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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2024, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 05.03.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della decisione in fatto ed in diritto e del seguente dispositivo nel procedimento civile iscritto al numero
5863/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno biologico e da lesione da rapporto parentale.
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine all'atto di Parte_1
citazione dall'avv. Pasquale De Lucia ed elettivamente domiciliata in San Felice a
Cancello (CE) alla Via Pizzola s.n.c.;
- Parte attrice
E
, residente a[...] Arienzo (CE); Controparte_1
- Parte convenuta contumace
NONCHE'
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede della società in Trieste Largo Ugo Irneri n.1;
- Parte convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al IG. e la Controparte_1 [...] la IG.ra agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa CP_2 Parte_1
Maria C.V. al fine di vedersi risarcito il danno patito in conseguenza dell'invalidità riportata dal padre nel sinistro verificatosi in data 23.05.2001 alle Persona_1
ore 4:30 circa in Caserta (CE), nell'intersezione tra Viale Carlo III e Viale Della
Libertà.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il IG. (padre Persona_1
dell'istante), viaggiava in qualità di trasportato a bordo del veicolo tipo MERCEDES tg. BL515HZ di proprietà e condotto dal IG. che percorreva a Controparte_1
forte velocità il Viale Carlo III con direzione di marcia San Nicola La Strada –
Caserta.
Giunto in prossimità della curva che si immette in Viale della Libertà, il conducente a causa dell'eccessiva velocità di marcia perdeva il controllo dell'auto andando a schiantarsi violentemente contro il muro.
A causa dell'urto, il IG. , riportava lesioni tali da costringerlo Persona_1
sulla sedia a rotelle riportando un'invalidità in percentuale pari al 90%.
A seguito del sinistro per cui è causa, il IG. agiva in giudizio Persona_1
citando la e al fine di ottenere il risarcimento dei CP_2 Controparte_1
danni patiti all'esito dell'incidente. Tale giudizio veniva abbandonato per intervenuta transazione con la compagnia assicurativa.
Al momento del sinistro verificatosi in data 23.05.2001 l'odierna istante conviveva con il danneggiato, pertanto l'invalidità del padre si ripercuoteva negativamente sulla vita della figlia convivente, alterando lo svolgersi dalla vita quotidiana.
In particolare, l'istante rappresentava che a causa delle lesioni riportate, il
[...]
non aveva potuto partecipare a prima comunione, festeggiamenti dei 18 Per_1
anni e finanche al matrimonio, evento in cui la IG.ra veniva Parte_1
accompagnata all'altare dal fratello e non dal padre.
Tanto premesso, la IG.ra , inviava formale richiesta di risarcimento Parte_1
danni alla compagnia alla quale veniva dato riscontro solo nel Controparte_2
marzo 2014, data in cui le veniva offerta la somma di 20.000,00 euro che veniva accettata a titolo di acconto dall'istante.
Non essendo stata corrisposta l'intera somma richiesta a titolo risarcimento danni la IG.ra agiva in giudizio e concludeva chiedendo di: Parte_1
- accogliere la domanda e per l'effetto, dichiarare che il sinistro de quo sia da attribuire alla esclusiva responsabilità del convenuto IG. CP_1
;
[...]
- condannare in solido il convenuto e la compagnia Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, in proprio e nelle qualità, presenti e future, riportati dall'attrice a seguito dell'incidente subito dal padre
; Persona_1
- condannare i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice dei danni punitivi, il tutto indipendentemente dai limiti del presunto e non provato massimale di polizza e oltre rivalutazione monetaria e oltre il danno da ritardo;
- il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
La e il IG. , benché regolarmente citati, non si Controparte_2 CP_1
costituivano in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Istruita il giudizio mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU medica il giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies.
All'odierna udienza la parte attrice concludeva come da verbali di causa.
La domanda è proponibile, essendo in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di lettera raccomandata alla Compagnia tendente ad ottenere il risarcimento. Quanto alla completezza della richiesta di risarcimento del danno va detto che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata(cfr. Cassazione
n. 32919 del 09/11/2022), circostanza che non emerge nel presente giudizio. La domanda è parzialmente fondata e pertanto va parzialmente accolta per quanto di ragione.
In primis occorre affermare la resposaniblità di per il danno Controparte_1
subito dalla parte odierno istante.
