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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, con OGGETTO: Azione di simulazione e azione di revocatoria ordinaria di riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito di rinvio con ordinanza della Corte di
SA, n. 28207/2024 pubblicata il 4.11.2024, di annullamento della sentenza n.
3342/2021 della stessa Corte di Appello adita, in diversa composizione, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.9.2025, svolta in trattazione scritta, con ordinanza emessa e comunicata in pari data di concessione di termini ridotti, ex art. 190, comma 2 c.p.c. di giorni venti più venti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4 in proprio e nella qualità di eredi di (c.f.: Persona_1
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su atto C.F._5 allegato alla riassunzione dall'avv. Luigi Mastursi (c.f.: . C.F._6
Ricorrenti in riassunzione CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
E
, (c.f.: ), (c.f.: Parte_5 C.F._7 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._8 Parte_7 C.F._9
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanzillo (c.f.: Parte_8
). C.F._10
Resistenti in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
In data 7/12/2010, e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di tutore di notificavano ad , Persona_1 Parte_5 Pt_7
e l'atto di citazione con cui chiedevano
[...] Parte_6 Parte_8 accertarsi la simulazione assoluta dell'atto di vendita immobiliare con cui Pt_5 aveva trasferito una serie di beni immobili ai propri figli, in relazione al quale
[...] deducevano lo scopo del cedente di ridurre la propria garanzia patrimoniale generica e così pregiudicare il loro diritto di credito, derivante da un giudizio di responsabilità per colpa medica.
Infatti, con atto di citazione notificato in data 21/06/2002, i coniugi e Parte_1 avevano agito per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del dottor Parte_2
e della lamentando che con la sua condotta Parte_5 Controparte_1 colposa e gravemente inadempiente il medico aveva provocato nel nascituro Per_1
gravissime lesioni personali, con diagnosi di “kinesipatia encefalica con tetra
[...] paresi spastica, encefalopatia epilettogena conseguente a sindrome di West, alterazione delle funzioni visive e uditive, assenza del linguaggio, alterazioni emotive, grave ritardo mentale, incontinenza degli sfinteri”.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito della CTU attestante la condotta colposa di quest'ultimo, con atto per notar (Rep. Parte_5 Persona_2
12725/Racc. 2325), modificava il proprio regime patrimoniale con la moglie CP_2
trasformando la comunione legale in comunione ordinaria. Quasi
[...] contestualmente, con scrittura privata autenticata nelle firme sempre per notar Per_2
R.G. n. 100/2025 - Giudizio di rinvio dalla SA Sentenza Pagina 2
, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
(Rep. 12728/Racc. 2326), vendeva ai tre figli ( , Per_2 Parte_5 Pt_7
e ), la nuda proprietà della propria quota (½) dei beni immobili Pt_8 Pt_6 posseduti, per effetto della trasformazione del regime patrimoniale del matrimonio, in comunione ordinaria con la moglie, riservandosene, tuttavia, il diritto di uso e abitazione.
Proprio al fine di assicurarsi la ricostituzione della garanzia patrimoniale di
[...]
nella sua interezza, gli odierni attori in riassunzione agivano dinanzi al Pt_5 tribunale di Nola (il giudizio veniva iscritto al n. di R.G. 8429/2010) per la simulazione assoluta degli atti dispositivi e, in via subordinata, per l'accertamento della simulazione della clausola che ha fissato il prezzo e della quietanza di pagamento e, di conseguenza, chiedevano dichiararsi la nullità dell'atto impugnato per difetto di causa.
In ulteriore subordine, chiedevano l'accertamento della simulazione relativa oggettiva e la declaratoria di nullità della dissimulata donazione per difetto di forma.
Infine, in via ulteriormente gradata, chiedevano l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c..
In aggiunta, gli attori chiedevano la trascrizione della emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
Con la comparsa di risposta, depositata in data 18/03/2011, i convenuti si costituivano in giudizio. chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la Parte_5 sospensione del processo in pendenza del giudizio risarcitorio non ancora conclusosi e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree. Parimenti gli altri convenuti, , Pt_7
e chiedevano il rigetto delle domande degli attori e, in Pt_6 Parte_8 aggiunta, il risarcimento, ex art. 96 co. 1 ovvero co. 2 c.p.c., dei danni da essi subiti in conseguenza della indebita trascrizione della domanda giudiziale nei loro confronti e della conseguente limitazione della possibilità di disporre dei beni acquistati con l'atto di compravendita contestato.
Instaurato il contraddittorio, al procedimento principale (R.G. 8429/2010) veniva riunito il giudizio instaurato con distinto atto di citazione (R.G. 4673/2012) dalla sola signora nella qualità di tutore del figlio con cui rassegnava le Parte_2 Persona_1
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, e Parte_7 Parte_6 Parte_10
[...]
[...] [...]
DI NAPOLI
[...] Sezione Prima Civile
medesime richieste e conclusioni del giudizio più antico, questa volta sulla base dell'autorizzazione all'azione del giudice tutelare rilasciata con decreto del 3.07.2012.
Successivamente, in data 17.03.2013, decedeva e il giudizio Persona_1 proseguiva così nei confronti di tutti i suoi eredi: e Parte_1 Parte_2
(anche attori iure proprio), nonché i germani e
[...] Parte_4 Parte_3
(quest'ultimo inizialmente rappresentato dalla madre
[...] Parte_2 perché minorenne).
