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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2338 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Alberti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Barbarasa, n. 23, giusta delega in atti;
-opponente
E
, CF: , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano CP_1 CodiceFiscale_2
Goretti e Silvia Gradassi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, indirizzo telematico in atti, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
-opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente:
''Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione così statuire: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla opposta, signora , per Pt_1 CP_1 tutte le causali ed argomentazioni esposte e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 673/2023 e rigettare e/o respingere le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In Via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, accertare e dichiarare la temerarietà della lite e la condotta processuale della odierna opposta improntata a mala fede e/o colpa grave ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare la opposta signora , al pagamento in favore del signor a titolo di CP_1 Pt_1 responsabilità aggravata, per le ragioni di cui sopra, della somma che verrà stabilita dal Giudice in via equitativa, oltre alla condanna alle spese di lite del presente giudizio di opposizione. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
Parte opposta:
''Voglia il Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione, domanda, disattesa, in via preliminare si chiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 673/2023; nel merito: accertati i fatti come descritti e documentati con la presente costituzione: rigettare
l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e, per Parte_1
1 l'effetto, accertato il diritto della sig.ra alla acquisizione della documentazione, CP_1 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 673/2023 emesso dal Tribunale di Terni il 19.8.2023 dichiarandolo pienamente valido ed efficace;
rigettare la avversa domanda ex art. 96 cpc in quanto infondata in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione; rigettare ogni altra istanza e/o domanda formulata da controparte con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
condannare il sig. al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio.''
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio ., CP_1 assumendo di aver ricevuto, mediante decreto ingiuntivo n.673/2023 emesso dal Tribunale di Terni
e notificato in data 16.10.2023 su istanza della medesima opposta, l'ordine “...di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la documentazione relativa al trattamento di fine servizio e/o qualsiasi trattamento economico maturato in ragione della cassazione del servizio/rapporto di lavoro, nonché la documentazione relativa agli importi percepiti”, affidando le sue istanze a plurimi motivi di opposizione.
Con comparsa depositata il 17.12.24, si costituiva in giudizio , contestando CP_1
l'opposizione e domandando la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla udienza del 22.10.2024, la difesa della opposta dava atto della consegna dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, senza corresponsione delle spese legali ivi liquidate.
Le parti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non si accordavano sulle spese di lite.
Il Tribunale alla udienza del 13.5.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'esito della discussione orale, riservava la decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
II) Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, concordemente chiesta dalle parti.
È pacifico, infatti, che in corso di causa l'opponente abbia consegnato alla opposta tutta la documentazione oggetto della domanda monitoria.
La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, quando sono accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
16150/10 e successive conformi, ove si valorizza il fatto che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso).
Quando ab origine ovvero nel corso del giudizio viene meno l'interesse ad agire il giudizio si conclude con una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere, istituto nel rito ordinario civile di origine pretoria, che trova applicazione ogni qual volta non possa aver luogo la definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale (Cass., n. 10478/2004; S.U., n. 1048/2000).
Nel caso di specie l'accordo delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ha comportato il venir meno dell'interesse ad agire e contraddire con riguardo al credito portato nella domanda monitoria, in quanto è venuto meno l'interesse ad una pronuncia giurisdizionale che costituisce una condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 cpc.
2 Tali principi operano anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la particolarità che in tal caso il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo rispetto alla emissione della ingiunzione (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085 e succ. conforme Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011).
Alla luce dell'adempimento dell'opponente, confermato da entrambe le parti, sopravvenuto nel corso del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione in difetto di accordo delle parti, come nel caso di specie, è regolata dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che richiede la valutazione dell'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel caso di specie la domanda esperita in via monitoria è in primo luogo ammissibile, contrariamente a quanto assume parte opponente, in quanto il giudizio monitorio si può incardinare anche per la consegna di una res determinata e dunque anche per ottenere la documentazione che l'ingiunto è obbligato a fornire, ma della quale rifiuta la consegna.
La domanda monitoria, poi, è sicuramente fondata, tenuto conto della necessità della ricorrente di acquisire documenti indispensabili per apprezzare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul in forza dei provvedimenti giudizialmente emessi nell'ambito del giudizio di separazione. CP_1
Con decreto del 25.12.2016, il Tribunale Civile di Terni ha omologato l'accordo di separazione consensuale datato 14.10.2016, nel quale i signori e hanno stabilito CP_1 Parte_1 che nel momento in cui il sig. avesse cessato il proprio rapporto di lavoro e avesse percepito Pt_1 gli emolumenti conseguenti, avrebbe dovuto versare alla signora il 40% della indennità di CP_1 fine servizio, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel corso del giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Pt_1 ha dichiarato e provato di essere cessato dal servizio e di aver percepito la somma di € 42.000,00 a titolo di acconto sul TFR.
E' pacifico che alla data di proposizione del ricorso il non abbia versato la quota del TFR Pt_1 indicata nell'accordo di separazione omologato e che abbia rifiutato la consegna dei documenti necessari per consentire alla ex moglie di verificare le somme percepite a titolo di TFR sulla base delle quali calcolare quanto alla stessa spettante in base alla omologa della separazione.
Il Tribunale ritiene che tal comportamento non sia sorretto da buona fede e al fine di apprezzare la bontà della condotta non rileva la contestuale pendenza del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc adottato in quella sede, peraltro, successivamente alla proposizione della domanda monitoria, avuto riguardo alla diversità ontologica e degli effetti processuali dei due rimedi ed essendo maggiore la forza coercitiva del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono si ritiene che il sia virtualmente soccombente Pt_1 nel giudizio di opposizione.
La valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se
3 legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento o della consegna ottenuti nel corso del giudizio di opposizione causa non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini della ripartizione delle spese di lite afferenti al segmento processuale del giudizio monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità (cfr. Cass. n.26922/2022 in motivazione).
Le spese del giudizio monitorio, pertanto, come liquidate in quella sede, debbono essere poste a carico dell'opponente, così come le spese del presente giudizio, avuto riguardo al principio di causalità, posto che l'opponente ha violato l'obbligo di ostensione documentale derivante dai provvedimenti emessi per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, così costringendo l'opposta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la soddisfazione del proprio diritto alla consegna dei documenti necessari per accertare l'importo degli emolumenti percepiti dal a seguito della Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro, diritto che è stato riconosciuto dall'opponente solo nel corso del presente giudizio.
Non costituisce motivo ostativo alla pronuncia di condanna alle spese il consenso manifestato dall'opponente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il consenso è il presupposto per la declaratoria e, in quanto tale, non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, rispetto alla quale le parti sono in disaccordo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione, pertanto, sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della natura e della non elevata complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati, consentono di riconoscere compensi in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Deve essere rigettata la domanda di condanna per lite temeraria promossa dall'opponente, in quanto tale pronuncia presuppone la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, circostanza non sussistente nel caso di specie, posto che risulta virtualmente soccombente proprio la parte che ha promosso tale domanda (Cass. n.19583/2013; n. 11917/2002)
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione o deduzione disattesa:
1)dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
674/2023, R.G. n 1445/2023, emesso dal Tribunale di Terni in data 20.08.2023;
2)rigetta la domanda ex art 96 c.p.p. promossa dalla opponente;
3)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida per la fase monitoria in complessivi € 686,00 (di cui € 400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi) e per il giudizio di opposizione in complessivi € 2.600,00, oltre al rimborso generale per spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
Terni, 5.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Dorita Fratini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2338 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Alberti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Barbarasa, n. 23, giusta delega in atti;
-opponente
E
, CF: , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano CP_1 CodiceFiscale_2
Goretti e Silvia Gradassi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, indirizzo telematico in atti, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
-opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente:
''Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione così statuire: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla opposta, signora , per Pt_1 CP_1 tutte le causali ed argomentazioni esposte e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 673/2023 e rigettare e/o respingere le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In Via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, accertare e dichiarare la temerarietà della lite e la condotta processuale della odierna opposta improntata a mala fede e/o colpa grave ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare la opposta signora , al pagamento in favore del signor a titolo di CP_1 Pt_1 responsabilità aggravata, per le ragioni di cui sopra, della somma che verrà stabilita dal Giudice in via equitativa, oltre alla condanna alle spese di lite del presente giudizio di opposizione. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
Parte opposta:
''Voglia il Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione, domanda, disattesa, in via preliminare si chiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 673/2023; nel merito: accertati i fatti come descritti e documentati con la presente costituzione: rigettare
l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e, per Parte_1
1 l'effetto, accertato il diritto della sig.ra alla acquisizione della documentazione, CP_1 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 673/2023 emesso dal Tribunale di Terni il 19.8.2023 dichiarandolo pienamente valido ed efficace;
rigettare la avversa domanda ex art. 96 cpc in quanto infondata in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione; rigettare ogni altra istanza e/o domanda formulata da controparte con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
condannare il sig. al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio.''
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio ., CP_1 assumendo di aver ricevuto, mediante decreto ingiuntivo n.673/2023 emesso dal Tribunale di Terni
e notificato in data 16.10.2023 su istanza della medesima opposta, l'ordine “...di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la documentazione relativa al trattamento di fine servizio e/o qualsiasi trattamento economico maturato in ragione della cassazione del servizio/rapporto di lavoro, nonché la documentazione relativa agli importi percepiti”, affidando le sue istanze a plurimi motivi di opposizione.
Con comparsa depositata il 17.12.24, si costituiva in giudizio , contestando CP_1
l'opposizione e domandando la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla udienza del 22.10.2024, la difesa della opposta dava atto della consegna dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, senza corresponsione delle spese legali ivi liquidate.
Le parti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non si accordavano sulle spese di lite.
Il Tribunale alla udienza del 13.5.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'esito della discussione orale, riservava la decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
II) Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, concordemente chiesta dalle parti.
È pacifico, infatti, che in corso di causa l'opponente abbia consegnato alla opposta tutta la documentazione oggetto della domanda monitoria.
La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, quando sono accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
16150/10 e successive conformi, ove si valorizza il fatto che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso).
Quando ab origine ovvero nel corso del giudizio viene meno l'interesse ad agire il giudizio si conclude con una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere, istituto nel rito ordinario civile di origine pretoria, che trova applicazione ogni qual volta non possa aver luogo la definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale (Cass., n. 10478/2004; S.U., n. 1048/2000).
Nel caso di specie l'accordo delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ha comportato il venir meno dell'interesse ad agire e contraddire con riguardo al credito portato nella domanda monitoria, in quanto è venuto meno l'interesse ad una pronuncia giurisdizionale che costituisce una condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 cpc.
2 Tali principi operano anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la particolarità che in tal caso il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo rispetto alla emissione della ingiunzione (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085 e succ. conforme Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011).
Alla luce dell'adempimento dell'opponente, confermato da entrambe le parti, sopravvenuto nel corso del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione in difetto di accordo delle parti, come nel caso di specie, è regolata dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che richiede la valutazione dell'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel caso di specie la domanda esperita in via monitoria è in primo luogo ammissibile, contrariamente a quanto assume parte opponente, in quanto il giudizio monitorio si può incardinare anche per la consegna di una res determinata e dunque anche per ottenere la documentazione che l'ingiunto è obbligato a fornire, ma della quale rifiuta la consegna.
La domanda monitoria, poi, è sicuramente fondata, tenuto conto della necessità della ricorrente di acquisire documenti indispensabili per apprezzare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul in forza dei provvedimenti giudizialmente emessi nell'ambito del giudizio di separazione. CP_1
Con decreto del 25.12.2016, il Tribunale Civile di Terni ha omologato l'accordo di separazione consensuale datato 14.10.2016, nel quale i signori e hanno stabilito CP_1 Parte_1 che nel momento in cui il sig. avesse cessato il proprio rapporto di lavoro e avesse percepito Pt_1 gli emolumenti conseguenti, avrebbe dovuto versare alla signora il 40% della indennità di CP_1 fine servizio, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel corso del giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Pt_1 ha dichiarato e provato di essere cessato dal servizio e di aver percepito la somma di € 42.000,00 a titolo di acconto sul TFR.
E' pacifico che alla data di proposizione del ricorso il non abbia versato la quota del TFR Pt_1 indicata nell'accordo di separazione omologato e che abbia rifiutato la consegna dei documenti necessari per consentire alla ex moglie di verificare le somme percepite a titolo di TFR sulla base delle quali calcolare quanto alla stessa spettante in base alla omologa della separazione.
Il Tribunale ritiene che tal comportamento non sia sorretto da buona fede e al fine di apprezzare la bontà della condotta non rileva la contestuale pendenza del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc adottato in quella sede, peraltro, successivamente alla proposizione della domanda monitoria, avuto riguardo alla diversità ontologica e degli effetti processuali dei due rimedi ed essendo maggiore la forza coercitiva del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono si ritiene che il sia virtualmente soccombente Pt_1 nel giudizio di opposizione.
La valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se
3 legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento o della consegna ottenuti nel corso del giudizio di opposizione causa non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini della ripartizione delle spese di lite afferenti al segmento processuale del giudizio monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità (cfr. Cass. n.26922/2022 in motivazione).
Le spese del giudizio monitorio, pertanto, come liquidate in quella sede, debbono essere poste a carico dell'opponente, così come le spese del presente giudizio, avuto riguardo al principio di causalità, posto che l'opponente ha violato l'obbligo di ostensione documentale derivante dai provvedimenti emessi per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, così costringendo l'opposta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la soddisfazione del proprio diritto alla consegna dei documenti necessari per accertare l'importo degli emolumenti percepiti dal a seguito della Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro, diritto che è stato riconosciuto dall'opponente solo nel corso del presente giudizio.
Non costituisce motivo ostativo alla pronuncia di condanna alle spese il consenso manifestato dall'opponente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il consenso è il presupposto per la declaratoria e, in quanto tale, non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, rispetto alla quale le parti sono in disaccordo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione, pertanto, sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della natura e della non elevata complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati, consentono di riconoscere compensi in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Deve essere rigettata la domanda di condanna per lite temeraria promossa dall'opponente, in quanto tale pronuncia presuppone la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, circostanza non sussistente nel caso di specie, posto che risulta virtualmente soccombente proprio la parte che ha promosso tale domanda (Cass. n.19583/2013; n. 11917/2002)
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione o deduzione disattesa:
1)dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
674/2023, R.G. n 1445/2023, emesso dal Tribunale di Terni in data 20.08.2023;
2)rigetta la domanda ex art 96 c.p.p. promossa dalla opponente;
3)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida per la fase monitoria in complessivi € 686,00 (di cui € 400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi) e per il giudizio di opposizione in complessivi € 2.600,00, oltre al rimborso generale per spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
Terni, 5.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Dorita Fratini
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