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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1. dott.ssa Francesca Pastore- Presidente rel.
2. dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Giudice
3. dott.ssa Diletta Calò- Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine
1980 dell'anno 2021
TRA
rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Marco Cornaro e Pietro Cristtiano Cacciapaglia come da procura in atti
-attori–
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_1
Chiarello come da procura in atti
- Convenuto–
a mezzo del curatore Controparte_2 speciale dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Nicola Bonasia, giusta procura in atti
-convenuto-
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti, le aprti hanno reiterato le originarie conclusioni di cui agli atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e qualificatisi soci della Parte_1 Parte_2 liquidazione, agivano contro Controparte_2 [...]
, liquidatore giudiziale della società, per CP_1 sentirne affermare la responsabilità verso la società per la sua mala gestio e per ottenere la sua condanna al risarcimento del danno (quantificato in € 23.320.896,81) in favore della società stessa.
Gli attori allegavano che il liquidatore nominato dal
Tribunale nel 2001 avesse danneggiato la società, contravvenendo alle regole di corretta gestione della stessa, omettendo alcuni significativi adempimenti e attività, sicchè ne era stato di fatto depauperato il patrimonio.
In particolare, essi sostenevano che il non CP_1 avesse provveduto a vendere tempestivamente il complesso alberghiero della società, che era stato poi venduto nel 2018
a cifra ben più bassa del suo originario valore;
del pari essi si dolevano che il liquidatore avesse venduto solo nel 2016 le tre ville in della società, traendone un prezzo ben CP_3 più basso di quello che avrebbe potuto ottenere alienandole prima, che non avesse incamerato i canoni da parte degli occupanti delle tre ville e del complesso alberghiero e, in ultimo, che avesse lasciato “perire l'avviamento aziendale”.
Gli attori, tra l'altro, dopo avere notificato la citazione anche alla società, proponevano istanza al Presidente del pagina 2 di 9 Tribunale per la nomina di un curatore speciale della società ex art.78, co.2, c.c.
Il Presidente del Tribunale lo nominava ai fini della costituzione in giudizio.
Si costituiva tempestivamente il per contestare CP_1 tutte le avverse allegazioni e domande;
in special modo, egli eccepiva che i soci non avevano legittimazione attiva per far valere la responsabilità del liquidatore verso la società ex art.2260 c.c. e che anche la subordinata domanda svolta dai soci quale azione surrogatoria ex art.2900 c.p.c. non poteva essere proposta da quelli per non essere provato né il credito dei soci verso la società né l'inerzia della stessa.
In ogni caso, egli si difendeva dalle accuse di mala gestio descrivendo ogni singola attività compiuta in ordine di tempo dalla nomina ed evidenziando che gli immobili societari erano oggetto di pignoramenti e di procedura esecutiva, il che aveva comportato una serie di difficoltà nella loro alienazione e, soprattutto, che non poteva ipotizzarsi una facile vendita sul libero mercato di beni oggetto di pregiudizi per esposizioni debitorie milionarie della società. In ultimo, egli rappresentava che le attività liquidatorie erano state ostacolate dalla condotta degli attori (e del loro dante causa, socio poi deceduto) che, tra l'altro, Persona_1 avevano rifiutato una inziale proposta di acquisto assai vantaggiosa da parte di terzi per una parte dell'attività e degli immobili aziendali.
Si costituiva altresì la società a mezzo Controparte_2 del curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale ex art.78 c.p.c. e concludeva perché fosse accertata e verificata la “eventuale fondatezza dei fatti contestati al liquidatore” pagina 3 di 9 e “in ipotesi” fosse condannato lo stesso al risarcimento dei danni in favore della società.
Sospesa la causa all'esito della ricusazione da parte degli attori del precedente istruttore, essa era riassunta dal dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione da CP_1 parte del collegio del Tribunale.
Va altresì detto che con la prima memoria ex art.183 c.p.c. il convenuto chiedeva condannarsi alle spese di lite CP_1 il curatore speciale in proprio perché la sua costituzione in giudizio era da ricollegarsi a una sua propria indebita iniziativa, dacchè la scelta della società di costituirsi o meno in giudizio spettava all'assemblea e non al curatore speciale né al liquidatore.
Mutato l'istruttore, la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni con rigetto di tutte le istanze istruttorie degli attori.
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Gli attori, che sono soci della s.n.c. per avere scelto di subentrare nella posizione di socio del proprio de cuius
[...]
, hanno svolto domanda di accertamento della Per_1 responsabilità del liquidatore verso la società CP_2
e di sua condanna al risarcimento del danno sempre in
[...] favore della società; essi, cioè, deducono che la condotta del liquidatore ha danneggiato la società e chiedono di far valere il diritto della società al risarcimento del danno.
Ciò posto, il Tribunale osserva che, vertendosi in tema di società di persone, gli attori non hanno legittimazione attiva quanto alla detta azione, riconducibile all'art.2260 c.c.: la norma si limita a stabilire che gli amministratori sono responsabili verso la società di persone per l'adempimento dei pagina 4 di 9 loro obblighi;
quindi, nessuna norma attribuisce loro la possibilità di agire quale soci in favore e al posto della società, diversamente da quanto invece è espressamente previsto in caso di società di capitali.
Infatti, solo per la società per azioni l'art.2393 bis c.c. prevede la speciale ipotesi di sostituzione processuale (v.
Cass.n. 12568/2021) per cui i soci (che rappresentino una certa quota del capitale) possono svolgere l'azione sociale di responsabilità. Così pure, l'art.2476, co.3, c.c. per la sola società a responsabilità limitata prevede la possibile iniziativa di qualunque socio per l'azione sociale di responsabilità.
