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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3649/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Consigliere dott. Fabio Doro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3649 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
CALDERA ) e l'avv. ALBERTINI MAURO ), con C.F._1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Caldera a Venezia – Mestre, Via Maderna, 7.
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCINI SERGIO ) e l'avv. PIOVESANA GHERARDO C.F._3
( ), con domicilio eletto presso il loro Studio in Venezia, S. Polo 720, C.F._4
OGGETTO: Altri istituti di diritto industriale.
Conclusioni dell'attrice:
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024:
L'attrice riservandosi ogni diversa deduzione e produzione nei termini concessi, contesta quanto dedotto da Pt_1 parte convenuta e chiede il rigetto delle conclusioni da questa formulate.
Preso atto della rinuncia alla domanda di contraffazione del brevetto IT 1384622 ed europeo EP 2203253 e CP_1 visto l'esito dell'istruttoria insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
In via preliminare
1 Dichiarare che non è legittimata a lamentarne la violazione delle informazioni commerciali oggetto del Controparte_1 procedimento cautelare, di cui non è titolare;
In via principale nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) dichiararsi la nullità dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; CP_1
2) accertare che non è responsabile, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Per_ a. di atti di concorrenza sleale sub specie di storno dei dipendenti e meglio identificati in Per_1 Per_2 narrativa;
b. di atti di concorrenza sleale sub specie di appropriazione di informazioni commerciali o tecniche;
c. di appropriazione o utilizzo di segreti commerciali di cui sia titolare;
Controparte_1
3) Revocarsi l'ordinanza in data 24.02.2020 con cui il Tribunale di Venezia ha ordinato alla resistente Parte_1 di non utilizzare le informazioni riservate di pertinenza della ricorrente ed oggetto del provvedimento di descrizione,
[...] do in euro 100,00. = la penale dovuta da parte resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 la penale dovuta da parte resistente per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento;
4) Ordinarsi a la distruzione dei materiali di cui sia venuta in possesso nel corso e in dipendenza del Controparte_1 procedimento di unque di non far alcun uso in futuro di detti materiali, fissando una penale per ogni violazione a detto ordine e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione
5) Condannarsi al risarcimento del danno cagionato con la diffusione di notizie inesatte sull'ordinanza Controparte_1 cautelare resa dal Tribunale di Venezia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare.
Conclusioni della convenuta
Parte convenuta conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria:
Nel merito:
A. Rigettare integralmente e/o dichiarare inammissibili per le ragioni in narrativa indicate tutte le domande svolte dall'attrice sia in via preliminare che nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto Pt_1
In via riconvenzionale:
B. Riconosciuta la legittimazione dell'odierna esponente,
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, per i Parte_1 fatti di cui alla narrativa degli ttrazione, acquisizione, divulgazione, indebito utilizzo e/o comunque violazione dei segreti commerciali e tecnici di , come meglio individuati in narrativa, ai sensi degli art. 98 e CP_1
99 CPI;
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, per i Parte_1 fatti di cui alla narrativa degli orrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. in danno di o in CP_1 subordine per illecito ex art. 2043 c.c.;
- ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa degli atti di causa , comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si CP_1 è resa responsabile l'attrice; ordinare altresì ualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo,
2 comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come CP_1 meglio individuato in narrativa e, comunque, qualsiasi illecita condotta di concorrenza sleale o illeci escritta in narrativa;
- Inibire a , in persona del legale rappresentante pro tempore, la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa degli atti di causa , comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si CP_1 è resa responsabile l'attrice; inibire altresì qua , anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato CP_1 in narrativa e comunque la prosecuzione e reiterazione degli illeciti anche per concorrenza sleale in narrativa dedotti;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutti prodotti, impianti o loro componenti, comunque denominati, costituenti violazione o utilizzo illecito dei diritti di o conseguenza della concorrenza sleale o comunque degli CP_1 illeciti di e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti o chiunque ne abbia comunque la disponibilità, con Pt_1 cancellazione degli ordini anche già accettati e assegnazione in proprietà di di quegli impianti o componenti;
CP_1
- ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese di di ogni forma di comunicazione tecnica Pt_1 e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizz trumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare e/o ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
- fissare a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di Pt_1 CP_1
• una penale di euro 60.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da Pt_1 comunque denominato, in violazione dell'ordine di cessazione e dell'inibitoria come sopra emessi e per ogni fatto illecito comunque commesso in violazione di detta inibitoria;
• una penale di euro 10.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, Parte_1 patiti e patiendi da gli illeciti sopra descritti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, ivi CP_1 compresi il danno emergente e il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e 1227 C.c., per un importo pari ad
€3.000.0000,00 o a quella diversa – anche maggiore – misura che verrà ritenuta di giustizia, secondo la liquidazione da farsi in questo giudizio, in base alle risultanze che emergeranno in corso di causa anche a seguito di CTU contabile o, in difetto, secondo equità;
- condannare altresì ai sensi dell'art. 125 Cpi. alla retroversione degli utili realizzati mediante Parte_1 la commercializzazione dei anti/componenti in violazione dei diritti di qui dedotti, per la CP_1 parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso;
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 Cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet della attrice per almeno 30 giorni consecutivi dal deposito della sentenza, autorizzando la pubblicazione sul sito della
e disporre altresì la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale (Il CP_1 Controparte_2 ed ) e su due riviste specializzate del settore (“Recycling” e “Recycling International”) , per almeno due volte CP_3 e n caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura della convenuta ma a spese della attrice (con diritto della convenuta di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta);
In via istruttoria
3 Si chiede venga disposta l'integrale desecretazione di quanto oggetto di descrizione, occorrendo anche mediante CTU, tesa a individuare ed estrapolare dai dati acquisiti le prove e ogni informazione utile e pertinente agli illeciti denunciati e delle loro dimensioni soggettive e oggettive.
Si chiede che il Giudice voglia comunque disporre l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc, da parte della attrice : Pt_2
• di tutta la documentazione tecnica, disegni, file progettuali, cataloghi, materiale pubblicitario e commerciale, manuali d'istruzione, dépliant, brochure, fotografie, fatture, offerte commerciali, ordini, moduli contrattuali, documenti di trasporto, registro di magazzino etc. relativi ai Prodotti e/o loro componenti (per tali intendendosi anche nella presente sede mulini a martelli fissi serie HMS e loro varianti, mulini a martelli mobili serie HMM e loro varianti (a titolo esemplificativo, 100H – High Impact HMS 040 Ref;
HMM 060; HMS 060; HMM 080; HMS 080; HMM 100; HMS 100; HMM 130; HMS 130; HMS 150; HMS 120Hi; HMS 150H) o comunque denominati);
• delle scritture contabili e delle fatture di vendita e acquisto relative a tutti i Prodotti e/o loro componenti realizzati e/o commercializzati da dal giorno dell'inizio delle condotte oggetto di causa sino a oggi. Pt_1
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che il Sig. è stato dal 2015 al 2018 uno dei due disegnatori progettisti in forza nella Parte_3
, ora ? (testi: , ) Parte_4 CP_1 Testimone_1 Tes_2
2. Vero che il Sig. ha appreso come progettare e disegnare i mulini a martelli lavorando in Parte_3
e da ? (testi: ) Parte_4 Parte_4 Testimone_3 Tes_4
3. Vero che ha trasferito e messo a disposizione del Sig. informazioni tecniche di Parte_4 Parte_3 dettaglio, quali mi tteristiche di funzionamento riguardanti i pro artello per consentirgli di svolgere la propria mansione di progettista e disegnatore? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
4. Vero che il Sig. al momento dell'assunzione in mai si era prima occupato di mulini a Parte_3 CP_1 martelli? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
5. Vero che il Sig. durante il suo rapporto di dipendenza in era autorizzato ad Parte_3 Parte_4 accedere ai disegni e progetti tecnici dei mulini di produzione di (testi: , CP_1 Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
)
[...]
6. Vero che dal 2014 al 2018 aveva quale unica dipendente per l'area commerciale la Sig.ra Parte_4
? (testi: , , Parte_5 Testimone_1 Tes_2 Testimone_6
7. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in partecipava per Parte_5 Parte_4 Per_ questa alle fiere e agli even e al Sig. e/o ai Sig.r ? (testi: Parte_6 Pt_7 Tes_1
, )
[...] Tes_2 Testimone_7
8. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in aveva contatti Parte_5 Parte_4 diretti con i clienti e fornitori della sua datrice di lavoro? (testi: , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_7
Testimone_8
9. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in raccoglieva Parte_5 Parte_4 ordini, formulava offerte, chi guiva in prima persona e da sola il backof , Testimone_1
, , Tes_2 Testimone_7 Testimone_8
10. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in era autorizzata Parte_5 Parte_4 ad accedere e utilizzare gli elenchi e banche dati della di clienti e fornitori di quest'ultima? (testi: Parte_4 Tes_5
, , )
[...] Testimone_1 Tes_2
11. Vero che il Sig. dopo le dimissioni da è stato assunto in quale CP_4 Parte_4 Pt_1 elettricista? (testi: ) Testimone_6 Testimone_1
4 12. Vero che il Signor era il tecnico elettricista installatore addetto all'officina con maggiore CP_4 preparazione ed esperienza in ? (testi: , Parte_4 Tes_4 Testimone_6
13. Vero che il Sig. durante il rapporto di dipendenza in era l'unico a conoscere gli schemi CP_4 CP_1 elettrici e le informazioni nstallazione e taratura delle macchin ? (testi: , Parte_4 Tes_4
Testimone_6
14. Vero che verso la fine dell'anno 2017 lei venne contattato dai Sig.ri e che, per conto Persona_5 CP_5 di le proponevano di dimettersi da e passare alle dipendenze di (testi: Sig.ri Pt_1 Parte_4 Pt_1 [...]
, e ). Tes_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4
15. Vero che è stata a contattarla, tramite i Sig.ri e , verso la fine dell'anno Pt_1 Persona_5 CP_5 2017 per un colloquio pe nzione in (testi: Sig , e Pt_1 Testimone_3 Tes_9 Testimone_6
). Tes_4
16. Vero che in occasione del colloquio per l'assunzione avuto a fine 2017 con questa le chiedeva di Pt_1 rivelare e mettere a disposizione dati, informazioni segrete e il know how tecnico e commerciale di ? (testi: Parte_4 Sig.ri , e ). Testimone_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4
17. Vero che i Sig.ri e quando la contattarono per proporle l'assunzione in a Persona_5 CP_5 Pt_1 fine 2017, le riferivano che era in crisi e prossima alla chiusura? (testi: , CP_1 Tes_9 Testimone_6
18. Vero che i Sig.ri e , quando ancora operanti all'interno della Persona_5 CP_5 Parte_8 riferivano ai dipendenti di ima società era in crisi e prossima alla chi Parte_4 Tes_1
,
[...] Tes_9 Testimone_6
19. Vero che lei ha redatto la dichiarazione che le si esibisce sub doc. 14a per parte e ne conferma il CP_1 contenuto? (teste Sig. . Testimone_3
20. Vero che lei ha redatto la dichiarazione che le si esibisce sub doc. 15 per parte e ne conferma il CP_1 contenuto? (teste Sig. ) Tes_9
21. Vero che nel maggio 2018 lei ha constatato che dal pc della affidato in uso al Sig. sono stati CP_1 Per_1 scaricati e copiati i file di cui agli elenchi che le si esibiscono sub docc. 17 a/b/c/d/e (teste Sig. ). Testimone_5
22. Vero che in l'accesso ai dati informatici dell'azienda è diversificato tra i dipendenti in base al ruolo e CP_1 alle competenze di ciascuno e perciò consentito al dipendente solo in ragione delle mansioni e dei dati che per l'assolvimento alle mansioni è necessario disponga? (testi: e ) Testimone_5 Testimone_1
23. Vero che l'accesso al sistema informatico dell'azienda è consentito solo tramite password? (testi: CP_1
e ) Testimone_5 Testimone_1
24. Vero che le password del sistema informatico dell'azienda di sono personali e ne è vietata la CP_1 comunicazione a terzi? (testi: e ) Testimone_5 Testimone_1
25. Vero che ai dipendenti della è vietato lasciare la propria postazione se non dopo messo il pc in CP_1 modalità tale da dover nuovamente inserire la password al successivo rientro? (testi: e ) Testimone_7 Testimone_5
26. Vero che i dipendenti sono tenuti al rispetto del Regolamento che le si esibisce quale doc. 18 di CP_1
(testi: , CP_1 Testimone_7 Tes_2
27. Vero che ai dipendenti è vietato l'uso del pc aziendale, portatile o fisso, per scopi personali, è vietato il CP_1 salvataggio di file non attinenti à lavorativa e l'installazione di programmi non espressamente consentiti dal responsabile informatico dell'azienda ? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_7 Testimone_5
28. Vero che ai dipendenti della è vietato l'utilizzo di dispositivi di memorizzazione esterna personali? CP_1
(testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
29. Vero che ai dipendenti è chiesto di comunicare ogni sottrazione di dati informatici aziendali o CP_1 anomalia di funzionamento della rete interna di cui vengano a conoscenza? (testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
5 30. Vero che ai dipendenti è vietato l'uso della posta elettronica aziendale per scopi personali? (testi: CP_1
, ) Testimone_7 Testimone_5
31. Vero che ai dipendenti è vietato comunicare a terzi i dati e le informazioni aziendali, tecniche e CP_1 commerciali relative ai mulini a martelli disegnati e prodotti dall'azienda? (testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
32. Vero che ai dipendenti è fatto obbligo di rispettare le norme sul diritto d'autore sui brevetti e sul CP_1 segreto industriale che riguardan rogetti e informazioni di proprietà della (testi: , CP_1 Testimone_1
) Testimone_7
33. Vero che i dipendenti osservano la policy di sicurezza dei dati e delle informazioni aziendale? (testi: CP_1
, , ) Testimone_7 Testimone_5 Testimone_1
34. Vero che la progettazione ex novo di un mulino a martelli come quelli della richiede almeno un anno CP_1 di lavoro, diverse prove e test e l'impiego di diverse professionalità e competenze, tra cui, quelle di un ingegnere EC, di un disegnatore, di un EC e di un elettricista? (testi: Testimone_3
35. Vero che le misure dell'accoppiamento ad interferenza dei mulini a martello della è ricavabile CP_1 unicamente dai disegni di progetto dei mulini stessi? (testi: ) Testimone_3 Testimone_6 Tes_9
36. Vero che almeno dal 2008 studia, con progetti, prototipi e prove sul campo i mulini a martelli CP_1 orizzontali con potenza ridotta di sua produzione? (testi: ) Testimone_3 Testimone_6 Tes_9
37. Vero che la linea di prodotti è ingegneristicamente nota per il rapporto tra prestazioni (elevate) e CP_1 potenza erogata (bassa)? (testi: Prof. dell'Università di Padova) Testimone_10
38. Vero che ha iniziato l'attività di produzione di mulini a martelli nel settore del recycling nel 2018? Pt_1
(testi: e Testimone_1 Tes_11
39. Vero che il 14.05.2018 ha partecipato alla Fiera specializzata nel settore dell'ambiente, energia e Pt_1 riciclo “IFAT” di Monaco, espone prima volta nella sua storia aziendale mulini a martelli come da brochure che le si esibisce quale doc. 21 (testi: e CP_1 Testimone_1 Tes_11
40. Vero che ha venduto a Dalena Ecologia SRL un mulino a martelli che è stato consegnato il CP_1
16.07.2018 nella sede operativa di Barletta come da doc. 54 che le si esibisce? (testi: CP_1 Tes_6 Tes_1
[...]
41. Vero che lo schema elettrico dell'impianto venduto da a Dalena Ecologia SRL veniva consegnato con CP_1 vincolo contrattuale di segretezza, come da documento che mi si rammostra (doc. 50 ? (teste: ) CP_1 Testimone_12
42. Vero che le immagini di cui ai documenti che mi si esibiscono (doc. da n. 28 a n. 35 di sono di CP_1
e salvate nell'archivio aziendale? (testi: ) CP_1 Testimone_1
43. Vero che le immagini di cui ai documenti che mi si esibiscono (doc. da n. 28 a n. 35 di sono state CP_1 tratte e sono riferite ai residui di lavorazione fatti da macchine di (testi: ) CP_1 Testimone_1
44. Vero che le spese per la partecipazione agli eventi di settore e per l'acquisto e stampa del materiale promozionale (cataloghi brochure biglietti da visita etc) per i prodotti commercializzati da sono sempre state Parte_9 sopportate da (testi: ) Parte_4 Testimone_1
45. Vero che il sito internet della era in titolarità della (oggi ) Parte_8 Parte_4 CP_1 che dal 2013 ne cura i contenuti e ne sopporta le spese? (testi: ) Testimone_1
46. Vero che l'attività commerciale della avveniva per conto e nell'interesse della sola Parte_8 Parte_4
(testi: ,
[...] Testimone_1 Tes_2
47. Vero che la ditta Hi.Ro fornisce a (oggi ) l'insonorizzazione dei mulini a Parte_4 CP_1 martelli? (teste ) Testimone_13
48. Vero che nel febbraio 2018 la ditta RO ha ricevuto la richiesta di un preventivo da parte del Sig. Persona_5 per l'attività di insonorizzazione dei mulini che viene fornita ai mulini della come da dichiarazione scritta che CP_1 le si esibisce (doc. 40 di ? (teste ) CP_1 Testimone_13
6 49. Vero che la ditta Carpenterie Metallica GT fornisce alla (oggi ) carpenteria per Parte_4 CP_1 i propri impianti di mulini a martelli? (teste Testimone_14
50. Vero che nel maggio 2018, la ditta Carpenterie Metallica GT è stata contattata dal Sig. per Persona_5 costruire e fornire a per mulini a martelli di uguale dimensione e forma a ima Parte_10 fornita a come da dichiarazione scritta che le si esibisce quale doc. 41 di (teste CP_1 CP_1 Testimone_14
51. Vero che lei ha riconosciuto e riconosce nel video presente nel canale youtube di ITR e che qui le si esibisce per intero e in alcuni estratti (docc. 76 e 77 il mulino a martelli presente in Deral SPA (Manerbio-Brescia) e CP_1 fornito da (teste CP_1 Testimone_15
52. Vero che nel mulino a martelli che viene ripreso nel video presente nel canale youtube di ITR, non sono visibili il marchio o altre etichette di (teste CP_1 Testimone_15
53. Vero che il mulino che è stato consegnato e installato da nella fonderia Deral a Manerbio (Brescia) CP_1 presentava loghi ed etichette “ nella corazza esteriore, co agini che le si esibiscono quali docc. 59 e 60 CP_1
(teste CP_1 Testimone_15
54. Vero che il mulino che è stato consegnato e installato da nella fonderia Deral a Manerbio (Brescia) si CP_1 presenta oggi come da immagini che le si esibiscono quali docc. 61.1/61.2/61.3 (teste CP_1 Testimone_15
55. Vero che in plurime occasioni nel 2018 ha condotto propri potenziali clienti nello stabilimento di Pt_2
Deral di Manerbio, per far loro visionare il mulino a martelli fornito a Deral SPA da (teste CP_1 Testimone_15
56. Vero che nell'impianto di sono presenti solo mulini a martelli prodotti e forniti da Controparte_6
e non mulini a martelli di ? (teste Parte_4 Pt_2 Testimone_15
57. Vero che in occasione delle visite di cui al capitolo 55 che precede, i mulini a martelli risultavano privati del marchio e delle etichette della (teste CP_1 Testimone_15
58. Vero che il mulino a martelli ripreso nel video che le si esibisce (doc. 77 riprende e ritrae l'impianto e CP_1 il mulino Panizzolo di Deral SPA (Manerbio-Brescia)? (teste Testimone_15
59. Vero che e i signori e hanno inviato e tutt'ora inviano a soggetti terzi, Pt_1 CP_5 Persona_5 tramite applicazioni di messaggistica (es. whatsapp) il video che le si esibisce (docc. 78)? (teste ) Testimone_1
60. Vero che i signori e le hanno riferito nel corso dell'ultimo biennio che è CP_5 Persona_5 CP_1 società in difficoltà economica e finanziaria, decotta e non in grado di produrre e di assistere la clientela? (testi Tes_9
,
[...] Testimone_6
61. Vero che ha venduto a in Piemonte, Alumil in Grecia, a Cuneo, Revet in Pt_1 Pt_11 Persona_6 Toscana, None R Torino, Mor di Matera, mulini a martelli applicando prezzi inferiori alla proposta del 30%? (testi: ). CP_1 Tes_11 Testimone_16
Si chiede che sui capitoli sopra indicati siano sentiti i testi espressamente indicati per ciascun capitolo e che, complessivamente, corrispondono al seguente elenco:
• I signori (progettista Meccanico), (progettista Testimone_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4 elettrico), . IT), Testimone_5 Testimone_16 Tes_11 Testimone_1 Tes_2 Tes_7
, tutti presso , oggi
[...] Testimone_8 Parte_4 CP_1
• il Prof. dell'Università di Padova Testimone_10
Co
• la Signora della ditta Hi di VE di AC (PD) Testimone_13
• il Sig. della ditta Carpenterie Metallica GT di EL (PD) Testimone_14
• il Sig. presso la fonderia Deral SPA di Manerbio (BS) Testimone_15
7 Si chiede inoltre per l'esatta ricostruzione della rete dell'illecito che il legale rappresentante di venga Pt_1 interrogato ai sensi dell'art. 121bis c.p.i., affinché fornisca le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e eventuali altri precedenti detentori, dei grossisti e dei dettaglianti, dei Prodotti, comunque denominati;
b) quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate dei Prodotti per cui è causa, comunque denominati;
c) numero di vendite e offerte in vendita formulate con riguardo ai medesimi Prodotti, comunque denominati, nomi e indirizzi dei soggetti acquirenti/ordinanti/richiedenti;
d) prezzi proposti e applicati nelle vendite e nelle offerte ai Prodotti;
e) nomi e indirizzi dei soggetti ordinanti;
f) ogni altra utile informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione dei Prodotti, comunque denominati.
Si chiede sia disposta CTU contabile sulla base dei documenti acquisiti in corso di descrizione e in corso di causa, anche per effetto dell'ordine di esibizione che precede, fatta riserva di produrne anche in corso di CTU, per la quantificazione di tutte le voci di danno derivate a in ragione degli illeciti dedotti in causa, nonché per il calcolo degli utili CP_1 realizzati dalla attrice in relazione e dipendenza dei medesimi, utili dei quali si è chiesta la retroversione.
Si chiede inoltre di essere ammessi alle prove contrarie richieste con Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc della qui esponente.
In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari della presente causa e del previo procedimento cautelare di descrizione, ivi comprese quelle per l'assistenza prestata e prestanda dai CTP di cui si è avvalsa o si avvarrà la qui convenuta e spese di CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1. Il procedimento cautelare ante causam iscritto al n.r. 8465/2018.
1.1.Con ricorso ex art. 2599 c.c., art. 129, 131, 134 c.p.i., depositato davanti a questo Tribunale in data
22.8.2018, la società ( in seguito diventata d'ora innanzi anche solo Parte_4 Controparte_1
“ ”), premettendo di operare nel settore del riciclaggio e della valorizzazione dei rifiuti ferrosi e CP_1 metallici di vario genere, nonchè di aver commercializzato i propri prodotti tramite la controllata società
deduceva che nel corso degli anni 2017 e 2018 presso la resistente Controparte_8 avevano trovato impiego e , già soci della società controllata Parte_1 Persona_5 CP_5
e successivamente i propri dipendenti , disegnatore e Controparte_8 Parte_3 progettista, , unica impiegata addetta al servizio di back office commerciale, e Parte_5
, elettricista. CP_4
Deduceva che gli ex soci di e gli ex dipendenti di in Controparte_8 Parte_4 ragione dei ruoli preminenti svolti nell'Ufficio Tecnico e nell'ufficio commerciale, avevano consegnato alla resistente informazioni tecniche e riservate di tramite il download di migliaia di file CP_1 relativi a disegni tecnici e costruttivi contenuti nel server aziendale e relativi ai macchinari da essa prodotti, così consentendo alla resistente di riprodurre i due macchinari di maggior rilievo, ossia i mulini a martello, tutelati da brevetto, e gli impianti trasportabili di riciclaggio con mulini a martello,
8 esposti per la prima volta dalla società resistente alla fiera di settore tenutasi a Monaco di Baviera nel mese di maggio 2018.
Sosteneva che le informazioni tecniche e commerciali riservate sottrattele indebitamente dagli ex soci e dipendenti avessero consentito a di dar vita ad una nuova linea di prodotti del tutto Parte_1 simili a quelli di . CP_1
Deduceva, altresì, che la resistente, per pubblicizzare i propri prodotti, aveva utilizzato nel proprio sito internet immagini tratte dai cataloghi, dalle brochure e dal sito di , appropriandosi CP_1 indebitamente delle immagini raffiguranti il prodotto residuo dell'attività di trattamento, di particolare importanza perché servono ad accreditare il macchinario che produce quello scarto, ed inoltre aveva posto in essere atti di sviamento di clientela, tentando di sottrarle sia i fornitori, sia i clienti, approfittando delle conoscenze acquisite tramite i dipendenti infedeli e gli ex soci di
[...]
e in ordine alle trattative pendenti, alle condizioni contrattuali e Controparte_8 Per_4 Pt_7 agli sconti praticati.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la descrizione dei macchinari denominati “Mulino fisso a martelli
HMS 100 ITR Impianti” e “Mulino a martelli mobile HMS 100 ITR impianti”, o comunque denominati, e di tutti i disegni, progetti, distinte base, schede tecniche, fogli di calcolo e qualsiasi altro documento tecnico e/o commerciale riguardanti le medesime macchine prodotte e/o commercializzate da oltre all'inibitoria dalla produzione e commercializzazione e utilizzo dei macchinari Mulino Pt_1 fisso a martelli HMS 100 ITR Impianti e Mulino a martelli mobile HMS 100 ITR impianti e dall'utilizzo di tutte le informazioni riservate indebitamente sottrattele, con la previsione di una penale di € 15.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e di € 30.000 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
1.2. La descrizione veniva concessa con decreto pronunciato inaudita altera parte in data 23.8.2018, che veniva eseguito preso la sede della resistente in Spresiano (TV) e presso l'unità locale di Vigonovo (Ve).
1.3. Instaurato il contraddittorio, resisteva alla domanda cautelare, sostenendo di detenere Pt_1 legittimamente il materiale acquisito in sede di descrizione, in parte in quanto realizzato dal proprio personale, in parte in quanto da essa acquisito legittimamente da terzi.
Contestava che i propri macchinari costituissero contraffazione dei brevetti della ricorrente e dava atto di aver rimosso dal proprio sito internet il materiale pubblicitario in contestazione.
Dichiarava di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 1304 c.c. della transazione stipulata il 28.3.2018 tra e ( soci della ricorrente ), e , la società Pt_12 Parte_6 CP_1 Persona_5 CP_5 ricorrente e con la quale: Controparte_9
- e avevano ceduto agli altri soci e le proprie quote della Per_4 Pt_7 Pt_12 Parte_6
Controparte_9
9 - la società aveva versato a e la somma di euro 4.000,00 Controparte_9 Per_4 Pt_7 ciascuno, a definizione dei pregressi rapporti economici;
- e avevano rinunciato alle ulteriori pretese economiche e risarcitorie;
Per_4 Pt_7
- la società e la società avevano rinunciato a Parte_4 Controparte_9 qualsivoglia “azione di responsabilità e/o di risarcimento danni e/o di concorrenza sleale e/o di violazione del diritto industriale e del diritto d'autore nei confronti dei sig.ri e Persona_5 CP_5
.
[...]
Sosteneva l'estensione degli effetti della rinuncia a ogni pretesa da parte di posta in Parte_4 essere nell'ambito della transazione, anche nei propri confronti, quale responsabile in solido della sottrazione dei dati in concorso con e Pt_7 Per_4
Sulla base di tali difese, chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
1.3. La descrizione concessa con decreto pronunciato inaudita altera parte veniva confermata con ordinanza in data 4.12.2018.
Nel corso del procedimento il Giudice disponeva la parziale desecretazione del materiale acquisito nel corso della descrizione con ordinanze del 4.12.2018 del 19.03.2019 e parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di sequestro e alla domanda di inibitoria riferita alle violazioni dei titoli di proprietà industriale, insistendo per la domanda di inibitoria con riferimento alla detenzione e all'utilizzo dei materiali reperiti presso come da verbale di udienza del 20.11.2019. Parte_1
1.4.Con successiva ordinanza emessa in data 24.2.2020 questo Tribunale accoglieva l'istanza di inibitoria con riferimento alle informazioni commerciali e industriali, ritenendo la transazione limitata alla quota di responsabilità dei condebitori e e priva di effetti in relazione all'indebito utilizzo da Per_4 Pt_7 parte di del know how tecnico e commerciale della ricorrente, oggetto di indebita Parte_1 sottrazione.
Con la medesima ordinanza veniva quindi vietato alla resistente l'utilizzo delle informazioni riservate appartenenti alla ricorrente e oggetto del provvedimento di descrizione, fissando in euro 100,00 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 quella dovuta per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento.
Le spese di lite venivano regolate in base al criterio della soccombenza.
2.Il giudizio di merito
2.1.Con atto di citazione notificato in data 30.4.2020, ha introdotto la causa di merito Parte_1 chiedendo la revoca delle misure cautelari emesse nei propri confronti e contestando in fatto e in diritto le pretese di Controparte_1
In punto di fatto, ha esposto quanto segue:
- l'estensione dell'attività di inizialmente limitata alla raccolta dei rifiuti metallici, è Controparte_1 dipesa dal fondamentale contributo fornito da e , già dipendenti della Persona_5 CP_5
10 società WRS Italia S.r.l., che curava la vendita dei mulini , ai quali nel corso dell'anno 2013 CP_1
e ( soci di avevano proposto la partecipazione nella società Tes_9 Parte_13 Parte_4
di nuova costituzione e destinata a svolgere in via esclusiva la Controparte_9 promozione e la commercializzazione dei prodotti;
CP_1
- grazie alla le vendite dei mulini si erano sviluppate, Controparte_9 CP_1 consentendo contemporaneamente alla di raggiungere congrui volumi Controparte_9 di fatturato;
- nel corso del 2017 la aveva, però, iniziato a non rispettare il contratto con la Parte_4
in particolare proponendo direttamente le proprie macchine ai clienti Controparte_9 già contattati dalla seconda tramite e , in violazione dell'accordo di distribuzione e Per_4 Pt_7 sottraendo a i proventi dell'attività di commercializzazione;
Controparte_9
- la inoltre, non aveva dato corso alla distribuzione ai soci e degli utili, Parte_4 Per_4 Pt_7 ammontanti complessivamente a € 102.551,00, nonostante la delibera di approvazione del bilancio al
31.12.2016 ( doc. 10 fascicolo;
Pt_1
- per la situazione conflittuale creatasi, e erano quindi usciti dalla compagine della Per_4 Pt_7
e avevano trasferito la propria esperienza professionale presso Controparte_9
ad essi nota in quanto attiva nella produzione di macchine e impianti per il trattamento Parte_1 dei rottami, nonché nella vendita e manutenzione di mulini prodotti da terzi (tra i quali i mulini
). CP_1
2.2. ha insistito in via principale per l'estensione in proprio favore degli effetti della Pt_1 transazione stipulata il 28.03.2018 tra , Persona_5 CP_5 Parte_4 [...]
e ,rilevando che la norma di cui all'art. 1304 Controparte_9 Tes_9 Parte_13
c.c. conferisce al preteso debitore solidale che non ha partecipato alla transazione un diritto potestativo a volersi avvalere della transazione conclusa dagli altri condebitori solidali, senza limiti di tempo e di forma, e senza che sia ostativa all'applicazione della norma la mancata sottoscrizione da parte del condebitore che se ne voglia avvalere, regolando la norma proprio tale eventualità;
2.3. Ha negato di aver posto in essere le violazioni contestatele da nella fase cautelare, CP_1 svolgendo le seguenti difese.
a) Sullo storno di dipendenti:
Al riguardo l'attrice ha sostenuto che:
- l'assunzione di tre dipendenti, di cui solo due a distanza ravvicinata, non potrebbe essere inquadrata in un'ipotesi di storno, in mancanza dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. in violazione di diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale). Difetterebbero anche gli altri requisiti oggettivi dello storno, ossia la violazione di diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione
11 ed i diritti di proprietà immateriale), le modalità potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno e in grado di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, con un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa.
- il reclutamento ha riguardato due dipendenti con mansioni limitate, che autonomamente si erano già attivati per cercare altre opportunità ed erano facilmente sostituibili sia da che da Parte_4
la quale non aveva alcuna ragione per ritenere che l'assunzione di tali dipendenti Parte_1 determinasse una difficoltà operativa in nel contesto di un mercato del lavoro che si Parte_4 muove dinamicamente;
- gran parte dei dipendenti e collaboratori di avevano deciso di cercare Parte_4 autonomamente una nuova collocazione, come comprensibile reazione ai dissensi maturati all'interno dell'azienda; la ricerca di nuove opportunità aveva interessato anche dipendenti che poi avevano deciso di rimanere, pur avendo offerto inizialmente la loro collaborazione a come e Pt_1 Tes_3
; il dipendente al contrario, in un primo tempo aveva scelto di rimanere presso Per_7 Per_3
(dichiarando comunque di aver avuto un colloquio con il senza coinvolgimento Parte_4 Per_4 di – cfr doc.
2.16 a), salvo dimettersi sei mesi dopo, per motivazioni evidentemente Parte_1 legate al suo impiego presso Parte_4
- l'assunzione di tre dipendenti è numericamente in sé irrilevante tenuto conto del numero di dipendenti che costituiscono la struttura della (17 totali), tanto più che nessuno di loro Parte_4 svolgeva ruoli chiave, né operava nei settori principali quali la progettazione, produzione, commercializzazione (quest'ultima addirittura già affidata a società terza).
b) L'appropriazione di segreti industriali
b.
1.Le informazioni commerciali.
Sul punto l'attrice ha negato la legittimazione di a lamentare eventuali appropriazioni Parte_4 del proprio know how commerciale, perché essa non curava direttamente la vendita dei propri prodotti;
secondo l'attrice il know how commerciale era detenuto da , di cui Controparte_8 erano soci e , con quote pari al 20% ciascuno del capitale, nonché membri Persona_5 CP_5 del Consiglio di Amministrazione della medesima società ed effettivi detentori delle informazioni commerciali grazie alla specifica esperienza maturata dapprima presso di Santa Controparte_10
ST in Colle (doc. 46 attrice), quindi presso la società WRS Italia S.r.l., anch'essa attiva nel settore degli impianti per il trattamento dei rifiuti (cfr doc.ti 60 e 61 attrice), la quale nel corso del 2009 aveva concluso un accordo proprio con per la distribuzione in esclusiva dei trituratori e Parte_4 mulini prodotti da quest'ultima (cfr doc.ti 62.a, 62.b, 62,.c fascicolo attrice ), tanto che il materiale promozionale di detti macchinari era stato realizzato con il logo di entrambe le società (doc.ti da 13 a 15 attrice)..
L'attrice ha altresì dedotto al riguardo:
12 - dopo la costituzione della società e avevano continuato ad Controparte_9 Per_4 Pt_7 essere gli unici ad operare sul mercato, essendo in possesso di tutto il know how della società (in particolare dei contatti con i clienti);
- a seguito dei dissidi sorti sulla gestione della società e dopo l'uscita Controparte_8 dalla società di e , era stata posta in liquidazione in data Per_4 Pt_7 Controparte_8
04/05/2018;
- prima della messa in liquidazione della i dissidi e le contestazioni Controparte_8 fra i soci erano stati oggetto della menzionata transazione. ha contestato la rilevanza probatoria delle schede reperite nel computer della dipendente Pt_1
nel corso della descrizione, compilate con i dati di alcune aziende presenti alla fiera Per_2
Ecomondo 2017, sulle quali compaiono i loghi ” e “ ”, in assenza di CP_1 Parte_8 alcun elemento che possa far pensare che in qualsiasi modo la rete commerciale di sia Parte_1 venuta in possesso di tali schede o che abbia concluso qualsivoglia trattativa con qualcuna di tali aziende, come erroneamente ritenuto dal Giudice della cautela.
Ha rilevato che in sede di descrizione è stato acquisito un file di proprietà di ove Parte_1 sono riassunti i suoi rapporti con i possibili clienti, e in tale file non compare nessuno dei clienti ai quali si riferiscono le schede contenute nel computer della dipendente . Per_2
Ha negato, altresì, di aver chiesto al fornitore , ”la fornitura Persona_8 Parte_14 di una carpenteria metallica identica a quella già fornita per la ”, come dedotto da CP_1 CP_1 nel ricorso cautelare, risultando, al contrario dalla dichiarazione di la richiesta di una Tes_14 carpenteria “per macchinari della tipologia di quelli realizzati per la ”, sui quali non CP_1 Parte_4 può rivendicare alcuna esclusiva, così come sarebbe palesemente forzata la lettura dei documenti inerenti l'offerta fatta alla CTR Mediterraneo, che ha coinvolto altri soggetti, estranei al presente giudizio.
Il fatto che i clienti di continuassero a utilizzare gli indirizzi mail che e Parte_4 Per_4 Pt_7 avevano presso la lungi dall'essere imputabile a secondo Controparte_9 Pt_1 quest'ultima sarebbe indicativa del fatto che la non avesse disattivato Controparte_9 tali indirizzi, ma li stesse arbitrariamente utilizzando.
b.
2.Le informazioni tecniche non ha contestato che in sede di esecuzione del decreto di descrizione del procedimento Pt_1 cautelare il CTU abbia acquisito presso le proprie sedi molti file contenenti progetti e documentazione tecnica di provenienza rinvenuti in due unità di memoria removibili accoppiate al Parte_4 computer in uso a , ex dipendente di Parte_3 Parte_4
Tale circostanza, ad avviso dell'attrice, confermerebbe che i file di cui lamenta l' CP_1
“appropriazione” si identificherebbero con quelli già oggetto delle contestazioni mosse dall' avv.
13 Massimo De Martini per conto di nella lettera del 16.01.2018 indirizzata ai sig.ri CP_1 Per_4
e , nella quale era lamentata “l'esportazione dal server aziendale di centinaia di file contenenti i Pt_7 Per_1 disegni tecnico costruttivi dei macchinari prodotti dalla files scaricati dal Sig. d'intesa con i sig.ri Parte_4 Per_1
Per_ e , nel pc in uso al medesimo” (cfr. doc.5 attrice), a ulteriore conferma dell'efficacia della predetta Pt_7 transazione anche con riferimento a tali fatti.
Secondo l'attrice non vi sarebbe alcuna prova per ritenere che tali file siano mai stati trasferiti dalle unità del alla struttura informatica di dove, al contrario, non sono mai stati Per_1 Parte_1 rinvenuti.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria cautelare sarebbero emersi moltissimi elementi a conferma dell'autonoma progettazione dei propri mulini da parte di accomunati ai mulini di Parte_1 solo dagli elementi tipici della produzione di tutti i mulini, negli aspetti imposti da alcuni Parte_4 requisiti standard (ad esempio, gli ingombri) o dalla necessaria compatibilità con elementi di terzi, come evidenziato nella relazione del c.t.p. di parte ing. VEsana.
Secondo la prospettazione dell'attrice il gran numero di differenze tra i propri mulini e quelli di denoterebbe inequivocabilmente l'autonomia di progettazione dei primi, escludendo qualsiasi CP_1 utilizzazione indebita non solo di (inesistenti) informazioni progettuali segrete riconducibili al mulino
FLEX 1000 di , ma anche di informazioni progettuali non segrete. CP_1
Ha negato in ogni caso la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 98 e 99 c.p.i.
c)La contraffazione dei brevetti di . CP_1 ha negato che i propri prodotti costituiscano contraffazione dei brevetti per invenzione Pt_1
IT 1384622 ed EP 2203253, sostenendo con riferimento a questi ultimi l'assenza di altezza inventiva, stante l'esistenza sul mercato di soluzioni del tutto analoghe a quella oggetto dei brevetti di . CP_1
2.4.Le conclusioni dell'attrice.
Sulla base delle esposte premesse, l'attrice ha così concluso: dichiarare che non è legittimata a lamentarne la violazione delle informazioni Controparte_1 commerciali oggetto del procedimento cautelare, di cui non è titolare;
dichiararsi la nullità dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; CP_1 accertare che non è responsabile, nei confronti di di atti di Parte_1 Controparte_1 concorrenza sleale sub specie di storno dei dipendenti , e di appropriazione di Per_1 Per_2 Per_3 informazioni commerciali o tecniche, di appropriazione o utilizzo di segreti commerciali di cui sia titolare, di violazione dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; Controparte_1 CP_1 revocarsi l'ordinanza in data 24.02.2020 con cui il Tribunale di Venezia ha ordinato alla resistente di non utilizzare le informazioni riservate di pertinenza della ricorrente ed oggetto del Parte_1 provvedimento di descrizione, fissando in euro 100,00. la penale dovuta per ogni giorno di ritardo
14 nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 la penale dovuta per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento;
ordinarsi a la distruzione dei materiali di cui sia venuta in possesso nel corso e in Controparte_1 dipendenza del procedimento di descrizione e comunque di non far alcun uso in futuro di detti materiali, fissando una penale per ogni violazione a detto ordine e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione condannarsi al risarcimento del danno cagionato con la diffusione di notizie inesatte Controparte_1 sull'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Venezia.
2.5.La costituzione della convenuta.
Si è costituita in giudizio la convenuta dando atto della propria trasformazione in e Controparte_1 contestando la fondatezza e ammissibilità delle domande proposte dall'attrice.
Ha negato che e possano essere ritenuti titolari di alcun know how commerciale e Per_4 Pt_7 tecnico, e così pure la società non avendo quest'ultima mai avuto un Controparte_9 suo know how distinto da quello della mandante essendo sempre stata “una filiazione Parte_4 della (oggi e sua propaggine”, come si evincerebbe dalla denominazione Parte_4 Controparte_1 sociale di riferita alla mandante e ai suoi soci fondatori, dalla Controparte_9 CP_1 coincidenza delle sedi, dalla spartizione della proprietà delle quote della Controparte_9 garantendo la maggioranza non solo formale ai fratelli , dal destino stesso della CP_1 [...]
la quale all'esito della transazione è stata “restituita” ai fratelli , con la cessione CP_9 CP_1 delle quote da parte di e . Per_4 Pt_7
La convenuta si è opposta all'estensione degli effetti della transazione in favore dell'attrice, invocando le conclusioni sul punto del Giudice della cautela.
Ha riproposto gli addebiti oggetto del procedimento cautelare in materia di concorrenza sleale, storno di dipendenti, appropriazione e uso di segreti industriali, lamentando, altresì, la distrazione di clienti, fornitori e partner commerciali a causa della sottrazione del know how commerciale da parte dei propri ex dipendenti, ormai in forza presso nonché lo svilimento e l'illegittima sottrazione del Pt_1 proprio patrimonio commerciale.
In particolare, ha ribadito quanto segue:
a) sullo storno di dipendenti:
Secondo la prospettazione della convenuta, dopo l'assunzione di e a partire dal Pt_7 Per_4 gennaio 2018, a posto in essere le seguenti condotte: Pt_1
- ha indotto alle dimissioni (presentate in data 1.1.2018) e poi assunto , già Parte_3 dipendente strategico e di massimo rilievo per , poiché era uno dei due soli CP_1
15 disegnatori/progettisti dal 24/08/15, il quale, dopo essere stato inizialmente assunto come apprendista, era stato destinatario di anni di formazione, investimenti e know how tecnico;
- ha indotto alle dimissioni (presentate in data 1.1.2018) e poi assunto , Parte_5 dipendente altrettanto cruciale per la poiché era l'unica impiegata al servizio di back office CP_1 commerciale dell'azienda e come tale intratteneva i rapporti con tutti i clienti, fornitori e distributori, costituendo per essi un chiaro punto di riferimento;
- ha indotto alle dimissioni e poi assunto , l'unico dipendente addetto all'officina CP_4 quale elettricista, a conoscenza di tutti gli schemi elettrici e del know how tecnico per l'installazione e taratura delle macchine , addetto anche all' assistenza e all'installazione presso i clienti, sino CP_1 alle dimissioni presentate in data 2/06/2018 (docc.10, 11, 12 proc. cautelare fascicolo ); CP_1
- ha aperto appositamente una nuova unità locale a Vigonovo (VE), al di fuori della sua area di attività (la provincia di Treviso), per accogliere i nuovi dipendenti stornati e dare ivi avvio alla nuova attività d'impresa in concorrenza con quella della (cfr. visura doc. 5 cautelare); in tale CP_1 Pt_1 ufficio il e la sono stati trovati al lavoro, in piena autonomia, in occasione Per_1 Per_2 dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per la descrizione.
Secondo la convenuta i dipendenti stornati avevano un'importanza cruciale all'interno della
, perché erano gli unici a conoscere le informazioni tecniche e commerciali della , CP_1 CP_1 potendo accedere, ciascuno in ragione delle rispettive mansioni, a informazioni e documenti assolutamente riservati, di proprietà esclusiva dell'azienda, tra cui, a titolo indicativo, disegni tecnici, elenchi di clienti e fornitori, condizioni economiche praticate, accordi commerciali in essere o in trattativa, come anche nuovi progetti tecnici e commerciali.
Fa presente che aveva tentato di stornare anche i dipendenti , Pt_1 Tes_9 Testimone_6
(capo officina) e (programmatore PLC e progettista elettrico), i quali erano stati invitati e Tes_4 sollecitati a migrare in con le stesse modalità ed alle stesse condizioni proposte agli altri Pt_1 dipendenti (cfr. dichiarazione , doc. 15 cautelare). Tes_9
b)La sottrazione di segreti industriali.
La convenuta ha dedotto di aver sottoposto a verifica, dopo le dimissioni dei tre dipendenti, il pc affidato in uso al disegnatore EC , apprendendo così come nei mesi di settembre e Per_1 ottobre 2017, questi, mentre ancora era alle sue dipendenze, aveva effettuato un massivo download di centinaia di file relativi a disegni tecnici e costruttivi contenuti nel server aziendale, relativi ai macchinari di e di proprietà della stessa, nonostante l' espresso divieto contenuto nel regolamento CP_1 aziendale, a suo tempo consegnato a tutti e tre i dipendenti stornati al momento della loro assunzione
(cfr. lettera di assunzione , doc. 06 cautelare;
contratto , Doc. 8 cautelare;
Per_1 Parte_5 contratto Doc. 10 cautelare). Per_3
16 Ha evidenziato di aver sempre adottato una severa politica di massima attenzione e sensibilizzazione per la tutela dei propri dati segreti e del know how aziendale, come riconosciuto dal Giudice della cautela.
La circostanza che abbia aperto una nuova divisione produttiva, aprendosi al settore del Pt_1 recycling (rifiuti e metalli) con il marchio I.T.R., dopo l'assunzione dei primi due dipendenti di
, secondo la convenuta sarebbe un indizio più che significativo dell'utilizzo delle informazioni CP_1
e del know how tecnico trafugato a , tanto che il 14.05.2018 si è presentata alla Fiera CP_1 Pt_1 specializzata nel settore dell'ambiente, energia e riciclo IFAT di Monaco, esponendo per la prima volta un proprio catalogo di prodotti con il marchio ITR, marchio di cui nel frattempo ha chiesto la registrazione (visura UIBM Marchio ITR, Doc. 20 cautelare), quale chiaro indice dell'interesse per questo ramo aziendale, proponendo macchine per il riciclo che ricalcano in maniera quanto mai significativa quelle progettate e prodotte dalla , ossia i mulini a martelli e gli impianti CP_1 trasportabili di riciclaggio con mulini a martelli, macchine rappresentanti per circa il 60 % del CP_1 proprio fatturato (cfr. scheda tecnica ITR, Doc. 21 cautelare)
Secondo la convenuta tutte le macchine prodotte dal 2018 in poi dalla sarebbero frutto Pt_2 dell'illecito utilizzo e sfruttamento di know how tecnico di , invocando sul punto le CP_1 conclusioni del proprio consulente di parte.
c) L'utilizzo del materiale pubblicitario.
ha lamentato, altresì, l'utilizzo da parte di per pubblicizzare le proprie macchine, CP_1 Pt_1 di immagini di proprietà della e del materiale pubblicitario presente nel sito web e nel CP_1 catalogo di quest'ultima, addirittura parafrasandone interi testi descrittivi.
In tal modo on solo avrebbe violato i diritti di sulle fotografie, ma di fatto avrebbe Pt_1 CP_1 veicolato al pubblico, attraverso l'indebita riproduzione, un messaggio sulle qualità e prestazioni dei suoi prodotti evidentemente ingannevole e fuorviante.
Nel dare atto di aver rimosso il materiale pubblicitario dopo la notifica del ricorso introduttivo, di fatto vrebbe riconosciuto la propria responsabilità. Pt_1
d) La distrazione di clienti, fornitori e partner commerciali- la sottrazione del know how commerciale
Secondo , approfittando delle cruciali relazioni e conoscenze degli ex agenti e CP_1 Pt_1 Per_4
e dell'ex dipendente , sarebbe riuscita a insinuarsi anche nei rapporti tra Pt_7 Parte_5
e i propri fornitori e/o clienti, con il chiaro intento di sostituirsi totalmente ad essa al punto CP_1 di indurre fornitori e clienti, o potenziali tali, a ritenere prossima alla chiusura, anche solo CP_1 per il subentro nel mercato della che in nulla si distingueva dalla prima (stesso personale, stesse Pt_1 conoscenze tecniche, stessi progetti, stessi fornitori, stessi clienti ecc.).
In particolare, ha segnalato alcuni specifici episodi, sostenendo che:
17 - ha contattato il rivenditore in Cina di per istituire una relazione Persona_5 CP_1 commerciale, offrendogli in particolare macchinari equivalenti a quelli usualmente offerti dalla
(Flex 500 e Zig-Zag), con la promessa di applicare sempre e comunque prezzi inferiori a CP_1
Pt_1 quelli praticati dalla (cfr. email da a 21.12.2017, doc. 39 fascicolo cautelare). CP_1 CP_1
Co
- il per conto di aveva contattato la Hi storico fornitore della , per Per_4 Pt_1 CP_1 chiedere una quotazione per l'insonorizzazione di un mulino il cui render (lasciato dal a mani Per_4
Co della Hi era un render dei mulini già prodotti dalla (cfr. dichiarazione CP_1 Testimone_13 doc. 40 fascicolo cautelare);
- a maggio 2018 ha contattato della Carpenterie Metallica GT, Persona_5 Testimone_14 dichiarandosi interessato a ottenere per conto della ITR la fornitura di una carpenteria metallica identica a quella già fornita per i macchinari della ( doc. 41 fascicolo cautelare) CP_1
- ha formulato offerte commerciali ai clienti della avvalendosi del e della Pt_1 CP_1 Per_4
, così abusando del know how di per sfruttarlo nel proprio interesse e per sottrarre Per_2 CP_1
o distrarre occasioni di lavoro e/o collaborazione al punto di mettere seriamente in difficoltà la sopravvivenza nel mercato di;
in particolare, ha venduto nei primi giorni di gennaio CP_1 Pt_1
2018 macchinari per il riciclaggio a CTR Mediterraneo, alla quale nel mese di ottobre 2017 Per_5
e avevano formulato un'offerta per conto della avente ad oggetto
[...] Parte_5 CP_1 macchinari (cfr. e-mail del 16.10.2017, offerta per CTR Mediterraneo, doc. 42 fascicolo CP_1 cautelare;
Email del 19.10.2017 Offerta, doc. 43 fascicolo cautelare;
Allegato Email del 19.10.2017, doc.
43_b fascicolo cautelare); la CTR Mediterraneo avrebbe effettuato il proprio ordine alla società Pt_1
e ciò proprio tramite il Sig. , già referente del distributore Ambisort, ben noto al e Persona_9 Per_4 alla (Email del 29.01.2018 , Doc. 44_a fascicolo cautelare;
Allegato a Email del Per_2 Persona_9
29.01.2018 , Doc. 44_b fascicolo cautelare). Persona_9
- nel novembre 2018, nel proprio canale youtube, ha pubblicato, un video ripreso Pt_2 all'interno della fonderia Deral di Brescia, già cliente , contenente immagini di un mulino a CP_1 martelli e di un eddy current forniti alla Deral da (doc. da 57 a 60), presentando quelle CP_1 immagini come se fossero riferite a propri prodotti, in tal modo appropriandosi dell'avviamento commerciale e dei pregi dei prodotti di;
CP_1
- nel mese di agosto 2019, nel corso di una visita nello stesso stabilimento della Deral ha CP_1 scoperto che è perfino giunta a rimuovere da quelle medesime macchine i segni e marchi Pt_16
, sostituendoli con i propri (cfr. fotografie riprese nella sede di Deral nell'agosto 2019, CP_1 doc.61), e a proporre quell'impianto come referenza di propri prodotti a singoli potenziali clienti (in trattativa peraltro anche con la ), in tal modo appropriandosi dei pregi della macchine di CP_1
e ingenerare confusione per far credere avvenuta una sorta di incorporazione o sostituzione CP_1 dell'attività di ad opera di quella appena avviata da;
CP_1 Pt_2
18 - è riuscita a vendere i propri prodotti ai clienti di in Piemonte, Alumil in Pt_1 Parte_17
Grecia, a Cuneo, Revet in Toscana,None Recuperi di Torino, Moretti Recuperi di Matera, Persona_6 offrendo prezzi costantemente più bassi di un 30% rispetto alla miglior quotazione della;
CP_1
e) Le domande della convenuta.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice. CP_1
In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento degli illeciti già contestati a nella fase Pt_1 cautelare (ossia la violazione del know how commerciale e tecnico, la concorrenza sleale per appropriazione di segreti industriali e storno di dipendenti finalizzato all'acquisizione di segreti del concorrente, la concorrenza sleale per confusione e per appropriazione di pregi) e ha proposto le seguenti domande:
-ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Parte_1 produzione, vendita, promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa che precede, comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si è resa CP_1 responsabile l'attrice; ordinare altresì di cessare qualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato in narrativa e, comunque, qualsiasi illecita condotta di CP_1 concorrenza sleale o illecita come meglio descritta in narrativa;
- inibire a , in persona del legale rappresentante pro tempore, la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa che precede, comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in CP_1 conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si è resa responsabile l'attrice; inibire altresì qualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato in CP_1 narrativa e comunque la prosecuzione e reiterazione degli illeciti anche per concorrenza sleale in narrativa dedotti;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutti prodotti, impianti o loro componenti, comunque denominati, costituenti violazione o utilizzo illecito dei diritti di o conseguenza della CP_1 concorrenza sleale o comunque degli illeciti di e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti Pt_1
o chiunque ne abbia comunque la disponibilità, con cancellazione degli ordini anche già accettati e assegnazione in proprietà di di quegli impianti o componenti;
CP_1
19 - ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese di di ogni forma di Pt_1 comunicazione tecnica e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizzata con strumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare e/o ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
- fissare a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di , Pt_1 CP_1 una penale di Euro 60.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da comunque denominato, in violazione dell'ordine di cessazione e dell'inibitoria come sopra Pt_1 emessi e per ogni fatto illecito comunque commesso in violazione di detta inibitoria;
una penale di Euro
10.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patiti e patiendi da per gli illeciti sopra descritti, sia di natura patrimoniale CP_1 che non patrimoniale, ivi compresi il danno emergente e il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e
1227 C.c., per un importo pari ad €3.000.0000,00 o a quella diversa – anche maggiore – misura che verrà ritenuta di giustizia, secondo la liquidazione da farsi in questo giudizio, in base alle risultanze che emergeranno in corso di causa anche a seguito di CTU contabile o, in difetto, secondo equità;
- condannare altresì ai sensi dell'art. 125 Cpi. alla retroversione degli utili realizzati Parte_1 mediante la commercializzazione dei macchinari/impianti/componenti in violazione dei diritti di qui dedotti, per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso;
CP_1
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 Cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet della attrice per almeno 30 giorni consecutivi dal deposito della sentenza, autorizzando la pubblicazione sul sito della;
e disporre altresì la pubblicazione della sentenza su due CP_1 quotidiani a tiratura nazionale (Il ed ) e su due riviste specializzate del Controparte_2 CP_3 settore (“Recycling” e “Recycling International”) , per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura della convenuta ma a spese della attrice (con diritto della convenuta di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta).
***
2.6. Concessi i termini di rito, con ordinanza datata 1/02/2022, il precedente Giudice Istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo cautelare RG 8465/2018 e la desecretazione del materiale acquisito nel corso della descrizione.
Con ordinanza del 9/03/2022, è stata ammessa CTU tecnica al fine di formare copia dei files desecretati e riorganizzarli per categorie, nominando a tal fine l'ing. . Per_10
20 Con successiva ordinanza dell'11/10/2022, il G.I. ha disposto l'espletamento di c.t.u., affidata al medesimo Ing. , al fine di verificare sotto il profilo tecnico: Per_10
-se i documenti di costituiscano informative non generalmente note agli esperti del CP_1 settore;
- se i mulini realizzati da siano realizzati secondo le informative “ ”; Pt_1 CP_1
- se i disegni a cartiglio derivino e/o riprendano le informative ”; Pt_1 CP_1
- se il brevetto italiano IT 1384622 presenti i caratteri di novità, altezza inventiva necessari per la loro validità;
- se i mulini di interferiscano o meno con l'ambito di validità di detta privativa. Pt_1
Depositata la relazione peritale in data 13/06/2024, la difesa dell'attrice ha chiesto il passaggio della causa in decisione sull'an, mentre il difensore della convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda di contraffazione di brevetto.
La causa è stata poi trattenuta in decisione sull'an dal nuovo G.I. nel frattempo designato.
3.La domanda di nullità del brevetto IT 1384622 e EP 2203253 proposta dall'attrice. CP_1
3.1. La domanda è infondata.
Va premesso che l'art. 121 comma 1 c.p.i. prevede che “L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”, sancendo una presunzione di validità del titolo di proprietà industriale e, per l'effetto, della sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la tutela.
3.2.I requisiti positivi del brevetto per invenzione sono l'industrialità, la novità e l'originalità. Il primo requisito non è in contestazione, richiedendo l'art. 49 c.p.i. che l'oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.
La novità consiste nella differenza formale tra l'invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l'art. 46 c.p.i. un'invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano il sapere tecnologico accessibile al pubblico del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale
Bologna, Sez. spec. 18/04/2013).
21 Il giudizio di novità è assoluto: l'invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo ad opera di terzi o dell'inventore medesimo. Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell'invenzione da parte dell'inventore o di terzi.
Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48
c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
L'originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un ulteriore filtro per l'accesso alla tutela brevettuale e ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l'art. 48
c.p.i. “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell'invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce. L'attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un'idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva. Il requisito dell'attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all'art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).
3.3.Sul punto, il c.t.u. ing. , chiamato ad accertare “se il brevetto italiano IT 1384622 Per_10 presenti i caratteri di novità, altezza inventiva necessari per la sua validità”, ha concluso per la validità del brevetto italiano IT 1384622.
Ha premesso che il brevetto è stato depositato il 25 settembre 2007 con il titolo "Struttura di mulino, particolarmente per la frantumazione di corpi in materiali metallici riciclabili e simili" ed è stato concesso il 30 dicembre 2010.
Ha esaminato dettagliatamente le caratteristiche tecniche del mulino a martelli oggetto del brevetto comparandole con quelle del trituratore TH RS 150 e del trituratore SG 1300 della
[...] macchine indicate dall'attrice quali anteriorità integranti public prior use, in quanto CP_10 immesse nel mercato prima della data di deposito del brevetto CP_1
Secondo il c.t.u. (v. pagg. 10 e seguenti della relazione peritale depositata in data 13.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata) le macchine indicate dall'attrice non riproducono la presenza di rotori a martelli, atti a trascinare i corpi da frantumare attraverso l'intercapedine per la loro frantumazione per azione contundente e lacerante dei martelli. La differenza tra il mulino Panizzolo, da
22 una pate, e i trituratori TH RS 150 e SG 1300 della dall'altra, consiste nel CP_10 fatto che il primo è un frantumatore a martelli e non un trituratore come gli altri due.
Pertanto, gli esempi di arte nota non riproducono tutte le caratteristiche della rivendicazione principale indipendente del brevetto . CP_1
Quanto all'altezza inventiva, il c.t.u. è partito dalla premessa che i trituratori invocati dall'attrice quali esempi di arte nota prevedono “analogamente alla macchina rivendicata la possibilità di estrarre una struttura a culla a più conche di alloggiamento per i rotori da una sede di accoglimento ricavata sulla carcassa per agevolare operazioni di messa a punto e manutenzione”, rilevando, tuttavia, che “anche derivando l'idea generale di creare una struttura a culla estraibile dalle macchine TPA ed TH il tecnico medio del settore non avrebbe saputo come implementare in una macchina frantumatrice a struttura a culla fissa la struttura a culla mobile di una macchina trituratrice.
Innanzitutto, è evidente che non avrebbe potuto semplicemente impiegare la conca mobile della frantumatrice in quanto: le griglie fisse parte della conca non sono compatibili con la frantumatrice, le sedi per più alberi a lame non sono compatibili con la sede per il singolo albero a martelli, ma soprattutto rimane indefinito dove posizionare il pettine ovvero gli elementi contro cui i martelli forzano i pezzi di lamiera e dove supportare l'albero porta martelli.
In sostanza se anche il tecnico del settore avesse potuto derivare l'idea generale di estrarre la conca dalla sede della carcassa in una macchina frantumatrice non avrebbe poi implementato tale idea stante la diversità della struttura a culla per la macchina trituratrice e stante la totalmente nuova progettazione che avrebbe dovuto attuare per montare la struttura
a culla mobile. Si vuole sottolineare che NON rileva il fatto che la rivendicazione 1 sia silente sull'appoggio dell'albero o sulla posizione del pettine. Ciò che rileva è se il tecnico avrebbe o meno modificato la closest prior art sulla base delle trituratrici allo scopo di risolvere il suo problema tecnico oggettivo”.
Le conclusioni del c.t.u., sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici, sono condivisibili nel merito.
La domanda di nullità, pertanto, non può trovare accoglimento.
4.La domanda di contraffazione proposta dalla convenuta in via riconvenzionale.
4.1.La domanda di accertamento della contraffazione proposta dalla convenuta è stata rinunciata, Per_1 alla luce delle conclusioni del c.t.u. ing. secondo cui “i mulini di on interferiscono con l'ambito di Pt_1 tutela del brevetto in quanto non prevedono una struttura a culla che alloggi il rotore e che sia incassata in una CP_1 sede della carcassa per agevolare la sua estrazione e con essa le operazioni di manutenzione.
Il CTP ing. di parte convenuta con onestà intellettuale non ha neppure tentato di sostenere la contraffazione del CP_11 brevetto I disegni delle macchine Omar/ITR le foto, i dépliant riportano tutti l'assenza della struttura a CP_1 culla” ( v. rel. c.t.u. in atti).
Secondo la Suprema Corte “la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus
23 tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., senza disporre del diritto (Cass. Sezioni Unite del
7.2.2024, n. 3453)
Sul punto va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
5.Gli effetti della transazione del 28.3.2018.
5.1.Prima di passare all'esame degli addebiti di concorrenza sleale e sottrazione di informazioni commerciali e tecniche, va scrutinata la domanda di di poter beneficiare degli effetti favorevoli Pt_1 della menzionata transazione del 28.3.2018 ai sensi dell'art. 1304 c.c.
La domanda di basata sulle seguenti argomentazioni: Pt_1
- trattasi di una transazione avente ad oggetto il debito solidale nella sua interezza;
- l'art. 1304 c.c. si applica ai casi in cui venga attribuito al terzo un profilo di responsabilità di natura solidale con la concorrente responsabilità di soggetti aderenti alla transazione;
- nel corpo della transazione si fa spesso riferimento ad “altra azienda”, con la cui collaborazione e avrebbero posto in essere i comportamenti asseritamente illeciti oggetto della Per_4 Pt_7 transazione, ed è pacifico che tale “altra azienda” fosse proprio , così come è pacifico che tale Pt_1 azienda fosse ritenuta corresponsabile degli illeciti attribuiti a e , con ciò realizzandosi il Per_4 Pt_7 presupposto della legittimazione di ad avvalersi della transazione stipulata dai soli Parte_1
e ; Per_4 Pt_7
- l'imprenditore concorrente e il terzo interposto rispondono del medesimo danno, essendo l'intero danno frutto dell'azione coordinata dei due soggetti, anche ove conseguenza del fatto di uno solo di essi;
- la quantificazione del presunto danno, dedotto in transazione, è certamente riferita anche alla attività di poiché nella lettera 16.01.2018 dell'Avv. De Martini, richiamata nella Parte_1 transazione, aveva quantificato la propria pretesa risarcitoria nella somma di Euro CP_1
150.000,00, riferita non alle sole azioni di o , ma a tutti i fatti ivi lamentati, tra cui Per_4 Pt_7 espressamente alcune condotte che coinvolgevano direttamente come si evinceva dalle Parte_1 seguenti espressioni contenute nella lettera: il “tentativo di stornare dipendenti della Parte_18
favore di altra Azienda”; “a tale Azienda (…) avete altresì promesso di trasferire il know how
[...] della : “avete contattato clienti della in particolare l'azienda Parte_4 Controparte_9 cinese Jono, per proporre alla stessa il macchinario Flex 500 and Zig-Zag prodotto da azienda concorrente”;
-alcune clausole della transazione si riferiscono ad attività ipotizzabili solo in capo ad Parte_1
, in particolare nella parte in cui si fa riferimento alla collaborazione tra e e altra azienda Per_4 Pt_7 che proponeva i propri prodotti tramite gli stessi e e ove si cita la presunta attività svolta Per_4 Pt_7
24 da di concerto con e volta a stornare i dipendenti di (alinea 6 Parte_1 Per_4 Pt_7 CP_1 delle premesse), nonché nella parte in cui si fa riferimento ( art. 3), alle attività di “concorrenza sleale”, non certo ipotizzabili in capo ai soli e , privi della qualità di imprenditori;
Per_4 Pt_7
- alla transazione hanno partecipato non solo e e la loro società, la Per_4 Pt_7 Controparte_9
ma la stessa titolare dei diritti asseritamente violati, pur in assenza di alcun
[...] Parte_4 rapporto diretto intercorrente tra quest'ultima e e , nonchè e , Per_4 Pt_7 Pt_12 Parte_6 nel loro ruolo di amministratori della a conferma della concentrazione Controparte_9 nell'unica transazione di tutte le questioni derivanti dal pregresso rapporto;
- alla transazione non ha partecipato il , benché alcune condotte fossero state a lui imputate Per_1 fin dalla citata lettera datata 16.01.2018 del legale di , nella quale il era stato indicato CP_1 Per_1 quale l'autore materiale della copiatura dei file o, quantomeno, della consegna a terzi della password di accesso al computer da cui era avvenuto il trasferimento dei dati, onde la transazione copre tutti i fatti avvenuti prima della sua sottoscrizione (di cui fa certo parte la copiatura dei file);
- dal punto di vista oggettivo, per quanto riguarda lo storno dei dipendenti, la rinuncia di CP_1 deve ritenersi estesa ai fatti successivi, ed in particolare alla conclusione del contratto di lavoro presso e allo svolgimento presso quest'ultima dell'attività propria dei dipendenti stornati, e per Parte_1 quanto riguarda la sottrazione di segreti, alla loro utilizzazione da parte di Parte_1
- secondo la giurisprudenza, soltanto i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. Cass. n. 20981/2011 , Cass. n.
7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
- con la stessa transazione aveva inoltre rinunciato ad agire anche “in relazione ad Parte_4 ogni altro atto o fatto anche non dedotto e/o in precedenza non contestato”, ottenendo analoga rinuncia da parte di e , quindi aveva sottoscritto tale transazione avendo ben Per_4 Pt_7 CP_1 chiaro il quadro degli eventi e quale fosse la partecipazione di così come aveva ben Parte_1 chiaro in che misura quest'ultima potesse essere astrattamente ritenuta responsabile, in solido con e , degli illeciti ipotizzati a loro carico e degli sviluppi delle loro condotte;
Per_4 Pt_7
- nessuna espressione della transazione legittima l'esclusione della sua efficacia in favore di Pt_1 né vi è alcuna ripartizione di responsabilità o alcuna individuazione di “quote” di responsabilità espressamente addossate alle parti della transazione, anzi, i fatti dedotti in transazione sono tutti astrattamente ricondotti al comportamento dei firmatari, con il coinvolgimento di “terza azienda”.
5.2.Dal canto suo, la convenuta si è opposta alla domanda sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni (v. pag. 6 ss. comparsa costituzione):
25 -la transazione ha riguardato fatti ulteriori e diversi da quelli oggetto della presente causa (es. rapporti societari tra , e ); CP_1 Parte_8 Persona_11
- non ha riguardato fatti e responsabilità di cui qui invece si discute (es. responsabilità di er le Pt_1 condotte successive all'accordo stesso);
-anche le parti dell'accordo (e le responsabilità coinvolte) erano diverse da quelle dell'odierno contendere: e ciò non solo perché non è mai stata parte della trattativa, ma anche perché era Pt_1 invece parte dell'intesa anche la oltre ai Sig.ri ; Controparte_9 CP_1
-non è affatto vero che quella transazione abbia riconosciuto a o chicchessia diritti o Per_4 Pt_7 impunità su fatti successivi.
5.3. Sulla questione dibattuta tra le parti, va ricordato che secondo la giurisprudenza il primo comma dell'art. 1304 cod. civ. consente, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere dichiarando di volerne profittare, ossia esercitando un diritto potestativo che può avere luogo anche nel corso del giudizio e che non è soggetto a termini di decadenza, non costituendo "un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti" (Cass. civ., Sez. II, Ord., 14 febbraio 2025, n. 3818; Cass. 25/9/2014, n. 20250; Cass.
18/6/2018, n. 16087).
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni unite, la previsione dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce alla sola transazione che riguardi l'intero debito solidale, ma non anche all'ipotesi in cui abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata, la quale è certamente "configurabile - sempre che, beninteso, l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori - quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione (Cass., Sez. U,
30/12/2011, n. 30174; in tal senso v. anche Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 14550 del 2009, Cass. n.
7485 del 2007, Cass. n. 9396 del 2006 e Cass. n. 8946 del 2006), né un'indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, una volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla, perciò, valga ad ostacolare la libera esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174).
La transazione pro -quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, giacché è la comunanza dell'oggetto della
26 transazione stessa a far sì tale diritto possa essere esercitato dal condebitore solidale, riducendo l'ammontare dell'intero debito (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174; Cass., Sez. 1, 3/3/2022, n. 7094).
Pertanto, la transazione determina in tal caso esclusivamente lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, riguardando unicamente il debitore che vi aderisce senza coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, e senza vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori (Cass., Sez. 3, 25/1/2024, n. 2426; Cass., Sez
1, 03/03/2022, n. 7094), restando siffatta situazione al di fuori del perimetro applicativo dell' art. 1304 cod. civ. (Cass., 30/112011, n. 25553, Cass., Sez. un., 30/12/2011, n. 30174; Cass., 17/1/2013, n. 1025;
Cass., 11/7/2014, n. 15895; Cass., 30/12/2014, n. 27547; Cass., 27/8/2015, 17240; Cass., 30/9/2015,
n. 19541; Cass., 7/10/2015, n. 20107; Cass., 17/11/2016, n. 23418; Cass., 18/6/2018, n. 16087; Cass.,
6/7/2020, n. 13877) e imponendo al giudice di verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante sul debitore transigente, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n.
30174; Cass., Sez. 1, 24/9/2021, n. 25980).
Nel caso in cui, invece, la transazione abbia ad oggetto l'intero debito solidale, essa produce i suoi effetti estintivi nei limiti dell'obbligazione solidale e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende alla parte dell'obbligazione che non sia solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori (Cass., Sez. 3, 1/10/1994, n. 7979; Cass., Sez. 3, 2/8/2000,
n. 10115; Cass., Sez. 3, 17/1/2001, n. 10115; Cass., Sez. 3, 17/1/2001, n. 573; Cass., Sez. 3,
30/10/2009, n. 23057), sicché la possibilità di profittare della transazione si ha soltanto fino a quando vi sia la solidarietà, mentre la norma resta inapplicabile per la parte di debito relativa a uno soltanto dei condebitori
In siffatta situazione, il debitore solidale, che dichiara di volere profittare della transazione stipulata dall'altro condebitore solidale, rinuncia sostanzialmente alle difese inerenti al rapporto originario nei confronti del creditore, ossia a far valere una situazione differente rispetto a quella che emerge dalla transazione, comportando la sua condotta la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, nel quale può solo discutersi dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare (Cass., Sez. 3,
1/12/2021, n. 37848).
Lo stabilire, poi, se, in concreto, la transazione tra il creditore e uno dei debitori in solido abbia avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare,
27 che il giudice di merito è chiamato a compiere secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362
e segg. c.c. (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174).
In particolare, l'oggetto della transazione tra creditore e uno dei condebitori solidali, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, "va accertato sulla base di una attenta e precisa ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti da compiersi secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 c.c. e segg. che consenta di comprendere quale sia stata la loro intenzione (e soprattutto entro quali limiti il creditore abbia effettivamente inteso rinunciare all'obbligazione solidale e/o alla stessa solidarietà in sede transattiva)"; "ciò che rileva, ai fini della qualificazione del negozio transattivo ed all'individuazione del suo oggetto, non è il contenuto concreto delle reciproche concessioni pattuite tra i transigenti (che ben possono avere ad oggetto la sussistenza e l'entità del debito complessivo), ma l'intenzione di questi ultimi di definire in via transattiva esclusivamente la posizione del coobbligato transigente ovvero il complessivo rapporto obbligatorio: è ciò che costituisce, in definitiva, l'effettivo oggetto della transazione"; pertanto, "nel caso in cui creditore e coobbligato intendano definire in via transattiva solo la posizione di coobbligato solidale del transigente, senza in alcun modo pregiudicare le ragioni del creditore nei confronti degli altri coobbligati al fine della soddisfazione dell'intero debito, alla transazione non potranno essere riconosciuti effetti esterni". Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 marzo 2022, n. 7094 (rv. 664168-02, Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 settembre 2024, n.
25170).
5.4.Alla luce dei principi esposti, occorre ora esaminare la transazione stipulata tra Parte_4
e , da una parte, e e Controparte_9 Parte_6 Pt_12 Persona_5 CP_5 dall'altra.
Come si evince dal testo della transazione (doc. 4 del doc. 70 di prodotto in fase cautelare) CP_1 nelle premesse le parti hanno evidenziato che aveva contestato a e di avere: CP_1 Pt_7 Per_4
- intrattenuto rapporti di lavoro con imprese terze incompatibili con la loro carica di amministratori della e in conflitto di interessi con quest'ultima; Controparte_9
- preso contatti con clienti di per proporre la vendita di macchinari prodotti da terzi;
Parte_4
- tenuto condotte denigratorie della Parte_4
- ottenuto rimborsi spese e di trasferta non dovuti;
- omesso la restituzione di alcuni beni aziendali loro in uso;
- formattato i cellulari e PC aziendali in uso distruggendo dati aziendali;
- svolto attività in concorrenza;
- tentato di stornare i dipendenti in favore di azienda terza con promessa di trasferire il knowhow aziendale;
- asportato dal server aziendale centinaia di file contenenti disegni tecnico-costruttivi dei macchinari prodotti da Parte_4
28 - tenuto comportamenti configuranti concorrenza sleale e violato il divieto di concorrenza;
Per tali violazioni, ha premesso di aver chiesto stragiudizialmente un risarcimento di CP_1
€150.000,00, oltre alla restituzione delle somme già indebitamente percepite, pari a € 19.079,22 quanto a e a € 14.484,30 quanto a . Per_4 Pt_7
Dalle premesse risulta, altresì, che e avevano respinto tali addebiti ed a loro volta avevano Per_4 Pt_7 contestato all'amministratore e a di avere: Parte_6 Parte_4
- ridotto unilateralmente le provvigioni dovute alla a danno dei soci e Controparte_9 Per_4
; Pt_7
- dirottato sulla trattative commerciali precedentemente condotte dalla Parte_4 [...]
con grave danno per quest'ultima società e i soci di minoranza, riservandosi l'azione di Controparte_9 responsabilità verso gli amministratori;
- omesso il pagamento dei compensi a e , amministratori della Per_4 Pt_7 Controparte_9
- omesso di versare ai soci e gli utili dell'anno 2016; Per_4 Pt_7
- impedito ai soci e l'accesso alla documentazione societaria;
Per_4 Pt_7
- leso i diritti dei soci di minoranza con conseguente sussistenza del loro diritto di recesso.
Sulla base di tali premesse, le parti hanno concluso la transazione concordando le seguenti condizioni:
- la rinuncia da parte della società all'azione di responsabilità e/o di Controparte_9 risarcimento danni e/o di concorrenza sleale e/o di violazione degli obblighi di amministratore e a qualsiasi titolo nei confronti dei sigg. e in relazione ai fatti dedotti in Persona_5 CP_5 premessa e a ogni altro fatto o atto anche non dedotto e in precedenza non contestato dichiarando di non avere nulla a che pretendere dagli stessi a qualsivoglia ragione o titolo;
- la rinuncia da parte di all'azione di responsabilità e/o di risarcimento danni e/o di Parte_4 concorrenza sleale e/o di violazione del diritto di autore e del diritto industriale nei confronti dei sigg.
e in relazione ai fatti dedotti in premessa e a ogni altro fatto o atto anche Persona_5 CP_5 non dedotto e in precedenza non contestato dichiarando di non avere nulla a che pretendere dagli stessi a qualsivoglia ragione o titolo;
- il versamento da parte della società a e della somma di € Controparte_9 Per_4 Pt_7
4.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento danni;
- la rinuncia da parte di e ad ulteriori pretese economiche ed all'azione di responsabilità Per_4 Pt_7 nei confronti degli altri amministratori di dichiarando di non avere null'altro a Controparte_9 che pretendere dalle società e a qualsivoglia ragione o titolo;
Parte_4 Controparte_9
- la rinuncia da parte di tutti i sottoscrittori a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di , , e Controparte_9 Parte_6 Parte_13 Persona_5 CP_5
e a qualsivoglia domanda di risarcimento danni e pagamento somma a qualsivoglia titolo
[...]
29 nascente o derivante da fatti o eventi connessi all' amministrazione di o alla Controparte_9 qualità di soci;
- l'impegno in capo a e di cedere a e le loro quote in Per_4 Pt_7 Tes_9 Parte_13 [...] per il corrispettivo simbolico di un euro;
Controparte_9
- la rinuncia da parte dei cessionari alla liquidazione della quota e la rinuncia da parte di
[...]
e e al divieto di concorrenza nei confronti di e Controparte_9 Tes_9 Parte_13 Per_4
, derivante dalla cessione delle quote o dalle qualità da essi rivestite nella Pt_7 Controparte_9
[...]
Le parti hanno quindi così concluso ( clausola 8): “Con l'esatto adempimento della presente le parti danno altro di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione e rinunciano a qualsivoglia domanda potesse sorgere anche in futuro in relazione a qualsivoglia fatto o evento sorto antecedentemente alla firma della presente"
5.5.Come risulta da una piana lettura del testo contrattuale, l'oggetto della transazione era costituito solo in parte da alcuni dei fatti oggetto del presente giudizio, ossia la concorrenza sleale posta in essere da e in danno di (tramite storno di dipendenti, denigrazione, sottrazione Per_4 Pt_7 Parte_4 di clienti e informazioni commerciali) e l'asportazione dal server aziendale di centinaia di file contenenti disegni tecnico-costruttivi dei macchinari prodotti da Parte_4
La transazione ha avuto ad oggetto, altresì, questioni estranee al presente giudizio, riguardanti i rapporti tra e , quali agenti, soci e amministratori di da una Per_4 Pt_7 Controparte_9 parte, e quest'ultima società e il suo amministratore , dall'altra e segnatamente, in Parte_6 base alle premesse:
-secondo le rivendicazioni di i rapporti di lavoro intrattenuti da e Controparte_9 Per_4
con aziende terze, incompatibili con la carica di amministratori di la Pt_7 Controparte_9 mancata consegna di beni aziendali, la distruzione di dati, il percepimento di somme non dovute;
-secondo le rivendicazioni di e , il danno cagionato dall'amministratore Per_4 Pt_7 [...]
alla società e ai soci di minoranza con la riduzione delle Parte_6 Controparte_9 provvigioni, dirottate in favore di il mancato versamento degli utili della società Parte_4
, il mancato pagamento dell'indennità ad essi spettante quali amministratori di Controparte_9
il mancato accesso alla documentazione. Controparte_9
Con la transazione è stata regolata, infine, la cessione delle quote detenute da e a Pt_7 Per_4 favore di e , unici soci della e altresì soci della Parte_6 Parte_13 Parte_4
(in quest'ultima società erano inizialmente soci di maggioranza, per poi Controparte_9 diventare unici soci dopo la cessione delle quote da parte di e ). Per_4 Pt_7
L'oggetto della transazione, quindi, non coincide con l'oggetto del presente giudizio, poiché quest'ultimo non comprende i rapporti tra e da una parte e la società , il Per_4 Pt_7 Controparte_9 suo amministratore e i suoi soci dall'altra, ma comprende fatti più ampi e anche successivi alla stipula
30 della transazione ( l'appropriazione di segreti commerciali, l'illecito utilizzo delle informazioni commerciali e tecniche, la concorrenza sleale per imitazione, denigrazione, la sottrazione di clienti e fornitori etc).
Contrariamene a quanto sostenuto dall'attrice, la transazione non comprende i fatti successivi alla sua stipula, deponendo in senso contrato il chiaro tenore letterale dell'art. 8, norma di chiusura che fa riferimento espresso “ a qualsivoglia fatto o evento sorto antecedentemente alla firma della presente”.
Anche se il riferimento ad “altra azienda “ contenuto in alcune espressioni della transazione riguarda indubbiamente quale concorrente negli illeciti posti in essere da e , lo stesso Pt_1 Per_4 Pt_7 oggetto della transazione, esteso a rapporti estranei al presente giudizio, come innanzi esposto, rende evidente che le parti non hanno inteso regolare i fatti successivi alla firma della transazione, né tantomeno l'intero debito derivante dai fatti oggetto del presente giudizio, ma solo definire in via transattiva esclusivamente la posizione dei transigenti e , quali ex soci, agenti e Per_4 Pt_7 amministratori di i quali avevano avanzato a loro volta delle pretese Controparte_9 risarcitorie coinvolgenti e e hanno anche ceduto Controparte_9 Tes_9 Parte_13 per effetto della transazione le loro quote ai soci di maggioranza.
La compensazione quasi totale delle rispettive pretese delle parti (fatta eccezione per la modesta somma versata a e ) e il nuovo assetto societario della Per_4 Pt_7 Controparte_9 conseguente alla transazione rende evidente che oggetto di quest'ultima è solo la posizione di e Per_4
. Pt_7
La proponibilità delle domande riconvenzionali della convenuta non è, pertanto, preclusa dalla transazione del 28.3.2018, la quale non ha effetti esterni e ha solo l'effetto di sciogliere la solidarietà tra e limitatamente ai fatti che ne costituiscono oggetto, posti in essere da e Per_4 Pt_7 Pt_1 Per_4
prima della stipula della transazione (28.3.2018) in concorso con (concorrenza sleale Pt_7 Pt_1 nella forme contestate e sottrazione di disegni costruttivi dei macchinari costruiti da e di CP_1 informazioni commerciali), secondo i principi innanzi esposti.
6. La sottrazione dei segreti commerciali: le informazioni tecniche e industriali.
6.1.In ordine alla sottrazione della documentazione tecnica e costruttiva, ha dedotto che CP_1
l'ex dipendente nei mesi che hanno preceduto le sue dimissioni ha effettuato un massivo Per_1 download di centinaia di file relativi a disegni tecnici e costruttivi (v. doc. 17a-e cautelare).
La circostanza ha trovato conferma nella fase cautelare di esecuzione della descrizione, nella quale il
CTU ha acquisito oltre un migliaio di file contenenti progetti e documentazione tecnica di provenienza
, rinvenuti in due unità di memoria removibili accoppiate al computer in uso a , ex CP_1 Per_1 dipendente di passato alle dipendenze di resso la sede di Vigonovo. CP_1 Pt_1
31 Gli artt. 98 e 99 c.p.i. tutelano non qualsivoglia dato destinato a rimanere riservato, ma vere e proprie informazioni aziendali ed esperienze di natura tecnico-industriale e commerciale che siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei vari elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
La legge richiede, altresì, il valore economico delle informazioni in quanto segrete e l'esistenza di misure di protezione da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto;
le informazioni tutelate ricomprendono il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche che abbiano valore commerciale.
6.2.Il patrimonio informativo (tecnico e commerciale) di risulta essere stato presidiato CP_1 dall'adozione di stringenti misure a tutela della segretezza sia attraverso l'utilizzo di appositi sistemi hardware e software (sistemi di identificazione ed autorizzazione), sia attraverso l'adozione di misure regolamentari e contrattuali (v. Regolamento Interno Aziendale e per l'utilizzo del sistema informatico e
Lettera di consegna, v docc. 18 e 19 fase cautelare).
In particolare, era prevista una specifica gerarchia dei permessi di accesso ai dati informatici in funzione dei rispettivi contenuti, presidiata dall'adozione di specifiche e riservate credenziali, ad uso esclusivo del singolo dipendente, per l'accesso al server e alle singole cartelle.
In base al regolamenti aziendali, inoltre, era:
. vietato l'uso del pc affidato, portatile o fisso, per scopi personali o il salvataggio in esso di file non attinenti all'attività lavorativa;
- imposto ai dipendenti di comunicare ogni sottrazione degli stessi o anomalia di funzionamento che si fosse verificata;
- imposto ai dipendenti di non abbandonare la propria postazione pc se non dopo averlo spento o disconnesso, in modo che l'accesso ai dati chiedesse nuovamente un'autenticazione ad hoc;
- vietato l'utilizzo di dispositivi di memorizzazione personali o non pertinenti all'attività lavorativa e l'installazione sui pc aziendali di programmi non espressamente consentiti dal Responsabile informatico;
- fatto obbligo a tutti i dipendenti di rispettare le norme sul diritto d'autore sui brevetti e sul segreto industriale che tutelano i contenuti di proprietà della Parte_4
- vietato l'uso della posta elettronica aziendale per scopi personali e reso obbligatorio controllare gli allegati prima di procedere al download.
Sin dal momento dell'assunzione, i dipendenti risultano essere stati ammoniti (e contrattualmente obbligati) a rispettare il più assoluto riserbo sui dati aziendali e tanto risulta avvenuto anche per i dipendenti , e (cfr. lettera di assunzione , doc. 06 fascicolo fase Per_1 Per_3 Per_2 Per_1 CP_1 cautelare;
contratto , Doc. 8 ibidem;
contratto Doc. 10 ibidem). Parte_5 Per_3
32 Ai medesimi dipendenti risulta anche consegnato il regolamento aziendale ( v. doc. 19 ibidem )
Trattasi di circostanze che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte di e che in ogni caso sono comprovate dai documenti prodotti in atti. Pt_1
6.2. Sulla natura delle informazioni tecniche e costruttive al c.t.u. è stata demandata la seguente indagine;
“verifichi il CTU sotto il profilo tecnico
- se i documenti e tecnici a e/o comunque la documentazione tecnica di Persona_12 provenienza relativa a disegni tecnici e costruttivi o comunque relativi ai macchinari CP_1
“ “rinvenuti in sede di descrizione e/o comunque i documenti prodotti da CP_1 CP_1 relativi a mulini o loro componenti costituiscano o meno, nella loro configurazione e combinazione di elementi, informative non generalmente note o non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- se i mulini realizzati da quali i mulini a martelli fissi serie HMS e loro varianti, i mulini a Pt_1 martelli mobili serie HMM e loro varianti (a titolo esemplificativo, 100H – High Impact HMS 040 Ref;
HMM 060; HMS 060; HMM 080; HMS 080; HMM 100; HMS 100; HMM 130; HMS 130; HMS 150;
HMS 120Hi; HMS 150H), o comunque denominati, nel loro insieme o nei lori singoli componenti derivino e/o riprendano o comunque siano realizzati secondo le informative ” di cui sopra o CP_1 ne siano indipendenti;
- se i disegni a o comunque riconducibili a detta parte e comunque il materiale Parte_19 tecnico ad essa riconducibile, riferiti ai macchinari di cui sopra o loro componenti, derivino e/o riprendano le informative “ ” di cui sopra o ne siano indipendenti”. CP_1
Nella relazione depositata in data 13.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata, il c.t.u. ing. Per_1
ha evidenziato che “I disegni a rinvenuti presso urante la Descrizione Giudiziaria Persona_12 Pt_1 definiscono una mole rilevante di oltre un migliaio di disegni costruttivi ovvero di file di disegno tecnico (…)Non si tratta di informazioni standardizzate ma il frutto di una pluriennale attività di progettazione della società (cfr. CP_1 pagg. 6 e 88-89 CTU); … “è evidente che quanto si può riprodurre con misurazioni o tecniche di reverse engineering delle macchine di presenti sul mercato non è minimamente paragonabile con l'insieme ordinato dei disegni che sono CP_1 stati rivenuti negli archivi di che appartiene a (cfr. pag. 22 CTU). Pt_1 CP_1
Il c.t.u. ha quindi così concluso (v. pagg. 88-90 relazione peritale):
“I disegni a cartiglio rinvenuti presso durante la Descrizione Giudiziaria ovvero i documenti CP_1 Pt_1 di cui al quesito costituiscono informative non generalmente note agli esperti del settore ovvero un presupposto CP_1 per un importante valido know-how.
Tali disegni costruttivi riportano indicazioni di quote, di tolleranze, di lavorazioni, di materiali e sono un bagaglio importante atto a consentire a chi li possiede di realizzare macchinari complessi quali sono le macchine a mulini a martelli.
33 I mulini realizzati da ono stati realizzati come una evidente derivazione dei mulini di ricalcando in Pt_1 CP_1 maniera pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi;
si è trattato di comprendere in questa fase tecnica in accordo con il quesito del Giudice SE una tale derivazione sia stata realizzata lecitamente a partire dal know- how personale del sig. ovvero da informazioni divulgate delle macchine vendute da oppure invece come Per_1 CP_1 derivazione / copiatura da informazioni riservate di CP_1
I disegni degli organi delle macchine sono sostanzialmente diversi dai disegni degli organi delle macchine di Pt_1 pur riproducendo sostanzialmente gli stessi organi e spesso con la stessa logica ma quasi sempre con scelte CP_1 dimensionali diverse.
I disegni di non sono una derivazione diretta dei disegni di ovvero non è stato effettuato alcun Pt_1 CP_1 copia/incolla di insiemi o particolari dei disegni di In altre parole, nella sua progettazione è partita da CP_1 Pt_1 un foglio bianco.
È stato riscontrato in un numero esiguo di una decina di disegni una evidente derivazione dei disegni ai disegni Pt_1 nel senso che questi disegni sono stati realizzati in questo caso ragionevolmente solo avendo davanti i CP_1 CP_1 disegni quotati di Per questo numero limitato di disegni (una decina su oltre un migliaio) le corrispondenze CP_1 riscontrate in quote e tolleranze non consentono ragionevolmente di avvallare la tesi dell'attrice dell'autonoma Pt_1 progettazione ovvero della derivazione delle quote e tolleranze coincidenti da standard di mercato o da misurazioni sulle macchine CP_1
Consultato il proprio ausiliario disegnatore considerati i disegni delle parti e le loro proprietà è “ragionevole” ritenere che la maggioranza dei disegni di siano stati ottenuti in parte con autonoma progettazione grazie al know how Pt_1 personale del sig. che ha introdotto ovunque moltissime varianti dimensionali in parte grazie all'aiuto dell'avere a Per_1 disposizione i disegni di CP_1
Quest'ultima valutazione è supportata in particolare dal fatto che molti disegni di realizzati dal sig. Pt_1 Per_1 hanno datazione tecnicamente non compatibile o poco compatibile con una del tutto autonoma progettazione sulla base solo del know-how mnemonico del sig. . Per_1
6.3.L'esame della documentazione appresa in sede di descrizione comprova che le informazioni rivenute presso la sede di possono reputarsi dotate di valore economico per la parte tecnica Pt_1 relativa ai progetti e ai disegni dei macchinari, non essendo esse generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, trascendendo inoltre, in ragione della loro specifica profilatura, le conoscenze che gli ex dipendenti di avevano acquisito legittimamente in ragione della loro CP_1 esperienza lavorativa presso la ex datrice di lavoro. Se, infatti, è consentito all'ex dipendente spendere anche presso nuove realtà imprenditoriali l'esperienza professionale acquisita presso l'ex datore di lavoro, tuttavia è inibito ai medesimi di appropriarsi delle specifiche informazioni aziendali tutelate ex artt. 98-99 c.p.i.
34 Non vale a escludere il carattere di segretezza il fatto che le macchine fossero da tempo sul mercato e sottoposte a manutenzione anche da parte di terzi.
Il c.t.u. sul punto ha rilevato che non sono stati offerti elementi per ritenere che i disegni costruttivi siano stati messi a disposizione dei terzi e che quanto si può riprodurre con misurazioni o tecniche di reverese engineering dalle macchine di presenti sul mercato con ogni evidenza non è CP_1 minimamente paragonabile con l'insieme ordinato dei disegni che sono stati rinvenuti negli archivi di che appartiene a . Pt_1 CP_1
6.4.Quanto alle contestazioni di ull'effettivo utilizzo delle informazioni sottratte da e Pt_1 Per_1 sull'elemento soggettivo, è sufficiente richiamare le valutazioni del c.t.u. nella parte in cui evidenzia che
“le macchine di ppaiono una evidente derivazione di quelle di ricalcando in maniera Pt_1 CP_1 pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi. Le immagini dei rendering delle macchine a confronto nel loro complesso sono molto esplicative e dimostrano senza dubbio tecnico che la realizzazione delle macchine è stata possibile solo a partire da una profonda conoscenza Pt_1 delle macchine e non da un bagaglio di informazioni di altre aziende sul mercato” ( pag. 8 rel. CP_1
c.t.u.).
In ordine all'elemento soggettivo di deve rilevarsi che l'art. 99 c.p.c. reputa sufficiente che Pt_1
l'utilizzatore secondo le circostanze, al momento dell'utilizzazione “avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente”, ritenendo non necessaria l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità.
Depongono nel senso della conoscenza o conoscibilità da parte di ell'illecita sottrazione delle Pt_1 informazioni appartenenti a i seguenti elementi, gravi recisi e concordanti: CP_1
- ha sottratto le informazioni tecniche riservate appartenenti a poco prima di Per_1 CP_1 dimettersi per passare alle dipendenze di con il chiaro intento di utilizzarle;
Pt_1
-le informazioni sottratte costituiscono un complesso organizzato di dati ( sono oltre un migliaio di file) che supera di gran lunga le capacità mnemoniche degli ex dipendenti di;
CP_1
- le informazioni sono state in effetti utilizzate a vantaggio di come comprova il fatto che Pt_1 secondo il c.t.u. le macchine di appaiono “una evidente derivazione di quelle di Pt_1 CP_1 ricalcando in maniera pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi”;
- ha aperto una apposita nuova sede produttiva a Vigonovo dopo l'esodo dei dipendenti di Pt_1
; CP_1
- tra l'assunzione degli ex dipendenti di da parte di e la messa in commercio dei CP_1 Pt_1 nuovi macchinari nello stesso settore di attività della prima è trascorso un periodo assai breve, senza un congruo periodo di investimenti e ricerca nello specifico settore da parte della seconda.
35 Gli elementi indicati, unitariamente valutati, non consentono di ritenere che potesse essere Pt_1 all'oscuro dell'utilizzazione a suo vantaggio delle informazioni riservate di e dell'acquisizione CP_1 illecita da parte dell' ex dipendente.
Sul punto, pertanto, la descrizione va confermata, con logico rigetto della domanda di revoca proposta da va altresì accolta la domanda proposta da volta a impedire all'attrice l'uso Pt_1 CP_1 sotto qualsiasi forma e la divulgazione delle informazioni tecniche riservate rinvenute dal c.t.u. nel corso della descrizione.
Va infine accolta la domanda di fissazione di una penale, che appare equo stimare per ogni violazione in € 5.000,00.
6.5. In ordine alle restanti domande, anche sotto il profilo della sottrazione delle informazioni riguardanti i clienti e i prezzi praticati, la causa va, invece, rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa statuizione sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1) Rigetta la domanda di nullità del brevetto italiano IT 1384622 proposta da Parte_1
2) Rigetta l'eccezione di improcedibilità per transazione sollevata da con riferimento alle Pt_1 domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
3) Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia sulla domanda di contraffazione proposta da Controparte_1
4) Accerta la responsabilità di per la sottrazione delle informazioni tecniche e industriali Parte_1 di rinvenute dal ctu nel corso della descrizione concessa in fase cautelare;
Controparte_1
5) Inibisce a l'utilizzazione o la divulgazione delle informazioni riservate tecniche e Pt_1 industriali di rinvenute dal ctu nel corso della descrizione concessa in fase Controparte_1 cautelare e fissa in € 10.000 la penale per ogni violazione del divieto.
6) Rigetta la domanda di revoca della descrizione, che conferma;
7) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8) Riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4/06/2025.
Il Presidente est. dott. Innocenza Vono
36
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Consigliere dott. Fabio Doro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3649 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
CALDERA ) e l'avv. ALBERTINI MAURO ), con C.F._1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Caldera a Venezia – Mestre, Via Maderna, 7.
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCINI SERGIO ) e l'avv. PIOVESANA GHERARDO C.F._3
( ), con domicilio eletto presso il loro Studio in Venezia, S. Polo 720, C.F._4
OGGETTO: Altri istituti di diritto industriale.
Conclusioni dell'attrice:
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024:
L'attrice riservandosi ogni diversa deduzione e produzione nei termini concessi, contesta quanto dedotto da Pt_1 parte convenuta e chiede il rigetto delle conclusioni da questa formulate.
Preso atto della rinuncia alla domanda di contraffazione del brevetto IT 1384622 ed europeo EP 2203253 e CP_1 visto l'esito dell'istruttoria insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
In via preliminare
1 Dichiarare che non è legittimata a lamentarne la violazione delle informazioni commerciali oggetto del Controparte_1 procedimento cautelare, di cui non è titolare;
In via principale nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) dichiararsi la nullità dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; CP_1
2) accertare che non è responsabile, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Per_ a. di atti di concorrenza sleale sub specie di storno dei dipendenti e meglio identificati in Per_1 Per_2 narrativa;
b. di atti di concorrenza sleale sub specie di appropriazione di informazioni commerciali o tecniche;
c. di appropriazione o utilizzo di segreti commerciali di cui sia titolare;
Controparte_1
3) Revocarsi l'ordinanza in data 24.02.2020 con cui il Tribunale di Venezia ha ordinato alla resistente Parte_1 di non utilizzare le informazioni riservate di pertinenza della ricorrente ed oggetto del provvedimento di descrizione,
[...] do in euro 100,00. = la penale dovuta da parte resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 la penale dovuta da parte resistente per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento;
4) Ordinarsi a la distruzione dei materiali di cui sia venuta in possesso nel corso e in dipendenza del Controparte_1 procedimento di unque di non far alcun uso in futuro di detti materiali, fissando una penale per ogni violazione a detto ordine e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione
5) Condannarsi al risarcimento del danno cagionato con la diffusione di notizie inesatte sull'ordinanza Controparte_1 cautelare resa dal Tribunale di Venezia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare.
Conclusioni della convenuta
Parte convenuta conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria:
Nel merito:
A. Rigettare integralmente e/o dichiarare inammissibili per le ragioni in narrativa indicate tutte le domande svolte dall'attrice sia in via preliminare che nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto Pt_1
In via riconvenzionale:
B. Riconosciuta la legittimazione dell'odierna esponente,
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, per i Parte_1 fatti di cui alla narrativa degli ttrazione, acquisizione, divulgazione, indebito utilizzo e/o comunque violazione dei segreti commerciali e tecnici di , come meglio individuati in narrativa, ai sensi degli art. 98 e CP_1
99 CPI;
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, per i Parte_1 fatti di cui alla narrativa degli orrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. in danno di o in CP_1 subordine per illecito ex art. 2043 c.c.;
- ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa degli atti di causa , comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si CP_1 è resa responsabile l'attrice; ordinare altresì ualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo,
2 comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come CP_1 meglio individuato in narrativa e, comunque, qualsiasi illecita condotta di concorrenza sleale o illeci escritta in narrativa;
- Inibire a , in persona del legale rappresentante pro tempore, la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa degli atti di causa , comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si CP_1 è resa responsabile l'attrice; inibire altresì qua , anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato CP_1 in narrativa e comunque la prosecuzione e reiterazione degli illeciti anche per concorrenza sleale in narrativa dedotti;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutti prodotti, impianti o loro componenti, comunque denominati, costituenti violazione o utilizzo illecito dei diritti di o conseguenza della concorrenza sleale o comunque degli CP_1 illeciti di e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti o chiunque ne abbia comunque la disponibilità, con Pt_1 cancellazione degli ordini anche già accettati e assegnazione in proprietà di di quegli impianti o componenti;
CP_1
- ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese di di ogni forma di comunicazione tecnica Pt_1 e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizz trumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare e/o ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
- fissare a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di Pt_1 CP_1
• una penale di euro 60.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da Pt_1 comunque denominato, in violazione dell'ordine di cessazione e dell'inibitoria come sopra emessi e per ogni fatto illecito comunque commesso in violazione di detta inibitoria;
• una penale di euro 10.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, Parte_1 patiti e patiendi da gli illeciti sopra descritti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, ivi CP_1 compresi il danno emergente e il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e 1227 C.c., per un importo pari ad
€3.000.0000,00 o a quella diversa – anche maggiore – misura che verrà ritenuta di giustizia, secondo la liquidazione da farsi in questo giudizio, in base alle risultanze che emergeranno in corso di causa anche a seguito di CTU contabile o, in difetto, secondo equità;
- condannare altresì ai sensi dell'art. 125 Cpi. alla retroversione degli utili realizzati mediante Parte_1 la commercializzazione dei anti/componenti in violazione dei diritti di qui dedotti, per la CP_1 parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso;
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 Cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet della attrice per almeno 30 giorni consecutivi dal deposito della sentenza, autorizzando la pubblicazione sul sito della
e disporre altresì la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale (Il CP_1 Controparte_2 ed ) e su due riviste specializzate del settore (“Recycling” e “Recycling International”) , per almeno due volte CP_3 e n caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura della convenuta ma a spese della attrice (con diritto della convenuta di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta);
In via istruttoria
3 Si chiede venga disposta l'integrale desecretazione di quanto oggetto di descrizione, occorrendo anche mediante CTU, tesa a individuare ed estrapolare dai dati acquisiti le prove e ogni informazione utile e pertinente agli illeciti denunciati e delle loro dimensioni soggettive e oggettive.
Si chiede che il Giudice voglia comunque disporre l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc, da parte della attrice : Pt_2
• di tutta la documentazione tecnica, disegni, file progettuali, cataloghi, materiale pubblicitario e commerciale, manuali d'istruzione, dépliant, brochure, fotografie, fatture, offerte commerciali, ordini, moduli contrattuali, documenti di trasporto, registro di magazzino etc. relativi ai Prodotti e/o loro componenti (per tali intendendosi anche nella presente sede mulini a martelli fissi serie HMS e loro varianti, mulini a martelli mobili serie HMM e loro varianti (a titolo esemplificativo, 100H – High Impact HMS 040 Ref;
HMM 060; HMS 060; HMM 080; HMS 080; HMM 100; HMS 100; HMM 130; HMS 130; HMS 150; HMS 120Hi; HMS 150H) o comunque denominati);
• delle scritture contabili e delle fatture di vendita e acquisto relative a tutti i Prodotti e/o loro componenti realizzati e/o commercializzati da dal giorno dell'inizio delle condotte oggetto di causa sino a oggi. Pt_1
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che il Sig. è stato dal 2015 al 2018 uno dei due disegnatori progettisti in forza nella Parte_3
, ora ? (testi: , ) Parte_4 CP_1 Testimone_1 Tes_2
2. Vero che il Sig. ha appreso come progettare e disegnare i mulini a martelli lavorando in Parte_3
e da ? (testi: ) Parte_4 Parte_4 Testimone_3 Tes_4
3. Vero che ha trasferito e messo a disposizione del Sig. informazioni tecniche di Parte_4 Parte_3 dettaglio, quali mi tteristiche di funzionamento riguardanti i pro artello per consentirgli di svolgere la propria mansione di progettista e disegnatore? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
4. Vero che il Sig. al momento dell'assunzione in mai si era prima occupato di mulini a Parte_3 CP_1 martelli? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
5. Vero che il Sig. durante il suo rapporto di dipendenza in era autorizzato ad Parte_3 Parte_4 accedere ai disegni e progetti tecnici dei mulini di produzione di (testi: , CP_1 Testimone_5 Testimone_3 Tes_4
)
[...]
6. Vero che dal 2014 al 2018 aveva quale unica dipendente per l'area commerciale la Sig.ra Parte_4
? (testi: , , Parte_5 Testimone_1 Tes_2 Testimone_6
7. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in partecipava per Parte_5 Parte_4 Per_ questa alle fiere e agli even e al Sig. e/o ai Sig.r ? (testi: Parte_6 Pt_7 Tes_1
, )
[...] Tes_2 Testimone_7
8. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in aveva contatti Parte_5 Parte_4 diretti con i clienti e fornitori della sua datrice di lavoro? (testi: , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_7
Testimone_8
9. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in raccoglieva Parte_5 Parte_4 ordini, formulava offerte, chi guiva in prima persona e da sola il backof , Testimone_1
, , Tes_2 Testimone_7 Testimone_8
10. Vero che la Sig.ra durante il suo rapporto di dipendenza in era autorizzata Parte_5 Parte_4 ad accedere e utilizzare gli elenchi e banche dati della di clienti e fornitori di quest'ultima? (testi: Parte_4 Tes_5
, , )
[...] Testimone_1 Tes_2
11. Vero che il Sig. dopo le dimissioni da è stato assunto in quale CP_4 Parte_4 Pt_1 elettricista? (testi: ) Testimone_6 Testimone_1
4 12. Vero che il Signor era il tecnico elettricista installatore addetto all'officina con maggiore CP_4 preparazione ed esperienza in ? (testi: , Parte_4 Tes_4 Testimone_6
13. Vero che il Sig. durante il rapporto di dipendenza in era l'unico a conoscere gli schemi CP_4 CP_1 elettrici e le informazioni nstallazione e taratura delle macchin ? (testi: , Parte_4 Tes_4
Testimone_6
14. Vero che verso la fine dell'anno 2017 lei venne contattato dai Sig.ri e che, per conto Persona_5 CP_5 di le proponevano di dimettersi da e passare alle dipendenze di (testi: Sig.ri Pt_1 Parte_4 Pt_1 [...]
, e ). Tes_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4
15. Vero che è stata a contattarla, tramite i Sig.ri e , verso la fine dell'anno Pt_1 Persona_5 CP_5 2017 per un colloquio pe nzione in (testi: Sig , e Pt_1 Testimone_3 Tes_9 Testimone_6
). Tes_4
16. Vero che in occasione del colloquio per l'assunzione avuto a fine 2017 con questa le chiedeva di Pt_1 rivelare e mettere a disposizione dati, informazioni segrete e il know how tecnico e commerciale di ? (testi: Parte_4 Sig.ri , e ). Testimone_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4
17. Vero che i Sig.ri e quando la contattarono per proporle l'assunzione in a Persona_5 CP_5 Pt_1 fine 2017, le riferivano che era in crisi e prossima alla chiusura? (testi: , CP_1 Tes_9 Testimone_6
18. Vero che i Sig.ri e , quando ancora operanti all'interno della Persona_5 CP_5 Parte_8 riferivano ai dipendenti di ima società era in crisi e prossima alla chi Parte_4 Tes_1
,
[...] Tes_9 Testimone_6
19. Vero che lei ha redatto la dichiarazione che le si esibisce sub doc. 14a per parte e ne conferma il CP_1 contenuto? (teste Sig. . Testimone_3
20. Vero che lei ha redatto la dichiarazione che le si esibisce sub doc. 15 per parte e ne conferma il CP_1 contenuto? (teste Sig. ) Tes_9
21. Vero che nel maggio 2018 lei ha constatato che dal pc della affidato in uso al Sig. sono stati CP_1 Per_1 scaricati e copiati i file di cui agli elenchi che le si esibiscono sub docc. 17 a/b/c/d/e (teste Sig. ). Testimone_5
22. Vero che in l'accesso ai dati informatici dell'azienda è diversificato tra i dipendenti in base al ruolo e CP_1 alle competenze di ciascuno e perciò consentito al dipendente solo in ragione delle mansioni e dei dati che per l'assolvimento alle mansioni è necessario disponga? (testi: e ) Testimone_5 Testimone_1
23. Vero che l'accesso al sistema informatico dell'azienda è consentito solo tramite password? (testi: CP_1
e ) Testimone_5 Testimone_1
24. Vero che le password del sistema informatico dell'azienda di sono personali e ne è vietata la CP_1 comunicazione a terzi? (testi: e ) Testimone_5 Testimone_1
25. Vero che ai dipendenti della è vietato lasciare la propria postazione se non dopo messo il pc in CP_1 modalità tale da dover nuovamente inserire la password al successivo rientro? (testi: e ) Testimone_7 Testimone_5
26. Vero che i dipendenti sono tenuti al rispetto del Regolamento che le si esibisce quale doc. 18 di CP_1
(testi: , CP_1 Testimone_7 Tes_2
27. Vero che ai dipendenti è vietato l'uso del pc aziendale, portatile o fisso, per scopi personali, è vietato il CP_1 salvataggio di file non attinenti à lavorativa e l'installazione di programmi non espressamente consentiti dal responsabile informatico dell'azienda ? (testi: , ) Testimone_5 Testimone_7 Testimone_5
28. Vero che ai dipendenti della è vietato l'utilizzo di dispositivi di memorizzazione esterna personali? CP_1
(testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
29. Vero che ai dipendenti è chiesto di comunicare ogni sottrazione di dati informatici aziendali o CP_1 anomalia di funzionamento della rete interna di cui vengano a conoscenza? (testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
5 30. Vero che ai dipendenti è vietato l'uso della posta elettronica aziendale per scopi personali? (testi: CP_1
, ) Testimone_7 Testimone_5
31. Vero che ai dipendenti è vietato comunicare a terzi i dati e le informazioni aziendali, tecniche e CP_1 commerciali relative ai mulini a martelli disegnati e prodotti dall'azienda? (testi: , ) Testimone_7 Testimone_5
32. Vero che ai dipendenti è fatto obbligo di rispettare le norme sul diritto d'autore sui brevetti e sul CP_1 segreto industriale che riguardan rogetti e informazioni di proprietà della (testi: , CP_1 Testimone_1
) Testimone_7
33. Vero che i dipendenti osservano la policy di sicurezza dei dati e delle informazioni aziendale? (testi: CP_1
, , ) Testimone_7 Testimone_5 Testimone_1
34. Vero che la progettazione ex novo di un mulino a martelli come quelli della richiede almeno un anno CP_1 di lavoro, diverse prove e test e l'impiego di diverse professionalità e competenze, tra cui, quelle di un ingegnere EC, di un disegnatore, di un EC e di un elettricista? (testi: Testimone_3
35. Vero che le misure dell'accoppiamento ad interferenza dei mulini a martello della è ricavabile CP_1 unicamente dai disegni di progetto dei mulini stessi? (testi: ) Testimone_3 Testimone_6 Tes_9
36. Vero che almeno dal 2008 studia, con progetti, prototipi e prove sul campo i mulini a martelli CP_1 orizzontali con potenza ridotta di sua produzione? (testi: ) Testimone_3 Testimone_6 Tes_9
37. Vero che la linea di prodotti è ingegneristicamente nota per il rapporto tra prestazioni (elevate) e CP_1 potenza erogata (bassa)? (testi: Prof. dell'Università di Padova) Testimone_10
38. Vero che ha iniziato l'attività di produzione di mulini a martelli nel settore del recycling nel 2018? Pt_1
(testi: e Testimone_1 Tes_11
39. Vero che il 14.05.2018 ha partecipato alla Fiera specializzata nel settore dell'ambiente, energia e Pt_1 riciclo “IFAT” di Monaco, espone prima volta nella sua storia aziendale mulini a martelli come da brochure che le si esibisce quale doc. 21 (testi: e CP_1 Testimone_1 Tes_11
40. Vero che ha venduto a Dalena Ecologia SRL un mulino a martelli che è stato consegnato il CP_1
16.07.2018 nella sede operativa di Barletta come da doc. 54 che le si esibisce? (testi: CP_1 Tes_6 Tes_1
[...]
41. Vero che lo schema elettrico dell'impianto venduto da a Dalena Ecologia SRL veniva consegnato con CP_1 vincolo contrattuale di segretezza, come da documento che mi si rammostra (doc. 50 ? (teste: ) CP_1 Testimone_12
42. Vero che le immagini di cui ai documenti che mi si esibiscono (doc. da n. 28 a n. 35 di sono di CP_1
e salvate nell'archivio aziendale? (testi: ) CP_1 Testimone_1
43. Vero che le immagini di cui ai documenti che mi si esibiscono (doc. da n. 28 a n. 35 di sono state CP_1 tratte e sono riferite ai residui di lavorazione fatti da macchine di (testi: ) CP_1 Testimone_1
44. Vero che le spese per la partecipazione agli eventi di settore e per l'acquisto e stampa del materiale promozionale (cataloghi brochure biglietti da visita etc) per i prodotti commercializzati da sono sempre state Parte_9 sopportate da (testi: ) Parte_4 Testimone_1
45. Vero che il sito internet della era in titolarità della (oggi ) Parte_8 Parte_4 CP_1 che dal 2013 ne cura i contenuti e ne sopporta le spese? (testi: ) Testimone_1
46. Vero che l'attività commerciale della avveniva per conto e nell'interesse della sola Parte_8 Parte_4
(testi: ,
[...] Testimone_1 Tes_2
47. Vero che la ditta Hi.Ro fornisce a (oggi ) l'insonorizzazione dei mulini a Parte_4 CP_1 martelli? (teste ) Testimone_13
48. Vero che nel febbraio 2018 la ditta RO ha ricevuto la richiesta di un preventivo da parte del Sig. Persona_5 per l'attività di insonorizzazione dei mulini che viene fornita ai mulini della come da dichiarazione scritta che CP_1 le si esibisce (doc. 40 di ? (teste ) CP_1 Testimone_13
6 49. Vero che la ditta Carpenterie Metallica GT fornisce alla (oggi ) carpenteria per Parte_4 CP_1 i propri impianti di mulini a martelli? (teste Testimone_14
50. Vero che nel maggio 2018, la ditta Carpenterie Metallica GT è stata contattata dal Sig. per Persona_5 costruire e fornire a per mulini a martelli di uguale dimensione e forma a ima Parte_10 fornita a come da dichiarazione scritta che le si esibisce quale doc. 41 di (teste CP_1 CP_1 Testimone_14
51. Vero che lei ha riconosciuto e riconosce nel video presente nel canale youtube di ITR e che qui le si esibisce per intero e in alcuni estratti (docc. 76 e 77 il mulino a martelli presente in Deral SPA (Manerbio-Brescia) e CP_1 fornito da (teste CP_1 Testimone_15
52. Vero che nel mulino a martelli che viene ripreso nel video presente nel canale youtube di ITR, non sono visibili il marchio o altre etichette di (teste CP_1 Testimone_15
53. Vero che il mulino che è stato consegnato e installato da nella fonderia Deral a Manerbio (Brescia) CP_1 presentava loghi ed etichette “ nella corazza esteriore, co agini che le si esibiscono quali docc. 59 e 60 CP_1
(teste CP_1 Testimone_15
54. Vero che il mulino che è stato consegnato e installato da nella fonderia Deral a Manerbio (Brescia) si CP_1 presenta oggi come da immagini che le si esibiscono quali docc. 61.1/61.2/61.3 (teste CP_1 Testimone_15
55. Vero che in plurime occasioni nel 2018 ha condotto propri potenziali clienti nello stabilimento di Pt_2
Deral di Manerbio, per far loro visionare il mulino a martelli fornito a Deral SPA da (teste CP_1 Testimone_15
56. Vero che nell'impianto di sono presenti solo mulini a martelli prodotti e forniti da Controparte_6
e non mulini a martelli di ? (teste Parte_4 Pt_2 Testimone_15
57. Vero che in occasione delle visite di cui al capitolo 55 che precede, i mulini a martelli risultavano privati del marchio e delle etichette della (teste CP_1 Testimone_15
58. Vero che il mulino a martelli ripreso nel video che le si esibisce (doc. 77 riprende e ritrae l'impianto e CP_1 il mulino Panizzolo di Deral SPA (Manerbio-Brescia)? (teste Testimone_15
59. Vero che e i signori e hanno inviato e tutt'ora inviano a soggetti terzi, Pt_1 CP_5 Persona_5 tramite applicazioni di messaggistica (es. whatsapp) il video che le si esibisce (docc. 78)? (teste ) Testimone_1
60. Vero che i signori e le hanno riferito nel corso dell'ultimo biennio che è CP_5 Persona_5 CP_1 società in difficoltà economica e finanziaria, decotta e non in grado di produrre e di assistere la clientela? (testi Tes_9
,
[...] Testimone_6
61. Vero che ha venduto a in Piemonte, Alumil in Grecia, a Cuneo, Revet in Pt_1 Pt_11 Persona_6 Toscana, None R Torino, Mor di Matera, mulini a martelli applicando prezzi inferiori alla proposta del 30%? (testi: ). CP_1 Tes_11 Testimone_16
Si chiede che sui capitoli sopra indicati siano sentiti i testi espressamente indicati per ciascun capitolo e che, complessivamente, corrispondono al seguente elenco:
• I signori (progettista Meccanico), (progettista Testimone_3 Tes_9 Testimone_6 Tes_4 elettrico), . IT), Testimone_5 Testimone_16 Tes_11 Testimone_1 Tes_2 Tes_7
, tutti presso , oggi
[...] Testimone_8 Parte_4 CP_1
• il Prof. dell'Università di Padova Testimone_10
Co
• la Signora della ditta Hi di VE di AC (PD) Testimone_13
• il Sig. della ditta Carpenterie Metallica GT di EL (PD) Testimone_14
• il Sig. presso la fonderia Deral SPA di Manerbio (BS) Testimone_15
7 Si chiede inoltre per l'esatta ricostruzione della rete dell'illecito che il legale rappresentante di venga Pt_1 interrogato ai sensi dell'art. 121bis c.p.i., affinché fornisca le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e eventuali altri precedenti detentori, dei grossisti e dei dettaglianti, dei Prodotti, comunque denominati;
b) quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate dei Prodotti per cui è causa, comunque denominati;
c) numero di vendite e offerte in vendita formulate con riguardo ai medesimi Prodotti, comunque denominati, nomi e indirizzi dei soggetti acquirenti/ordinanti/richiedenti;
d) prezzi proposti e applicati nelle vendite e nelle offerte ai Prodotti;
e) nomi e indirizzi dei soggetti ordinanti;
f) ogni altra utile informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione dei Prodotti, comunque denominati.
Si chiede sia disposta CTU contabile sulla base dei documenti acquisiti in corso di descrizione e in corso di causa, anche per effetto dell'ordine di esibizione che precede, fatta riserva di produrne anche in corso di CTU, per la quantificazione di tutte le voci di danno derivate a in ragione degli illeciti dedotti in causa, nonché per il calcolo degli utili CP_1 realizzati dalla attrice in relazione e dipendenza dei medesimi, utili dei quali si è chiesta la retroversione.
Si chiede inoltre di essere ammessi alle prove contrarie richieste con Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc della qui esponente.
In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari della presente causa e del previo procedimento cautelare di descrizione, ivi comprese quelle per l'assistenza prestata e prestanda dai CTP di cui si è avvalsa o si avvarrà la qui convenuta e spese di CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1. Il procedimento cautelare ante causam iscritto al n.r. 8465/2018.
1.1.Con ricorso ex art. 2599 c.c., art. 129, 131, 134 c.p.i., depositato davanti a questo Tribunale in data
22.8.2018, la società ( in seguito diventata d'ora innanzi anche solo Parte_4 Controparte_1
“ ”), premettendo di operare nel settore del riciclaggio e della valorizzazione dei rifiuti ferrosi e CP_1 metallici di vario genere, nonchè di aver commercializzato i propri prodotti tramite la controllata società
deduceva che nel corso degli anni 2017 e 2018 presso la resistente Controparte_8 avevano trovato impiego e , già soci della società controllata Parte_1 Persona_5 CP_5
e successivamente i propri dipendenti , disegnatore e Controparte_8 Parte_3 progettista, , unica impiegata addetta al servizio di back office commerciale, e Parte_5
, elettricista. CP_4
Deduceva che gli ex soci di e gli ex dipendenti di in Controparte_8 Parte_4 ragione dei ruoli preminenti svolti nell'Ufficio Tecnico e nell'ufficio commerciale, avevano consegnato alla resistente informazioni tecniche e riservate di tramite il download di migliaia di file CP_1 relativi a disegni tecnici e costruttivi contenuti nel server aziendale e relativi ai macchinari da essa prodotti, così consentendo alla resistente di riprodurre i due macchinari di maggior rilievo, ossia i mulini a martello, tutelati da brevetto, e gli impianti trasportabili di riciclaggio con mulini a martello,
8 esposti per la prima volta dalla società resistente alla fiera di settore tenutasi a Monaco di Baviera nel mese di maggio 2018.
