CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 27/11/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.463/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria, 82, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Sanguineti;
- appellante –
CONTRO
rappresentata e difesa dell'Avv. Antonio Ruva;
CP_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri conveniva in giudizio l' CP_1 CP_2
e la , per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza CP_3 dell'avviso di addebito n° 39420190003706944000 afferente all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2013, relativi alla rettifica del maggior reddito d'impresa; per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di euro 7.980,85.
Si costituiva l' in proprio e quale mandatario della hiedendo il rigetto CP_2 CP_3
della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'obbligo contributivo atteso che le somme richieste dall' derivano quale conseguenza dell'accertamento fiscale dell'Agenzia delle CP_2
Entrate oggetto di contenzioso tributario dinanzi alla già Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria ed ancora pendente ricorso. E nel merito eccepiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per cui è causa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
n. 46/99, al comma 3, prevede che Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, mancando nella specie il provvedimento giudiziale.
L' costituendosi deduceva in fatto che l'atto impugnato derivava dall' <avviso CP_2
di accertamento n. TD7010500002 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il
11.01.2018. Con detto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha inoltre accertato la debenza da parte della sig.ra al-la Gestione Artigiani di maggiore contribuzione previdenziale CP_1 calcolata, appunto, a percentuale sulla parte di reddito di impresa eccedente il minimale di legge nella misura di € 4.579,00 >> e concludeva per il rigetto dell'opposizione..
Nelle more della decisione depositava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Reggio Calabria di annullamento dell'avviso di accertamento TD7010500002 su cui si fondava l'avviso di addebito impugnato.
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 340/2023 accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:<< Parte ricorrente sostiene, che con l'atto impugnato l'Istituto provvedeva alla richiesta del pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, scaturiti dalla rettifica del maggior reddito d'impresa operata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio
Calabria con avviso di accertamento n. TD7010500002/2013. Avverso l'avviso di accertamento, come si evince da allegazioni in atti, veniva prodotto tempestivo ricorso alla competente Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che con sentenza n. 4838/2022, ha accolto la domanda della sig. ra dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento sopra richiamato, atto CP_1 presupposto, a quello oggetto del presente giudizio. All'odierna udienza parte resistete eccepiva che la Sentenza che annulla l'atto prodromico non è ancora passata in giudicato, in merito vi è giurisprudenza ormai costante che “…in tema di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa per riscuotere un credito tributario diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo prodromico dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.
Anche di recente i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “…in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.” (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022) >>
Con l'appello l' contestata la sentenza per avere annullato l'atto solo perché CP_2
l'avviso di accertamento Tributario era stato annullato da una sentenza ancora non definitiva senza accertamento del merito della fondatezza del credito. Ha eccepito che l'appellato aveva solo eccepito l'illegittimità della pretesa senza contestare in alcun modo quanto contenuto nell'avviso n. TD7010500002 .
Si è costituito l'appellato rappresentando che l'avviso di accertamento TD7010500002 . era stato annullato dai giudici tributari ed era venuto meno il presupposto della maggiore pretesa indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti .
Sono state depositate note nel termine del 27/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigetatto.
Nella sentenza impugnata il Tribuanle, come sopra trasctitto, con riferimento al merito della pretesa ha ritentuo non provato il credito da parte dell'istituto a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento su cui lo stesso si fondava: Parte ricorrente sostiene, che con l'atto impugnato l'Istituto provvedeva alla richiesta del pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, scaturiti dalla rettifica del maggior reddito
d'impresa operata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria con avviso di accertamento n. TD7010500002/2013.
Avverso l'avviso di accertamento, come si evince da allegazioni in atti, veniva prodotto tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che con sentenza n.
4838/2022, ha accolto la domanda della sig. ra dichiarando la nullità dell'avviso di CP_1 accertamento sopra richiamato, atto presupposto, a quello oggetto del presente giudizio. >>
Con l'appello l' contesta la decisione rilevando che la sentenza di annullamento Pt_2
dell'avviso di accertamento non era definitva e che pertanto non era venbuta meno la ptretesa non avendo il contribeunte contestato l'avviso stesso.
