Articolo 295 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 281Articolo 296
Versione
31 dicembre 2019
Art. 295. Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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