In data 18.01.2018, il difensore dei convenuti con la propria comparsa conclusionale rilevava che in data 27.12.2017 il Tribunale di Napoli sezione Fallimentare aveva dichiarato il fallimento della ditta individuale sicché il G.I., con Parte_8 provvedimento del 14.02.2018, dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva poi riassunto dagli attori in data 19.03.2018 e in esso si costituiva la curatela del
. Controparte_3
Sentenza n. 1356 del 10.06.2019 del Tribunale di Nola
All'esito di suddette vicende processuali, il Tribunale di Nola accertava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con cui aveva venduto ai tre figli Parte_5
, e la nuda proprietà della propria quota del diritto reale sugli Pt_7 Pt_8 Pt_6 immobili indicati in atti e, per l'effetto, ne dichiarava l'inefficacia. Inoltre, il Tribunale condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi 46.988,00 euro per compensi professionali, oltre 382,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Poneva, infine, le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
§§§
Giudizio di appello
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11.07.2019, proponevano appello
, e (che veniva iscritto al numero di R.G. 3405/19). Con Pt_6 Pt_8 Parte_7 un unico motivo di gravame, criticavano la sentenza impugnata per aver erroneamente
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, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
valutato gli elementi presuntivi dai quali aveva ricavato la prova della simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
In particolare, gli appellanti censuravano la ricostruzione del giudice di primo grado perché avrebbe incentrato la presunzione della natura simulatoria dell'accordo esclusivamente sulla causa simulandi (l'intento fraudolento delle parti), senza ricercare la prova della volontà delle parti di creare una situazione di mera apparenza, che costituirebbe il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta.
Deducevano, altresì, che gli indizi che il giudice aveva ritenuto idonei nel loro complesso a dare la prova piena non sarebbero stati, invece, gravi, precisi e concordanti.
Di contro, argomentavano che molteplici elementi deponevano in favore della natura non simulata dell'atto di compravendita: in particolare, l'estraneità del giudizio risarcitorio rispetto alla compravendita, anche considerata l'esistenza della polizza assicurativa;
il reale valore degli immobili desumibile mediante la corretta lettura della c.t.u., pari a 350.000,00 euro (e non 614.686,70 euro) a fronte dei 200.000 euro pagati dagli appellanti, quale prezzo di favore essendo i figli del venditore;
la provenienza della provvista per il pagamento del prezzo da fonti proprie degli acquirenti e non da redditi dello stesso venditore.
Con appello incidentale tardivo si costituiva, nel giudizio di impugnazione, anche
, riproducendo il medesimo, unico, motivo d'impugnazione dell'appello Parte_5 principale.
La curatela di invece, non si costituiva. Parte_8
Gli appellati e si costituivano in data Parte_1 Parte_2
23.12.2019 e, oltre a resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza di prime cure, reiteravano, in via gradata, le domande subordinate formulate in primo grado.
Con sentenza n. 3342/2021 pubblicata il 15.09.2021, la Corte di Appello di Napoli, dichiarava improcedibile l'appello proposto da , e Pt_7 Pt_6 Parte_8 atteso che dall'esame degli atti non era risultata la tempestiva prova della notifica dell'appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti. Infatti, il procuratore ad litem degli appellanti – dopo aver
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, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
citato le controparti in forma telematica - si era costituito secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici, cc.dd. nativi digitali (citazione, relazione di notificazione, ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare la busta telematica, contenente gli originali informatici di tali atti, necessaria per valutare la tempestività della costituzione. Solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti aveva provveduto al deposito della documentazione telematica comprovante la tempestività della notifica, nonostante il termine ultimo per il deposito fosse, ex art. 347 co. 1 c.p.c., quello della prima udienza.
A parere della Corte d'Appello era vincolante la disciplina contenuta nell'art. 9, co. 1 bis e 1 ter, L. 53/94, che dispone che in tutti i casi in cui si debba fornire prova della notificazione mediante p.e.c. e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, co.
1, del D.Lgs. 82/2005. Né era sufficiente una modalità alternativa, ammessa solo nel caso di impossibilità di fornire la prova con modalità telematiche.
Pertanto, la Corte dichiarava improcedibile l'appello principale proposto da , Pt_6
e e, di conseguenza, anche l'appello incidentale tardivo Pt_7 Parte_8 proposto da , compensando integralmente tra le parti le spese del Parte_5 giudizio di impugnazione.
§§§
Il Giudizio in SA
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per SA , e Pt_7 Pt_6
Nel giudizio dinanzi alla Corte di SA si sono costituiti, con Parte_8 proprio controricorso, da un lato, (in adesione alla posizione dei Parte_5 ricorrenti) e, dall'altro, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Con l'unico motivo di ricorso, i germani hanno contestato la “violazione e falsa Pt_8 applicazione dell'art. 348 c.p.c., nonché degli artt. 2, co. 6 e 23 D.Lgs. 82/2005 e 9, co.
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, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
1 bis e 1 ter della legge n. 53/1994 sotto il profilo dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”; sostenendo che il deposito della copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell'originale telematico, peraltro in mancanza di contestazione delle controparti.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che “l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, co.
1bis, della L. 53/1994”.
Accogliendo il ricorso, dunque, la Corte di cassazione, con ordinanza dell'11.06.2024, ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli.