L'eccezione dell' non è condivisibile. Pt_1
Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere l'avviso di addebito in pendenza del giudizio di CP_2
accertamento, l'eventuale violazione dell'art. 24 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596) Tra
l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi del citato art. art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016). Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez.
L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Come noto “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
(Cass. 4032/16).
E' altrettanto noto che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonera il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Tuttavia, nel caso di specie, l' su cui incombeva il relativo onere si è limitato in CP_2 primo grado a rilevare sulle ragioni della pretesa solo che << L'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria ha poi avviato una verifica fiscale nei suoi confronti, quale appunto titolare di impresa artigiana, in relazione all'anno di imposta 2013, che si è definita con l'accertamento di maggiori ricavi
e utili, e quindi di maggiori redditi di impresa.
Da ciò, ne è conseguito per l'anno di imposta 2013 l'accertamento in capo alla sig.ra
[...]
, di un maggiore reddito di impresa (€ 41.008,00) rispetto a quello a suo tempo dichiarato (€ CP_1
19.954,00), tale accertamento è stato formalizza-to con avviso di accertamento n. TD7010500002 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il 11.01.2018. Con detto avviso di accertamento
l'Agenzia delle Entrate ha inoltre accertato la debenza da parte della sig.ra al-la Gestione CP_1
Artigiani di maggiore contribuzione previdenziale calcolata, appunto, a percentuale sulla parte di reddito di impresa eccedente il minimale di legge nella misura di € 4.579,00 (cfr. doc. 3).
A mente del D. Lgs. n. 462/1997 l'Agenzia delle Entrate, in assenza di adesione da parte della CP_ ricorrente all'accertamento fiscale, ha segnalato all' il mancato pagamento dei contributi previdenziali così accertati e l'Istituto, doverosamente e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione (interrotto dalla notificazione in data 11.01.2018 dell'avviso di accertamento tributario), ne ha richiesto il versa-mento con l'avviso di addebito impugnato. Ed infatti a far data dal 1° gennaio
2011, a mente dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. CP_ 122, il recupero delle omissioni contributive viene effettuato dall' mediante la emissione e la notificazione, a cura dell'Istituto, di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo..>>.
In sintesi l' ha meramente rinviato all'asserito accertamento tributario -neanche CP_2 prodotto in atti- senza fornire alcun elemento su cui valutare la fondatezza della pretesa.
Nella documentazione allegata al fascicolo del primo grado non vi è nulla a parte un
“prospetto accertamento” in cui vi è il numero dell'avviso di accertamento e la data della sua notifica. Il motivo di appello va, pertanto, rigettato atteso che l' non ha provato le ragioni CP_2
della maggiore pretesa a parte un rinvio all'avviso di accertamento tributario mai prodotto che è stato anche annullato dalla giustizia tributaria.
In questa ipotesi in cui l'avviso di addebito è privo di motivazione - a parte il richiamo per relationem all'avviso di accertamento tributario- è corretto affermare come fatto dal tribunale che l'annullamento dell'atto presupposto fa venire meno quello successivo, atteso che è un principio condiviso quello secondo cui: "In tema di riscossione dei tributi,
l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (da ultimo, Sez. U, n. 758 del 13/01/2017;
Sez. 5, Ordinanza n. 13445 del 27/07/2012)". "L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass. n. 19078/2008, n. 20526/2006, n. 8417/2004).
In conclusione l'annullamento dell'avviso di accertamento, da un lato, ed in ogni caso la mancanza di autonoma motivazione dell'atto successivo, dall'altro, determina l'accoglimento dell'originario ricorso e la conferma della sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base del Dm n 147/22 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. CP_2
340/2023 del Giudice del lavoro di Locri così provvede:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio CP_2 liquidate in € 2.906,00 oltre spese generali al 15 % e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato Avv. Antonio Ruva;
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 27/11/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.463/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria, 82, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Sanguineti;
- appellante –
CONTRO
rappresentata e difesa dell'Avv. Antonio Ruva;
CP_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri conveniva in giudizio l' CP_1 CP_2
e la , per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza CP_3 dell'avviso di addebito n° 39420190003706944000 afferente all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2013, relativi alla rettifica del maggior reddito d'impresa; per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di euro 7.980,85.
