie in atti.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il gravame deve essere disatteso con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del
4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00 Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 942/2019, Parte_1 pubblicata il 24.09.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente grado, in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quantificate in €. 7.160,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)