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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 264-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] residente in [...]alla Parte_1
Via Emanuela Setti Carraro n. 59 C.F. e da C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] residente in [...]alla Via
[...]
Emanuela Setti Carraro n. 59 C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Rossella Indelicato, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine del Commercialisti di IA, nella persona della professionista nominata, dott.ssa Pt_2 Parte_3 rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che
la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei coniugi debitori riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella di cui alla relazione finale) di euro 230.816,09; rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e dal figlio
, nato a [...] il [...] (economicamente indipendente in Persona_1 quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società Randstad Italia SPA); rilevato che lo svolge attività di lavoro subordinato (con la qualifica di Pt_1
“magazziniere”) alle dipendenze della con sede in Belpasso Controparte_1
(CT) con un reddito medio annuale percepito dal ricorrente, al netto delle imposte, per l'anno d'imposta 2024, pari ad euro 25.211,92, corrispondente a circa euro 2.101,00 netti mensili mentre la risulta priva di occupazione Pt_2 dal 2020; rilevato che i ricorrenti sono comproprietari (nella misura del 50% ciascuno) di due immobili (casa di abitazione e garage) siti, la prima, rispettivamente, in Belpasso, via Emanuela Setti Carraro n. 59 (piano T-1-2, censita al N.C.E.U. del Comune di Belpasso (CT), foglio 78, part. 181, sub. 30, categoria A/2) e, il secondo, in Belpasso, via Ada Negri n. 5 piano S 1 (al N.C.E.U. del Comune di
Belpasso (CT), foglio 78, part. 181, sub. 60, categoria C/6, meglio descritti nella relazione particolareggiata), tali beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 69/2023 RGE, promossa da (già Parte_4 [...]
ed il relativo valore di mercato – desunto dalle risultanze della Parte_5 base d'asta della procedura esecutiva - è quantificato, complessivamente per i due beni, in euro 140.000,00 (ossia pari al prezzo a base d'asta della vendita fissata per il 23.7.2025); rilevato che lo è proprietario di due autovetture (con targhe CT225GZ e Pt_1
EA013MY) che secondo le valutazioni dell'O.C.C sono prive di effettivo valore di mercato;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata nell'anno 2016, a seguito del licenziamento della implicante la Pt_2 sensibile riduzione del reddito familiare con la successiva difficoltà di sostenere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della loro casa di abitazione, in data 15.02.2008, per l'importo di euro 250.590,23 (di cui euro 110.000,00 in linea ca-pitale) da rimborsare mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessanta/00) rate mensili d'importo co-stante pari ad euro 695,27, tale mutuo era stato contratto allorquando sia lo che la svolgevano Pt_1 Pt_2 attività di lavoro dipendente con redditi annuali sufficienti a sostenere la rata (in quanto lo percepiva un reddito netto annuale di euro 13.652,00 mentre la Pt_1
(nel periodo 10/2008-12/2008 ha percepito euro 2.957,00 netti annuali, Pt_2 corrispondenti ad euro 246,42 circa mensili) e gli stessi sino al 2013 hanno prestato regolarmente attività di lavoro dipendente;
ritenuto che
la successivamente al licenziamento collettivo irrogatole Pt_2 dalla Cooperativa Movi Mag, nel mese di maggio 2013, ha percepito dal 12.07.2013 al 12.03.2014 l'indennità di disoccupazione e dal 13.03.2014 al 31.01.2015 il trattamento per mobilità senza tuttavia trovare una nuova occupazione e la riduzione del reddito familiare ha determinato, nel 2017, la decadenza dal beneficio del termine, in riferimento al mutuo ipotecario con la pag. 2/6 richiesta di pagamento im-mediato della somma complessiva di euro 120.739,12, scaturente dal mancato pagamento di dieci rate, cui ha poi fatto seguito l'avvio della procedura esecutiva sugli immobili gravati da ipoteca a garanzia del pagamento del mutuo;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate – in specie la riduzione del reddito dei coniugi ricorrenti - abbiano creato un progressivo squilibrio della posizione debitoria che ha impedito il regolare pagamento delle rate di mutuo e la decadenza dal beneficio del termine;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede, a fronte della seguente posizione debitoria:
1) crediti ipotecari euro 130.841,50;
2) crediti privilegiati euro 8.358,83;
3) crediti chirografari euro 61.720,83, rappresentata dalla tabella che segue:
Ritenuto che si prevede il pagamento complessivo ai creditori di euro 158.283,97
- con una rata mensile di € 1.341,00, circa - di cui euro 143.281,74 da destinare al complesso dei creditori, euro 1.200,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 2.986,11 per spese legali della procedura in prededuzione, euro 995,37 quali spese legali ammesse come credito privilegiato ed euro 10.816,12 da corrispondere all' di IA (con le prime 18 rate Contr
pag. 3/6 destinate all'accantonamento del compenso spettante all'OCC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi); ritenuto che detti pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 120 rate (dopo secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione particolareggiata):
ritenuto che la proposta appare sostenibile, tenuto conto del reddito mensile di euro 2.101,00, al quale si aggiunge l'apporto di finanza esterna, pari ad euro 430,00, cui si è impegnato il figlio e della spesa mensile prevista Persona_1 per il sostentamento dei ricorrenti, pari ad euro 1.180,00 ritenuto che, quanto alle spese prededucibili (che graveranno sui ricorrenti in ragione di metà ciascuno) si prevede l'accantonamento di euro 10.816,12 (al pag. 4/6 netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.); ritenuto che, con la proposta in esame, si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 100% il creditore ipotecario ed i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed al 5% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 120 mesi con il versamento delle rate mensili di cui sopra;
rilevato che, successivamente al decorso dei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta ha presentato osservazioni il solo creditore
[...]
(già , lamentando (in sintesi) la durata del piano di Parte_4 Parte_5 ristrutturazione dei debiti proposto e chiedendone la riduzione;
ritenuto che dette osservazioni appaiono inammissibili sia in quanto tardive (essendo pervenute in data 1.9.2025) rispetto al termine di venti giorni dalla comunicazione della proposta, avvenuta il 13.08.2025 (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale);
ritenuto che – in ogni caso – il detto creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti (secondo le valutazioni dell'O.C.C., non oggetto di contestazione alcuna) il che osta alla proposizione di osservazioni sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 69 comma 2^ del D.Lgs. 14/2019;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti, pari ad euro 1.180,00 nonchè con le entrate mensili medie mensili, come sopra osservato;
ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che le rate mensili previste saranno versate mensilmente sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa professionista designata dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona della professionista nominata - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano pag. 5/6 è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
ritenuto che
va disposta la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Parte_1
e di , dispone che gli stessi compiano ogni atto Parte_2 necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dalla professionista nominata dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI). IA, 22 settembre 2025 Il Presidente dott. Roberto Cordio
pag. 6/6
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 264-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] residente in [...]alla Parte_1
Via Emanuela Setti Carraro n. 59 C.F. e da C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] residente in [...]alla Via
[...]
Emanuela Setti Carraro n. 59 C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Rossella Indelicato, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine del Commercialisti di IA, nella persona della professionista nominata, dott.ssa Pt_2 Parte_3 rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che
la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei coniugi debitori riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella di cui alla relazione finale) di euro 230.816,09; rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e dal figlio
, nato a [...] il [...] (economicamente indipendente in Persona_1 quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società Randstad Italia SPA); rilevato che lo svolge attività di lavoro subordinato (con la qualifica di Pt_1
“magazziniere”) alle dipendenze della con sede in Belpasso Controparte_1
(CT) con un reddito medio annuale percepito dal ricorrente, al netto delle imposte, per l'anno d'imposta 2024, pari ad euro 25.211,92, corrispondente a circa euro 2.101,00 netti mensili mentre la risulta priva di occupazione Pt_2 dal 2020; rilevato che i ricorrenti sono comproprietari (nella misura del 50% ciascuno) di due immobili (casa di abitazione e garage) siti, la prima, rispettivamente, in Belpasso, via Emanuela Setti Carraro n. 59 (piano T-1-2, censita al N.C.E.U. del Comune di Belpasso (CT), foglio 78, part. 181, sub. 30, categoria A/2) e, il secondo, in Belpasso, via Ada Negri n. 5 piano S 1 (al N.C.E.U. del Comune di
Belpasso (CT), foglio 78, part. 181, sub. 60, categoria C/6, meglio descritti nella relazione particolareggiata), tali beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 69/2023 RGE, promossa da (già Parte_4 [...]