Si costituiva l' in proprio e quale mandatario della hiedendo il rigetto CP_2 CP_3
della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'obbligo contributivo atteso che le somme richieste dall' derivano quale conseguenza dell'accertamento fiscale dell'Agenzia delle CP_2
Entrate oggetto di contenzioso tributario dinanzi alla già Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria ed ancora pendente ricorso. E nel merito eccepiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per cui è causa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
n. 46/99, al comma 3, prevede che Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, mancando nella specie il provvedimento giudiziale.
L' costituendosi deduceva in fatto che l'atto impugnato derivava dall' <avviso CP_2
di accertamento n. TD7010500002 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il
11.01.2018. Con detto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha inoltre accertato la debenza da parte della sig.ra al-la Gestione Artigiani di maggiore contribuzione previdenziale CP_1 calcolata, appunto, a percentuale sulla parte di reddito di impresa eccedente il minimale di legge nella misura di € 4.579,00 >> e concludeva per il rigetto dell'opposizione..
Nelle more della decisione depositava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Reggio Calabria di annullamento dell'avviso di accertamento TD7010500002 su cui si fondava l'avviso di addebito impugnato.
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 340/2023 accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:<< Parte ricorrente sostiene, che con l'atto impugnato l'Istituto provvedeva alla richiesta del pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, scaturiti dalla rettifica del maggior reddito d'impresa operata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio
Calabria con avviso di accertamento n. TD7010500002/2013. Avverso l'avviso di accertamento, come si evince da allegazioni in atti, veniva prodotto tempestivo ricorso alla competente Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che con sentenza n. 4838/2022, ha accolto la domanda della sig. ra dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento sopra richiamato, atto CP_1 presupposto, a quello oggetto del presente giudizio. All'odierna udienza parte resistete eccepiva che la Sentenza che annulla l'atto prodromico non è ancora passata in giudicato, in merito vi è giurisprudenza ormai costante che “…in tema di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa per riscuotere un credito tributario diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo prodromico dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.
Anche di recente i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “…in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.” (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022) >>
Con l'appello l' contestata la sentenza per avere annullato l'atto solo perché CP_2
l'avviso di accertamento Tributario era stato annullato da una sentenza ancora non definitiva senza accertamento del merito della fondatezza del credito. Ha eccepito che l'appellato aveva solo eccepito l'illegittimità della pretesa senza contestare in alcun modo quanto contenuto nell'avviso n. TD7010500002 .
Si è costituito l'appellato rappresentando che l'avviso di accertamento TD7010500002 . era stato annullato dai giudici tributari ed era venuto meno il presupposto della maggiore pretesa indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti .
Sono state depositate note nel termine del 27/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigetatto.
Nella sentenza impugnata il Tribuanle, come sopra trasctitto, con riferimento al merito della pretesa ha ritentuo non provato il credito da parte dell'istituto a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento su cui lo stesso si fondava: Parte ricorrente sostiene, che con l'atto impugnato l'Istituto provvedeva alla richiesta del pagamento dei contributi relativi all'anno 2013, scaturiti dalla rettifica del maggior reddito
d'impresa operata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Calabria con avviso di accertamento n. TD7010500002/2013.
Avverso l'avviso di accertamento, come si evince da allegazioni in atti, veniva prodotto tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che con sentenza n.
4838/2022, ha accolto la domanda della sig. ra dichiarando la nullità dell'avviso di CP_1 accertamento sopra richiamato, atto presupposto, a quello oggetto del presente giudizio. >>
Con l'appello l' contesta la decisione rilevando che la sentenza di annullamento Pt_2
dell'avviso di accertamento non era definitva e che pertanto non era venbuta meno la ptretesa non avendo il contribeunte contestato l'avviso stesso.
