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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 578/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR NC EL, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 578/2021, tra le seguenti parti:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Cesare De Carolis e Anna Capaldi, giusta procura in atti;
- attrice
(P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Passalacqua e Achille Di Lello, giusta procura in atti;
- convenuta in garanzia
; Controparte_3
- convenuto contumace Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione del 07/03/2012, ha promosso il giudizio R.G. n. 934/2012, CP_1 chiedendo, in via principale, la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui per la somma di € 9.722,00, e, in via Controparte_3 subordinata, la condanna di a corrispondere Controparte_2
a anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti azionati, CP_1
l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con contratto di cessione stipulato in data 11/03/2011, Parte_1
e hanno acquistato da in
[...] CP_1 CP_4 Parte_1
Amministrazione Straordinaria, in Amministrazione Straordinaria, CP_2 [...] in Amministrazione Straordinaria e CP_5 Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria i rami d'azienda ER ai sensi dell'art. 2555 c.c. e i crediti individuati dall'art.
3.3.4. del contratto di cessione;
- che, con scrittura privata ricognitiva del 15/09/2011, le parti hanno definito congiuntamente e in buona fede la situazione patrimoniale di trasferimento dei rami d'azienda;
- che risulta non pagato il credito di € 9.722,00 vantato nei confronti di
[...] per forniture di merci. CP_3
è rimasto contumace. Controparte_3
Amministrazione Straordinaria, invece, si è ritualmente costituita, CP_2 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: in via principale, per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nel caso di specie, trattandosi di una cessione di azienda e non di una cessione di crediti;
in via subordinata, per aver espressamente rinunciato ad una (eventuale ed inesistente) garanzia, ai CP_1 sensi dell'art. 11.3 del contratto di cessione;
in ogni caso, per assoluta carenza di prova circa l'inesistenza dei crediti ceduti;
sempre in ogni caso, per aver svolto CP_2 un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui plurimi e gravissimi inadempimenti della parte attrice rispetto al contratto di cessione. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza: degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ITC ex art. 10.3 del contratto di cessione;
della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23/09/2015 parte attrice ha prodotto, nell'originario fascicolo RG n. 934/2012, prima dell'ordinanza con cui è stata disposta la separazione dei giudizi, copia delle fatture poste a fondamento del credito nei confronti di (cfr. doc. 38) e ha deferito a controparte il giuramento. Controparte_3
Il sig. non è comparso a rendere il giuramento a lui deferito e, con ordinanza CP_3 del 16/10/2017 (sempre nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione del convenuto contumace.
Con provvedimento del 16/02/2021, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio in plurimi diversi procedimenti, ciascuno dei quali avente ad oggetto le singole domande principali proposte da nei confronti dei rispettivi debitori principali, nonché le CP_1 corrispondenti domande di garanzia, azionate in via subordinata dalla stessa attrice nei confronti di CP_2
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1 [...] in Amministrazione straordinaria, nei confronti di CP_2 Controparte_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025.
OSSERVA
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 23/09/2015 (cfr. pag. 12), ha CP_1 deferito al convenuto il giuramento sul seguente capitolo di prova: Controparte_3
“Vero che la merce di cui alle fatture sub doc. 38 che si rammostrano è stata consegnata a CP_3
”.
[...]
Con ordinanza del 15/05/2017 (nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice, vista la procura speciale rilasciata dalla in favore dell'avv. De Carolis, ritenuto ammissibile il CP_1 giuramento decisorio deferito da parte attrice di cui ai punti della seconda memoria istruttoria contraddistinti dai nn. 2.1, 2.2, 2.7, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, ha fissato per il giuramento decisorio l'udienza del 03/10/2017, onerando parte attrice di notificare il verbale, unitamente all'atto contenente la richiesta istruttoria, alle parti contumaci a cui è deferito il giuramento.