La parte attrice afferma che , il proprio padre, fu coinvolto in un Persona_1
incidente stradale in data 23.05.2001 verso le ore 4.30 in Caserta quale trasportato a bordo della Mercedes tg. BL 515HZ del IG. ed assicurata con la Controparte_1
Contr (ora ). CP_2
Tale ricostruzione è avvalorata dai seguenti elementi. In atti vi è la comunicazione di notizia di reato della compagnia di Caserta che nella Organizzazione_1
parte dedicata alla dinamica del sinistro osserva: La percorreva il viale Org_2
Carlo II con direzione di marcia San Nicola la Strada – Caserta giunto in prossimità di una curva che si immette in viale della libertà perdeva il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un morto che si trova nell'area verde.
La parte istante ha anche depositato verbali del giudizio intentato presso questo
Tribunale da per il risarcimento del danno. Dalla lettura si apprende Persona_1
che , conducente della in sede di interrogatorio formale ha Controparte_4 Org_2
riconosciuto la propria responsabilità, la presenza di nella Persona_1
al momento del sinistro il quale indossando le cinture di sicurezza riportò Org_2
notevoli lesioni. Inoltre dai verbali di causa si apprende che alla udienza del
30.09.2014 è stato sentito il teste che ha confermato la dinamica Testimone_1
del sinistro e che il IG. indossava le cinture di sicurezza. alla Persona_1
medesima udienza è stato sentito anche il teste capo pattuglia della Testimone_2
volante dei carabinieri di Caserta intervenuta sul luogo del sinistro, il quale ha confermato il rapporto redatto dallo stesso. Risulta poi che la causa fu transatta e che la compagnia abbia corrisposto somme sia a che alla moglie ed Persona_1
all'altro figlio oltre che all'odierno istante. Tutti questi elementi inducono ad affermare che il sinistro in cui riportò lesioni fu causato dal Parte_2
comportamento negligente del conducente della di cui sopra Org_2 La proprietà in capo a del veicolo si ricava Controparte_1 Org_2
dall'ispezione P.R.A. allegata dalla parte istante.
La titolarità passiva del rapporto controverso della compagnia citata emerge dalla lettura della comunicazione di notizia di reato di cui sopra in cui si legge che il Cont veicolo Mercedes era assicurato con la
Ciò detto venendo alle domande della parte istante, occorre rilevare che la stessa chiede il risarcimento del danno biologico sofferto in proprio e quello per la lesione del rapporto parentale con il padre.
Giova precisare che la nozione del danno biologico va tenuta distinta rispetto al danno consistente nella lesione del proprio rapporto parentale.
Al riguardo, varrà precisare come il danno derivante dalla perdita (o lesione) di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita (o lesione) affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale)
- e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva.
Si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo.
Viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sè considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.). (Cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del
28/03/2022, Rv. 664263 - 02).
Tale principio è esteso anche alle ipotesi di lesione del rapporto parentale, come nel caso di specie, e non solo di rottura;
pertanto si procederà ad analizzare separatamente le due voci di danno.
DANNO BIOLOGICO
Per ciò che concerne il danno biologico patito dalla IG.ra occorre Parte_1
rilevare quanto segue.
Il danno biologico è una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo per la prima volta nella precedente formulazione del d.lgs 209 del 2005 agli artt. 138
e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, (ud.
24/06/2008, dep. 11/11/2008), n.26972).
Ciò vuol dire che, per procedere al risarcimento del danno biologico, è necessario che lo stesso si concretizzi in un danno alla salute tangibile. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la normativa (D.Lgs.
n. 209 del 2005, artt. 138 e 139) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario.
Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile
(perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.
Al riguardo, va ribadito che è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta altrui allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi.
Il risarcimento, perciò, può essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, solo se sia stata fornita la prova che il decesso, o comunque la menomazione, abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente
(Cass. civ. Sez. 3, 06-02-2007, n. 2546; Cass. n. 1442 del 2002).
Per accertare l'esistenza di un danno biologico connesso eziologicamente alle lesioni gravi patite dalla IG. , nel corso del presente giudizio è stata Parte_1
svolta consulenza tecnica.