L'eccezione dell' non è condivisibile. Pt_1
Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere l'avviso di addebito in pendenza del giudizio di CP_2
accertamento, l'eventuale violazione dell'art. 24 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596) Tra
l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi del citato art. art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016). Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez.
L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Come noto “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
(Cass. 4032/16).
E' altrettanto noto che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonera il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Tuttavia, nel caso di specie, l' su cui incombeva il relativo onere si è limitato in CP_2 primo grado a rilevare sulle ragioni della pretesa solo che << L'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria ha poi avviato una verifica fiscale nei suoi confronti, quale appunto titolare di impresa artigiana, in relazione all'anno di imposta 2013, che si è definita con l'accertamento di maggiori ricavi
e utili, e quindi di maggiori redditi di impresa.
Da ciò, ne è conseguito per l'anno di imposta 2013 l'accertamento in capo alla sig.ra
[...]
, di un maggiore reddito di impresa (€ 41.008,00) rispetto a quello a suo tempo dichiarato (€ CP_1
19.954,00), tale accertamento è stato formalizza-to con avviso di accertamento n. TD7010500002 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il 11.01.2018. Con detto avviso di accertamento
l'Agenzia delle Entrate ha inoltre accertato la debenza da parte della sig.ra al-la Gestione CP_1
Artigiani di maggiore contribuzione previdenziale calcolata, appunto, a percentuale sulla parte di reddito di impresa eccedente il minimale di legge nella misura di € 4.579,00 (cfr. doc. 3).
A mente del D. Lgs. n. 462/1997 l'Agenzia delle Entrate, in assenza di adesione da parte della CP_ ricorrente all'accertamento fiscale, ha segnalato all' il mancato pagamento dei contributi previdenziali così accertati e l'Istituto, doverosamente e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione (interrotto dalla notificazione in data 11.01.2018 dell'avviso di accertamento tributario), ne ha richiesto il versa-mento con l'avviso di addebito impugnato. Ed infatti a far data dal 1° gennaio
2011, a mente dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. CP_ 122, il recupero delle omissioni contributive viene effettuato dall' mediante la emissione e la notificazione, a cura dell'Istituto, di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo..>>.
In sintesi l' ha meramente rinviato all'asserito accertamento tributario -neanche CP_2 prodotto in atti- senza fornire alcun elemento su cui valutare la fondatezza della pretesa.
Nella documentazione allegata al fascicolo del primo grado non vi è nulla a parte un
“prospetto accertamento” in cui vi è il numero dell'avviso di accertamento e la data della sua notifica. Il motivo di appello va, pertanto, rigettato atteso che l' non ha provato le ragioni CP_2
della maggiore pretesa a parte un rinvio all'avviso di accertamento tributario mai prodotto che è stato anche annullato dalla giustizia tributaria.
In questa ipotesi in cui l'avviso di addebito è privo di motivazione - a parte il richiamo per relationem all'avviso di accertamento tributario- è corretto affermare come fatto dal tribunale che l'annullamento dell'atto presupposto fa venire meno quello successivo, atteso che è un principio condiviso quello secondo cui: "In tema di riscossione dei tributi,
l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (da ultimo, Sez. U, n. 758 del 13/01/2017;
Sez. 5, Ordinanza n. 13445 del 27/07/2012)". "L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass. n. 19078/2008, n. 20526/2006, n. 8417/2004).
In conclusione l'annullamento dell'avviso di accertamento, da un lato, ed in ogni caso la mancanza di autonoma motivazione dell'atto successivo, dall'altro, determina l'accoglimento dell'originario ricorso e la conferma della sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base del Dm n 147/22 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. CP_2
340/2023 del Giudice del lavoro di Locri così provvede:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio CP_2 liquidate in € 2.906,00 oltre spese generali al 15 % e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato Avv. Antonio Ruva;
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)