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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 24035/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24035 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett.te domiciliata in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via
F. Turati, 13, presso lo studio dell'avv. Luca De Marco dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vito Fornari n.4, presso lo studio degli avvocati Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe Esposito che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.11.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 6074/2023, Parte_1
depositato il 13.10.2023 e regolarmente notificato in data 16.10.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € CP_1
329.060,39 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02 e spese della relativa procedura monitoria per la vendita di benzina.
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore di quello di quello di Avellino, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui documenti di accompagnamento, rese da soggetti estranei alla compagine societaria e contestando l'esistenza del credito fondato solo su fatture.
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 3 - In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: osservato che l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata in quanto, trattandosi di vendita di beni mobili, ai sensi del comb. disp. art. 20 seconda parte c.p.c.-1498 c.c. è competente il foro del creditore, che è Napoli;
ritenuto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione mentre il credito è fondato su d.d.t., ordini, fatture ed estratto autentico;
rilevato, peraltro, che in ordine ai d.d.t., non operando l'art. 214 c.p.c.
(avendo l'opponente dichiarato che la firma apposta è di terzi estranei alla compagine sociale), al di là dell'assoluta genericità dell'eccezione
(smentita dagli ordini, non contestati) era onere dell'opponente articolare prova sul punto, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto.
- In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opponente con l'atto di citazione in quanto non necessaria;
rigetta tutte le richieste di prova avanzate da parte opposta in quanto superflue.
P.Q.M.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6074/2023;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17/04/2025, con termine per note fino al 03/04/2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata per quanto già esposto in prima udienza e per quanto verrà aggiunto a breve.
6.1. L'eccezione di incompetenza per territorio, prima ancora che infondata (per quanto esposto in prima udienza), è inammissibile, non avendo l'opponente dedotto di non avere un rappresentante autorizzato n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 4 a stare in giudizio ed uno stabilimento del circondario di Napoli, ex art. 19 seconda parte primo comma c.p.c..
6.2. Va poi precisato che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse nel 2023.
Nessuna fattura è stata tuttavia contestata;
né l'opponente ha dedotto e provato di non averle allegate nelle proprie scritture contabili.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate, come già anticipato.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 5 6.3. L'opponente, inoltre, a fronte di una messa in mora (già depositata nel fascicolo monitorio) ricevuta tramite pec nel settembre 2023, è rimasta del tutto silente, non contestando l'esistenza del credito.
6.4. Ad abundantiam, pur non essendo necessario per quanto già esposto, l'opposta in sede di costituzione nel presente giudizio ha anche depositato un estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili, valutabile ex art. 2710 c.c..
7.
Per questi motivi
l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà della controversia, scaglione: fino ad € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 24035/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24035 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett.te domiciliata in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via
F. Turati, 13, presso lo studio dell'avv. Luca De Marco dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vito Fornari n.4, presso lo studio degli avvocati Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe Esposito che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.11.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 6074/2023, Parte_1
depositato il 13.10.2023 e regolarmente notificato in data 16.10.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € CP_1
329.060,39 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02 e spese della relativa procedura monitoria per la vendita di benzina.
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore di quello di quello di Avellino, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui documenti di accompagnamento, rese da soggetti estranei alla compagine societaria e contestando l'esistenza del credito fondato solo su fatture.
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 3 - In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: osservato che l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata in quanto, trattandosi di vendita di beni mobili, ai sensi del comb. disp. art. 20 seconda parte c.p.c.-1498 c.c. è competente il foro del creditore, che è Napoli;
ritenuto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione mentre il credito è fondato su d.d.t., ordini, fatture ed estratto autentico;
rilevato, peraltro, che in ordine ai d.d.t., non operando l'art. 214 c.p.c.
(avendo l'opponente dichiarato che la firma apposta è di terzi estranei alla compagine sociale), al di là dell'assoluta genericità dell'eccezione
(smentita dagli ordini, non contestati) era onere dell'opponente articolare prova sul punto, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto.
- In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opponente con l'atto di citazione in quanto non necessaria;
rigetta tutte le richieste di prova avanzate da parte opposta in quanto superflue.
P.Q.M.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6074/2023;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17/04/2025, con termine per note fino al 03/04/2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata per quanto già esposto in prima udienza e per quanto verrà aggiunto a breve.
6.1. L'eccezione di incompetenza per territorio, prima ancora che infondata (per quanto esposto in prima udienza), è inammissibile, non avendo l'opponente dedotto di non avere un rappresentante autorizzato n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 4 a stare in giudizio ed uno stabilimento del circondario di Napoli, ex art. 19 seconda parte primo comma c.p.c..
6.2. Va poi precisato che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse nel 2023.
Nessuna fattura è stata tuttavia contestata;
né l'opponente ha dedotto e provato di non averle allegate nelle proprie scritture contabili.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate, come già anticipato.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 5 6.3. L'opponente, inoltre, a fronte di una messa in mora (già depositata nel fascicolo monitorio) ricevuta tramite pec nel settembre 2023, è rimasta del tutto silente, non contestando l'esistenza del credito.
6.4. Ad abundantiam, pur non essendo necessario per quanto già esposto, l'opposta in sede di costituzione nel presente giudizio ha anche depositato un estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili, valutabile ex art. 2710 c.c..
7.
Per questi motivi
l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà della controversia, scaglione: fino ad € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 24035/2023 r.g.a.c. Pag. 6