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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2452/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2452/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELICO Parte_1 C.F._1
ANTONIO VOLPE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO CIATTONI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.8.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 CP_1
fine di ottenere una modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , stabilite con provvedimento del Tribunale di Pescara del 17.10.2022 Persona_1
reso nel procedimento R.G.V.G. 1485/2022, a seguito della modifica della turnazione dei propri orari di lavoro.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.10.2024, nella quale ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, specialmente in relazione alla richiesta di affidamento alternato paritetico, chiedendo la conferma delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Pescara reso nel procedimento R.G.V.G.
1485/2022 e chiedendo l'accoglimento delle modalità del diritto di visita padre-figlio così come indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 3.12.2024 i difensori del ricorrente hanno chiesto che venisse disposto un ampliamento del diritto tra il ricorrente ed il figlio così come di seguito indicato:
“dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola (con un genitore); – dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola (con l'altro genitore); – dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (con un genitore) compreso di weekend;
Così a seguire fra i due genitori facendo coincidere i weekend alternati.”
Con ordinanza del 30.12.2024 sono stati adottati, a modifica di quanto previsto dal Tribunale di Pescara con provvedimento reso in data 17 ottobre 2022 nel procedimento n. 1485/2022 V.G., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“il figlio minore delle parti, , nato a [...] il [...] starà, a partire dal Persona_1
prossimo rientro a scuola: una settimana
- dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
- dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
seconda settimana
- dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
- dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
e così a seguire fra i due genitori facendo coincidere i weekend alternati;
pagina 2 di 4 le parti potranno concordare scambi di giorni.”.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni previste nell'ordinanza del 30.12.2024 con le seguenti integrazioni:
“Il figlio minore delle parti trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro il 1° maggio, il 1° novembre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nei giorni di vacanza natalizi una settimana
a testa, con la previsione che allorché chi tenga il minore a Natale, nella settimana dal 23.12 al 30/12, non lo tenga a Capodanno dal 31/12 al 6/01; inoltre durante le vacanze estive due settimane - consecutive e/o alternate - nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 31 maggio precedente;
il compleanno del bambino sarà festeggiato ad anni alterni con il padre o con la madre, seppure la presenza dell'altro genitore e dei nonni e familiari sia sempre
e dovunque ammessa;
i compleanni dei genitori saranno sempre trascorsi dal festeggiato in compagnia del minore;
inoltre, nei giorni previsti per la frequentazione con il padre e in cui il bambino non avrà obbligo di frequentazione scolastica il sig. terrà con sé il figlio dalle ore 10,00 e rientrerà a casa della Per_1
madre alle ore 10,00 del giorno previsto dal calendario;
le parti potranno sempre concordare diversi giorni e orari, fermi nella sostanza i tempi di frequentazione stabiliti.
Le spese del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in Persona_1
modifica del provvedimento del Tribunale di Pescara del 17.10.2022 reso nel procedimento R.G.V.G.
1485/2022, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2452/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELICO Parte_1 C.F._1
ANTONIO VOLPE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO CIATTONI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.8.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 CP_1
fine di ottenere una modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , stabilite con provvedimento del Tribunale di Pescara del 17.10.2022 Persona_1
reso nel procedimento R.G.V.G. 1485/2022, a seguito della modifica della turnazione dei propri orari di lavoro.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.10.2024, nella quale ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, specialmente in relazione alla richiesta di affidamento alternato paritetico, chiedendo la conferma delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Pescara reso nel procedimento R.G.V.G.
1485/2022 e chiedendo l'accoglimento delle modalità del diritto di visita padre-figlio così come indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 3.12.2024 i difensori del ricorrente hanno chiesto che venisse disposto un ampliamento del diritto tra il ricorrente ed il figlio così come di seguito indicato:
“dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola (con un genitore); – dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola (con l'altro genitore); – dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (con un genitore) compreso di weekend;
Così a seguire fra i due genitori facendo coincidere i weekend alternati.”
Con ordinanza del 30.12.2024 sono stati adottati, a modifica di quanto previsto dal Tribunale di Pescara con provvedimento reso in data 17 ottobre 2022 nel procedimento n. 1485/2022 V.G., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“il figlio minore delle parti, , nato a [...] il [...] starà, a partire dal Persona_1
prossimo rientro a scuola: una settimana
- dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
- dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
seconda settimana
- dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola con la madre;
- dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il padre;
e così a seguire fra i due genitori facendo coincidere i weekend alternati;
pagina 2 di 4 le parti potranno concordare scambi di giorni.”.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni previste nell'ordinanza del 30.12.2024 con le seguenti integrazioni:
“Il figlio minore delle parti trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro il 1° maggio, il 1° novembre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nei giorni di vacanza natalizi una settimana
a testa, con la previsione che allorché chi tenga il minore a Natale, nella settimana dal 23.12 al 30/12, non lo tenga a Capodanno dal 31/12 al 6/01; inoltre durante le vacanze estive due settimane - consecutive e/o alternate - nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 31 maggio precedente;
il compleanno del bambino sarà festeggiato ad anni alterni con il padre o con la madre, seppure la presenza dell'altro genitore e dei nonni e familiari sia sempre
e dovunque ammessa;
i compleanni dei genitori saranno sempre trascorsi dal festeggiato in compagnia del minore;
inoltre, nei giorni previsti per la frequentazione con il padre e in cui il bambino non avrà obbligo di frequentazione scolastica il sig. terrà con sé il figlio dalle ore 10,00 e rientrerà a casa della Per_1
madre alle ore 10,00 del giorno previsto dal calendario;
le parti potranno sempre concordare diversi giorni e orari, fermi nella sostanza i tempi di frequentazione stabiliti.
Le spese del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in Persona_1
modifica del provvedimento del Tribunale di Pescara del 17.10.2022 reso nel procedimento R.G.V.G.
1485/2022, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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