§§§
Il giudizio di rinvio Par Di seguito, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e nella qualità di eredi di hanno riassunto, ex
[...] Persona_1 art. 392 c.p.c., il giudizio (iscritto a ruolo al n. 100/2025 R.G.), chiedendo a questa
Corte d'Appello di:
“A) rigettare gli avversi appelli e confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 1356/2019 del Tribunale di Nola – I Sezione Civile - pubblicata 1'11 giugno 2019, contenente le seguenti statuizioni:
1. accerta la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulata, della scrittura privata autenticata nelle firme dal OT (Rep. 12728/ Racc. Persona_2
2326) il 13/07/2007 con cui ha venduto ai tre figli , e Parte_5 Pt_7 Pt_8
, la 38 nuda proprietà della propria quota pari ad 1/2 degli immobili Parte_6 meglio indicati in atti e, per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 46.988,00 per compensi professionali, oltre € 382,00 per
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, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
3. pone le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
B) in subordine sempre con riferimento scrittura privata autenticata nelle firme dal
OT (Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007 con cui Persona_2 [...]
ha venduto ai tre figli ( , e ), la nuda proprietà Pt_5 Pt_7 Pt_8 Parte_6 della propria quota pari ad 1/2 dei seguenti immobili:
- Villino sito in Sessa Aurunca in località “Baia Domizia” al viale dei Bossi, all'interno del Condominio Acqua Marina, riportato nel N.C.E.U. di Sessa Aurunca al fol. 160, mappale 649 sub 9, graffiato mappale 697, quanto alla casa, nonché mappale 648, sub
82 quanto alla cantinola ed al posto auto;
- Appartamento sito in Sessa Aurunca in località “Centro Sociale Baia Domizia” al viale dei Bossi, all'interno del riportato nel N.C.E.U. di Sessa Controparte_4
Aurunca al fol. 160, mappale 5267 sub 177, quanto all'appartamento, nonché sub 184 quanto al box auto ed alla cantinola;
- Comprensorio immobiliare sito nel comune di Acerra alla via del Pennino composto da un'unità di 1 vano riportata nel N.C.E.U. del Comune di Acerra al fol 3, mappale
1872, sub. 6; un appartamento di 8 vani censito al fol.3, mappale 1861, sub. 9; una porzione di fabbricato di 5,5 vani censita al fol.3, mappale 1861 sub. 10; un locale terraneo ad uso abitativo di 1 vano censito al fol 3, mappale 1861 sub 5; un piccolo locale di 12 mq censito al fol 3, mappale 1861 sub 6; una porzione di fabbricato con annesso spazio pertinenziale censito al fol 3, mappale 1861 sub. 3 e 4; un locale terraneo ad uso abitativo di 1 vano censito al fol 3, mappale 1861 sub.8; una porzione di fabbricato censita al fol. 3, mappale 1692 sub. 1 e 2;
- Porzione di terreno sita nel Comune di Acerra alla “Contrada Lupara” di are 22.50 riportata nel Catasto Terreni di detto comune al fol. 34, mappale 1141;
Voglia:
1. Accertare quantomeno la simulazione assoluta della clausola che ha fissato il prezzo
e della quietanza di pagamento contenute nella scrittura privata autenticata nelle firme
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dal OT (Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007 e, per l'effetto Persona_2 accertare alternativamente: a) la nullità del predetto contratto di compravendita per difetto di causa o b) la simulazione oggettiva relativa del contratto di compravendita dissimulante una donazione nulla per difetto di forma (essendo stata redatta per scrittura privata autenticata e non per atto pubblico).
C) In via ulteriormente gradata dichiarare inefficace nei confronti degli attori odierni appellati, e per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c., la compravendita degli immobili sopra indicati avvenuta con scrittura privata autenticata nelle firme dal OT
[...]
(Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007. Per_2
D) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto di citazione in primo grado, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato esonerandolo da ogni responsabilità;
E) Condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa, anche per la precedente fase d'appello, con ogni accessorio di legge comprese le spese generali ex art. 15 della tariffa professionale”.
In data 18.04.2025 si sono costituiti i resistenti in riassunzione , , Pt_7 Pt_6 Pt_5
e i quali hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza di Parte_8 primo grado e ne hanno chiesto il passaggio in giudicato, reiterando la richiesta mediante il loro difensore con le note di trattazione scritta e con la comparsa conclusionale.
In data 30.09.2025, gli attori hanno depositato comparsa conclusionale e con essa hanno ribadito le domande già proposte con l'atto di citazione in riassunzione, valorizzando, con riferimento al capo dedicato alla richiesta di accertamento di simulazione assoluta,
l'acquiescenza dei convenuti alla sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta in presenza, la Corte ha introitato il giudizio in decisione fissando per il deposito delle comparse conclusionali il termine (ridotto) di
20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti gli scritti conclusionali rispettivamente in data 30 e 29 settembre 2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre chiarire quale sia il valore della dichiarazione resa dagli odierni convenuti nella comparsa di costituzione in riassunzione, nelle successive memorie e nella comparsa conclusionale. La difesa degli ha, infatti, dichiarato Pt_8 nei suddetti atti difensivi di “[…] prestare acquiescenza totale alla sentenza del
Tribunale di Nola n. 1356/19 e chiedono che il giudizio civile di rinvio ex art. 392 c.p.c. recante RG n. 100/25 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli venga definito con la declaratoria di passaggio in giudicato della detta sentenza del Tribunale di Nola
n. 1356/119 per intervenuta acquiescenza alla stessa, ex art 329 c.p.c. da parte di essi originari appellanti confidando nella compensazione delle spese tutte di giudizio ed espressa rinuncia alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione la cui liquidazione, in favore dei comparenti, era stata rimessa a Codesta Ecc.ma Corte di merito”.
Rileva questa Corte che, a prescindere dalla formale denominazione, la previa proposizione dei due mezzi di impugnazione possibili, di merito e di legittimità, esclude che l'atto definito dai resistenti in riassunzione “acquiescenza” risponda ai requisiti di cui all'art. 329 c.p.c..
Esso, invero, più correttamente va qualificato come rinuncia all'azione, da intendersi come rinuncia all'impugnazione, perché attraverso la citata dichiarazione gli odierni resistenti in riassunzione hanno manifestato l'assenza di interesse ad ottenere una ulteriore pronuncia nel merito sull'appello già proposto.
Pur potendo la rinuncia all'impugnazione provenire dal difensore a ciò specialmente e specificamente abilitato, gli appellanti hanno sottoscritto di pugno (cf atto di costituzione cartaceo, depositato in formato analogico nel fascicolo d'ufficio) l'atto di rinuncia all'impugnazione, ribadendo, nelle note di trattazione scritta, mediante il loro difensore munito del relativo potere risultante dalla procura in atti, la richiesta che il giudizio “venga definito con la declaratoria di passaggio in giudicato della detta sentenza del Tribunale di Nola n. 1356/2019”.
Così qualificata la volontà dei resistenti, deve precisarsi che non è necessaria l'accettazione dei ricorrenti in riassunzione ai fini della dichiarazione di estinzione del
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giudizio di appello per effetto della rinuncia all'impugnazione. Ed invero, è orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità che la rinuncia all'impugnazione (da tenere distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello, ex artt. 359 e 306 c.p.c.) si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado;
determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338
c.p.c., ma, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione (nei casi in cui la parte nei confronti della quale è fatta la rinuncia non ha interesse alla prosecuzione del giudizio), la rinuncia all'impugnazione non necessita di accettazione da parte dell'appellato, perché fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunziare sul rapporto controverso, con efficacia immediata, indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. civ.
19.5.1995, n. 5556; Cass. civ., 6.3.2018, n. 5250 e Cass. civ., 14.8.2022, n. 25311, le quali in motivazione richiamano anche Cass. civ., 15.5.1996, n. 4499, che precisa: “La rinuncia ad una impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione, non agli atti ma, alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), dà luogo al passaggio in giudicato della decisione contestata e, quindi, ad una cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte”.
L'effetto della rinuncia all'azione è, dunque, per l'espressa previsione dell'art. 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
§§§
Ordine di annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c.
Infine, giusta il disposto dell'art. 2655 c.c., come peraltro richiesto anche nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, occorre ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione della domanda giudiziale del primo grado, nonché a margine della trascrizione dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità.
§§§
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Le spese
Con riferimento alle spese di lite la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Vanno in questa sede liquidate, pertanto, le spese del primo giudizio d'appello, del giudizio in SA e del giudizio di rinvio;
non anche, come normalmente accade nel caso di rinvio, le spese del primo grado di giudizio, dal momento che la sentenza di prime cure è – come anticipato – passata in giudicato anche relativamente a questo punto.
Chiarito che vi è il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado anche sul capo relativo alle spese di lite, per il resto trova ugualmente applicazione per il governo delle spese il principio dettato dalle Sezioni unite della SA, in virtù del quale “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., S.U., n. 32906/2022).
Pertanto, segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore dei coniugi e di e di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle
[...] allegate al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo, per stabilire il valore della controversia alla domanda di maggior valore (in termini Cass.
Sez. 2, sent. n. 22711 del 25.9.2018) dunque alla domanda di revocatoria.
Pertanto, ai fini che occupa vale il disposto dell'art. 5, comma 1, secondo alinea, del
DM 55/2014 e ss.mm.ii., “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; in particolare, la ragione di credito è definita nella sentenza della Corte d'Appello n.
R.G. n. 100/2025 - Giudizio di rinvio dalla SA Sentenza Pagina 12 D' , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
1801/2021 pubblicata il 14/05/2021, emessa a definizione della causa RG n. 3395/2012, di tal che il valore della controversia rientra nello scaglione da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00.
L'onorario va calcolato tenendo conto della previsione dell'art. 6 della tariffa forense, secondo cui “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (…) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00”; non si liquidano aumenti per la pluralità di parti attesa l'assoluta identità di questioni poste e di difese tecniche svolte.
§§§
Ciò posto, per il primo giudizio di appello (r.g. 3405/2019) per calcolare l'onorario spettante ai ricorrenti in riassunzione si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.250,00, con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo da considerare, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 11.812,50 secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: 11.250 + 562,50 (l'importo di
562,50 è il 5% del compenso base di euro 11.250,00) = € 11.812,50.
§§§
Per il giudizio di SA, rilevato il valore della causa come sopra fissato, in applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di € 6.000,00 con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 6.300,00, secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: compenso base 6.000,00 + 300,00
(che è pari al 5% di 6.000,00) = € 6.300,00.
§§§
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, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di riassunzione, si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.250,00, con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo da considerare, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 11.812,50 secondo il calcolo sopra esplicato.
Spetta altresì agli attori in riassunzione il rimborso delle spese documentate pari ad €
1.138,50.
La liquidazione di esborsi e compensi è fatta in dispositivo con onere a carico dei resistenti in riassunzione in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione all'esito di rinvio dalla Corte di cassazione sulla base dell'ordinanza n. 29208/2021, introdotto da , di e di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
(in proprio e nella qualità di eredi come indicato in epigrafe), nei confronti di
[...]
, , e così provvede: Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_8
-1) Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia all'impugnazione, e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c.;
-2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione della domanda giudiziale in primo grado, nonché a margine della trascrizione dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità;
-3) Condanna i convenuti , e Parte_5 Parte_8 Parte_6 [...]
in solido al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle spese di lite Pt_7 che liquida:
- per il giudizio di secondo grado r.g. 3405/2019 in € 11.812,50 per onorari,
- per il giudizio di legittimità in € 6.300,00 per onorari,
- per il presente giudizio di rinvio in € 1.138,50 per esborsi documentati ed € 11.812,50 per onorari, oltre, sugli importi spettanti per onorari, rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
R.G. n. 100/2025 - Giudizio di rinvio dalla SA Sentenza Pagina 14 Par
, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
R.G. n. 100/2025 - Giudizio di rinvio dalla SA Sentenza Pagina 15
, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_1 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, con OGGETTO: Azione di simulazione e azione di revocatoria ordinaria di riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito di rinvio con ordinanza della Corte di
SA, n. 28207/2024 pubblicata il 4.11.2024, di annullamento della sentenza n.
