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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1052/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1052/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.06.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], pensionata, cittadina italiana
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]2 pensionato, cittadino italiano entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Donatelli Castaldo ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via del Fosso n. 2 bis;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Perugia in data 29.09.1974 (atto n. 672, parte II, serie A, anno 1974)
con tre figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati: il Sig. presso la abitazione del figlio Parte_2 dove già risiede e la Sig. presso la residenza coniugale dove già risiede Per_1 Parte_1 in quanto a lei assegnata con la separazione e di sua esclusiva proprietà.
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. verserà alla Sig. la Parte_2 Parte_1 somma di € 250,00 con cui contribuirà al suo mantenimento, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sentenza di divorzio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita.
3) I ricorrenti danno atto di aver definito già con la separazione tutti gli altri aspetti di carattere economico patrimoniali e di non avere nulla a pretendere a nessun titolo l'uno verso l'altro e di aver già definito tutte le questioni relative a proprietà, automobili, beni mobili e immobili nonché a qualsiasi altra questione economica pregressa a tutt'oggi esistente tra loro, di modo che il presente ricorso costituisca transazione e copra il dedotto e il deducibile.
4) I coniugi dichiarano reciprocamente, sin d'ora, che nulla osta al rilascio ad entrambi del passaporto.
5) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dal momento della firma dello stesso da parte dei ricorrenti”.
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Perugia in data 29.09.1974 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
672, parte II, Serie A, anno 1974;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
LA TT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1052/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.06.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], pensionata, cittadina italiana
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]2 pensionato, cittadino italiano entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Donatelli Castaldo ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via del Fosso n. 2 bis;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Perugia in data 29.09.1974 (atto n. 672, parte II, serie A, anno 1974)
con tre figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati: il Sig. presso la abitazione del figlio Parte_2 dove già risiede e la Sig. presso la residenza coniugale dove già risiede Per_1 Parte_1 in quanto a lei assegnata con la separazione e di sua esclusiva proprietà.
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. verserà alla Sig. la Parte_2 Parte_1 somma di € 250,00 con cui contribuirà al suo mantenimento, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sentenza di divorzio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita.
3) I ricorrenti danno atto di aver definito già con la separazione tutti gli altri aspetti di carattere economico patrimoniali e di non avere nulla a pretendere a nessun titolo l'uno verso l'altro e di aver già definito tutte le questioni relative a proprietà, automobili, beni mobili e immobili nonché a qualsiasi altra questione economica pregressa a tutt'oggi esistente tra loro, di modo che il presente ricorso costituisca transazione e copra il dedotto e il deducibile.
4) I coniugi dichiarano reciprocamente, sin d'ora, che nulla osta al rilascio ad entrambi del passaporto.
5) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dal momento della firma dello stesso da parte dei ricorrenti”.
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Perugia in data 29.09.1974 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
672, parte II, Serie A, anno 1974;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
LA TT
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