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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN GIORGIO, Presidente
DI NC, RE
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4644/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259016897529000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259016897529000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150035079827000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150044368406000 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento “delle pretese di cui alle seguenti cartelle di pagamento e per l'annullamento di queste ultime e segnatamente: n. 29320150035079827000, asseritamente notificata il
22/12/2015 con ruolo non noto e formata per pretese mosse da Dir.prov.le di Catania - Uff. di Acireale a titolo di IRES 2011 di originari euro 2.127,00 e n. 29320150044368406000, asseritamente notificata il 19/11/2015 con ruolo non noto e formata per pretese mosse da Dir.prov.le di Catania - Uff. di Acireale IRAP 2012 di originari euro 4.785,00 Il tutto per come portato nell'intimazione di pagamento n. 29320259016897529000 di attuali € 12.294,93 consegnata a mezzo pec (non ritualmente notificata) il 28 aprile 2025 come da estratto allegato”
Deduce l'omessa notifica dei necessari atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti
Aggiunge che l'attuale AdER è soggetto giuridico differente e nettamente distinto rispetto a chi la ha preceduta, la lesione della legge 212/00 (collaborazione, semplificazione, chiarezza, informazione, motivazione, integrità patrimoniale, buona fede), violazione della legge 241/90 e delle norme afferenti il procedimento amministrativo, oltre a quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione;
ed ancora lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost, violazione sulla normativa riguardante la determinazione e l'applicazione delle sanzioni tributarie;
l'illegittimo tentativo di realizzare inversione dell'onere della prova in danno del contribuente;
la violazione del Dlgs 39/93 per assenza di un responsabile del procedimento informatico-telematico che garantisca dati, correttezza ed affidabilità di addebiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad una parte necessaria e la conseguenziale decadenza dall'azione essendo ormai decorso il termine di legge di cui all'art. 14 D.lgs 546/92.
Deduce altresì la genericità dell'impugnazione.
Rileva comunque che la cartella n. 29320150035079827000 è stata notificata in data 22.12.2015 (doc.2) ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno;
- La cartella n. 29320150044368406000 (doc.3) è stata notificata in data 19.11.2015 (doc.3.1) ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno L'intimazione impugnata n.
29320259016897529000 (doc.1) è stata notificata in data 28/04/2025 (doc.1.1). Invoca l'insussistenza della prescrizione sotto altro profilo e cioè la sospensione termini per emergenza da covid 19- sospensione l. stabilita'
Rileva che il termine di prescrizione è quello decennale per i debiti erariali, ivi compresi sanzioni ed interessi e che non sussiste alcun vizio di motivazione, la ed ancora la correttezza del calcolo degli interessi (senza che peraltro controparte abbia specificato a quali intende riferirsi), mentre per gli atti diversi dalla cartella, privi dell'indicazione del responsabile del procedimento non può configurarsi alcuna ipotesi di nullità, atteso che la stessa ricorre solo ove espressamente prevista per legge.
Infine, che l'attività di riscossione è ormai stata unificata, quindi oggi AD ha la disponibilità di documenti e atti di riscossione seppur originariamente trasmessi da precedente Ente di riscossione al quale è succeduta in tutti i rapporti ope legis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Risulta la regolare notifica delle cartelle-atti presupposti nelle date indicate da parte resistente, ossia la cartella n. 29320150035079827000 in data 22.12.2015 (a mezzo posta con sottoscrizione del legale rappresentante e la cartella n. 29320150044368406000 a mezzo pec in data 19.11.2015
Da tali date a quella della notifica dell'intimazione è trascorso meno di un decennio (tale è il termine di prescrizione da applicare nella specie trattandosi di tributi erariali).
Le altre eccezioni formali, oltre a difettare di specificità, perché semplicemente elencate senza alcun puntuale aggancio con la fattispecie in esame, sono comunque infondate, poichè stante la definitività dell'accertamento per mancata impugnazione della carelle nessuna contestazione nel merito è più ammessa per quei vizi che avrebbero dovuto esser fatti valer impugnando tempestivamente quelle cartelle;
la motivazione dell'intimazione è inoltre sufficiente col rinvio alle pregresse cartelle
E' invece parzialmente fondato il rilievo sulla prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, per le quali si applica il termine quinquennale, così che non sono dovute le sanzioni e non sono dovuti gli interessi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio alla data di notifica dell'atto impugnato (cfr da ultimo Cass. sez. trib. 11/08/2025 n.23052: “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali").
