Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

    La Corte ritiene che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, la sospensione non sia obbligatoria e che il giudice possa decidere anche in senso difforme, valutando prognosticamente l'esito del giudizio presupposto. La Corte propone la riunione dei procedimenti anziché la sospensione.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione onere della prova

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni mediante elementi presuntivi o indiziari, mentre spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. La Corte ritiene che la società ricorrente non abbia fornito prova sufficiente dell'effettività delle prestazioni, limitandosi a esibire fatture e dichiarazioni unilaterali degli studi di settore. La Corte rileva inoltre che la società emittente non avesse una struttura aziendale adeguata e che l'operazione fosse ultronea, data la presenza del socio amministratore nella società ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 12
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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