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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Rosa Amato, all'esito della riserva formulata all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1944/2023, avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TERMINIO Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco Via Circumvallazione n. 44/B;
- ATTORE
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DE FILIPPO LUCIA, giusta procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Striano (NA) alla via Caionche n. 39.
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/03/2023, ha chiesto Parte_1 dichiarare la irregolarità formale del precetto e del titolo (sentenza n. 494/2022 resa il
21/04/2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore) notificati il 09/03/2023 perché il titolo risulta sostituito dalla sentenza n. 1546/2022 resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data
30/11/2022, anteriore alla notifica.
2. Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio il 05/09/2023 parte convenuta, evidenziando preliminarmente di aver notificato un nuovo atto di precetto in data 28/04/2023 e conseguente avviso di rilascio, non oggetto di opposizione, all'esito dei quali la resistente nel mese di giugno aveva rilasciato l'immobile.
Nel merito, ha eccepito di aver già promosso la procedura esecutiva con la notifica della sentenza in forma esecutiva e precetto per il rilascio effettuata in data 06/07/2022 e successivamente il 02/12/2022 unitamente alla sentenza della Corte d'Appello, che dunque risultava già notificata all'epoca della notifica del precetto impugnato.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di
1 rimessione della causa in decisione ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., previa fissazione dei termini a ritroso ai sensi dell'art. 189 c.p.c. al 20/11/2025, differita poi all'udienza del
18/12/2025.
Le parti si sono riportate alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.
4. Preliminarmente, l'opposizione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. atteso che è in contestazione la legittimità degli atti esecutivi e risulta tempestivamente proposta.
Va tuttavia rilevato che, nelle more, è stato eseguito il rilascio dell'immobile de quo
(benché in forza di un distinto e successivo atto di precetto) e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, trattandosi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 15761/2014; Cass.
8113/2022).
La fondatezza dell'opposizione deve essere valutata nel merito al solo fine di porre l'onere delle spese di lite a carico della parte virtualmente soccombente.
5. Tanto premesso, l'unico motivo di opposizione risultava fondato.
5.2 Invero, la Suprema Corte ha chiarito che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (Cass. n. 18254 del 2014; Cass. n. 2955 del 2013).
Ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. n. 29021 del 2018).
5.3 È incontestato che l'atto di precetto impugnato non è stato notificato unitamente alla sentenza della Corte che, pur rigettando l'appello, ha sostituito il titolo originario.
5.4 Non coglie nel segno l'eccezione, formulata da parte convenuta, secondo la quale la sentenza della Corte d'Appello era stata notificata unitamente al precedente atto di precetto del 02/12/2022 asseritamente notificato il 07/02/2023.
Al riguardo, va anzitutto dato atto della regolarità della notifica al convenuto, benché la costituzione sia tardiva;
tuttavia, non essendo maturate le preclusioni istruttorie perché la fase di trattazione non è stata svolta, i documenti depositati possono essere valutati ai fini della decisione.
Invero, proprio dai documenti depositati da parte convenuta, si evince che la notifica del 07/02/2023 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non risulta andata a buon fine perché
2 il destinatario della raccomandata informativa è risultato “sconosciuto”.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura di €. 1.700,00 (valori minimi dello scaglione di riferimento con eliminazione della fase istruttoria/trattazione) con distrazione in favore dell'Erario essendo ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
I. Dichiara cessata la materia del contendere;
II. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi €. 1.700,00 oltre accessori, in favore dell'Erario.
Nocera Inferiore, 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Amato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Rosa Amato, all'esito della riserva formulata all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1944/2023, avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TERMINIO Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco Via Circumvallazione n. 44/B;
- ATTORE
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DE FILIPPO LUCIA, giusta procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Striano (NA) alla via Caionche n. 39.
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/03/2023, ha chiesto Parte_1 dichiarare la irregolarità formale del precetto e del titolo (sentenza n. 494/2022 resa il
21/04/2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore) notificati il 09/03/2023 perché il titolo risulta sostituito dalla sentenza n. 1546/2022 resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data
30/11/2022, anteriore alla notifica.
2. Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio il 05/09/2023 parte convenuta, evidenziando preliminarmente di aver notificato un nuovo atto di precetto in data 28/04/2023 e conseguente avviso di rilascio, non oggetto di opposizione, all'esito dei quali la resistente nel mese di giugno aveva rilasciato l'immobile.
Nel merito, ha eccepito di aver già promosso la procedura esecutiva con la notifica della sentenza in forma esecutiva e precetto per il rilascio effettuata in data 06/07/2022 e successivamente il 02/12/2022 unitamente alla sentenza della Corte d'Appello, che dunque risultava già notificata all'epoca della notifica del precetto impugnato.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di
1 rimessione della causa in decisione ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., previa fissazione dei termini a ritroso ai sensi dell'art. 189 c.p.c. al 20/11/2025, differita poi all'udienza del
18/12/2025.
Le parti si sono riportate alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.
4. Preliminarmente, l'opposizione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. atteso che è in contestazione la legittimità degli atti esecutivi e risulta tempestivamente proposta.
Va tuttavia rilevato che, nelle more, è stato eseguito il rilascio dell'immobile de quo
(benché in forza di un distinto e successivo atto di precetto) e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, trattandosi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 15761/2014; Cass.
8113/2022).
La fondatezza dell'opposizione deve essere valutata nel merito al solo fine di porre l'onere delle spese di lite a carico della parte virtualmente soccombente.
5. Tanto premesso, l'unico motivo di opposizione risultava fondato.
5.2 Invero, la Suprema Corte ha chiarito che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (Cass. n. 18254 del 2014; Cass. n. 2955 del 2013).
Ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. n. 29021 del 2018).
5.3 È incontestato che l'atto di precetto impugnato non è stato notificato unitamente alla sentenza della Corte che, pur rigettando l'appello, ha sostituito il titolo originario.
5.4 Non coglie nel segno l'eccezione, formulata da parte convenuta, secondo la quale la sentenza della Corte d'Appello era stata notificata unitamente al precedente atto di precetto del 02/12/2022 asseritamente notificato il 07/02/2023.
Al riguardo, va anzitutto dato atto della regolarità della notifica al convenuto, benché la costituzione sia tardiva;
tuttavia, non essendo maturate le preclusioni istruttorie perché la fase di trattazione non è stata svolta, i documenti depositati possono essere valutati ai fini della decisione.
Invero, proprio dai documenti depositati da parte convenuta, si evince che la notifica del 07/02/2023 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non risulta andata a buon fine perché
2 il destinatario della raccomandata informativa è risultato “sconosciuto”.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura di €. 1.700,00 (valori minimi dello scaglione di riferimento con eliminazione della fase istruttoria/trattazione) con distrazione in favore dell'Erario essendo ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
I. Dichiara cessata la materia del contendere;
II. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi €. 1.700,00 oltre accessori, in favore dell'Erario.
Nocera Inferiore, 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Amato
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