Sosteneva che le informazioni tecniche e commerciali riservate sottrattele indebitamente dagli ex soci e dipendenti avessero consentito a di dar vita ad una nuova linea di prodotti del tutto Parte_1 simili a quelli di . CP_1
Deduceva, altresì, che la resistente, per pubblicizzare i propri prodotti, aveva utilizzato nel proprio sito internet immagini tratte dai cataloghi, dalle brochure e dal sito di , appropriandosi CP_1 indebitamente delle immagini raffiguranti il prodotto residuo dell'attività di trattamento, di particolare importanza perché servono ad accreditare il macchinario che produce quello scarto, ed inoltre aveva posto in essere atti di sviamento di clientela, tentando di sottrarle sia i fornitori, sia i clienti, approfittando delle conoscenze acquisite tramite i dipendenti infedeli e gli ex soci di
[...]
e in ordine alle trattative pendenti, alle condizioni contrattuali e Controparte_8 Per_4 Pt_7 agli sconti praticati.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la descrizione dei macchinari denominati “Mulino fisso a martelli
HMS 100 ITR Impianti” e “Mulino a martelli mobile HMS 100 ITR impianti”, o comunque denominati, e di tutti i disegni, progetti, distinte base, schede tecniche, fogli di calcolo e qualsiasi altro documento tecnico e/o commerciale riguardanti le medesime macchine prodotte e/o commercializzate da oltre all'inibitoria dalla produzione e commercializzazione e utilizzo dei macchinari Mulino Pt_1 fisso a martelli HMS 100 ITR Impianti e Mulino a martelli mobile HMS 100 ITR impianti e dall'utilizzo di tutte le informazioni riservate indebitamente sottrattele, con la previsione di una penale di € 15.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e di € 30.000 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
1.2. La descrizione veniva concessa con decreto pronunciato inaudita altera parte in data 23.8.2018, che veniva eseguito preso la sede della resistente in Spresiano (TV) e presso l'unità locale di Vigonovo (Ve).
1.3. Instaurato il contraddittorio, resisteva alla domanda cautelare, sostenendo di detenere Pt_1 legittimamente il materiale acquisito in sede di descrizione, in parte in quanto realizzato dal proprio personale, in parte in quanto da essa acquisito legittimamente da terzi.
Contestava che i propri macchinari costituissero contraffazione dei brevetti della ricorrente e dava atto di aver rimosso dal proprio sito internet il materiale pubblicitario in contestazione.
Dichiarava di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 1304 c.c. della transazione stipulata il 28.3.2018 tra e ( soci della ricorrente ), e , la società Pt_12 Parte_6 CP_1 Persona_5 CP_5 ricorrente e con la quale: Controparte_9
- e avevano ceduto agli altri soci e le proprie quote della Per_4 Pt_7 Pt_12 Parte_6
Controparte_9
9 - la società aveva versato a e la somma di euro 4.000,00 Controparte_9 Per_4 Pt_7 ciascuno, a definizione dei pregressi rapporti economici;
- e avevano rinunciato alle ulteriori pretese economiche e risarcitorie;
Per_4 Pt_7
- la società e la società avevano rinunciato a Parte_4 Controparte_9 qualsivoglia “azione di responsabilità e/o di risarcimento danni e/o di concorrenza sleale e/o di violazione del diritto industriale e del diritto d'autore nei confronti dei sig.ri e Persona_5 CP_5
.
[...]
Sosteneva l'estensione degli effetti della rinuncia a ogni pretesa da parte di posta in Parte_4 essere nell'ambito della transazione, anche nei propri confronti, quale responsabile in solido della sottrazione dei dati in concorso con e Pt_7 Per_4
Sulla base di tali difese, chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
1.3. La descrizione concessa con decreto pronunciato inaudita altera parte veniva confermata con ordinanza in data 4.12.2018.
Nel corso del procedimento il Giudice disponeva la parziale desecretazione del materiale acquisito nel corso della descrizione con ordinanze del 4.12.2018 del 19.03.2019 e parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di sequestro e alla domanda di inibitoria riferita alle violazioni dei titoli di proprietà industriale, insistendo per la domanda di inibitoria con riferimento alla detenzione e all'utilizzo dei materiali reperiti presso come da verbale di udienza del 20.11.2019. Parte_1
1.4.Con successiva ordinanza emessa in data 24.2.2020 questo Tribunale accoglieva l'istanza di inibitoria con riferimento alle informazioni commerciali e industriali, ritenendo la transazione limitata alla quota di responsabilità dei condebitori e e priva di effetti in relazione all'indebito utilizzo da Per_4 Pt_7 parte di del know how tecnico e commerciale della ricorrente, oggetto di indebita Parte_1 sottrazione.
Con la medesima ordinanza veniva quindi vietato alla resistente l'utilizzo delle informazioni riservate appartenenti alla ricorrente e oggetto del provvedimento di descrizione, fissando in euro 100,00 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 quella dovuta per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento.
Le spese di lite venivano regolate in base al criterio della soccombenza.
2.Il giudizio di merito
2.1.Con atto di citazione notificato in data 30.4.2020, ha introdotto la causa di merito Parte_1 chiedendo la revoca delle misure cautelari emesse nei propri confronti e contestando in fatto e in diritto le pretese di Controparte_1
In punto di fatto, ha esposto quanto segue:
- l'estensione dell'attività di inizialmente limitata alla raccolta dei rifiuti metallici, è Controparte_1 dipesa dal fondamentale contributo fornito da e , già dipendenti della Persona_5 CP_5
10 società WRS Italia S.r.l., che curava la vendita dei mulini , ai quali nel corso dell'anno 2013 CP_1
e ( soci di avevano proposto la partecipazione nella società Tes_9 Parte_13 Parte_4
di nuova costituzione e destinata a svolgere in via esclusiva la Controparte_9 promozione e la commercializzazione dei prodotti;
CP_1
- grazie alla le vendite dei mulini si erano sviluppate, Controparte_9 CP_1 consentendo contemporaneamente alla di raggiungere congrui volumi Controparte_9 di fatturato;
- nel corso del 2017 la aveva, però, iniziato a non rispettare il contratto con la Parte_4
in particolare proponendo direttamente le proprie macchine ai clienti Controparte_9 già contattati dalla seconda tramite e , in violazione dell'accordo di distribuzione e Per_4 Pt_7 sottraendo a i proventi dell'attività di commercializzazione;
Controparte_9
- la inoltre, non aveva dato corso alla distribuzione ai soci e degli utili, Parte_4 Per_4 Pt_7 ammontanti complessivamente a € 102.551,00, nonostante la delibera di approvazione del bilancio al
31.12.2016 ( doc. 10 fascicolo;
Pt_1
- per la situazione conflittuale creatasi, e erano quindi usciti dalla compagine della Per_4 Pt_7
e avevano trasferito la propria esperienza professionale presso Controparte_9
ad essi nota in quanto attiva nella produzione di macchine e impianti per il trattamento Parte_1 dei rottami, nonché nella vendita e manutenzione di mulini prodotti da terzi (tra i quali i mulini
). CP_1
2.2. ha insistito in via principale per l'estensione in proprio favore degli effetti della Pt_1 transazione stipulata il 28.03.2018 tra , Persona_5 CP_5 Parte_4 [...]
e ,rilevando che la norma di cui all'art. 1304 Controparte_9 Tes_9 Parte_13
c.c. conferisce al preteso debitore solidale che non ha partecipato alla transazione un diritto potestativo a volersi avvalere della transazione conclusa dagli altri condebitori solidali, senza limiti di tempo e di forma, e senza che sia ostativa all'applicazione della norma la mancata sottoscrizione da parte del condebitore che se ne voglia avvalere, regolando la norma proprio tale eventualità;
2.3. Ha negato di aver posto in essere le violazioni contestatele da nella fase cautelare, CP_1 svolgendo le seguenti difese.
a) Sullo storno di dipendenti:
Al riguardo l'attrice ha sostenuto che:
- l'assunzione di tre dipendenti, di cui solo due a distanza ravvicinata, non potrebbe essere inquadrata in un'ipotesi di storno, in mancanza dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. in violazione di diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale). Difetterebbero anche gli altri requisiti oggettivi dello storno, ossia la violazione di diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione
11 ed i diritti di proprietà immateriale), le modalità potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno e in grado di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, con un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa.
- il reclutamento ha riguardato due dipendenti con mansioni limitate, che autonomamente si erano già attivati per cercare altre opportunità ed erano facilmente sostituibili sia da che da Parte_4
la quale non aveva alcuna ragione per ritenere che l'assunzione di tali dipendenti Parte_1 determinasse una difficoltà operativa in nel contesto di un mercato del lavoro che si Parte_4 muove dinamicamente;
- gran parte dei dipendenti e collaboratori di avevano deciso di cercare Parte_4 autonomamente una nuova collocazione, come comprensibile reazione ai dissensi maturati all'interno dell'azienda; la ricerca di nuove opportunità aveva interessato anche dipendenti che poi avevano deciso di rimanere, pur avendo offerto inizialmente la loro collaborazione a come e Pt_1 Tes_3
; il dipendente al contrario, in un primo tempo aveva scelto di rimanere presso Per_7 Per_3
(dichiarando comunque di aver avuto un colloquio con il senza coinvolgimento Parte_4 Per_4 di – cfr doc.
2.16 a), salvo dimettersi sei mesi dopo, per motivazioni evidentemente Parte_1 legate al suo impiego presso Parte_4
- l'assunzione di tre dipendenti è numericamente in sé irrilevante tenuto conto del numero di dipendenti che costituiscono la struttura della (17 totali), tanto più che nessuno di loro Parte_4 svolgeva ruoli chiave, né operava nei settori principali quali la progettazione, produzione, commercializzazione (quest'ultima addirittura già affidata a società terza).
b) L'appropriazione di segreti industriali
b.
1.Le informazioni commerciali.
Sul punto l'attrice ha negato la legittimazione di a lamentare eventuali appropriazioni Parte_4 del proprio know how commerciale, perché essa non curava direttamente la vendita dei propri prodotti;
secondo l'attrice il know how commerciale era detenuto da , di cui Controparte_8 erano soci e , con quote pari al 20% ciascuno del capitale, nonché membri Persona_5 CP_5 del Consiglio di Amministrazione della medesima società ed effettivi detentori delle informazioni commerciali grazie alla specifica esperienza maturata dapprima presso di Santa Controparte_10
ST in Colle (doc. 46 attrice), quindi presso la società WRS Italia S.r.l., anch'essa attiva nel settore degli impianti per il trattamento dei rifiuti (cfr doc.ti 60 e 61 attrice), la quale nel corso del 2009 aveva concluso un accordo proprio con per la distribuzione in esclusiva dei trituratori e Parte_4 mulini prodotti da quest'ultima (cfr doc.ti 62.a, 62.b, 62,.c fascicolo attrice ), tanto che il materiale promozionale di detti macchinari era stato realizzato con il logo di entrambe le società (doc.ti da 13 a 15 attrice)..
L'attrice ha altresì dedotto al riguardo:
12 - dopo la costituzione della società e avevano continuato ad Controparte_9 Per_4 Pt_7 essere gli unici ad operare sul mercato, essendo in possesso di tutto il know how della società (in particolare dei contatti con i clienti);
- a seguito dei dissidi sorti sulla gestione della società e dopo l'uscita Controparte_8 dalla società di e , era stata posta in liquidazione in data Per_4 Pt_7 Controparte_8
04/05/2018;
- prima della messa in liquidazione della i dissidi e le contestazioni Controparte_8 fra i soci erano stati oggetto della menzionata transazione. ha contestato la rilevanza probatoria delle schede reperite nel computer della dipendente Pt_1
nel corso della descrizione, compilate con i dati di alcune aziende presenti alla fiera Per_2
Ecomondo 2017, sulle quali compaiono i loghi ” e “ ”, in assenza di CP_1 Parte_8 alcun elemento che possa far pensare che in qualsiasi modo la rete commerciale di sia Parte_1 venuta in possesso di tali schede o che abbia concluso qualsivoglia trattativa con qualcuna di tali aziende, come erroneamente ritenuto dal Giudice della cautela.
Ha rilevato che in sede di descrizione è stato acquisito un file di proprietà di ove Parte_1 sono riassunti i suoi rapporti con i possibili clienti, e in tale file non compare nessuno dei clienti ai quali si riferiscono le schede contenute nel computer della dipendente . Per_2
Ha negato, altresì, di aver chiesto al fornitore , ”la fornitura Persona_8 Parte_14 di una carpenteria metallica identica a quella già fornita per la ”, come dedotto da CP_1 CP_1 nel ricorso cautelare, risultando, al contrario dalla dichiarazione di la richiesta di una Tes_14 carpenteria “per macchinari della tipologia di quelli realizzati per la ”, sui quali non CP_1 Parte_4 può rivendicare alcuna esclusiva, così come sarebbe palesemente forzata la lettura dei documenti inerenti l'offerta fatta alla CTR Mediterraneo, che ha coinvolto altri soggetti, estranei al presente giudizio.
Il fatto che i clienti di continuassero a utilizzare gli indirizzi mail che e Parte_4 Per_4 Pt_7 avevano presso la lungi dall'essere imputabile a secondo Controparte_9 Pt_1 quest'ultima sarebbe indicativa del fatto che la non avesse disattivato Controparte_9 tali indirizzi, ma li stesse arbitrariamente utilizzando.
b.
2.Le informazioni tecniche non ha contestato che in sede di esecuzione del decreto di descrizione del procedimento Pt_1 cautelare il CTU abbia acquisito presso le proprie sedi molti file contenenti progetti e documentazione tecnica di provenienza rinvenuti in due unità di memoria removibili accoppiate al Parte_4 computer in uso a , ex dipendente di Parte_3 Parte_4
Tale circostanza, ad avviso dell'attrice, confermerebbe che i file di cui lamenta l' CP_1
“appropriazione” si identificherebbero con quelli già oggetto delle contestazioni mosse dall' avv.
13 Massimo De Martini per conto di nella lettera del 16.01.2018 indirizzata ai sig.ri CP_1 Per_4
e , nella quale era lamentata “l'esportazione dal server aziendale di centinaia di file contenenti i Pt_7 Per_1 disegni tecnico costruttivi dei macchinari prodotti dalla files scaricati dal Sig. d'intesa con i sig.ri Parte_4 Per_1
Per_ e , nel pc in uso al medesimo” (cfr. doc.5 attrice), a ulteriore conferma dell'efficacia della predetta Pt_7 transazione anche con riferimento a tali fatti.
Secondo l'attrice non vi sarebbe alcuna prova per ritenere che tali file siano mai stati trasferiti dalle unità del alla struttura informatica di dove, al contrario, non sono mai stati Per_1 Parte_1 rinvenuti.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria cautelare sarebbero emersi moltissimi elementi a conferma dell'autonoma progettazione dei propri mulini da parte di accomunati ai mulini di Parte_1 solo dagli elementi tipici della produzione di tutti i mulini, negli aspetti imposti da alcuni Parte_4 requisiti standard (ad esempio, gli ingombri) o dalla necessaria compatibilità con elementi di terzi, come evidenziato nella relazione del c.t.p. di parte ing. VEsana.
Secondo la prospettazione dell'attrice il gran numero di differenze tra i propri mulini e quelli di denoterebbe inequivocabilmente l'autonomia di progettazione dei primi, escludendo qualsiasi CP_1 utilizzazione indebita non solo di (inesistenti) informazioni progettuali segrete riconducibili al mulino
FLEX 1000 di , ma anche di informazioni progettuali non segrete. CP_1
Ha negato in ogni caso la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 98 e 99 c.p.i.
c)La contraffazione dei brevetti di . CP_1 ha negato che i propri prodotti costituiscano contraffazione dei brevetti per invenzione Pt_1
IT 1384622 ed EP 2203253, sostenendo con riferimento a questi ultimi l'assenza di altezza inventiva, stante l'esistenza sul mercato di soluzioni del tutto analoghe a quella oggetto dei brevetti di . CP_1
2.4.Le conclusioni dell'attrice.
Sulla base delle esposte premesse, l'attrice ha così concluso: dichiarare che non è legittimata a lamentarne la violazione delle informazioni Controparte_1 commerciali oggetto del procedimento cautelare, di cui non è titolare;
dichiararsi la nullità dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; CP_1 accertare che non è responsabile, nei confronti di di atti di Parte_1 Controparte_1 concorrenza sleale sub specie di storno dei dipendenti , e di appropriazione di Per_1 Per_2 Per_3 informazioni commerciali o tecniche, di appropriazione o utilizzo di segreti commerciali di cui sia titolare, di violazione dei brevetti IT 1384622 ed europeo EP 2203253; Controparte_1 CP_1 revocarsi l'ordinanza in data 24.02.2020 con cui il Tribunale di Venezia ha ordinato alla resistente di non utilizzare le informazioni riservate di pertinenza della ricorrente ed oggetto del Parte_1 provvedimento di descrizione, fissando in euro 100,00. la penale dovuta per ogni giorno di ritardo
14 nell'esecuzione del provvedimento e in € 500,00 la penale dovuta per ogni violazione successiva all'emanazione del provvedimento;
ordinarsi a la distruzione dei materiali di cui sia venuta in possesso nel corso e in Controparte_1 dipendenza del procedimento di descrizione e comunque di non far alcun uso in futuro di detti materiali, fissando una penale per ogni violazione a detto ordine e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione condannarsi al risarcimento del danno cagionato con la diffusione di notizie inesatte Controparte_1 sull'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Venezia.
2.5.La costituzione della convenuta.
Si è costituita in giudizio la convenuta dando atto della propria trasformazione in e Controparte_1 contestando la fondatezza e ammissibilità delle domande proposte dall'attrice.
Ha negato che e possano essere ritenuti titolari di alcun know how commerciale e Per_4 Pt_7 tecnico, e così pure la società non avendo quest'ultima mai avuto un Controparte_9 suo know how distinto da quello della mandante essendo sempre stata “una filiazione Parte_4 della (oggi e sua propaggine”, come si evincerebbe dalla denominazione Parte_4 Controparte_1 sociale di riferita alla mandante e ai suoi soci fondatori, dalla Controparte_9 CP_1 coincidenza delle sedi, dalla spartizione della proprietà delle quote della Controparte_9 garantendo la maggioranza non solo formale ai fratelli , dal destino stesso della CP_1 [...]
la quale all'esito della transazione è stata “restituita” ai fratelli , con la cessione CP_9 CP_1 delle quote da parte di e . Per_4 Pt_7
La convenuta si è opposta all'estensione degli effetti della transazione in favore dell'attrice, invocando le conclusioni sul punto del Giudice della cautela.
Ha riproposto gli addebiti oggetto del procedimento cautelare in materia di concorrenza sleale, storno di dipendenti, appropriazione e uso di segreti industriali, lamentando, altresì, la distrazione di clienti, fornitori e partner commerciali a causa della sottrazione del know how commerciale da parte dei propri ex dipendenti, ormai in forza presso nonché lo svilimento e l'illegittima sottrazione del Pt_1 proprio patrimonio commerciale.
In particolare, ha ribadito quanto segue:
a) sullo storno di dipendenti:
Secondo la prospettazione della convenuta, dopo l'assunzione di e a partire dal Pt_7 Per_4 gennaio 2018, a posto in essere le seguenti condotte: Pt_1
- ha indotto alle dimissioni (presentate in data 1.1.2018) e poi assunto , già Parte_3 dipendente strategico e di massimo rilievo per , poiché era uno dei due soli CP_1
15 disegnatori/progettisti dal 24/08/15, il quale, dopo essere stato inizialmente assunto come apprendista, era stato destinatario di anni di formazione, investimenti e know how tecnico;
- ha indotto alle dimissioni (presentate in data 1.1.2018) e poi assunto , Parte_5 dipendente altrettanto cruciale per la poiché era l'unica impiegata al servizio di back office CP_1 commerciale dell'azienda e come tale intratteneva i rapporti con tutti i clienti, fornitori e distributori, costituendo per essi un chiaro punto di riferimento;
- ha indotto alle dimissioni e poi assunto , l'unico dipendente addetto all'officina CP_4 quale elettricista, a conoscenza di tutti gli schemi elettrici e del know how tecnico per l'installazione e taratura delle macchine , addetto anche all' assistenza e all'installazione presso i clienti, sino CP_1 alle dimissioni presentate in data 2/06/2018 (docc.10, 11, 12 proc. cautelare fascicolo ); CP_1
- ha aperto appositamente una nuova unità locale a Vigonovo (VE), al di fuori della sua area di attività (la provincia di Treviso), per accogliere i nuovi dipendenti stornati e dare ivi avvio alla nuova attività d'impresa in concorrenza con quella della (cfr. visura doc. 5 cautelare); in tale CP_1 Pt_1 ufficio il e la sono stati trovati al lavoro, in piena autonomia, in occasione Per_1 Per_2 dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per la descrizione.
Secondo la convenuta i dipendenti stornati avevano un'importanza cruciale all'interno della
, perché erano gli unici a conoscere le informazioni tecniche e commerciali della , CP_1 CP_1 potendo accedere, ciascuno in ragione delle rispettive mansioni, a informazioni e documenti assolutamente riservati, di proprietà esclusiva dell'azienda, tra cui, a titolo indicativo, disegni tecnici, elenchi di clienti e fornitori, condizioni economiche praticate, accordi commerciali in essere o in trattativa, come anche nuovi progetti tecnici e commerciali.
Fa presente che aveva tentato di stornare anche i dipendenti , Pt_1 Tes_9 Testimone_6
(capo officina) e (programmatore PLC e progettista elettrico), i quali erano stati invitati e Tes_4 sollecitati a migrare in con le stesse modalità ed alle stesse condizioni proposte agli altri Pt_1 dipendenti (cfr. dichiarazione , doc. 15 cautelare). Tes_9
b)La sottrazione di segreti industriali.
La convenuta ha dedotto di aver sottoposto a verifica, dopo le dimissioni dei tre dipendenti, il pc affidato in uso al disegnatore EC , apprendendo così come nei mesi di settembre e Per_1 ottobre 2017, questi, mentre ancora era alle sue dipendenze, aveva effettuato un massivo download di centinaia di file relativi a disegni tecnici e costruttivi contenuti nel server aziendale, relativi ai macchinari di e di proprietà della stessa, nonostante l' espresso divieto contenuto nel regolamento CP_1 aziendale, a suo tempo consegnato a tutti e tre i dipendenti stornati al momento della loro assunzione
(cfr. lettera di assunzione , doc. 06 cautelare;
contratto , Doc. 8 cautelare;
Per_1 Parte_5 contratto Doc. 10 cautelare). Per_3
16 Ha evidenziato di aver sempre adottato una severa politica di massima attenzione e sensibilizzazione per la tutela dei propri dati segreti e del know how aziendale, come riconosciuto dal Giudice della cautela.
La circostanza che abbia aperto una nuova divisione produttiva, aprendosi al settore del Pt_1 recycling (rifiuti e metalli) con il marchio I.T.R., dopo l'assunzione dei primi due dipendenti di
, secondo la convenuta sarebbe un indizio più che significativo dell'utilizzo delle informazioni CP_1
e del know how tecnico trafugato a , tanto che il 14.05.2018 si è presentata alla Fiera CP_1 Pt_1 specializzata nel settore dell'ambiente, energia e riciclo IFAT di Monaco, esponendo per la prima volta un proprio catalogo di prodotti con il marchio ITR, marchio di cui nel frattempo ha chiesto la registrazione (visura UIBM Marchio ITR, Doc. 20 cautelare), quale chiaro indice dell'interesse per questo ramo aziendale, proponendo macchine per il riciclo che ricalcano in maniera quanto mai significativa quelle progettate e prodotte dalla , ossia i mulini a martelli e gli impianti CP_1 trasportabili di riciclaggio con mulini a martelli, macchine rappresentanti per circa il 60 % del CP_1 proprio fatturato (cfr. scheda tecnica ITR, Doc. 21 cautelare)
Secondo la convenuta tutte le macchine prodotte dal 2018 in poi dalla sarebbero frutto Pt_2 dell'illecito utilizzo e sfruttamento di know how tecnico di , invocando sul punto le CP_1 conclusioni del proprio consulente di parte.
c) L'utilizzo del materiale pubblicitario.
ha lamentato, altresì, l'utilizzo da parte di per pubblicizzare le proprie macchine, CP_1 Pt_1 di immagini di proprietà della e del materiale pubblicitario presente nel sito web e nel CP_1 catalogo di quest'ultima, addirittura parafrasandone interi testi descrittivi.
In tal modo on solo avrebbe violato i diritti di sulle fotografie, ma di fatto avrebbe Pt_1 CP_1 veicolato al pubblico, attraverso l'indebita riproduzione, un messaggio sulle qualità e prestazioni dei suoi prodotti evidentemente ingannevole e fuorviante.
Nel dare atto di aver rimosso il materiale pubblicitario dopo la notifica del ricorso introduttivo, di fatto vrebbe riconosciuto la propria responsabilità. Pt_1
d) La distrazione di clienti, fornitori e partner commerciali- la sottrazione del know how commerciale
Secondo , approfittando delle cruciali relazioni e conoscenze degli ex agenti e CP_1 Pt_1 Per_4
e dell'ex dipendente , sarebbe riuscita a insinuarsi anche nei rapporti tra Pt_7 Parte_5
e i propri fornitori e/o clienti, con il chiaro intento di sostituirsi totalmente ad essa al punto CP_1 di indurre fornitori e clienti, o potenziali tali, a ritenere prossima alla chiusura, anche solo CP_1 per il subentro nel mercato della che in nulla si distingueva dalla prima (stesso personale, stesse Pt_1 conoscenze tecniche, stessi progetti, stessi fornitori, stessi clienti ecc.).