All'udienza del 3/10/2017 non è comparso a rendere il giuramento Controparte_3
a lui deferito senza addurre alcun giustificato motivo e, con ordinanza del 13/10/2017 (sempre nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione del convenuto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
La formula del giuramento è stata articolata in modo chiaro e specifico e va ritenuta come tale idonea a risolvere la lite. Ai sensi degli artt. 239 c.p.c. e 2736 c.c. la mancata presentazione della parte alla quale il giuramento è stato deferito senza giustificato motivo impone di dichiararne la soccombenza rispetto alla domanda o al punto di fatto sul quale il giuramento era stato ammesso. Il giuramento decisorio ha infatti natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, il quale è tenuto a ritenere come provati i fatti dedotti nel giuramento deferito e non prestato.
Deve dunque affermarsi che ha ricevuto la merce indicata nelle Controparte_3 fatture prodotte al doc. 38 depositato nell'originario fascicolo RG n. 934/2012 da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma, n. 2, c.p.c. del 23/09/2015. Le fatture stesse indicano il valore delle merci che il sig. ha ricevuto. CP_3
La mancata risposta al giuramento deferito prova la consegna delle merci.
Quanto alla misura del credito, occorre evidenziare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) non sia adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass. n.299/2016; Cass. n.462/2014; Cass. n.17050/2011).
Inoltre, “La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.” (ex multis tra le più recenti, Giudice di pace Milano Sez. VIII Sent., 27.11.2019).
Tuttavia, le stesse fatture, accompagnate dalla prova della consegna delle merci, costituiscono una valida presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), anch'essa fonte di prova nell'ordinamento giuridico italiano. Gli indizi che emergono dall'esame delle prove sono: gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit”; precisi perché ben determinati nella realtà storica;
concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02). In tal senso si è recentemente espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la precisione va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la gravità va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la concordanza richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Dalla documentazione prodotta risulta la prova della consegna delle merci e del valore delle stesse.
Ne consegue l'accoglimento della domanda formulata nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € CP_3
9.722,00 oltre interessi legali così come richiesti, dalla scadenza al saldo.
L'accertamento della fondatezza della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda proposta, in via subordinata in garanzia, nei confronti della in CP_2
Amministrazione straordinaria, la quale pertanto non necessita di esame.
In merito alla domanda riconvenzionale svolta da in amministrazione CP_2 straordinaria e diretta ad accertare e dichiarare la sussistenza: i) degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ex art. 10.3 del contratto di cessione;
e ii) della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.; nonché iii) della responsabilità dell'attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c. essa deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Dalla sentenza n. 55/2021 pubblicata il 15/02/2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 935/2012 promosso da e nei confronti di Parte_1 CP_1 [...] in Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_2 [...]
risulta infatti che le medesime domande Controparte_8 riconvenzionali - fondate sul medesimo contratto di cessione del 2011 e aventi ad oggetto i medesimi inadempimenti, le medesime penali e richieste risarcitorie - sono state già proposte, esaminate e definitivamente rigettate dal Tribunale, con statuizione passata in giudicato.
In particolare, nel presente giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento per il mancato pagamento di tutti i creditori di che la stessa si è accollata per effetto dell'acquisto dei Rami di Azienda;
in secondo luogo, per aver disatteso all'obbligo di cui all'art. 8 del Contratto di Cessione, di adempiere regolarmente al Piano Industriale. Per effetto del mancato rispetto delle previsioni del Piano Industriale e/o per il parziale mancato adempimento degli impegni assunti dall'odierna attrice riguardanti la prosecuzione del Complesso Aziendale (e dunque anche dei Rami), ha Pt_1 CP_2 chiesto il pagamento delle penali previste dall'art. 10.1 del Contratto di Cessione, fatto comunque salvo il maggior danno subito di cui all'art. 10.3 del Contratto di Cessione.