3342/2021 della stessa Corte di Appello adita, in diversa composizione, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.9.2025, svolta in trattazione scritta, con ordinanza emessa e comunicata in pari data di concessione di termini ridotti, ex art. 190, comma 2 c.p.c. di giorni venti più venti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4 in proprio e nella qualità di eredi di (c.f.: Persona_1
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su atto C.F._5 allegato alla riassunzione dall'avv. Luigi Mastursi (c.f.: . C.F._6
Ricorrenti in riassunzione CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
E
, (c.f.: ), (c.f.: Parte_5 C.F._7 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._8 Parte_7 C.F._9
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanzillo (c.f.: Parte_8
). C.F._10
Resistenti in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
In data 7/12/2010, e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di tutore di notificavano ad , Persona_1 Parte_5 Pt_7
e l'atto di citazione con cui chiedevano
[...] Parte_6 Parte_8 accertarsi la simulazione assoluta dell'atto di vendita immobiliare con cui Pt_5 aveva trasferito una serie di beni immobili ai propri figli, in relazione al quale
[...] deducevano lo scopo del cedente di ridurre la propria garanzia patrimoniale generica e così pregiudicare il loro diritto di credito, derivante da un giudizio di responsabilità per colpa medica.
Infatti, con atto di citazione notificato in data 21/06/2002, i coniugi e Parte_1 avevano agito per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del dottor Parte_2
e della lamentando che con la sua condotta Parte_5 Controparte_1 colposa e gravemente inadempiente il medico aveva provocato nel nascituro Per_1
gravissime lesioni personali, con diagnosi di “kinesipatia encefalica con tetra
[...] paresi spastica, encefalopatia epilettogena conseguente a sindrome di West, alterazione delle funzioni visive e uditive, assenza del linguaggio, alterazioni emotive, grave ritardo mentale, incontinenza degli sfinteri”.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito della CTU attestante la condotta colposa di quest'ultimo, con atto per notar (Rep. Parte_5 Persona_2
12725/Racc. 2325), modificava il proprio regime patrimoniale con la moglie CP_2
trasformando la comunione legale in comunione ordinaria. Quasi
[...] contestualmente, con scrittura privata autenticata nelle firme sempre per notar Per_2
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, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
(Rep. 12728/Racc. 2326), vendeva ai tre figli ( , Per_2 Parte_5 Pt_7
e ), la nuda proprietà della propria quota (½) dei beni immobili Pt_8 Pt_6 posseduti, per effetto della trasformazione del regime patrimoniale del matrimonio, in comunione ordinaria con la moglie, riservandosene, tuttavia, il diritto di uso e abitazione.
Proprio al fine di assicurarsi la ricostituzione della garanzia patrimoniale di
[...]
nella sua interezza, gli odierni attori in riassunzione agivano dinanzi al Pt_5 tribunale di Nola (il giudizio veniva iscritto al n. di R.G. 8429/2010) per la simulazione assoluta degli atti dispositivi e, in via subordinata, per l'accertamento della simulazione della clausola che ha fissato il prezzo e della quietanza di pagamento e, di conseguenza, chiedevano dichiararsi la nullità dell'atto impugnato per difetto di causa.
In ulteriore subordine, chiedevano l'accertamento della simulazione relativa oggettiva e la declaratoria di nullità della dissimulata donazione per difetto di forma.
Infine, in via ulteriormente gradata, chiedevano l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c..
In aggiunta, gli attori chiedevano la trascrizione della emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
Con la comparsa di risposta, depositata in data 18/03/2011, i convenuti si costituivano in giudizio. chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la Parte_5 sospensione del processo in pendenza del giudizio risarcitorio non ancora conclusosi e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree. Parimenti gli altri convenuti, , Pt_7
e chiedevano il rigetto delle domande degli attori e, in Pt_6 Parte_8 aggiunta, il risarcimento, ex art. 96 co. 1 ovvero co. 2 c.p.c., dei danni da essi subiti in conseguenza della indebita trascrizione della domanda giudiziale nei loro confronti e della conseguente limitazione della possibilità di disporre dei beni acquistati con l'atto di compravendita contestato.
Instaurato il contraddittorio, al procedimento principale (R.G. 8429/2010) veniva riunito il giudizio instaurato con distinto atto di citazione (R.G. 4673/2012) dalla sola signora nella qualità di tutore del figlio con cui rassegnava le Parte_2 Persona_1
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, e Parte_7 Parte_6 Parte_10
[...]
[...] [...]
DI NAPOLI
[...] Sezione Prima Civile
medesime richieste e conclusioni del giudizio più antico, questa volta sulla base dell'autorizzazione all'azione del giudice tutelare rilasciata con decreto del 3.07.2012.
Successivamente, in data 17.03.2013, decedeva e il giudizio Persona_1 proseguiva così nei confronti di tutti i suoi eredi: e Parte_1 Parte_2
(anche attori iure proprio), nonché i germani e
[...] Parte_4 Parte_3
(quest'ultimo inizialmente rappresentato dalla madre
[...] Parte_2 perché minorenne).