Il consulente, con la propria relazione alla quale integralmente ci si riporta per essere la stessa congruamente motivata e immune da vizi, ha concluso nel modo seguente: “Considerato che il caso in questione rientra nell'accertamento del danno biologico di natura psichica, indiretto, perché derivato, come gravame psicofisico, dal dover convivere e/o assistere un familiare non più autosufficiente per evento lesivo altrui, tenuto conto che per bambini e adolescenti la malattia cronica con pericolo di vita di un genitore è classificata come situazione duratura grave, ricordato che l'esistenza di un danno biologico nei parenti della vittima primaria di un evento lesivo, è riconoscibile (non solo per la morte ma anche per la totale perdita dell'autosufficienza come da tetraplegia) purché sussista un'alterazione o una lesione dell'integrità psicofisica identificabile nell'insorgenza o nell'aggravamento di una vera e propria malattia psichica, con l'onere della prova di tale danno incombente alla parte che assume di averlo subito, in risposta al quesito posto, per quanto clinicamente osservato, per la ricostruzione anamnestica svolta, coerentemente all'assenza di documentazione medica-psicologica prodotta da terzi in diciassette anni, in disaccordo, per i criteri indicati (punti a, b, c, d), con gli esiti della consulenza psicologica di parte, concludo che non vi sono evidenze a supporto dell'evoluzione del danno morale, ordinariamente patito dalla a Per_1
seguito dell'evento per cui è causa, in una patologia permanente tale da riconoscersi
e quantificarsi come danno biologico”.
Questo giudice condividendo le conclusioni depositate dal CTU, anche per non essere emerso dall'istruttoria alcun dato che possa far propendere per il risarcimento del danno biologico inteso quale danno alla salute, tale voce di danno non potrà essere risarcita.
DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE.
L'attrice chiede altresì il riconoscimento della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Giova rilevare che, con la recente evoluzione giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione, di recente anche a Sezioni Unite, è pervenuta ad una nuova interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., fornendone una lettura costituzionalmente orientata, e chiarendo che qualsiasi danno non patrimoniale è sempre illimitatamente risarcibile, anche al di fuori dei limiti imposti dalla disposizione normativa appena menzionata, sempre che il pregiudizio derivi dalla lesione di un interesse della persona di rango costituzionale.
Del resto, proprio la lettura della norma costituzionalmente orientata, infatti, impone di ritenere inoperante i predetti limiti se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti;
poiché la riparazione mediante risarcimento per equivalente monetario (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, che si risolverebbero in rifiuto della tutela stessa nei casi esclusi e ben potendo il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, riferirsi anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne eIGe la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (cfr., in tal senso, sia Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 e, dunque, le due sentenze “gemelle” del 2003, sia Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972,
n. 26073, n. 26974 e n. 26975 e, dunque, le quattro “sentenze gemelle” del 2008).
Orbene il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cassazione Sentenza n.
4253 del 16/03/2012, Rv. 621634).
La liquidazione del danno non patrimoniale derivanti dalla morte di un congiunto, quale conseguenza di un fatto illecito del terzo, sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 cod. civ.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Tali danni devono essere liquidati unitariamente ai pure prospettati danni morali e esistenziali, essendo accomunati dalla natura non patrimoniale e, pertanto, ontologicamente uniformi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle note pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno esistenziale, relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore della congiunta del IG.
[...]
(figlia) una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non Per_1
patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto pretium doloris in senso stretto.
Va precisato, peraltro, che il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29
Costituzione) va inteso non in senso restrittivo, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e IGnificati (Cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13546).
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione – ovvero addirittura un annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cfr. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
Esso si concreta invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione.
E ciò in conseguenza della subita alterazione, della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cfr. Cass. 12 giugno 2006, n.
13546).
Tale compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche deve dunque sicuramente presumersi, in quanto rispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568).
Va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto,
e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso gravissime- subite dalle vittime principali, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n.
7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cfr. Cass. n. 1752 del 2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento della Suprema Corte (Cfr. Cass. s.u.
26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Nel caso di specie parte attrice ha anche articolato prova sullo sconvolgimento della propria esistenza in conseguenza della gravissima invalidità da cui è affetto il padre . Persona_1
All'udienza del 07.09.2021 sono stati sentiti i testi di parte attrice e Parte_3
che hanno confermato le circostanze articolate dalla parte Testimone_3
medesima, aggiungendo che: “ si è separata dal marito perché non ha Parte_1
voluto trasferirsi al Nord dove lavora il marito per restare con il padre”.
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Corte di Cassazione prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione IGnificativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle
"domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Nella liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale questo giudicante terrà conto pertanto delle cd. tabelle del Tribunale di Roma.
In relazione alla predetta tabella, elaborata con un sistema a punti, che tiene conto dell'età della vittima al momento dell'incidente, dell'età del congiunto (sempre al momento dell'incidente) e del grado di parentela, è previsto un valore a punto di €
6.000.
Si precisa, al riguardo, che in base alla tabella attuale, il valore del punto è rappresentato da due componenti: una fissa, quantificata in € 3.000,00 che riguarda l'aspetto interiore e l'altra, relativa alla componente relazionale ed ancorata all'assistenza al danneggiato, che va da € 2.000 ad € 3.000.
In base alla tabella questa seconda componente può essere riconosciuta solamente ai soggetti titolari dell'obbligo di assistenza nei confronti del danneggiato e in presenza sia dei genitori che dei fratelli del danneggiato sarà riconosciuta solo ai genitori, salvo che questi non possano occuparsi del figlio per motivi di invalidità.
Così recita la tabella” Di conseguenza in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.
Nel caso di specie si terrà conto di un valore punto pari a 3.000,00 euro per la componente riguardante l'aspetto interiore perché emerge dagli atti di causa la presenza del coniuge del soggetto leso.
Ciò precisato, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale con si tiene conto delle seguenti circostanze: Persona_1
- è affetto da una “tetraparesi da mielopatia cervicale Persona_1
in esito ad ernia traumatica cervicale C3 C4” che determinano un danno alla salute quantificabile nella misura del 90% di danno alla salute permanente.
A tal proposito si fa riferimento alla consulenza tecnica di parte, che il giudice civile può utilizzare ai fini del suo convincimento che ha fissato appunto nel 90% la percentuale di danno biologico subito da ed ha riconosciuto la Persona_1
sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'incidente. - è la figlia di (vedi certificati agli atti): punti 15; Parte_1 Persona_1
- La vittima aveva 42 anni al momento del fatto: punti 6
- La congiunta aveva 11 anni al momento del verificarsi del sinistro: punti 7
- numero familiari 3 : coefficiente 0,5
Somma spettante: euro 37.800,00 [(28*0,5) *3.000,00*90%]
1. INTERESSI E RIVALUTAZIONE
Essendo state espresse le somme di cui sopra per i danni non patrimoniali in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n.
1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (applicabile a parere di questo giudicante anche nel caso di risarcimento da illecito contrattuale).
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta dovrà dunque corrispondere alle parti attrici, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati, sugli importi prima individuati, tuttavia devalutati al 23.05.2001 (importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici , al 23.05.2001 quale Org_3
momento del fatto, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 23.05.2001 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Pertanto, gli stessi dovrebbero corrispondere le somme sopra indicate, oltre interessi sulla somma devalutate al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici dalla data del fatto (23.05.2001) fino a quella di Org_4
pubblicazione della presente sentenza.
Nell'atto di citazione il procuratore della parte attrice ha dichiarato che in data
25.03.14 il difensore della compagnia ha consegnato assegno circolare CP_2
intestato alla IG.ra dell'importo di euro 20.000,00 emesso in data Parte_1
14.02.2014; somma trattenuta in acconto.
A tal proposito va detto che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (valutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cassazione 6347 del 19/03/2014).
Ne risultano i seguenti importi Acconto rivalutato alla data della liquidazione: euro 23.840,00
Differenza tra la somma liquidata all'attualità e l'acconto rivalutato : euro 13.960,00
interessi sulla somma totale devalutata al momento del fatto dalla data del fatto alla data dell'acconto: euro 9.035,75 differenza tra somma totale ed acconto rivalutato devalutato al momento dell'acconto: euro 11.711,41 interessi sulla differenza come prima devalutata dalla data dell'acconto alla data della liquidazione: euro 1.251,30 la somma tra la differenza tra la somma liquidata all'attualità e l'acconto rivalutato e i doppi interessi: euro 24.247,05.
In conclusione, le parti convenute in solido devono essere condannate a pagare in solido alla parte istante la somma di euro 24.247,05.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014
(come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140). Restano definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna le parti convenute per le casuali di cui in motivazione al pagamento in solido della somma di euro 24.247,05, oltre interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore delle parti istanti delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. restano definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria C.V. 05.03.2024 mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della decisione in fatto ed in diritto e del seguente dispositivo nel procedimento civile iscritto al numero
5863/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno biologico e da lesione da rapporto parentale.
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine all'atto di Parte_1
citazione dall'avv. Pasquale De Lucia ed elettivamente domiciliata in San Felice a
Cancello (CE) alla Via Pizzola s.n.c.;
- Parte attrice
E
, residente a[...] Arienzo (CE); Controparte_1
- Parte convenuta contumace
NONCHE'
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede della società in Trieste Largo Ugo Irneri n.1;
- Parte convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al IG. e la Controparte_1 [...] la IG.ra agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa CP_2 Parte_1
Maria C.V. al fine di vedersi risarcito il danno patito in conseguenza dell'invalidità riportata dal padre nel sinistro verificatosi in data 23.05.2001 alle Persona_1
ore 4:30 circa in Caserta (CE), nell'intersezione tra Viale Carlo III e Viale Della
Libertà.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il IG. (padre Persona_1
dell'istante), viaggiava in qualità di trasportato a bordo del veicolo tipo MERCEDES tg. BL515HZ di proprietà e condotto dal IG. che percorreva a Controparte_1
forte velocità il Viale Carlo III con direzione di marcia San Nicola La Strada –
Caserta.
Giunto in prossimità della curva che si immette in Viale della Libertà, il conducente a causa dell'eccessiva velocità di marcia perdeva il controllo dell'auto andando a schiantarsi violentemente contro il muro.
A causa dell'urto, il IG. , riportava lesioni tali da costringerlo Persona_1
sulla sedia a rotelle riportando un'invalidità in percentuale pari al 90%.
A seguito del sinistro per cui è causa, il IG. agiva in giudizio Persona_1
citando la e al fine di ottenere il risarcimento dei CP_2 Controparte_1
danni patiti all'esito dell'incidente. Tale giudizio veniva abbandonato per intervenuta transazione con la compagnia assicurativa.
Al momento del sinistro verificatosi in data 23.05.2001 l'odierna istante conviveva con il danneggiato, pertanto l'invalidità del padre si ripercuoteva negativamente sulla vita della figlia convivente, alterando lo svolgersi dalla vita quotidiana.
In particolare, l'istante rappresentava che a causa delle lesioni riportate, il
[...]
non aveva potuto partecipare a prima comunione, festeggiamenti dei 18 Per_1
anni e finanche al matrimonio, evento in cui la IG.ra veniva Parte_1
accompagnata all'altare dal fratello e non dal padre.
Tanto premesso, la IG.ra , inviava formale richiesta di risarcimento Parte_1
danni alla compagnia alla quale veniva dato riscontro solo nel Controparte_2
marzo 2014, data in cui le veniva offerta la somma di 20.000,00 euro che veniva accettata a titolo di acconto dall'istante.
Non essendo stata corrisposta l'intera somma richiesta a titolo risarcimento danni la IG.ra agiva in giudizio e concludeva chiedendo di: Parte_1
- accogliere la domanda e per l'effetto, dichiarare che il sinistro de quo sia da attribuire alla esclusiva responsabilità del convenuto IG. CP_1
;
[...]
- condannare in solido il convenuto e la compagnia Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, in proprio e nelle qualità, presenti e future, riportati dall'attrice a seguito dell'incidente subito dal padre
; Persona_1
- condannare i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice dei danni punitivi, il tutto indipendentemente dai limiti del presunto e non provato massimale di polizza e oltre rivalutazione monetaria e oltre il danno da ritardo;
- il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
La e il IG. , benché regolarmente citati, non si Controparte_2 CP_1
costituivano in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Istruita il giudizio mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU medica il giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies.
All'odierna udienza la parte attrice concludeva come da verbali di causa.
La domanda è proponibile, essendo in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di lettera raccomandata alla Compagnia tendente ad ottenere il risarcimento. Quanto alla completezza della richiesta di risarcimento del danno va detto che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata(cfr. Cassazione
n. 32919 del 09/11/2022), circostanza che non emerge nel presente giudizio. La domanda è parzialmente fondata e pertanto va parzialmente accolta per quanto di ragione.
In primis occorre affermare la resposaniblità di per il danno Controparte_1
subito dalla parte odierno istante.
La parte attrice afferma che , il proprio padre, fu coinvolto in un Persona_1
incidente stradale in data 23.05.2001 verso le ore 4.30 in Caserta quale trasportato a bordo della Mercedes tg. BL 515HZ del IG. ed assicurata con la Controparte_1
Contr (ora ). CP_2
Tale ricostruzione è avvalorata dai seguenti elementi. In atti vi è la comunicazione di notizia di reato della compagnia di Caserta che nella Organizzazione_1
parte dedicata alla dinamica del sinistro osserva: La percorreva il viale Org_2
Carlo II con direzione di marcia San Nicola la Strada – Caserta giunto in prossimità di una curva che si immette in viale della libertà perdeva il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un morto che si trova nell'area verde.
La parte istante ha anche depositato verbali del giudizio intentato presso questo
Tribunale da per il risarcimento del danno. Dalla lettura si apprende Persona_1
che , conducente della in sede di interrogatorio formale ha Controparte_4 Org_2
riconosciuto la propria responsabilità, la presenza di nella Persona_1
al momento del sinistro il quale indossando le cinture di sicurezza riportò Org_2
notevoli lesioni. Inoltre dai verbali di causa si apprende che alla udienza del
30.09.2014 è stato sentito il teste che ha confermato la dinamica Testimone_1
del sinistro e che il IG. indossava le cinture di sicurezza. alla Persona_1
medesima udienza è stato sentito anche il teste capo pattuglia della Testimone_2
volante dei carabinieri di Caserta intervenuta sul luogo del sinistro, il quale ha confermato il rapporto redatto dallo stesso. Risulta poi che la causa fu transatta e che la compagnia abbia corrisposto somme sia a che alla moglie ed Persona_1
all'altro figlio oltre che all'odierno istante. Tutti questi elementi inducono ad affermare che il sinistro in cui riportò lesioni fu causato dal Parte_2
comportamento negligente del conducente della di cui sopra Org_2 La proprietà in capo a del veicolo si ricava Controparte_1 Org_2
dall'ispezione P.R.A. allegata dalla parte istante.
La titolarità passiva del rapporto controverso della compagnia citata emerge dalla lettura della comunicazione di notizia di reato di cui sopra in cui si legge che il Cont veicolo Mercedes era assicurato con la
Ciò detto venendo alle domande della parte istante, occorre rilevare che la stessa chiede il risarcimento del danno biologico sofferto in proprio e quello per la lesione del rapporto parentale con il padre.
Giova precisare che la nozione del danno biologico va tenuta distinta rispetto al danno consistente nella lesione del proprio rapporto parentale.
Al riguardo, varrà precisare come il danno derivante dalla perdita (o lesione) di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita (o lesione) affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale)
- e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva.
Si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo.
Viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sè considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.). (Cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del
28/03/2022, Rv. 664263 - 02).
Tale principio è esteso anche alle ipotesi di lesione del rapporto parentale, come nel caso di specie, e non solo di rottura;
pertanto si procederà ad analizzare separatamente le due voci di danno.
DANNO BIOLOGICO
Per ciò che concerne il danno biologico patito dalla IG.ra occorre Parte_1
rilevare quanto segue.
Il danno biologico è una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo per la prima volta nella precedente formulazione del d.lgs 209 del 2005 agli artt. 138
e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, (ud.
24/06/2008, dep. 11/11/2008), n.26972).
Ciò vuol dire che, per procedere al risarcimento del danno biologico, è necessario che lo stesso si concretizzi in un danno alla salute tangibile. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la normativa (D.Lgs.
n. 209 del 2005, artt. 138 e 139) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario.
Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile
(perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.
Al riguardo, va ribadito che è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta altrui allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi.
Il risarcimento, perciò, può essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, solo se sia stata fornita la prova che il decesso, o comunque la menomazione, abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente
(Cass. civ. Sez. 3, 06-02-2007, n. 2546; Cass. n. 1442 del 2002).
Per accertare l'esistenza di un danno biologico connesso eziologicamente alle lesioni gravi patite dalla IG. , nel corso del presente giudizio è stata Parte_1
svolta consulenza tecnica.
Il consulente, con la propria relazione alla quale integralmente ci si riporta per essere la stessa congruamente motivata e immune da vizi, ha concluso nel modo seguente: “Considerato che il caso in questione rientra nell'accertamento del danno biologico di natura psichica, indiretto, perché derivato, come gravame psicofisico, dal dover convivere e/o assistere un familiare non più autosufficiente per evento lesivo altrui, tenuto conto che per bambini e adolescenti la malattia cronica con pericolo di vita di un genitore è classificata come situazione duratura grave, ricordato che l'esistenza di un danno biologico nei parenti della vittima primaria di un evento lesivo, è riconoscibile (non solo per la morte ma anche per la totale perdita dell'autosufficienza come da tetraplegia) purché sussista un'alterazione o una lesione dell'integrità psicofisica identificabile nell'insorgenza o nell'aggravamento di una vera e propria malattia psichica, con l'onere della prova di tale danno incombente alla parte che assume di averlo subito, in risposta al quesito posto, per quanto clinicamente osservato, per la ricostruzione anamnestica svolta, coerentemente all'assenza di documentazione medica-psicologica prodotta da terzi in diciassette anni, in disaccordo, per i criteri indicati (punti a, b, c, d), con gli esiti della consulenza psicologica di parte, concludo che non vi sono evidenze a supporto dell'evoluzione del danno morale, ordinariamente patito dalla a Per_1
seguito dell'evento per cui è causa, in una patologia permanente tale da riconoscersi
e quantificarsi come danno biologico”.
Questo giudice condividendo le conclusioni depositate dal CTU, anche per non essere emerso dall'istruttoria alcun dato che possa far propendere per il risarcimento del danno biologico inteso quale danno alla salute, tale voce di danno non potrà essere risarcita.
DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE.
L'attrice chiede altresì il riconoscimento della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Giova rilevare che, con la recente evoluzione giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione, di recente anche a Sezioni Unite, è pervenuta ad una nuova interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., fornendone una lettura costituzionalmente orientata, e chiarendo che qualsiasi danno non patrimoniale è sempre illimitatamente risarcibile, anche al di fuori dei limiti imposti dalla disposizione normativa appena menzionata, sempre che il pregiudizio derivi dalla lesione di un interesse della persona di rango costituzionale.
Del resto, proprio la lettura della norma costituzionalmente orientata, infatti, impone di ritenere inoperante i predetti limiti se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti;
poiché la riparazione mediante risarcimento per equivalente monetario (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, che si risolverebbero in rifiuto della tutela stessa nei casi esclusi e ben potendo il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, riferirsi anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne eIGe la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (cfr., in tal senso, sia Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 e, dunque, le due sentenze “gemelle” del 2003, sia Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972,
n. 26073, n. 26974 e n. 26975 e, dunque, le quattro “sentenze gemelle” del 2008).
Orbene il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cassazione Sentenza n.
4253 del 16/03/2012, Rv. 621634).
La liquidazione del danno non patrimoniale derivanti dalla morte di un congiunto, quale conseguenza di un fatto illecito del terzo, sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 cod. civ.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Tali danni devono essere liquidati unitariamente ai pure prospettati danni morali e esistenziali, essendo accomunati dalla natura non patrimoniale e, pertanto, ontologicamente uniformi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle note pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno esistenziale, relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore della congiunta del IG.
[...]
(figlia) una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non Per_1
patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto pretium doloris in senso stretto.
Va precisato, peraltro, che il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29
Costituzione) va inteso non in senso restrittivo, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e IGnificati (Cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13546).
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione – ovvero addirittura un annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cfr. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
Esso si concreta invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione.
E ciò in conseguenza della subita alterazione, della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cfr. Cass. 12 giugno 2006, n.
13546).
Tale compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche deve dunque sicuramente presumersi, in quanto rispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568).
Va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto,
e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso gravissime- subite dalle vittime principali, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n.
7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cfr. Cass. n. 1752 del 2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento della Suprema Corte (Cfr. Cass. s.u.
26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Nel caso di specie parte attrice ha anche articolato prova sullo sconvolgimento della propria esistenza in conseguenza della gravissima invalidità da cui è affetto il padre . Persona_1
All'udienza del 07.09.2021 sono stati sentiti i testi di parte attrice e Parte_3
che hanno confermato le circostanze articolate dalla parte Testimone_3
medesima, aggiungendo che: “ si è separata dal marito perché non ha Parte_1
voluto trasferirsi al Nord dove lavora il marito per restare con il padre”.
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Corte di Cassazione prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione IGnificativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle
"domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Nella liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale questo giudicante terrà conto pertanto delle cd. tabelle del Tribunale di Roma.
In relazione alla predetta tabella, elaborata con un sistema a punti, che tiene conto dell'età della vittima al momento dell'incidente, dell'età del congiunto (sempre al momento dell'incidente) e del grado di parentela, è previsto un valore a punto di €
6.000.
Si precisa, al riguardo, che in base alla tabella attuale, il valore del punto è rappresentato da due componenti: una fissa, quantificata in € 3.000,00 che riguarda l'aspetto interiore e l'altra, relativa alla componente relazionale ed ancorata all'assistenza al danneggiato, che va da € 2.000 ad € 3.000.
In base alla tabella questa seconda componente può essere riconosciuta solamente ai soggetti titolari dell'obbligo di assistenza nei confronti del danneggiato e in presenza sia dei genitori che dei fratelli del danneggiato sarà riconosciuta solo ai genitori, salvo che questi non possano occuparsi del figlio per motivi di invalidità.
Così recita la tabella” Di conseguenza in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.
Nel caso di specie si terrà conto di un valore punto pari a 3.000,00 euro per la componente riguardante l'aspetto interiore perché emerge dagli atti di causa la presenza del coniuge del soggetto leso.
Ciò precisato, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale con si tiene conto delle seguenti circostanze: Persona_1
- è affetto da una “tetraparesi da mielopatia cervicale Persona_1
in esito ad ernia traumatica cervicale C3 C4” che determinano un danno alla salute quantificabile nella misura del 90% di danno alla salute permanente.
A tal proposito si fa riferimento alla consulenza tecnica di parte, che il giudice civile può utilizzare ai fini del suo convincimento che ha fissato appunto nel 90% la percentuale di danno biologico subito da ed ha riconosciuto la Persona_1
sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'incidente. - è la figlia di (vedi certificati agli atti): punti 15; Parte_1 Persona_1
- La vittima aveva 42 anni al momento del fatto: punti 6
- La congiunta aveva 11 anni al momento del verificarsi del sinistro: punti 7
- numero familiari 3 : coefficiente 0,5
Somma spettante: euro 37.800,00 [(28*0,5) *3.000,00*90%]
1. INTERESSI E RIVALUTAZIONE
Essendo state espresse le somme di cui sopra per i danni non patrimoniali in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n.
1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (applicabile a parere di questo giudicante anche nel caso di risarcimento da illecito contrattuale).
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta dovrà dunque corrispondere alle parti attrici, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati, sugli importi prima individuati, tuttavia devalutati al 23.05.2001 (importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici , al 23.05.2001 quale Org_3
momento del fatto, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 23.05.2001 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Pertanto, gli stessi dovrebbero corrispondere le somme sopra indicate, oltre interessi sulla somma devalutate al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici dalla data del fatto (23.05.2001) fino a quella di Org_4
pubblicazione della presente sentenza.
Nell'atto di citazione il procuratore della parte attrice ha dichiarato che in data
25.03.14 il difensore della compagnia ha consegnato assegno circolare CP_2
intestato alla IG.ra dell'importo di euro 20.000,00 emesso in data Parte_1
14.02.2014; somma trattenuta in acconto.
A tal proposito va detto che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (valutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cassazione 6347 del 19/03/2014).
Ne risultano i seguenti importi Acconto rivalutato alla data della liquidazione: euro 23.840,00
Differenza tra la somma liquidata all'attualità e l'acconto rivalutato : euro 13.960,00
interessi sulla somma totale devalutata al momento del fatto dalla data del fatto alla data dell'acconto: euro 9.035,75 differenza tra somma totale ed acconto rivalutato devalutato al momento dell'acconto: euro 11.711,41 interessi sulla differenza come prima devalutata dalla data dell'acconto alla data della liquidazione: euro 1.251,30 la somma tra la differenza tra la somma liquidata all'attualità e l'acconto rivalutato e i doppi interessi: euro 24.247,05.
In conclusione, le parti convenute in solido devono essere condannate a pagare in solido alla parte istante la somma di euro 24.247,05.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014
(come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140). Restano definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna le parti convenute per le casuali di cui in motivazione al pagamento in solido della somma di euro 24.247,05, oltre interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore delle parti istanti delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. restano definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria C.V. 05.03.2024 mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)