In particolare, ha segnalato alcuni specifici episodi, sostenendo che:
17 - ha contattato il rivenditore in Cina di per istituire una relazione Persona_5 CP_1 commerciale, offrendogli in particolare macchinari equivalenti a quelli usualmente offerti dalla
(Flex 500 e Zig-Zag), con la promessa di applicare sempre e comunque prezzi inferiori a CP_1
Pt_1 quelli praticati dalla (cfr. email da a 21.12.2017, doc. 39 fascicolo cautelare). CP_1 CP_1
Co
- il per conto di aveva contattato la Hi storico fornitore della , per Per_4 Pt_1 CP_1 chiedere una quotazione per l'insonorizzazione di un mulino il cui render (lasciato dal a mani Per_4
Co della Hi era un render dei mulini già prodotti dalla (cfr. dichiarazione CP_1 Testimone_13 doc. 40 fascicolo cautelare);
- a maggio 2018 ha contattato della Carpenterie Metallica GT, Persona_5 Testimone_14 dichiarandosi interessato a ottenere per conto della ITR la fornitura di una carpenteria metallica identica a quella già fornita per i macchinari della ( doc. 41 fascicolo cautelare) CP_1
- ha formulato offerte commerciali ai clienti della avvalendosi del e della Pt_1 CP_1 Per_4
, così abusando del know how di per sfruttarlo nel proprio interesse e per sottrarre Per_2 CP_1
o distrarre occasioni di lavoro e/o collaborazione al punto di mettere seriamente in difficoltà la sopravvivenza nel mercato di;
in particolare, ha venduto nei primi giorni di gennaio CP_1 Pt_1
2018 macchinari per il riciclaggio a CTR Mediterraneo, alla quale nel mese di ottobre 2017 Per_5
e avevano formulato un'offerta per conto della avente ad oggetto
[...] Parte_5 CP_1 macchinari (cfr. e-mail del 16.10.2017, offerta per CTR Mediterraneo, doc. 42 fascicolo CP_1 cautelare;
Email del 19.10.2017 Offerta, doc. 43 fascicolo cautelare;
Allegato Email del 19.10.2017, doc.
43_b fascicolo cautelare); la CTR Mediterraneo avrebbe effettuato il proprio ordine alla società Pt_1
e ciò proprio tramite il Sig. , già referente del distributore Ambisort, ben noto al e Persona_9 Per_4 alla (Email del 29.01.2018 , Doc. 44_a fascicolo cautelare;
Allegato a Email del Per_2 Persona_9
29.01.2018 , Doc. 44_b fascicolo cautelare). Persona_9
- nel novembre 2018, nel proprio canale youtube, ha pubblicato, un video ripreso Pt_2 all'interno della fonderia Deral di Brescia, già cliente , contenente immagini di un mulino a CP_1 martelli e di un eddy current forniti alla Deral da (doc. da 57 a 60), presentando quelle CP_1 immagini come se fossero riferite a propri prodotti, in tal modo appropriandosi dell'avviamento commerciale e dei pregi dei prodotti di;
CP_1
- nel mese di agosto 2019, nel corso di una visita nello stesso stabilimento della Deral ha CP_1 scoperto che è perfino giunta a rimuovere da quelle medesime macchine i segni e marchi Pt_16
, sostituendoli con i propri (cfr. fotografie riprese nella sede di Deral nell'agosto 2019, CP_1 doc.61), e a proporre quell'impianto come referenza di propri prodotti a singoli potenziali clienti (in trattativa peraltro anche con la ), in tal modo appropriandosi dei pregi della macchine di CP_1
e ingenerare confusione per far credere avvenuta una sorta di incorporazione o sostituzione CP_1 dell'attività di ad opera di quella appena avviata da;
CP_1 Pt_2
18 - è riuscita a vendere i propri prodotti ai clienti di in Piemonte, Alumil in Pt_1 Parte_17
Grecia, a Cuneo, Revet in Toscana,None Recuperi di Torino, Moretti Recuperi di Matera, Persona_6 offrendo prezzi costantemente più bassi di un 30% rispetto alla miglior quotazione della;
CP_1
e) Le domande della convenuta.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice. CP_1
In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento degli illeciti già contestati a nella fase Pt_1 cautelare (ossia la violazione del know how commerciale e tecnico, la concorrenza sleale per appropriazione di segreti industriali e storno di dipendenti finalizzato all'acquisizione di segreti del concorrente, la concorrenza sleale per confusione e per appropriazione di pregi) e ha proposto le seguenti domande:
-ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Parte_1 produzione, vendita, promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa che precede, comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si è resa CP_1 responsabile l'attrice; ordinare altresì di cessare qualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato in narrativa e, comunque, qualsiasi illecita condotta di CP_1 concorrenza sleale o illecita come meglio descritta in narrativa;
- inibire a , in persona del legale rappresentante pro tempore, la produzione, vendita, Parte_1 promozione, e commercializzazione di tutte le macchine e impianti o loro componenti di cui alla narrativa che precede, comunque denominati, e di quelli che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare prodotti, realizzati o progettati sfruttando il know how tecnico e commerciale di o in CP_1 conseguenza della concorrenza sleale o degli illeciti di cui si è resa responsabile l'attrice; inibire altresì qualsiasi forma, anche solo parziale o indiretta, di utilizzo, comunicazione, diffusione, sfruttamento o violazione dei segreti commerciali e del know how di , come meglio individuato in CP_1 narrativa e comunque la prosecuzione e reiterazione degli illeciti anche per concorrenza sleale in narrativa dedotti;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutti prodotti, impianti o loro componenti, comunque denominati, costituenti violazione o utilizzo illecito dei diritti di o conseguenza della CP_1 concorrenza sleale o comunque degli illeciti di e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti Pt_1
o chiunque ne abbia comunque la disponibilità, con cancellazione degli ordini anche già accettati e assegnazione in proprietà di di quegli impianti o componenti;
CP_1
19 - ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese di di ogni forma di Pt_1 comunicazione tecnica e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizzata con strumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare e/o ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
- fissare a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di , Pt_1 CP_1 una penale di Euro 60.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da comunque denominato, in violazione dell'ordine di cessazione e dell'inibitoria come sopra Pt_1 emessi e per ogni fatto illecito comunque commesso in violazione di detta inibitoria;
una penale di Euro
10.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia per lo scopo, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patiti e patiendi da per gli illeciti sopra descritti, sia di natura patrimoniale CP_1 che non patrimoniale, ivi compresi il danno emergente e il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e
1227 C.c., per un importo pari ad €3.000.0000,00 o a quella diversa – anche maggiore – misura che verrà ritenuta di giustizia, secondo la liquidazione da farsi in questo giudizio, in base alle risultanze che emergeranno in corso di causa anche a seguito di CTU contabile o, in difetto, secondo equità;
- condannare altresì ai sensi dell'art. 125 Cpi. alla retroversione degli utili realizzati Parte_1 mediante la commercializzazione dei macchinari/impianti/componenti in violazione dei diritti di qui dedotti, per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso;
CP_1
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 Cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet della attrice per almeno 30 giorni consecutivi dal deposito della sentenza, autorizzando la pubblicazione sul sito della;
e disporre altresì la pubblicazione della sentenza su due CP_1 quotidiani a tiratura nazionale (Il ed ) e su due riviste specializzate del Controparte_2 CP_3 settore (“Recycling” e “Recycling International”) , per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura della convenuta ma a spese della attrice (con diritto della convenuta di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta).
***
2.6. Concessi i termini di rito, con ordinanza datata 1/02/2022, il precedente Giudice Istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo cautelare RG 8465/2018 e la desecretazione del materiale acquisito nel corso della descrizione.
Con ordinanza del 9/03/2022, è stata ammessa CTU tecnica al fine di formare copia dei files desecretati e riorganizzarli per categorie, nominando a tal fine l'ing. . Per_10
20 Con successiva ordinanza dell'11/10/2022, il G.I. ha disposto l'espletamento di c.t.u., affidata al medesimo Ing. , al fine di verificare sotto il profilo tecnico: Per_10
-se i documenti di costituiscano informative non generalmente note agli esperti del CP_1 settore;
- se i mulini realizzati da siano realizzati secondo le informative “ ”; Pt_1 CP_1
- se i disegni a cartiglio derivino e/o riprendano le informative ”; Pt_1 CP_1
- se il brevetto italiano IT 1384622 presenti i caratteri di novità, altezza inventiva necessari per la loro validità;
- se i mulini di interferiscano o meno con l'ambito di validità di detta privativa. Pt_1
Depositata la relazione peritale in data 13/06/2024, la difesa dell'attrice ha chiesto il passaggio della causa in decisione sull'an, mentre il difensore della convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda di contraffazione di brevetto.
La causa è stata poi trattenuta in decisione sull'an dal nuovo G.I. nel frattempo designato.
3.La domanda di nullità del brevetto IT 1384622 e EP 2203253 proposta dall'attrice. CP_1
3.1. La domanda è infondata.
Va premesso che l'art. 121 comma 1 c.p.i. prevede che “L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”, sancendo una presunzione di validità del titolo di proprietà industriale e, per l'effetto, della sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la tutela.
3.2.I requisiti positivi del brevetto per invenzione sono l'industrialità, la novità e l'originalità. Il primo requisito non è in contestazione, richiedendo l'art. 49 c.p.i. che l'oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.
La novità consiste nella differenza formale tra l'invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l'art. 46 c.p.i. un'invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano il sapere tecnologico accessibile al pubblico del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale
Bologna, Sez. spec. 18/04/2013).
21 Il giudizio di novità è assoluto: l'invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo ad opera di terzi o dell'inventore medesimo. Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell'invenzione da parte dell'inventore o di terzi.
Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48
c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
L'originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un ulteriore filtro per l'accesso alla tutela brevettuale e ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l'art. 48
c.p.i. “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell'invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce. L'attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un'idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva. Il requisito dell'attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all'art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).
3.3.Sul punto, il c.t.u. ing. , chiamato ad accertare “se il brevetto italiano IT 1384622 Per_10 presenti i caratteri di novità, altezza inventiva necessari per la sua validità”, ha concluso per la validità del brevetto italiano IT 1384622.
Ha premesso che il brevetto è stato depositato il 25 settembre 2007 con il titolo "Struttura di mulino, particolarmente per la frantumazione di corpi in materiali metallici riciclabili e simili" ed è stato concesso il 30 dicembre 2010.
Ha esaminato dettagliatamente le caratteristiche tecniche del mulino a martelli oggetto del brevetto comparandole con quelle del trituratore TH RS 150 e del trituratore SG 1300 della
[...] macchine indicate dall'attrice quali anteriorità integranti public prior use, in quanto CP_10 immesse nel mercato prima della data di deposito del brevetto CP_1
Secondo il c.t.u. (v. pagg. 10 e seguenti della relazione peritale depositata in data 13.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata) le macchine indicate dall'attrice non riproducono la presenza di rotori a martelli, atti a trascinare i corpi da frantumare attraverso l'intercapedine per la loro frantumazione per azione contundente e lacerante dei martelli. La differenza tra il mulino Panizzolo, da
22 una pate, e i trituratori TH RS 150 e SG 1300 della dall'altra, consiste nel CP_10 fatto che il primo è un frantumatore a martelli e non un trituratore come gli altri due.
Pertanto, gli esempi di arte nota non riproducono tutte le caratteristiche della rivendicazione principale indipendente del brevetto . CP_1
Quanto all'altezza inventiva, il c.t.u. è partito dalla premessa che i trituratori invocati dall'attrice quali esempi di arte nota prevedono “analogamente alla macchina rivendicata la possibilità di estrarre una struttura a culla a più conche di alloggiamento per i rotori da una sede di accoglimento ricavata sulla carcassa per agevolare operazioni di messa a punto e manutenzione”, rilevando, tuttavia, che “anche derivando l'idea generale di creare una struttura a culla estraibile dalle macchine TPA ed TH il tecnico medio del settore non avrebbe saputo come implementare in una macchina frantumatrice a struttura a culla fissa la struttura a culla mobile di una macchina trituratrice.
Innanzitutto, è evidente che non avrebbe potuto semplicemente impiegare la conca mobile della frantumatrice in quanto: le griglie fisse parte della conca non sono compatibili con la frantumatrice, le sedi per più alberi a lame non sono compatibili con la sede per il singolo albero a martelli, ma soprattutto rimane indefinito dove posizionare il pettine ovvero gli elementi contro cui i martelli forzano i pezzi di lamiera e dove supportare l'albero porta martelli.
In sostanza se anche il tecnico del settore avesse potuto derivare l'idea generale di estrarre la conca dalla sede della carcassa in una macchina frantumatrice non avrebbe poi implementato tale idea stante la diversità della struttura a culla per la macchina trituratrice e stante la totalmente nuova progettazione che avrebbe dovuto attuare per montare la struttura
a culla mobile. Si vuole sottolineare che NON rileva il fatto che la rivendicazione 1 sia silente sull'appoggio dell'albero o sulla posizione del pettine. Ciò che rileva è se il tecnico avrebbe o meno modificato la closest prior art sulla base delle trituratrici allo scopo di risolvere il suo problema tecnico oggettivo”.
Le conclusioni del c.t.u., sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici, sono condivisibili nel merito.
La domanda di nullità, pertanto, non può trovare accoglimento.
4.La domanda di contraffazione proposta dalla convenuta in via riconvenzionale.
4.1.La domanda di accertamento della contraffazione proposta dalla convenuta è stata rinunciata, Per_1 alla luce delle conclusioni del c.t.u. ing. secondo cui “i mulini di on interferiscono con l'ambito di Pt_1 tutela del brevetto in quanto non prevedono una struttura a culla che alloggi il rotore e che sia incassata in una CP_1 sede della carcassa per agevolare la sua estrazione e con essa le operazioni di manutenzione.
Il CTP ing. di parte convenuta con onestà intellettuale non ha neppure tentato di sostenere la contraffazione del CP_11 brevetto I disegni delle macchine Omar/ITR le foto, i dépliant riportano tutti l'assenza della struttura a CP_1 culla” ( v. rel. c.t.u. in atti).
Secondo la Suprema Corte “la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus
23 tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., senza disporre del diritto (Cass. Sezioni Unite del
7.2.2024, n. 3453)
Sul punto va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
5.Gli effetti della transazione del 28.3.2018.
5.1.Prima di passare all'esame degli addebiti di concorrenza sleale e sottrazione di informazioni commerciali e tecniche, va scrutinata la domanda di di poter beneficiare degli effetti favorevoli Pt_1 della menzionata transazione del 28.3.2018 ai sensi dell'art. 1304 c.c.
La domanda di basata sulle seguenti argomentazioni: Pt_1
- trattasi di una transazione avente ad oggetto il debito solidale nella sua interezza;
- l'art. 1304 c.c. si applica ai casi in cui venga attribuito al terzo un profilo di responsabilità di natura solidale con la concorrente responsabilità di soggetti aderenti alla transazione;
- nel corpo della transazione si fa spesso riferimento ad “altra azienda”, con la cui collaborazione e avrebbero posto in essere i comportamenti asseritamente illeciti oggetto della Per_4 Pt_7 transazione, ed è pacifico che tale “altra azienda” fosse proprio , così come è pacifico che tale Pt_1 azienda fosse ritenuta corresponsabile degli illeciti attribuiti a e , con ciò realizzandosi il Per_4 Pt_7 presupposto della legittimazione di ad avvalersi della transazione stipulata dai soli Parte_1
e ; Per_4 Pt_7
- l'imprenditore concorrente e il terzo interposto rispondono del medesimo danno, essendo l'intero danno frutto dell'azione coordinata dei due soggetti, anche ove conseguenza del fatto di uno solo di essi;
- la quantificazione del presunto danno, dedotto in transazione, è certamente riferita anche alla attività di poiché nella lettera 16.01.2018 dell'Avv. De Martini, richiamata nella Parte_1 transazione, aveva quantificato la propria pretesa risarcitoria nella somma di Euro CP_1
150.000,00, riferita non alle sole azioni di o , ma a tutti i fatti ivi lamentati, tra cui Per_4 Pt_7 espressamente alcune condotte che coinvolgevano direttamente come si evinceva dalle Parte_1 seguenti espressioni contenute nella lettera: il “tentativo di stornare dipendenti della Parte_18
favore di altra Azienda”; “a tale Azienda (…) avete altresì promesso di trasferire il know how
[...] della : “avete contattato clienti della in particolare l'azienda Parte_4 Controparte_9 cinese Jono, per proporre alla stessa il macchinario Flex 500 and Zig-Zag prodotto da azienda concorrente”;
-alcune clausole della transazione si riferiscono ad attività ipotizzabili solo in capo ad Parte_1
, in particolare nella parte in cui si fa riferimento alla collaborazione tra e e altra azienda Per_4 Pt_7 che proponeva i propri prodotti tramite gli stessi e e ove si cita la presunta attività svolta Per_4 Pt_7
24 da di concerto con e volta a stornare i dipendenti di (alinea 6 Parte_1 Per_4 Pt_7 CP_1 delle premesse), nonché nella parte in cui si fa riferimento ( art. 3), alle attività di “concorrenza sleale”, non certo ipotizzabili in capo ai soli e , privi della qualità di imprenditori;
Per_4 Pt_7
- alla transazione hanno partecipato non solo e e la loro società, la Per_4 Pt_7 Controparte_9
ma la stessa titolare dei diritti asseritamente violati, pur in assenza di alcun
[...] Parte_4 rapporto diretto intercorrente tra quest'ultima e e , nonchè e , Per_4 Pt_7 Pt_12 Parte_6 nel loro ruolo di amministratori della a conferma della concentrazione Controparte_9 nell'unica transazione di tutte le questioni derivanti dal pregresso rapporto;
- alla transazione non ha partecipato il , benché alcune condotte fossero state a lui imputate Per_1 fin dalla citata lettera datata 16.01.2018 del legale di , nella quale il era stato indicato CP_1 Per_1 quale l'autore materiale della copiatura dei file o, quantomeno, della consegna a terzi della password di accesso al computer da cui era avvenuto il trasferimento dei dati, onde la transazione copre tutti i fatti avvenuti prima della sua sottoscrizione (di cui fa certo parte la copiatura dei file);
- dal punto di vista oggettivo, per quanto riguarda lo storno dei dipendenti, la rinuncia di CP_1 deve ritenersi estesa ai fatti successivi, ed in particolare alla conclusione del contratto di lavoro presso e allo svolgimento presso quest'ultima dell'attività propria dei dipendenti stornati, e per Parte_1 quanto riguarda la sottrazione di segreti, alla loro utilizzazione da parte di Parte_1
- secondo la giurisprudenza, soltanto i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. Cass. n. 20981/2011 , Cass. n.
7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
- con la stessa transazione aveva inoltre rinunciato ad agire anche “in relazione ad Parte_4 ogni altro atto o fatto anche non dedotto e/o in precedenza non contestato”, ottenendo analoga rinuncia da parte di e , quindi aveva sottoscritto tale transazione avendo ben Per_4 Pt_7 CP_1 chiaro il quadro degli eventi e quale fosse la partecipazione di così come aveva ben Parte_1 chiaro in che misura quest'ultima potesse essere astrattamente ritenuta responsabile, in solido con e , degli illeciti ipotizzati a loro carico e degli sviluppi delle loro condotte;
Per_4 Pt_7
- nessuna espressione della transazione legittima l'esclusione della sua efficacia in favore di Pt_1 né vi è alcuna ripartizione di responsabilità o alcuna individuazione di “quote” di responsabilità espressamente addossate alle parti della transazione, anzi, i fatti dedotti in transazione sono tutti astrattamente ricondotti al comportamento dei firmatari, con il coinvolgimento di “terza azienda”.
5.2.Dal canto suo, la convenuta si è opposta alla domanda sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni (v. pag. 6 ss. comparsa costituzione):
25 -la transazione ha riguardato fatti ulteriori e diversi da quelli oggetto della presente causa (es. rapporti societari tra , e ); CP_1 Parte_8 Persona_11
- non ha riguardato fatti e responsabilità di cui qui invece si discute (es. responsabilità di er le Pt_1 condotte successive all'accordo stesso);
-anche le parti dell'accordo (e le responsabilità coinvolte) erano diverse da quelle dell'odierno contendere: e ciò non solo perché non è mai stata parte della trattativa, ma anche perché era Pt_1 invece parte dell'intesa anche la oltre ai Sig.ri ; Controparte_9 CP_1
-non è affatto vero che quella transazione abbia riconosciuto a o chicchessia diritti o Per_4 Pt_7 impunità su fatti successivi.
5.3. Sulla questione dibattuta tra le parti, va ricordato che secondo la giurisprudenza il primo comma dell'art. 1304 cod. civ. consente, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere dichiarando di volerne profittare, ossia esercitando un diritto potestativo che può avere luogo anche nel corso del giudizio e che non è soggetto a termini di decadenza, non costituendo "un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti" (Cass. civ., Sez. II, Ord., 14 febbraio 2025, n. 3818; Cass. 25/9/2014, n. 20250; Cass.
18/6/2018, n. 16087).
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni unite, la previsione dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce alla sola transazione che riguardi l'intero debito solidale, ma non anche all'ipotesi in cui abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata, la quale è certamente "configurabile - sempre che, beninteso, l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori - quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione (Cass., Sez. U,
30/12/2011, n. 30174; in tal senso v. anche Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 14550 del 2009, Cass. n.
7485 del 2007, Cass. n. 9396 del 2006 e Cass. n. 8946 del 2006), né un'indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, una volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla, perciò, valga ad ostacolare la libera esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174).
La transazione pro -quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, giacché è la comunanza dell'oggetto della
26 transazione stessa a far sì tale diritto possa essere esercitato dal condebitore solidale, riducendo l'ammontare dell'intero debito (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174; Cass., Sez. 1, 3/3/2022, n. 7094).
Pertanto, la transazione determina in tal caso esclusivamente lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, riguardando unicamente il debitore che vi aderisce senza coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, e senza vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori (Cass., Sez. 3, 25/1/2024, n. 2426; Cass., Sez
1, 03/03/2022, n. 7094), restando siffatta situazione al di fuori del perimetro applicativo dell' art. 1304 cod. civ. (Cass., 30/112011, n. 25553, Cass., Sez. un., 30/12/2011, n. 30174; Cass., 17/1/2013, n. 1025;
Cass., 11/7/2014, n. 15895; Cass., 30/12/2014, n. 27547; Cass., 27/8/2015, 17240; Cass., 30/9/2015,
n. 19541; Cass., 7/10/2015, n. 20107; Cass., 17/11/2016, n. 23418; Cass., 18/6/2018, n. 16087; Cass.,
6/7/2020, n. 13877) e imponendo al giudice di verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante sul debitore transigente, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n.
30174; Cass., Sez. 1, 24/9/2021, n. 25980).
Nel caso in cui, invece, la transazione abbia ad oggetto l'intero debito solidale, essa produce i suoi effetti estintivi nei limiti dell'obbligazione solidale e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende alla parte dell'obbligazione che non sia solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori (Cass., Sez. 3, 1/10/1994, n. 7979; Cass., Sez. 3, 2/8/2000,
n. 10115; Cass., Sez. 3, 17/1/2001, n. 10115; Cass., Sez. 3, 17/1/2001, n. 573; Cass., Sez. 3,
30/10/2009, n. 23057), sicché la possibilità di profittare della transazione si ha soltanto fino a quando vi sia la solidarietà, mentre la norma resta inapplicabile per la parte di debito relativa a uno soltanto dei condebitori
In siffatta situazione, il debitore solidale, che dichiara di volere profittare della transazione stipulata dall'altro condebitore solidale, rinuncia sostanzialmente alle difese inerenti al rapporto originario nei confronti del creditore, ossia a far valere una situazione differente rispetto a quella che emerge dalla transazione, comportando la sua condotta la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, nel quale può solo discutersi dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare (Cass., Sez. 3,
1/12/2021, n. 37848).
Lo stabilire, poi, se, in concreto, la transazione tra il creditore e uno dei debitori in solido abbia avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare,
27 che il giudice di merito è chiamato a compiere secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362
e segg. c.c. (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174).
In particolare, l'oggetto della transazione tra creditore e uno dei condebitori solidali, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, "va accertato sulla base di una attenta e precisa ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti da compiersi secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 c.c. e segg. che consenta di comprendere quale sia stata la loro intenzione (e soprattutto entro quali limiti il creditore abbia effettivamente inteso rinunciare all'obbligazione solidale e/o alla stessa solidarietà in sede transattiva)"; "ciò che rileva, ai fini della qualificazione del negozio transattivo ed all'individuazione del suo oggetto, non è il contenuto concreto delle reciproche concessioni pattuite tra i transigenti (che ben possono avere ad oggetto la sussistenza e l'entità del debito complessivo), ma l'intenzione di questi ultimi di definire in via transattiva esclusivamente la posizione del coobbligato transigente ovvero il complessivo rapporto obbligatorio: è ciò che costituisce, in definitiva, l'effettivo oggetto della transazione"; pertanto, "nel caso in cui creditore e coobbligato intendano definire in via transattiva solo la posizione di coobbligato solidale del transigente, senza in alcun modo pregiudicare le ragioni del creditore nei confronti degli altri coobbligati al fine della soddisfazione dell'intero debito, alla transazione non potranno essere riconosciuti effetti esterni". Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 marzo 2022, n. 7094 (rv. 664168-02, Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 settembre 2024, n.
25170).
5.4.Alla luce dei principi esposti, occorre ora esaminare la transazione stipulata tra Parte_4
e , da una parte, e e Controparte_9 Parte_6 Pt_12 Persona_5 CP_5 dall'altra.
Come si evince dal testo della transazione (doc. 4 del doc. 70 di prodotto in fase cautelare) CP_1 nelle premesse le parti hanno evidenziato che aveva contestato a e di avere: CP_1 Pt_7 Per_4
- intrattenuto rapporti di lavoro con imprese terze incompatibili con la loro carica di amministratori della e in conflitto di interessi con quest'ultima; Controparte_9
- preso contatti con clienti di per proporre la vendita di macchinari prodotti da terzi;
Parte_4
- tenuto condotte denigratorie della Parte_4
- ottenuto rimborsi spese e di trasferta non dovuti;
- omesso la restituzione di alcuni beni aziendali loro in uso;
- formattato i cellulari e PC aziendali in uso distruggendo dati aziendali;
- svolto attività in concorrenza;
- tentato di stornare i dipendenti in favore di azienda terza con promessa di trasferire il knowhow aziendale;
- asportato dal server aziendale centinaia di file contenenti disegni tecnico-costruttivi dei macchinari prodotti da Parte_4
28 - tenuto comportamenti configuranti concorrenza sleale e violato il divieto di concorrenza;
Per tali violazioni, ha premesso di aver chiesto stragiudizialmente un risarcimento di CP_1
€150.000,00, oltre alla restituzione delle somme già indebitamente percepite, pari a € 19.079,22 quanto a e a € 14.484,30 quanto a . Per_4 Pt_7
Dalle premesse risulta, altresì, che e avevano respinto tali addebiti ed a loro volta avevano Per_4 Pt_7 contestato all'amministratore e a di avere: Parte_6 Parte_4
- ridotto unilateralmente le provvigioni dovute alla a danno dei soci e Controparte_9 Per_4
; Pt_7
- dirottato sulla trattative commerciali precedentemente condotte dalla Parte_4 [...]
con grave danno per quest'ultima società e i soci di minoranza, riservandosi l'azione di Controparte_9 responsabilità verso gli amministratori;
- omesso il pagamento dei compensi a e , amministratori della Per_4 Pt_7 Controparte_9
- omesso di versare ai soci e gli utili dell'anno 2016; Per_4 Pt_7
- impedito ai soci e l'accesso alla documentazione societaria;
Per_4 Pt_7
- leso i diritti dei soci di minoranza con conseguente sussistenza del loro diritto di recesso.
Sulla base di tali premesse, le parti hanno concluso la transazione concordando le seguenti condizioni:
- la rinuncia da parte della società all'azione di responsabilità e/o di Controparte_9 risarcimento danni e/o di concorrenza sleale e/o di violazione degli obblighi di amministratore e a qualsiasi titolo nei confronti dei sigg. e in relazione ai fatti dedotti in Persona_5 CP_5 premessa e a ogni altro fatto o atto anche non dedotto e in precedenza non contestato dichiarando di non avere nulla a che pretendere dagli stessi a qualsivoglia ragione o titolo;
- la rinuncia da parte di all'azione di responsabilità e/o di risarcimento danni e/o di Parte_4 concorrenza sleale e/o di violazione del diritto di autore e del diritto industriale nei confronti dei sigg.
e in relazione ai fatti dedotti in premessa e a ogni altro fatto o atto anche Persona_5 CP_5 non dedotto e in precedenza non contestato dichiarando di non avere nulla a che pretendere dagli stessi a qualsivoglia ragione o titolo;
- il versamento da parte della società a e della somma di € Controparte_9 Per_4 Pt_7
4.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento danni;
- la rinuncia da parte di e ad ulteriori pretese economiche ed all'azione di responsabilità Per_4 Pt_7 nei confronti degli altri amministratori di dichiarando di non avere null'altro a Controparte_9 che pretendere dalle società e a qualsivoglia ragione o titolo;
Parte_4 Controparte_9
- la rinuncia da parte di tutti i sottoscrittori a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di , , e Controparte_9 Parte_6 Parte_13 Persona_5 CP_5
e a qualsivoglia domanda di risarcimento danni e pagamento somma a qualsivoglia titolo
[...]
29 nascente o derivante da fatti o eventi connessi all' amministrazione di o alla Controparte_9 qualità di soci;
- l'impegno in capo a e di cedere a e le loro quote in Per_4 Pt_7 Tes_9 Parte_13 [...] per il corrispettivo simbolico di un euro;
Controparte_9
- la rinuncia da parte dei cessionari alla liquidazione della quota e la rinuncia da parte di
[...]
e e al divieto di concorrenza nei confronti di e Controparte_9 Tes_9 Parte_13 Per_4
, derivante dalla cessione delle quote o dalle qualità da essi rivestite nella Pt_7 Controparte_9
[...]
Le parti hanno quindi così concluso ( clausola 8): “Con l'esatto adempimento della presente le parti danno altro di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione e rinunciano a qualsivoglia domanda potesse sorgere anche in futuro in relazione a qualsivoglia fatto o evento sorto antecedentemente alla firma della presente"
5.5.Come risulta da una piana lettura del testo contrattuale, l'oggetto della transazione era costituito solo in parte da alcuni dei fatti oggetto del presente giudizio, ossia la concorrenza sleale posta in essere da e in danno di (tramite storno di dipendenti, denigrazione, sottrazione Per_4 Pt_7 Parte_4 di clienti e informazioni commerciali) e l'asportazione dal server aziendale di centinaia di file contenenti disegni tecnico-costruttivi dei macchinari prodotti da Parte_4
La transazione ha avuto ad oggetto, altresì, questioni estranee al presente giudizio, riguardanti i rapporti tra e , quali agenti, soci e amministratori di da una Per_4 Pt_7 Controparte_9 parte, e quest'ultima società e il suo amministratore , dall'altra e segnatamente, in Parte_6 base alle premesse:
-secondo le rivendicazioni di i rapporti di lavoro intrattenuti da e Controparte_9 Per_4
con aziende terze, incompatibili con la carica di amministratori di la Pt_7 Controparte_9 mancata consegna di beni aziendali, la distruzione di dati, il percepimento di somme non dovute;
-secondo le rivendicazioni di e , il danno cagionato dall'amministratore Per_4 Pt_7 [...]
alla società e ai soci di minoranza con la riduzione delle Parte_6 Controparte_9 provvigioni, dirottate in favore di il mancato versamento degli utili della società Parte_4
, il mancato pagamento dell'indennità ad essi spettante quali amministratori di Controparte_9
il mancato accesso alla documentazione. Controparte_9
Con la transazione è stata regolata, infine, la cessione delle quote detenute da e a Pt_7 Per_4 favore di e , unici soci della e altresì soci della Parte_6 Parte_13 Parte_4
(in quest'ultima società erano inizialmente soci di maggioranza, per poi Controparte_9 diventare unici soci dopo la cessione delle quote da parte di e ). Per_4 Pt_7
L'oggetto della transazione, quindi, non coincide con l'oggetto del presente giudizio, poiché quest'ultimo non comprende i rapporti tra e da una parte e la società , il Per_4 Pt_7 Controparte_9 suo amministratore e i suoi soci dall'altra, ma comprende fatti più ampi e anche successivi alla stipula
30 della transazione ( l'appropriazione di segreti commerciali, l'illecito utilizzo delle informazioni commerciali e tecniche, la concorrenza sleale per imitazione, denigrazione, la sottrazione di clienti e fornitori etc).
Contrariamene a quanto sostenuto dall'attrice, la transazione non comprende i fatti successivi alla sua stipula, deponendo in senso contrato il chiaro tenore letterale dell'art. 8, norma di chiusura che fa riferimento espresso “ a qualsivoglia fatto o evento sorto antecedentemente alla firma della presente”.
Anche se il riferimento ad “altra azienda “ contenuto in alcune espressioni della transazione riguarda indubbiamente quale concorrente negli illeciti posti in essere da e , lo stesso Pt_1 Per_4 Pt_7 oggetto della transazione, esteso a rapporti estranei al presente giudizio, come innanzi esposto, rende evidente che le parti non hanno inteso regolare i fatti successivi alla firma della transazione, né tantomeno l'intero debito derivante dai fatti oggetto del presente giudizio, ma solo definire in via transattiva esclusivamente la posizione dei transigenti e , quali ex soci, agenti e Per_4 Pt_7 amministratori di i quali avevano avanzato a loro volta delle pretese Controparte_9 risarcitorie coinvolgenti e e hanno anche ceduto Controparte_9 Tes_9 Parte_13 per effetto della transazione le loro quote ai soci di maggioranza.
La compensazione quasi totale delle rispettive pretese delle parti (fatta eccezione per la modesta somma versata a e ) e il nuovo assetto societario della Per_4 Pt_7 Controparte_9 conseguente alla transazione rende evidente che oggetto di quest'ultima è solo la posizione di e Per_4
. Pt_7
La proponibilità delle domande riconvenzionali della convenuta non è, pertanto, preclusa dalla transazione del 28.3.2018, la quale non ha effetti esterni e ha solo l'effetto di sciogliere la solidarietà tra e limitatamente ai fatti che ne costituiscono oggetto, posti in essere da e Per_4 Pt_7 Pt_1 Per_4
prima della stipula della transazione (28.3.2018) in concorso con (concorrenza sleale Pt_7 Pt_1 nella forme contestate e sottrazione di disegni costruttivi dei macchinari costruiti da e di CP_1 informazioni commerciali), secondo i principi innanzi esposti.
6. La sottrazione dei segreti commerciali: le informazioni tecniche e industriali.
6.1.In ordine alla sottrazione della documentazione tecnica e costruttiva, ha dedotto che CP_1
l'ex dipendente nei mesi che hanno preceduto le sue dimissioni ha effettuato un massivo Per_1 download di centinaia di file relativi a disegni tecnici e costruttivi (v. doc. 17a-e cautelare).
La circostanza ha trovato conferma nella fase cautelare di esecuzione della descrizione, nella quale il
CTU ha acquisito oltre un migliaio di file contenenti progetti e documentazione tecnica di provenienza
, rinvenuti in due unità di memoria removibili accoppiate al computer in uso a , ex CP_1 Per_1 dipendente di passato alle dipendenze di resso la sede di Vigonovo. CP_1 Pt_1
31 Gli artt. 98 e 99 c.p.i. tutelano non qualsivoglia dato destinato a rimanere riservato, ma vere e proprie informazioni aziendali ed esperienze di natura tecnico-industriale e commerciale che siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei vari elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
La legge richiede, altresì, il valore economico delle informazioni in quanto segrete e l'esistenza di misure di protezione da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto;
le informazioni tutelate ricomprendono il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche che abbiano valore commerciale.
6.2.Il patrimonio informativo (tecnico e commerciale) di risulta essere stato presidiato CP_1 dall'adozione di stringenti misure a tutela della segretezza sia attraverso l'utilizzo di appositi sistemi hardware e software (sistemi di identificazione ed autorizzazione), sia attraverso l'adozione di misure regolamentari e contrattuali (v. Regolamento Interno Aziendale e per l'utilizzo del sistema informatico e
Lettera di consegna, v docc. 18 e 19 fase cautelare).
In particolare, era prevista una specifica gerarchia dei permessi di accesso ai dati informatici in funzione dei rispettivi contenuti, presidiata dall'adozione di specifiche e riservate credenziali, ad uso esclusivo del singolo dipendente, per l'accesso al server e alle singole cartelle.
In base al regolamenti aziendali, inoltre, era:
. vietato l'uso del pc affidato, portatile o fisso, per scopi personali o il salvataggio in esso di file non attinenti all'attività lavorativa;
- imposto ai dipendenti di comunicare ogni sottrazione degli stessi o anomalia di funzionamento che si fosse verificata;
- imposto ai dipendenti di non abbandonare la propria postazione pc se non dopo averlo spento o disconnesso, in modo che l'accesso ai dati chiedesse nuovamente un'autenticazione ad hoc;
- vietato l'utilizzo di dispositivi di memorizzazione personali o non pertinenti all'attività lavorativa e l'installazione sui pc aziendali di programmi non espressamente consentiti dal Responsabile informatico;
- fatto obbligo a tutti i dipendenti di rispettare le norme sul diritto d'autore sui brevetti e sul segreto industriale che tutelano i contenuti di proprietà della Parte_4
- vietato l'uso della posta elettronica aziendale per scopi personali e reso obbligatorio controllare gli allegati prima di procedere al download.
Sin dal momento dell'assunzione, i dipendenti risultano essere stati ammoniti (e contrattualmente obbligati) a rispettare il più assoluto riserbo sui dati aziendali e tanto risulta avvenuto anche per i dipendenti , e (cfr. lettera di assunzione , doc. 06 fascicolo fase Per_1 Per_3 Per_2 Per_1 CP_1 cautelare;
contratto , Doc. 8 ibidem;
contratto Doc. 10 ibidem). Parte_5 Per_3
32 Ai medesimi dipendenti risulta anche consegnato il regolamento aziendale ( v. doc. 19 ibidem )
Trattasi di circostanze che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte di e che in ogni caso sono comprovate dai documenti prodotti in atti. Pt_1
6.2. Sulla natura delle informazioni tecniche e costruttive al c.t.u. è stata demandata la seguente indagine;
“verifichi il CTU sotto il profilo tecnico
- se i documenti e tecnici a e/o comunque la documentazione tecnica di Persona_12 provenienza relativa a disegni tecnici e costruttivi o comunque relativi ai macchinari CP_1
“ “rinvenuti in sede di descrizione e/o comunque i documenti prodotti da CP_1 CP_1 relativi a mulini o loro componenti costituiscano o meno, nella loro configurazione e combinazione di elementi, informative non generalmente note o non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- se i mulini realizzati da quali i mulini a martelli fissi serie HMS e loro varianti, i mulini a Pt_1 martelli mobili serie HMM e loro varianti (a titolo esemplificativo, 100H – High Impact HMS 040 Ref;
HMM 060; HMS 060; HMM 080; HMS 080; HMM 100; HMS 100; HMM 130; HMS 130; HMS 150;
HMS 120Hi; HMS 150H), o comunque denominati, nel loro insieme o nei lori singoli componenti derivino e/o riprendano o comunque siano realizzati secondo le informative ” di cui sopra o CP_1 ne siano indipendenti;
- se i disegni a o comunque riconducibili a detta parte e comunque il materiale Parte_19 tecnico ad essa riconducibile, riferiti ai macchinari di cui sopra o loro componenti, derivino e/o riprendano le informative “ ” di cui sopra o ne siano indipendenti”. CP_1
Nella relazione depositata in data 13.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata, il c.t.u. ing. Per_1
ha evidenziato che “I disegni a rinvenuti presso urante la Descrizione Giudiziaria Persona_12 Pt_1 definiscono una mole rilevante di oltre un migliaio di disegni costruttivi ovvero di file di disegno tecnico (…)Non si tratta di informazioni standardizzate ma il frutto di una pluriennale attività di progettazione della società (cfr. CP_1 pagg. 6 e 88-89 CTU); … “è evidente che quanto si può riprodurre con misurazioni o tecniche di reverse engineering delle macchine di presenti sul mercato non è minimamente paragonabile con l'insieme ordinato dei disegni che sono CP_1 stati rivenuti negli archivi di che appartiene a (cfr. pag. 22 CTU). Pt_1 CP_1
Il c.t.u. ha quindi così concluso (v. pagg. 88-90 relazione peritale):
“I disegni a cartiglio rinvenuti presso durante la Descrizione Giudiziaria ovvero i documenti CP_1 Pt_1 di cui al quesito costituiscono informative non generalmente note agli esperti del settore ovvero un presupposto CP_1 per un importante valido know-how.
Tali disegni costruttivi riportano indicazioni di quote, di tolleranze, di lavorazioni, di materiali e sono un bagaglio importante atto a consentire a chi li possiede di realizzare macchinari complessi quali sono le macchine a mulini a martelli.
33 I mulini realizzati da ono stati realizzati come una evidente derivazione dei mulini di ricalcando in Pt_1 CP_1 maniera pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi;
si è trattato di comprendere in questa fase tecnica in accordo con il quesito del Giudice SE una tale derivazione sia stata realizzata lecitamente a partire dal know- how personale del sig. ovvero da informazioni divulgate delle macchine vendute da oppure invece come Per_1 CP_1 derivazione / copiatura da informazioni riservate di CP_1
I disegni degli organi delle macchine sono sostanzialmente diversi dai disegni degli organi delle macchine di Pt_1 pur riproducendo sostanzialmente gli stessi organi e spesso con la stessa logica ma quasi sempre con scelte CP_1 dimensionali diverse.
I disegni di non sono una derivazione diretta dei disegni di ovvero non è stato effettuato alcun Pt_1 CP_1 copia/incolla di insiemi o particolari dei disegni di In altre parole, nella sua progettazione è partita da CP_1 Pt_1 un foglio bianco.
È stato riscontrato in un numero esiguo di una decina di disegni una evidente derivazione dei disegni ai disegni Pt_1 nel senso che questi disegni sono stati realizzati in questo caso ragionevolmente solo avendo davanti i CP_1 CP_1 disegni quotati di Per questo numero limitato di disegni (una decina su oltre un migliaio) le corrispondenze CP_1 riscontrate in quote e tolleranze non consentono ragionevolmente di avvallare la tesi dell'attrice dell'autonoma Pt_1 progettazione ovvero della derivazione delle quote e tolleranze coincidenti da standard di mercato o da misurazioni sulle macchine CP_1
Consultato il proprio ausiliario disegnatore considerati i disegni delle parti e le loro proprietà è “ragionevole” ritenere che la maggioranza dei disegni di siano stati ottenuti in parte con autonoma progettazione grazie al know how Pt_1 personale del sig. che ha introdotto ovunque moltissime varianti dimensionali in parte grazie all'aiuto dell'avere a Per_1 disposizione i disegni di CP_1
Quest'ultima valutazione è supportata in particolare dal fatto che molti disegni di realizzati dal sig. Pt_1 Per_1 hanno datazione tecnicamente non compatibile o poco compatibile con una del tutto autonoma progettazione sulla base solo del know-how mnemonico del sig. . Per_1
6.3.L'esame della documentazione appresa in sede di descrizione comprova che le informazioni rivenute presso la sede di possono reputarsi dotate di valore economico per la parte tecnica Pt_1 relativa ai progetti e ai disegni dei macchinari, non essendo esse generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, trascendendo inoltre, in ragione della loro specifica profilatura, le conoscenze che gli ex dipendenti di avevano acquisito legittimamente in ragione della loro CP_1 esperienza lavorativa presso la ex datrice di lavoro. Se, infatti, è consentito all'ex dipendente spendere anche presso nuove realtà imprenditoriali l'esperienza professionale acquisita presso l'ex datore di lavoro, tuttavia è inibito ai medesimi di appropriarsi delle specifiche informazioni aziendali tutelate ex artt. 98-99 c.p.i.
34 Non vale a escludere il carattere di segretezza il fatto che le macchine fossero da tempo sul mercato e sottoposte a manutenzione anche da parte di terzi.
Il c.t.u. sul punto ha rilevato che non sono stati offerti elementi per ritenere che i disegni costruttivi siano stati messi a disposizione dei terzi e che quanto si può riprodurre con misurazioni o tecniche di reverese engineering dalle macchine di presenti sul mercato con ogni evidenza non è CP_1 minimamente paragonabile con l'insieme ordinato dei disegni che sono stati rinvenuti negli archivi di che appartiene a . Pt_1 CP_1
6.4.Quanto alle contestazioni di ull'effettivo utilizzo delle informazioni sottratte da e Pt_1 Per_1 sull'elemento soggettivo, è sufficiente richiamare le valutazioni del c.t.u. nella parte in cui evidenzia che
“le macchine di ppaiono una evidente derivazione di quelle di ricalcando in maniera Pt_1 CP_1 pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi. Le immagini dei rendering delle macchine a confronto nel loro complesso sono molto esplicative e dimostrano senza dubbio tecnico che la realizzazione delle macchine è stata possibile solo a partire da una profonda conoscenza Pt_1 delle macchine e non da un bagaglio di informazioni di altre aziende sul mercato” ( pag. 8 rel. CP_1
c.t.u.).
In ordine all'elemento soggettivo di deve rilevarsi che l'art. 99 c.p.c. reputa sufficiente che Pt_1
l'utilizzatore secondo le circostanze, al momento dell'utilizzazione “avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente”, ritenendo non necessaria l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità.
Depongono nel senso della conoscenza o conoscibilità da parte di ell'illecita sottrazione delle Pt_1 informazioni appartenenti a i seguenti elementi, gravi recisi e concordanti: CP_1
- ha sottratto le informazioni tecniche riservate appartenenti a poco prima di Per_1 CP_1 dimettersi per passare alle dipendenze di con il chiaro intento di utilizzarle;
Pt_1
-le informazioni sottratte costituiscono un complesso organizzato di dati ( sono oltre un migliaio di file) che supera di gran lunga le capacità mnemoniche degli ex dipendenti di;
CP_1
- le informazioni sono state in effetti utilizzate a vantaggio di come comprova il fatto che Pt_1 secondo il c.t.u. le macchine di appaiono “una evidente derivazione di quelle di Pt_1 CP_1 ricalcando in maniera pressoché pedissequa tutti i principali concetti e principi costruttivi”;
- ha aperto una apposita nuova sede produttiva a Vigonovo dopo l'esodo dei dipendenti di Pt_1
; CP_1
- tra l'assunzione degli ex dipendenti di da parte di e la messa in commercio dei CP_1 Pt_1 nuovi macchinari nello stesso settore di attività della prima è trascorso un periodo assai breve, senza un congruo periodo di investimenti e ricerca nello specifico settore da parte della seconda.
35 Gli elementi indicati, unitariamente valutati, non consentono di ritenere che potesse essere Pt_1 all'oscuro dell'utilizzazione a suo vantaggio delle informazioni riservate di e dell'acquisizione CP_1 illecita da parte dell' ex dipendente.
Sul punto, pertanto, la descrizione va confermata, con logico rigetto della domanda di revoca proposta da va altresì accolta la domanda proposta da volta a impedire all'attrice l'uso Pt_1 CP_1 sotto qualsiasi forma e la divulgazione delle informazioni tecniche riservate rinvenute dal c.t.u. nel corso della descrizione.
Va infine accolta la domanda di fissazione di una penale, che appare equo stimare per ogni violazione in € 5.000,00.
6.5. In ordine alle restanti domande, anche sotto il profilo della sottrazione delle informazioni riguardanti i clienti e i prezzi praticati, la causa va, invece, rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa statuizione sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1) Rigetta la domanda di nullità del brevetto italiano IT 1384622 proposta da Parte_1
2) Rigetta l'eccezione di improcedibilità per transazione sollevata da con riferimento alle Pt_1 domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
3) Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia sulla domanda di contraffazione proposta da Controparte_1
4) Accerta la responsabilità di per la sottrazione delle informazioni tecniche e industriali Parte_1 di rinvenute dal ctu nel corso della descrizione concessa in fase cautelare;
Controparte_1
5) Inibisce a l'utilizzazione o la divulgazione delle informazioni riservate tecniche e Pt_1 industriali di rinvenute dal ctu nel corso della descrizione concessa in fase Controparte_1 cautelare e fissa in € 10.000 la penale per ogni violazione del divieto.
6) Rigetta la domanda di revoca della descrizione, che conferma;
7) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8) Riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4/06/2025.
Il Presidente est. dott. Innocenza Vono
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