Parimenti, nel giudizio R.G. 935/2012, ha chiesto, in via riconvenzionale, di CP_2 condannare la parte attrice al risarcimento dei danni subiti dalle società in amministrazione straordinaria in conseguenza dei numerosi inadempimenti dalla medesima posti in essere e riconducibili al più generale obbligo di prosecuzione dell'attività afferente al Complesso Aziendale Ferré e la realizzazione del Piano Industriale.
La sentenza richiamata ha escluso l'inadempimento delle società acquirenti, rigettando la richiesta di penale e risarcimento danni, nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza di mala fede o colpa grave (“passando ora alla disamina della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta e diretta a accertare e dichiarare che la sono CP_9 CP_10 inadempienti all'obbligo di prosecuzione dell'attività del Complesso Aziendale di cui all'art. 8.1. (i) Pt_2 del Contratto di Cessione e, per l'effetto, condannare , in via solidale tra loro: CP_9 CP_10
a) al pagamento in favore delle Società in A.S. dell'importo di cui alla Penale del Contratto di Cessione, e dunque, dell'importo di euro 1.555.124,056; b) al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., essa deve essere parimenti rigettata perché infondata”(…) “Alla luce delle risultanze probatorie, la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta diretta a ottenere il pagamento della somma di cui alla penale deve essere rigettata come deve essere rigettata la condanna al risarcimento di tutti gli ulteriori danni rimasta sfornita di prova sull'an. Per quanto riguarda la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., anche questa non può trovare accoglimento, non ravvisando l'odierno giudicante che le odierne attrici abbiano agito con mala fede o con colpa grave”).
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano, cioè, in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007). Inoltre, va rilevato che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa” (Cass. 11493/2004).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta da nei confronti di e, per CP_1 Controparte_3
l'effetto, condanna Controparte_3
- al pagamento in favore di della somma di € 9.722,00 oltre interessi dalla CP_1 scadenza al saldo;
- alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di in € 5.838,55 per CP_1 compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. Controparte_2 Condanna , alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA CP_1
e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
OR NC EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR NC EL, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 578/2021, tra le seguenti parti:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Cesare De Carolis e Anna Capaldi, giusta procura in atti;
- attrice
(P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Passalacqua e Achille Di Lello, giusta procura in atti;
- convenuta in garanzia
; Controparte_3
- convenuto contumace Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione del 07/03/2012, ha promosso il giudizio R.G. n. 934/2012, CP_1 chiedendo, in via principale, la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui per la somma di € 9.722,00, e, in via Controparte_3 subordinata, la condanna di a corrispondere Controparte_2
a anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti azionati, CP_1
l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con contratto di cessione stipulato in data 11/03/2011, Parte_1
e hanno acquistato da in
[...] CP_1 CP_4 Parte_1
Amministrazione Straordinaria, in Amministrazione Straordinaria, CP_2 [...] in Amministrazione Straordinaria e CP_5 Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria i rami d'azienda ER ai sensi dell'art. 2555 c.c. e i crediti individuati dall'art.
3.3.4. del contratto di cessione;
- che, con scrittura privata ricognitiva del 15/09/2011, le parti hanno definito congiuntamente e in buona fede la situazione patrimoniale di trasferimento dei rami d'azienda;
- che risulta non pagato il credito di € 9.722,00 vantato nei confronti di
[...] per forniture di merci. CP_3
è rimasto contumace. Controparte_3
Amministrazione Straordinaria, invece, si è ritualmente costituita, CP_2 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: in via principale, per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nel caso di specie, trattandosi di una cessione di azienda e non di una cessione di crediti;
in via subordinata, per aver espressamente rinunciato ad una (eventuale ed inesistente) garanzia, ai CP_1 sensi dell'art. 11.3 del contratto di cessione;
in ogni caso, per assoluta carenza di prova circa l'inesistenza dei crediti ceduti;
sempre in ogni caso, per aver svolto CP_2 un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui plurimi e gravissimi inadempimenti della parte attrice rispetto al contratto di cessione. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza: degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ITC ex art. 10.3 del contratto di cessione;
della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23/09/2015 parte attrice ha prodotto, nell'originario fascicolo RG n. 934/2012, prima dell'ordinanza con cui è stata disposta la separazione dei giudizi, copia delle fatture poste a fondamento del credito nei confronti di (cfr. doc. 38) e ha deferito a controparte il giuramento. Controparte_3
Il sig. non è comparso a rendere il giuramento a lui deferito e, con ordinanza CP_3 del 16/10/2017 (sempre nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione del convenuto contumace.