Evidentemente, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere uno speciale caso di legittimazione per così dire sostitutiva per le sole società di capitali, che si caratterizzano per una autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai soci e, di conseguenza, per una disciplina orientata alla tutela del bene capitale, diversamente che nelle società di persone, per le quali l'autonomia patrimoniale è imperfetta e la disciplina attribuisce un valore particolare al contributo personale e al legame anche fiduciario tra tutti i soci.
In tal senso va richiamato l'orientamento interpretativo della
Suprema Corte (v. Cass.n.12772/1995, Cass.n. 16416/2007) che, nel chiarire che la previsione ex art.2260 c.c. (per cui “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”) non esclude che il singolo socio che sia direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore possa agire ex art.2043 c.c., si fonda sul presupposto che il socio della società di persone non può pagina 5 di 9 agire in nome della società contro gli amministratori (e quindi anche contro i liquidatori).
In altre parole, delle due l'una: o la società si attiva per tutelare sé stessa contro l'amministratore (o il liquidatore), cosa che ben può essere deliberata dall'assemblea, oppure il socio che dovesse ricevere un danno diretto dalla condotta dell'amministratore (o liquidatore) agisce per tutelare sé stesso e la propria sfera patrimoniale.
D'altro canto, l'intero sistema civilistico e processualcivilistico si fonda sull'assunto che il solo titolare del diritto può agire a sua tutela, salve le ipotesi varie di legittimazione sostitutiva che sono espressamente previste dalla legge e, dunque, sono da interpretarsi in modo rigoroso.
Questo argomento, poi, porta alla valutazione dell'ulteriore domanda svolta dagli attori: essi “in via subordinata o concorrente” svolgono l'azione di responsabilità e di risarcimento del danno ricevuto dalla società affermando di agire “in via surrogatoria” in favore della società.
L'art.2900 c.c. stabilisce che “il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare” ove non si tratti di diritti e azioni indisponibili.
Questa norma, perciò, configura una ipotesi di azione sostitutiva da parte di chi non è titolare del diritto per il quale chiede tutela giudiziaria al fine di garantire la conservazione del patrimonio del proprio debitore che sia inerte al riguardo.
pagina 6 di 9 Ne consegue che i presupposti per questa eccezionale previsione, che funge da clausola generale di sistema, sono l'esistenza di un credito del “sostituto” verso il
“sostituito” e l'inerzia di quest'ultimo nel tutelare il proprio patrimonio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha al riguardo chiarito che il credito cui fa riferimento la norma non è una mera aspettativa di credito o un credito litigioso (come, invece, a ben diversi fini è ammesso per l'azione revocatoria ex art.2901 c.c., nella quale non c'è un fenomeno eccezionale di sostituzione processuale), bensì ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito che, pur se sottoposto a condizione o a termine ed anche se illiquido, deve essere certo ed esistente e non meramente eventuale (ad es. perché derivante da una fattispecie non ancora perfezionata, v. Cass.n. 27841/2024, Cass.n.10428/1998).
Orbene, gli attori si sono limitati ad allegare di avere svolto questa azione in favore della società per avere essi stessi un credito verso la per la Controparte_2 liquidazione della loro quota (v. pag.17 della citazione e pag.2 della prima memoria ex art.183 c.p.c.), senza però considerare che questo credito non è provato nell'an.
Ed anzi: una volta che gli attori, eredi del socio defunto
( , hanno esercitato la scelta di continuare Persona_1 nell'esercizio del vincolo societario e divenire così soci
(cosa che essi stessi allegano e documentano), non hanno affatto un diritto alla liquidazione della loro quota;
diritto che, di contro, sorge solo in ipotesi di recesso o di scioglimento della società o di sua avvenuta liquidazione pagina 7 di 9 (ammesso che vi sia un patrimonio attivo da dividere e la quota abbia un valore).
In definitiva, essendo soci, allo stato non hanno tale diritto di credito e quindi manca il presupposto principale per l'azione surrogatoria predetta.
Ciò, come si è già detto, risponde pienamente alla ratio del sistema di norme così delineato dal codice civile: per le società di capitali vi è espressa previsione testuale di una sostituzione processuale del socio nell'azione sociale di responsabilità; non è altrettanto per le società di persone, per le quali, sia chiaro, astrattamente non può escludersi che possa soccorrere la più generale previsione di azione surrogatoria ex art.2900 c.c., ma solo ove il socio abbia chiaramente un credito (certo nell'an) verso la società (es. da prestito o da qualunque altro titolo negoziale) e la società sia inerte nel cautelare le proprie ragioni risarcitorie verso l'amministratore/liquidatore.
Le domande devono quindi essere quindi rigettate.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 in relazione al valore della causa da ritenersi indeterminabile, seguono la soccombenza degli attori.
Sussistono invece le ragioni per una piena compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale fra il convenuto e la società: la costituzione a mezzo del curatore è avvenuta solo per effetto della decisione del Presidente del Tribunale, non sindacabile in questa sede, di nominare il curatore speciale
“per l'azione di responsabilità”; inoltre, la difesa della società, a mezzo del curatore, non è stata nemmeno apertamente adesiva alla tesi attorea, piuttosto è stata volta a rimettere pagina 8 di 9 al giudicante la valutazione sull'accertamento della responsabilità allegata dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda, uditi i procuratori delle parti così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se e come dovute;
c) compensa le spese di lite nel rapporto processuale fra e la Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Trani, in data 2.4.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Francesca Pastore
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