Le spese in ragione della prevalente soccombenza vanno poste per 2/ a carico di parte ricorrente per il restante terzo compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che non sono dovute le sanzioni e non sono dovuti gli interessi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio alla data di notifica dell'atto impugnato, rigettando nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese processuali che in tal misura liquida in complessivi € 2.500,00
Così deciso in Catania il 9.1.2025
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN GIORGIO, Presidente
DI NC, RE
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4644/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259016897529000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259016897529000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150035079827000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150044368406000 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento “delle pretese di cui alle seguenti cartelle di pagamento e per l'annullamento di queste ultime e segnatamente: n. 29320150035079827000, asseritamente notificata il
22/12/2015 con ruolo non noto e formata per pretese mosse da Dir.prov.le di Catania - Uff. di Acireale a titolo di IRES 2011 di originari euro 2.127,00 e n. 29320150044368406000, asseritamente notificata il 19/11/2015 con ruolo non noto e formata per pretese mosse da Dir.prov.le di Catania - Uff. di Acireale IRAP 2012 di originari euro 4.785,00 Il tutto per come portato nell'intimazione di pagamento n. 29320259016897529000 di attuali € 12.294,93 consegnata a mezzo pec (non ritualmente notificata) il 28 aprile 2025 come da estratto allegato”
Deduce l'omessa notifica dei necessari atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti
Aggiunge che l'attuale AdER è soggetto giuridico differente e nettamente distinto rispetto a chi la ha preceduta, la lesione della legge 212/00 (collaborazione, semplificazione, chiarezza, informazione, motivazione, integrità patrimoniale, buona fede), violazione della legge 241/90 e delle norme afferenti il procedimento amministrativo, oltre a quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione;
ed ancora lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost, violazione sulla normativa riguardante la determinazione e l'applicazione delle sanzioni tributarie;
l'illegittimo tentativo di realizzare inversione dell'onere della prova in danno del contribuente;
la violazione del Dlgs 39/93 per assenza di un responsabile del procedimento informatico-telematico che garantisca dati, correttezza ed affidabilità di addebiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad una parte necessaria e la conseguenziale decadenza dall'azione essendo ormai decorso il termine di legge di cui all'art. 14 D.lgs 546/92.
Deduce altresì la genericità dell'impugnazione.
Rileva comunque che la cartella n. 29320150035079827000 è stata notificata in data 22.12.2015 (doc.2) ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno;
- La cartella n. 29320150044368406000 (doc.3) è stata notificata in data 19.11.2015 (doc.3.1) ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno L'intimazione impugnata n.
29320259016897529000 (doc.1) è stata notificata in data 28/04/2025 (doc.1.1). Invoca l'insussistenza della prescrizione sotto altro profilo e cioè la sospensione termini per emergenza da covid 19- sospensione l. stabilita'
Rileva che il termine di prescrizione è quello decennale per i debiti erariali, ivi compresi sanzioni ed interessi e che non sussiste alcun vizio di motivazione, la ed ancora la correttezza del calcolo degli interessi (senza che peraltro controparte abbia specificato a quali intende riferirsi), mentre per gli atti diversi dalla cartella, privi dell'indicazione del responsabile del procedimento non può configurarsi alcuna ipotesi di nullità, atteso che la stessa ricorre solo ove espressamente prevista per legge.
Infine, che l'attività di riscossione è ormai stata unificata, quindi oggi AD ha la disponibilità di documenti e atti di riscossione seppur originariamente trasmessi da precedente Ente di riscossione al quale è succeduta in tutti i rapporti ope legis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Risulta la regolare notifica delle cartelle-atti presupposti nelle date indicate da parte resistente, ossia la cartella n. 29320150035079827000 in data 22.12.2015 (a mezzo posta con sottoscrizione del legale rappresentante e la cartella n. 29320150044368406000 a mezzo pec in data 19.11.2015
Da tali date a quella della notifica dell'intimazione è trascorso meno di un decennio (tale è il termine di prescrizione da applicare nella specie trattandosi di tributi erariali).
Le altre eccezioni formali, oltre a difettare di specificità, perché semplicemente elencate senza alcun puntuale aggancio con la fattispecie in esame, sono comunque infondate, poichè stante la definitività dell'accertamento per mancata impugnazione della carelle nessuna contestazione nel merito è più ammessa per quei vizi che avrebbero dovuto esser fatti valer impugnando tempestivamente quelle cartelle;
la motivazione dell'intimazione è inoltre sufficiente col rinvio alle pregresse cartelle
E' invece parzialmente fondato il rilievo sulla prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, per le quali si applica il termine quinquennale, così che non sono dovute le sanzioni e non sono dovuti gli interessi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio alla data di notifica dell'atto impugnato (cfr da ultimo Cass. sez. trib. 11/08/2025 n.23052: “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali").
Le spese in ragione della prevalente soccombenza vanno poste per 2/ a carico di parte ricorrente per il restante terzo compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che non sono dovute le sanzioni e non sono dovuti gli interessi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio alla data di notifica dell'atto impugnato, rigettando nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese processuali che in tal misura liquida in complessivi € 2.500,00
Così deciso in Catania il 9.1.2025
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente