Art. 70. (((Attivita' illecite) )) (( 1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.