In data 18.01.2018, il difensore dei convenuti con la propria comparsa conclusionale rilevava che in data 27.12.2017 il Tribunale di Napoli sezione Fallimentare aveva dichiarato il fallimento della ditta individuale sicché il G.I., con Parte_8 provvedimento del 14.02.2018, dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva poi riassunto dagli attori in data 19.03.2018 e in esso si costituiva la curatela del
. Controparte_3
Sentenza n. 1356 del 10.06.2019 del Tribunale di Nola
All'esito di suddette vicende processuali, il Tribunale di Nola accertava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con cui aveva venduto ai tre figli Parte_5
, e la nuda proprietà della propria quota del diritto reale sugli Pt_7 Pt_8 Pt_6 immobili indicati in atti e, per l'effetto, ne dichiarava l'inefficacia. Inoltre, il Tribunale condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi 46.988,00 euro per compensi professionali, oltre 382,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Poneva, infine, le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
§§§
Giudizio di appello
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11.07.2019, proponevano appello
, e (che veniva iscritto al numero di R.G. 3405/19). Con Pt_6 Pt_8 Parte_7 un unico motivo di gravame, criticavano la sentenza impugnata per aver erroneamente
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valutato gli elementi presuntivi dai quali aveva ricavato la prova della simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
In particolare, gli appellanti censuravano la ricostruzione del giudice di primo grado perché avrebbe incentrato la presunzione della natura simulatoria dell'accordo esclusivamente sulla causa simulandi (l'intento fraudolento delle parti), senza ricercare la prova della volontà delle parti di creare una situazione di mera apparenza, che costituirebbe il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta.
Deducevano, altresì, che gli indizi che il giudice aveva ritenuto idonei nel loro complesso a dare la prova piena non sarebbero stati, invece, gravi, precisi e concordanti.
Di contro, argomentavano che molteplici elementi deponevano in favore della natura non simulata dell'atto di compravendita: in particolare, l'estraneità del giudizio risarcitorio rispetto alla compravendita, anche considerata l'esistenza della polizza assicurativa;
il reale valore degli immobili desumibile mediante la corretta lettura della c.t.u., pari a 350.000,00 euro (e non 614.686,70 euro) a fronte dei 200.000 euro pagati dagli appellanti, quale prezzo di favore essendo i figli del venditore;
la provenienza della provvista per il pagamento del prezzo da fonti proprie degli acquirenti e non da redditi dello stesso venditore.
Con appello incidentale tardivo si costituiva, nel giudizio di impugnazione, anche
, riproducendo il medesimo, unico, motivo d'impugnazione dell'appello Parte_5 principale.
La curatela di invece, non si costituiva. Parte_8
Gli appellati e si costituivano in data Parte_1 Parte_2
23.12.2019 e, oltre a resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza di prime cure, reiteravano, in via gradata, le domande subordinate formulate in primo grado.
Con sentenza n. 3342/2021 pubblicata il 15.09.2021, la Corte di Appello di Napoli, dichiarava improcedibile l'appello proposto da , e Pt_7 Pt_6 Parte_8 atteso che dall'esame degli atti non era risultata la tempestiva prova della notifica dell'appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti. Infatti, il procuratore ad litem degli appellanti – dopo aver
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, Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_9
, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
citato le controparti in forma telematica - si era costituito secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici, cc.dd. nativi digitali (citazione, relazione di notificazione, ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare la busta telematica, contenente gli originali informatici di tali atti, necessaria per valutare la tempestività della costituzione. Solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti aveva provveduto al deposito della documentazione telematica comprovante la tempestività della notifica, nonostante il termine ultimo per il deposito fosse, ex art. 347 co. 1 c.p.c., quello della prima udienza.
A parere della Corte d'Appello era vincolante la disciplina contenuta nell'art. 9, co. 1 bis e 1 ter, L. 53/94, che dispone che in tutti i casi in cui si debba fornire prova della notificazione mediante p.e.c. e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, co.
1, del D.Lgs. 82/2005. Né era sufficiente una modalità alternativa, ammessa solo nel caso di impossibilità di fornire la prova con modalità telematiche.
Pertanto, la Corte dichiarava improcedibile l'appello principale proposto da , Pt_6
e e, di conseguenza, anche l'appello incidentale tardivo Pt_7 Parte_8 proposto da , compensando integralmente tra le parti le spese del Parte_5 giudizio di impugnazione.
§§§
Il Giudizio in SA
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per SA , e Pt_7 Pt_6
Nel giudizio dinanzi alla Corte di SA si sono costituiti, con Parte_8 proprio controricorso, da un lato, (in adesione alla posizione dei Parte_5 ricorrenti) e, dall'altro, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Con l'unico motivo di ricorso, i germani hanno contestato la “violazione e falsa Pt_8 applicazione dell'art. 348 c.p.c., nonché degli artt. 2, co. 6 e 23 D.Lgs. 82/2005 e 9, co.
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1 bis e 1 ter della legge n. 53/1994 sotto il profilo dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”; sostenendo che il deposito della copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell'originale telematico, peraltro in mancanza di contestazione delle controparti.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che “l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, co.
1bis, della L. 53/1994”.
Accogliendo il ricorso, dunque, la Corte di cassazione, con ordinanza dell'11.06.2024, ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli.