Con provvedimento del 16/02/2021, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio in plurimi diversi procedimenti, ciascuno dei quali avente ad oggetto le singole domande principali proposte da nei confronti dei rispettivi debitori principali, nonché le CP_1 corrispondenti domande di garanzia, azionate in via subordinata dalla stessa attrice nei confronti di CP_2
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1 [...] in Amministrazione straordinaria, nei confronti di CP_2 Controparte_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025.
OSSERVA
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 23/09/2015 (cfr. pag. 12), ha CP_1 deferito al convenuto il giuramento sul seguente capitolo di prova: Controparte_3
“Vero che la merce di cui alle fatture sub doc. 38 che si rammostrano è stata consegnata a CP_3
”.
[...]
Con ordinanza del 15/05/2017 (nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice, vista la procura speciale rilasciata dalla in favore dell'avv. De Carolis, ritenuto ammissibile il CP_1 giuramento decisorio deferito da parte attrice di cui ai punti della seconda memoria istruttoria contraddistinti dai nn. 2.1, 2.2, 2.7, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, ha fissato per il giuramento decisorio l'udienza del 03/10/2017, onerando parte attrice di notificare il verbale, unitamente all'atto contenente la richiesta istruttoria, alle parti contumaci a cui è deferito il giuramento.
All'udienza del 3/10/2017 non è comparso a rendere il giuramento Controparte_3
a lui deferito senza addurre alcun giustificato motivo e, con ordinanza del 13/10/2017 (sempre nel giudizio RG n. 934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione del convenuto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
La formula del giuramento è stata articolata in modo chiaro e specifico e va ritenuta come tale idonea a risolvere la lite. Ai sensi degli artt. 239 c.p.c. e 2736 c.c. la mancata presentazione della parte alla quale il giuramento è stato deferito senza giustificato motivo impone di dichiararne la soccombenza rispetto alla domanda o al punto di fatto sul quale il giuramento era stato ammesso. Il giuramento decisorio ha infatti natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, il quale è tenuto a ritenere come provati i fatti dedotti nel giuramento deferito e non prestato.
Deve dunque affermarsi che ha ricevuto la merce indicata nelle Controparte_3 fatture prodotte al doc. 38 depositato nell'originario fascicolo RG n. 934/2012 da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma, n. 2, c.p.c. del 23/09/2015. Le fatture stesse indicano il valore delle merci che il sig. ha ricevuto. CP_3
La mancata risposta al giuramento deferito prova la consegna delle merci.
Quanto alla misura del credito, occorre evidenziare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) non sia adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass. n.299/2016; Cass. n.462/2014; Cass. n.17050/2011).
Inoltre, “La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.” (ex multis tra le più recenti, Giudice di pace Milano Sez. VIII Sent., 27.11.2019).
Tuttavia, le stesse fatture, accompagnate dalla prova della consegna delle merci, costituiscono una valida presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), anch'essa fonte di prova nell'ordinamento giuridico italiano. Gli indizi che emergono dall'esame delle prove sono: gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit”; precisi perché ben determinati nella realtà storica;
concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02). In tal senso si è recentemente espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la precisione va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la gravità va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la concordanza richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Dalla documentazione prodotta risulta la prova della consegna delle merci e del valore delle stesse.
Ne consegue l'accoglimento della domanda formulata nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € CP_3
9.722,00 oltre interessi legali così come richiesti, dalla scadenza al saldo.
L'accertamento della fondatezza della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda proposta, in via subordinata in garanzia, nei confronti della in CP_2
Amministrazione straordinaria, la quale pertanto non necessita di esame.
In merito alla domanda riconvenzionale svolta da in amministrazione CP_2 straordinaria e diretta ad accertare e dichiarare la sussistenza: i) degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ex art. 10.3 del contratto di cessione;
e ii) della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.; nonché iii) della responsabilità dell'attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c. essa deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Dalla sentenza n. 55/2021 pubblicata il 15/02/2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 935/2012 promosso da e nei confronti di Parte_1 CP_1 [...] in Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_2 [...]
risulta infatti che le medesime domande Controparte_8 riconvenzionali - fondate sul medesimo contratto di cessione del 2011 e aventi ad oggetto i medesimi inadempimenti, le medesime penali e richieste risarcitorie - sono state già proposte, esaminate e definitivamente rigettate dal Tribunale, con statuizione passata in giudicato.
In particolare, nel presente giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento per il mancato pagamento di tutti i creditori di che la stessa si è accollata per effetto dell'acquisto dei Rami di Azienda;
in secondo luogo, per aver disatteso all'obbligo di cui all'art. 8 del Contratto di Cessione, di adempiere regolarmente al Piano Industriale. Per effetto del mancato rispetto delle previsioni del Piano Industriale e/o per il parziale mancato adempimento degli impegni assunti dall'odierna attrice riguardanti la prosecuzione del Complesso Aziendale (e dunque anche dei Rami), ha Pt_1 CP_2 chiesto il pagamento delle penali previste dall'art. 10.1 del Contratto di Cessione, fatto comunque salvo il maggior danno subito di cui all'art. 10.3 del Contratto di Cessione.
Parimenti, nel giudizio R.G. 935/2012, ha chiesto, in via riconvenzionale, di CP_2 condannare la parte attrice al risarcimento dei danni subiti dalle società in amministrazione straordinaria in conseguenza dei numerosi inadempimenti dalla medesima posti in essere e riconducibili al più generale obbligo di prosecuzione dell'attività afferente al Complesso Aziendale Ferré e la realizzazione del Piano Industriale.
La sentenza richiamata ha escluso l'inadempimento delle società acquirenti, rigettando la richiesta di penale e risarcimento danni, nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza di mala fede o colpa grave (“passando ora alla disamina della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta e diretta a accertare e dichiarare che la sono CP_9 CP_10 inadempienti all'obbligo di prosecuzione dell'attività del Complesso Aziendale di cui all'art. 8.1. (i) Pt_2 del Contratto di Cessione e, per l'effetto, condannare , in via solidale tra loro: CP_9 CP_10
a) al pagamento in favore delle Società in A.S. dell'importo di cui alla Penale del Contratto di Cessione, e dunque, dell'importo di euro 1.555.124,056; b) al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., essa deve essere parimenti rigettata perché infondata”(…) “Alla luce delle risultanze probatorie, la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta diretta a ottenere il pagamento della somma di cui alla penale deve essere rigettata come deve essere rigettata la condanna al risarcimento di tutti gli ulteriori danni rimasta sfornita di prova sull'an. Per quanto riguarda la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., anche questa non può trovare accoglimento, non ravvisando l'odierno giudicante che le odierne attrici abbiano agito con mala fede o con colpa grave”).
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano, cioè, in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007). Inoltre, va rilevato che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa” (Cass. 11493/2004).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta da nei confronti di e, per CP_1 Controparte_3
l'effetto, condanna Controparte_3
- al pagamento in favore di della somma di € 9.722,00 oltre interessi dalla CP_1 scadenza al saldo;
- alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di in € 5.838,55 per CP_1 compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. Controparte_2 Condanna , alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA CP_1
e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
OR NC EL