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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4583/2023 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Micaela Tramonte, per delega dell'avv. Monastero, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo in particolate nell'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione svolta dalla opposta con il decreto ingiuntivo per l'omessa introduzione della mediazione, e chiede la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Nunziello Anastasi, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, evidenziando l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4583/2023 R.G., promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Maria Parte_1 C.F._1
Monastero, opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. opposto
e nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._2
Bissone (Svizzera), via Campione n. 65; terzo chiamato contumace avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 novembre 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 962/2023 del 4 settembre 2023, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 51.343,70, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitore derivante dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 13581429 stipulato in data 20 aprile 2014. L'opponente ha, altresì, chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, , svolgendo, in via subordinata e in Controparte_2
caso di rigetto dell'opposizione, domanda di regresso e di manleva nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata del terzo, , seppur ritualmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Ai sensi del successivo art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, risolvendo il contrasto in giurisprudenza sulla questione, aveva già affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel caso di specie, il presente Giudice, con ordinanza del 10 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del 20 marzo 2025.
All'udienza del 20 marzo 2025 la parte opponente ha allegato la mancata introduzione del procedimento di mediazione, eccependo l'improcedibilità dell'azione svolta dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'azione monitoria ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
decreto ingiuntivo, considerato che non ha esperito il tentativo di mediazione (così Controparte_3
come dichiarato dalla stessa parte opposta) nonostante l'assegnazione di un termine all'uopo fissato dal Giudice con il provvedimento del 10 ottobre 2024 e che l'odierno procedimento ha ad oggetto una controversia relativa a rapporto contrattuale di natura bancaria per la quale è previsto obbligatoriamente il preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs.
28/2010.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, stante la natura della causa e della pronuncia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite nei confronti del terzo chiamato, ritiene il Tribunale che debba disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione della contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4583/2023 R.G., promossa da contro e con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 962/2023 emesso Controparte_3
dal Tribunale di Messina in data 4 settembre 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente Controparte_1
liquidate in € 308,78 per spese vive ed € 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4583/2023 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Micaela Tramonte, per delega dell'avv. Monastero, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo in particolate nell'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione svolta dalla opposta con il decreto ingiuntivo per l'omessa introduzione della mediazione, e chiede la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Nunziello Anastasi, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, evidenziando l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4583/2023 R.G., promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Maria Parte_1 C.F._1
Monastero, opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. opposto
e nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._2
Bissone (Svizzera), via Campione n. 65; terzo chiamato contumace avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 novembre 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 962/2023 del 4 settembre 2023, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 51.343,70, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitore derivante dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 13581429 stipulato in data 20 aprile 2014. L'opponente ha, altresì, chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, , svolgendo, in via subordinata e in Controparte_2
caso di rigetto dell'opposizione, domanda di regresso e di manleva nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata del terzo, , seppur ritualmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Ai sensi del successivo art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, risolvendo il contrasto in giurisprudenza sulla questione, aveva già affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel caso di specie, il presente Giudice, con ordinanza del 10 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del 20 marzo 2025.
All'udienza del 20 marzo 2025 la parte opponente ha allegato la mancata introduzione del procedimento di mediazione, eccependo l'improcedibilità dell'azione svolta dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'azione monitoria ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
decreto ingiuntivo, considerato che non ha esperito il tentativo di mediazione (così Controparte_3
come dichiarato dalla stessa parte opposta) nonostante l'assegnazione di un termine all'uopo fissato dal Giudice con il provvedimento del 10 ottobre 2024 e che l'odierno procedimento ha ad oggetto una controversia relativa a rapporto contrattuale di natura bancaria per la quale è previsto obbligatoriamente il preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs.
28/2010.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, stante la natura della causa e della pronuncia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite nei confronti del terzo chiamato, ritiene il Tribunale che debba disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione della contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4583/2023 R.G., promossa da contro e con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 962/2023 emesso Controparte_3
dal Tribunale di Messina in data 4 settembre 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente Controparte_1
liquidate in € 308,78 per spese vive ed € 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli