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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1148/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosaria Supporta;
- parte ricorrente -
e
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cracolici;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 giugno 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2023 ha la Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 22.000,00, oltre Controparte_1 accessori, a titolo di differenze retributive. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 14 luglio 2021 al 30 giugno
2022, di aver svolto mansioni di panettiere (ascrivibili al livello A2 del CCNL settore panifici-confart, di aver lavorato sempre dal lunedì al sabato dalle 4 alle 12 (a dispetto del
1 contratto a tempo parziale formalizzato dalla società), di aver ricevuto una retribuzione (€
12.000,00 per l'intero periodo di lavoro) inferiore a quella effettivamente maturata (€
34.828,75) e di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, i crediti ex d.l. 66/2014, l'indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre ai contributi maturati e non versati in conseguenza dell'inesatta regolarizzazione del rapporto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata (tardivamente) il 19 marzo 2024
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando lo Controparte_1 svolgimento di lavoro supplementare o straordinario (cfr. memoria, anche per l'istanza di rimessioni in termini rigettata con l'ordinanza del 12 aprile 2024).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al sabato per otto ore (dalle 4 alle
12), rimando creditore delle somme maturate a titolo di lavoro supplementare/straordinario.
Parte convenuta ha contestato tale circostanza, sostenendo che il avrebbe Pt_1 lavorato soltanto quattro ore al giorno (nel rispetto del contratto a tempo parziale formalizzato), con l'ulteriore precisazione che lo stesso “talvolta” si sarebbe attardato oltre l'orario senza svolgere attività lavorativa, bensì “limitandosi a chiacchierare con l'altro personale del panificio” (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, se il teste ha riferito in relazione ad un periodo (dal 1979 al mese di Tes_1
luglio 2021, di cui soltanto gli ultimi mesi con l'attuale società convenuta: cfr. verbale del
27 novembre 2024) antecedente a quello oggetto di lite (14 luglio 2021 al 30 giugno 2022), la testimone ha riferito che in quest'ultimo periodo vedeva lavorare il Tes_2 Pt_1 nel corso della mattinata (tra le 9 e le 12 circa) ogni volta – circa due o tre alla settimana – che si recava nel panificio come cliente (cfr. verbale del 18 dicembre 2024).
Ora, raffrontando la versione della convenuta, confermata anche in sede d'interrogatorio formale (cfr. verbale del 18 dicembre 2024: “lavorava come da contratto 24 ore settimanali. L'orario era molto flessibile, a volte entrava alle 4 ed usciva alle 8 oppure dalle 4.30 alle 8.30”), con le convergenti dichiarazioni rese dai testimoni (seppur per il Tes_1
periodo immediatamente precedente) e non v'è dubbio che la versione del Tes_2
2 lavoratore risulti più credibile: s'è pacifico che il lavoro iniziava intorno alle 4, va ritenuto dimostrato che l'attività terminava intorno alle 12, visto che la teste lo vedeva Tes_2
nell'orario mattutino circa due o tre volte alla settimana ed il teste ha Tes_1 confermato pienamente lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini descritti nel ricorso nel periodo immediatamente precedente (rispetto al quale non c'è motivo di ipotizzare una variazione d'orario).
Accertato che il lavorava dal 14 luglio 2021 al 30 giugno 2022 dal lunedì al Pt_1
sabato dalle 4 alle 12, la società convenuta va condannata al pagamento delle consequenziali differenze retributive, così come calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa nella somma complessiva di € 13.815,97 (cfr. relazione depositata il 10 marzo 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visti, da un lato, il riconoscimento di un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto con l'atto introduttivo e, dall'altro lato, l'impegno difensivo concretamente richiesto dalla causa).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma complessiva di € 13.815,97, oltre accessori nella Parte_1
misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese giudiziali, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della Controparte_1
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 23/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1148/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosaria Supporta;
- parte ricorrente -
e
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cracolici;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 giugno 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2023 ha la Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 22.000,00, oltre Controparte_1 accessori, a titolo di differenze retributive. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 14 luglio 2021 al 30 giugno
2022, di aver svolto mansioni di panettiere (ascrivibili al livello A2 del CCNL settore panifici-confart, di aver lavorato sempre dal lunedì al sabato dalle 4 alle 12 (a dispetto del
1 contratto a tempo parziale formalizzato dalla società), di aver ricevuto una retribuzione (€
12.000,00 per l'intero periodo di lavoro) inferiore a quella effettivamente maturata (€
34.828,75) e di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, i crediti ex d.l. 66/2014, l'indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre ai contributi maturati e non versati in conseguenza dell'inesatta regolarizzazione del rapporto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata (tardivamente) il 19 marzo 2024
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando lo Controparte_1 svolgimento di lavoro supplementare o straordinario (cfr. memoria, anche per l'istanza di rimessioni in termini rigettata con l'ordinanza del 12 aprile 2024).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al sabato per otto ore (dalle 4 alle
12), rimando creditore delle somme maturate a titolo di lavoro supplementare/straordinario.
Parte convenuta ha contestato tale circostanza, sostenendo che il avrebbe Pt_1 lavorato soltanto quattro ore al giorno (nel rispetto del contratto a tempo parziale formalizzato), con l'ulteriore precisazione che lo stesso “talvolta” si sarebbe attardato oltre l'orario senza svolgere attività lavorativa, bensì “limitandosi a chiacchierare con l'altro personale del panificio” (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, se il teste ha riferito in relazione ad un periodo (dal 1979 al mese di Tes_1
luglio 2021, di cui soltanto gli ultimi mesi con l'attuale società convenuta: cfr. verbale del
27 novembre 2024) antecedente a quello oggetto di lite (14 luglio 2021 al 30 giugno 2022), la testimone ha riferito che in quest'ultimo periodo vedeva lavorare il Tes_2 Pt_1 nel corso della mattinata (tra le 9 e le 12 circa) ogni volta – circa due o tre alla settimana – che si recava nel panificio come cliente (cfr. verbale del 18 dicembre 2024).
Ora, raffrontando la versione della convenuta, confermata anche in sede d'interrogatorio formale (cfr. verbale del 18 dicembre 2024: “lavorava come da contratto 24 ore settimanali. L'orario era molto flessibile, a volte entrava alle 4 ed usciva alle 8 oppure dalle 4.30 alle 8.30”), con le convergenti dichiarazioni rese dai testimoni (seppur per il Tes_1
periodo immediatamente precedente) e non v'è dubbio che la versione del Tes_2
2 lavoratore risulti più credibile: s'è pacifico che il lavoro iniziava intorno alle 4, va ritenuto dimostrato che l'attività terminava intorno alle 12, visto che la teste lo vedeva Tes_2
nell'orario mattutino circa due o tre volte alla settimana ed il teste ha Tes_1 confermato pienamente lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini descritti nel ricorso nel periodo immediatamente precedente (rispetto al quale non c'è motivo di ipotizzare una variazione d'orario).
Accertato che il lavorava dal 14 luglio 2021 al 30 giugno 2022 dal lunedì al Pt_1
sabato dalle 4 alle 12, la società convenuta va condannata al pagamento delle consequenziali differenze retributive, così come calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa nella somma complessiva di € 13.815,97 (cfr. relazione depositata il 10 marzo 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visti, da un lato, il riconoscimento di un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto con l'atto introduttivo e, dall'altro lato, l'impegno difensivo concretamente richiesto dalla causa).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma complessiva di € 13.815,97, oltre accessori nella Parte_1
misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese giudiziali, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della Controparte_1
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 23/06/2025
Il Giudice del Lavoro
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