ed il relativo valore di mercato – desunto dalle risultanze della Parte_5 base d'asta della procedura esecutiva - è quantificato, complessivamente per i due beni, in euro 140.000,00 (ossia pari al prezzo a base d'asta della vendita fissata per il 23.7.2025); rilevato che lo è proprietario di due autovetture (con targhe CT225GZ e Pt_1
EA013MY) che secondo le valutazioni dell'O.C.C sono prive di effettivo valore di mercato;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata nell'anno 2016, a seguito del licenziamento della implicante la Pt_2 sensibile riduzione del reddito familiare con la successiva difficoltà di sostenere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della loro casa di abitazione, in data 15.02.2008, per l'importo di euro 250.590,23 (di cui euro 110.000,00 in linea ca-pitale) da rimborsare mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessanta/00) rate mensili d'importo co-stante pari ad euro 695,27, tale mutuo era stato contratto allorquando sia lo che la svolgevano Pt_1 Pt_2 attività di lavoro dipendente con redditi annuali sufficienti a sostenere la rata (in quanto lo percepiva un reddito netto annuale di euro 13.652,00 mentre la Pt_1
(nel periodo 10/2008-12/2008 ha percepito euro 2.957,00 netti annuali, Pt_2 corrispondenti ad euro 246,42 circa mensili) e gli stessi sino al 2013 hanno prestato regolarmente attività di lavoro dipendente;
ritenuto che
la successivamente al licenziamento collettivo irrogatole Pt_2 dalla Cooperativa Movi Mag, nel mese di maggio 2013, ha percepito dal 12.07.2013 al 12.03.2014 l'indennità di disoccupazione e dal 13.03.2014 al 31.01.2015 il trattamento per mobilità senza tuttavia trovare una nuova occupazione e la riduzione del reddito familiare ha determinato, nel 2017, la decadenza dal beneficio del termine, in riferimento al mutuo ipotecario con la pag. 2/6 richiesta di pagamento im-mediato della somma complessiva di euro 120.739,12, scaturente dal mancato pagamento di dieci rate, cui ha poi fatto seguito l'avvio della procedura esecutiva sugli immobili gravati da ipoteca a garanzia del pagamento del mutuo;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate – in specie la riduzione del reddito dei coniugi ricorrenti - abbiano creato un progressivo squilibrio della posizione debitoria che ha impedito il regolare pagamento delle rate di mutuo e la decadenza dal beneficio del termine;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede, a fronte della seguente posizione debitoria:
1) crediti ipotecari euro 130.841,50;
2) crediti privilegiati euro 8.358,83;
3) crediti chirografari euro 61.720,83, rappresentata dalla tabella che segue:
Ritenuto che si prevede il pagamento complessivo ai creditori di euro 158.283,97
- con una rata mensile di € 1.341,00, circa - di cui euro 143.281,74 da destinare al complesso dei creditori, euro 1.200,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 2.986,11 per spese legali della procedura in prededuzione, euro 995,37 quali spese legali ammesse come credito privilegiato ed euro 10.816,12 da corrispondere all' di IA (con le prime 18 rate Contr
pag. 3/6 destinate all'accantonamento del compenso spettante all'OCC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi); ritenuto che detti pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 120 rate (dopo secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione particolareggiata):
ritenuto che la proposta appare sostenibile, tenuto conto del reddito mensile di euro 2.101,00, al quale si aggiunge l'apporto di finanza esterna, pari ad euro 430,00, cui si è impegnato il figlio e della spesa mensile prevista Persona_1 per il sostentamento dei ricorrenti, pari ad euro 1.180,00 ritenuto che, quanto alle spese prededucibili (che graveranno sui ricorrenti in ragione di metà ciascuno) si prevede l'accantonamento di euro 10.816,12 (al pag. 4/6 netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.); ritenuto che, con la proposta in esame, si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 100% il creditore ipotecario ed i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed al 5% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 120 mesi con il versamento delle rate mensili di cui sopra;
rilevato che, successivamente al decorso dei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta ha presentato osservazioni il solo creditore
[...]
(già , lamentando (in sintesi) la durata del piano di Parte_4 Parte_5 ristrutturazione dei debiti proposto e chiedendone la riduzione;
ritenuto che dette osservazioni appaiono inammissibili sia in quanto tardive (essendo pervenute in data 1.9.2025) rispetto al termine di venti giorni dalla comunicazione della proposta, avvenuta il 13.08.2025 (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale);
ritenuto che – in ogni caso – il detto creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti (secondo le valutazioni dell'O.C.C., non oggetto di contestazione alcuna) il che osta alla proposizione di osservazioni sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 69 comma 2^ del D.Lgs. 14/2019;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti, pari ad euro 1.180,00 nonchè con le entrate mensili medie mensili, come sopra osservato;
ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che le rate mensili previste saranno versate mensilmente sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa professionista designata dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona della professionista nominata - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano pag. 5/6 è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
ritenuto che
va disposta la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Parte_1
e di , dispone che gli stessi compiano ogni atto Parte_2 necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dalla professionista nominata dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI). IA, 22 settembre 2025 Il Presidente dott. Roberto Cordio
pag. 6/6