§§§
Il giudizio di rinvio Par Di seguito, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e nella qualità di eredi di hanno riassunto, ex
[...] Persona_1 art. 392 c.p.c., il giudizio (iscritto a ruolo al n. 100/2025 R.G.), chiedendo a questa
Corte d'Appello di:
“A) rigettare gli avversi appelli e confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 1356/2019 del Tribunale di Nola – I Sezione Civile - pubblicata 1'11 giugno 2019, contenente le seguenti statuizioni:
1. accerta la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulata, della scrittura privata autenticata nelle firme dal OT (Rep. 12728/ Racc. Persona_2
2326) il 13/07/2007 con cui ha venduto ai tre figli , e Parte_5 Pt_7 Pt_8
, la 38 nuda proprietà della propria quota pari ad 1/2 degli immobili Parte_6 meglio indicati in atti e, per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 46.988,00 per compensi professionali, oltre € 382,00 per
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esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
3. pone le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
B) in subordine sempre con riferimento scrittura privata autenticata nelle firme dal
OT (Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007 con cui Persona_2 [...]
ha venduto ai tre figli ( , e ), la nuda proprietà Pt_5 Pt_7 Pt_8 Parte_6 della propria quota pari ad 1/2 dei seguenti immobili:
- Villino sito in Sessa Aurunca in località “Baia Domizia” al viale dei Bossi, all'interno del Condominio Acqua Marina, riportato nel N.C.E.U. di Sessa Aurunca al fol. 160, mappale 649 sub 9, graffiato mappale 697, quanto alla casa, nonché mappale 648, sub
82 quanto alla cantinola ed al posto auto;
- Appartamento sito in Sessa Aurunca in località “Centro Sociale Baia Domizia” al viale dei Bossi, all'interno del riportato nel N.C.E.U. di Sessa Controparte_4
Aurunca al fol. 160, mappale 5267 sub 177, quanto all'appartamento, nonché sub 184 quanto al box auto ed alla cantinola;
- Comprensorio immobiliare sito nel comune di Acerra alla via del Pennino composto da un'unità di 1 vano riportata nel N.C.E.U. del Comune di Acerra al fol 3, mappale
1872, sub. 6; un appartamento di 8 vani censito al fol.3, mappale 1861, sub. 9; una porzione di fabbricato di 5,5 vani censita al fol.3, mappale 1861 sub. 10; un locale terraneo ad uso abitativo di 1 vano censito al fol 3, mappale 1861 sub 5; un piccolo locale di 12 mq censito al fol 3, mappale 1861 sub 6; una porzione di fabbricato con annesso spazio pertinenziale censito al fol 3, mappale 1861 sub. 3 e 4; un locale terraneo ad uso abitativo di 1 vano censito al fol 3, mappale 1861 sub.8; una porzione di fabbricato censita al fol. 3, mappale 1692 sub. 1 e 2;
- Porzione di terreno sita nel Comune di Acerra alla “Contrada Lupara” di are 22.50 riportata nel Catasto Terreni di detto comune al fol. 34, mappale 1141;
Voglia:
1. Accertare quantomeno la simulazione assoluta della clausola che ha fissato il prezzo
e della quietanza di pagamento contenute nella scrittura privata autenticata nelle firme
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dal OT (Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007 e, per l'effetto Persona_2 accertare alternativamente: a) la nullità del predetto contratto di compravendita per difetto di causa o b) la simulazione oggettiva relativa del contratto di compravendita dissimulante una donazione nulla per difetto di forma (essendo stata redatta per scrittura privata autenticata e non per atto pubblico).
C) In via ulteriormente gradata dichiarare inefficace nei confronti degli attori odierni appellati, e per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c., la compravendita degli immobili sopra indicati avvenuta con scrittura privata autenticata nelle firme dal OT
[...]
(Rep. 12728/ Racc. 2326) il 13/07/2007. Per_2
D) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto di citazione in primo grado, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato esonerandolo da ogni responsabilità;
E) Condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa, anche per la precedente fase d'appello, con ogni accessorio di legge comprese le spese generali ex art. 15 della tariffa professionale”.
In data 18.04.2025 si sono costituiti i resistenti in riassunzione , , Pt_7 Pt_6 Pt_5
e i quali hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza di Parte_8 primo grado e ne hanno chiesto il passaggio in giudicato, reiterando la richiesta mediante il loro difensore con le note di trattazione scritta e con la comparsa conclusionale.
In data 30.09.2025, gli attori hanno depositato comparsa conclusionale e con essa hanno ribadito le domande già proposte con l'atto di citazione in riassunzione, valorizzando, con riferimento al capo dedicato alla richiesta di accertamento di simulazione assoluta,
l'acquiescenza dei convenuti alla sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta in presenza, la Corte ha introitato il giudizio in decisione fissando per il deposito delle comparse conclusionali il termine (ridotto) di
20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti gli scritti conclusionali rispettivamente in data 30 e 29 settembre 2025.
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, e Parte_7 Parte_6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre chiarire quale sia il valore della dichiarazione resa dagli odierni convenuti nella comparsa di costituzione in riassunzione, nelle successive memorie e nella comparsa conclusionale. La difesa degli ha, infatti, dichiarato Pt_8 nei suddetti atti difensivi di “[…] prestare acquiescenza totale alla sentenza del
Tribunale di Nola n. 1356/19 e chiedono che il giudizio civile di rinvio ex art. 392 c.p.c. recante RG n. 100/25 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli venga definito con la declaratoria di passaggio in giudicato della detta sentenza del Tribunale di Nola
n. 1356/119 per intervenuta acquiescenza alla stessa, ex art 329 c.p.c. da parte di essi originari appellanti confidando nella compensazione delle spese tutte di giudizio ed espressa rinuncia alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione la cui liquidazione, in favore dei comparenti, era stata rimessa a Codesta Ecc.ma Corte di merito”.
Rileva questa Corte che, a prescindere dalla formale denominazione, la previa proposizione dei due mezzi di impugnazione possibili, di merito e di legittimità, esclude che l'atto definito dai resistenti in riassunzione “acquiescenza” risponda ai requisiti di cui all'art. 329 c.p.c..
Esso, invero, più correttamente va qualificato come rinuncia all'azione, da intendersi come rinuncia all'impugnazione, perché attraverso la citata dichiarazione gli odierni resistenti in riassunzione hanno manifestato l'assenza di interesse ad ottenere una ulteriore pronuncia nel merito sull'appello già proposto.
Pur potendo la rinuncia all'impugnazione provenire dal difensore a ciò specialmente e specificamente abilitato, gli appellanti hanno sottoscritto di pugno (cf atto di costituzione cartaceo, depositato in formato analogico nel fascicolo d'ufficio) l'atto di rinuncia all'impugnazione, ribadendo, nelle note di trattazione scritta, mediante il loro difensore munito del relativo potere risultante dalla procura in atti, la richiesta che il giudizio “venga definito con la declaratoria di passaggio in giudicato della detta sentenza del Tribunale di Nola n. 1356/2019”.
Così qualificata la volontà dei resistenti, deve precisarsi che non è necessaria l'accettazione dei ricorrenti in riassunzione ai fini della dichiarazione di estinzione del
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giudizio di appello per effetto della rinuncia all'impugnazione. Ed invero, è orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità che la rinuncia all'impugnazione (da tenere distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello, ex artt. 359 e 306 c.p.c.) si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado;
determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338
c.p.c., ma, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione (nei casi in cui la parte nei confronti della quale è fatta la rinuncia non ha interesse alla prosecuzione del giudizio), la rinuncia all'impugnazione non necessita di accettazione da parte dell'appellato, perché fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunziare sul rapporto controverso, con efficacia immediata, indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. civ.
19.5.1995, n. 5556; Cass. civ., 6.3.2018, n. 5250 e Cass. civ., 14.8.2022, n. 25311, le quali in motivazione richiamano anche Cass. civ., 15.5.1996, n. 4499, che precisa: “La rinuncia ad una impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione, non agli atti ma, alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), dà luogo al passaggio in giudicato della decisione contestata e, quindi, ad una cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte”.
L'effetto della rinuncia all'azione è, dunque, per l'espressa previsione dell'art. 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
§§§
Ordine di annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c.
Infine, giusta il disposto dell'art. 2655 c.c., come peraltro richiesto anche nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, occorre ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione della domanda giudiziale del primo grado, nonché a margine della trascrizione dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità.
§§§
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Le spese
Con riferimento alle spese di lite la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Vanno in questa sede liquidate, pertanto, le spese del primo giudizio d'appello, del giudizio in SA e del giudizio di rinvio;
non anche, come normalmente accade nel caso di rinvio, le spese del primo grado di giudizio, dal momento che la sentenza di prime cure è – come anticipato – passata in giudicato anche relativamente a questo punto.
Chiarito che vi è il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado anche sul capo relativo alle spese di lite, per il resto trova ugualmente applicazione per il governo delle spese il principio dettato dalle Sezioni unite della SA, in virtù del quale “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., S.U., n. 32906/2022).
Pertanto, segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore dei coniugi e di e di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle
[...] allegate al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo, per stabilire il valore della controversia alla domanda di maggior valore (in termini Cass.
Sez. 2, sent. n. 22711 del 25.9.2018) dunque alla domanda di revocatoria.
Pertanto, ai fini che occupa vale il disposto dell'art. 5, comma 1, secondo alinea, del
DM 55/2014 e ss.mm.ii., “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; in particolare, la ragione di credito è definita nella sentenza della Corte d'Appello n.
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1801/2021 pubblicata il 14/05/2021, emessa a definizione della causa RG n. 3395/2012, di tal che il valore della controversia rientra nello scaglione da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00.
L'onorario va calcolato tenendo conto della previsione dell'art. 6 della tariffa forense, secondo cui “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (…) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00”; non si liquidano aumenti per la pluralità di parti attesa l'assoluta identità di questioni poste e di difese tecniche svolte.
§§§
Ciò posto, per il primo giudizio di appello (r.g. 3405/2019) per calcolare l'onorario spettante ai ricorrenti in riassunzione si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.250,00, con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo da considerare, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 11.812,50 secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: 11.250 + 562,50 (l'importo di
562,50 è il 5% del compenso base di euro 11.250,00) = € 11.812,50.
§§§
Per il giudizio di SA, rilevato il valore della causa come sopra fissato, in applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di € 6.000,00 con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 6.300,00, secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: compenso base 6.000,00 + 300,00
(che è pari al 5% di 6.000,00) = € 6.300,00.
§§§
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Quanto alle spese di lite del presente giudizio di riassunzione, si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.250,00, con l'incremento percentuale del 5% per lo scaglione successivo da considerare, che dà luogo all'onorario complessivo pari ad € 11.812,50 secondo il calcolo sopra esplicato.
Spetta altresì agli attori in riassunzione il rimborso delle spese documentate pari ad €
1.138,50.
La liquidazione di esborsi e compensi è fatta in dispositivo con onere a carico dei resistenti in riassunzione in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione all'esito di rinvio dalla Corte di cassazione sulla base dell'ordinanza n. 29208/2021, introdotto da , di e di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
(in proprio e nella qualità di eredi come indicato in epigrafe), nei confronti di
[...]
, , e così provvede: Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_8
-1) Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia all'impugnazione, e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c.;
-2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione della domanda giudiziale in primo grado, nonché a margine della trascrizione dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità;
-3) Condanna i convenuti , e Parte_5 Parte_8 Parte_6 [...]
in solido al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle spese di lite Pt_7 che liquida:
- per il giudizio di secondo grado r.g. 3405/2019 in € 11.812,50 per onorari,
- per il giudizio di legittimità in € 6.300,00 per onorari,
- per il presente giudizio di rinvio in € 1.138,50 per esborsi documentati ed € 11.812,50 per onorari, oltre, sugli importi spettanti per onorari, rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
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Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
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