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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2218/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo RIni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 2218/2020 promossa da
La società , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NN RI HI;
APPELLANTE contro ora Controparte_1 CP_2
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Meoli;
[...] P.IVA_1
APPELLATA
e per essa la mandataria qui Controparte_3 Controparte_4
rappresentata da rappresentata e difesa dagli Controparte_5
avv.ti Fabrizio CESARE e RI Gabriella CESARE
INTERVENTRICE VOLONTARIA pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 650/2020, pubblicata in data 31.03.2020, il Tribunale di
Avellino rigettava la domanda con la quale la già Parte_2
titolare di n.1 contratto di conte corrente di corrispondenza e di n. 3 conti anticipi su fatture, chiedeva la condanna della alla Controparte_1
ripetizione delle somme da questa indebitamente percepite per aver addebitato alla società cliente interessi, spese e commissioni non pattuiti contrattualmente nelle forme previste dalla legge. La ricorrente, inoltre, contestava alla CP_1
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di tassi di interesse usurari.
La società attrice chiedeva, in sostanza, la rideterminazione dei saldi dei conti oggetto di causa e la restituzione a titolo di indebito di € 59.627,75 per i descritti comportamenti illegittimi tenuti dalla ovvero per l'applicazione di clausole CP_1
nulle ex lege, nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta illecita della banca posta in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., danni stimati in un importo non inferiore ad € 100.000,00,
La ricorrente, a sostegno della sua azione, ricostruiva l'intera movimentazione dei rapporti intrattenuti con la producendo una consulenza tecnica di CP_2
parte con allegati gli estratti conto, senza però produrre i relativi contratti.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto per infondatezza delle Controparte_2
domande attoree, producendo a sostegno della legittimità del proprio operato i contratti relativi ai diversi rapporti bancari intercorsi con la ricorrente ed oggetto della domanda di quest'ultima ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna pagina 2 di 13 della stessa Società al pagamento di € 70.748,52 quale residuo importo per anticipazioni di credito su fatture rimaste insolute e pertanto radiate, operazioni regolate sul conto corrente n. 1413758 sottoscritto dalla contraente in data
21/02/2013 presso la filiale di Montefalcione, presentando le relative distinte di tali anticipazioni bancarie.
I. Il Tribunale, con detta sentenza, rigettava la domanda della Parte_1
ritenendola infondata per diverse ragioni di seguito sinteticamente esposte per quanto ancora rileva in questa sede, ed accoglieva la domanda riconvenzionale presentata dalla . CP_2
In primis, il giudice di prime cure rigettava la domanda di ripetizione del presunto indebito oggettivo, così come proposta dalla società attrice sul presupposto della mancanza di forma scritta delle clausole di previsione dell'interesse convenzionale e di reciprocità nella applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevando che la banca aveva ritualmente prodotto i contratti sottoscritti dalla cliente riportanti tutte le predette clausole di cui la stessa invocava la nullità per mancanza di forma scritta. Riteneva pertanto inutilizzabile la prodotta consulenza tecnica di parte fondata sul predetto erroneo presupposto della assenza di tale forma scritta relativamente alle clausole impugnate, e per le medesime ragioni disattendeva anche la richiesta di una CTU contabile in quanto superflua per la decisione.
Rilevava a riguardo il primo giudice che dai contratti prodotti dalla CP_2
risultavano esattamente pattuiti gli interessi ultra-legali applicati dalla banca e di cui la asseriva la nullità per mancanza di forma scritta con Parte_1
conseguente riconduzione degli stessi entro i limiti del tasso legale.
Anche in relazione al contestato anatocismo il giudice di prime cure rigettava l'eccezione della Società cliente evidenziando che l'art. 8 dei contratti sottoscritti con la erano conformi al disposto di cui alla delibera CICR del CP_1
09.02.2000 che ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi pagina 3 di 13 maturati sui saldi di conto corrente bancari attivi e passivi a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi.
Il giudice di prime cure, inoltre, respingeva la doglianza relativa all'applicazione da parte della di interessi usurari in quanto ritenuta inammissibile perché CP_2
generica, nonché basata sulla CTP fondata sull'erroneo presupposto dell'assenza di una pattuizione scritta.
La Società, infatti, si sarebbe limitata a lamentare l'usurarietà originaria del tasso di interesse, senza però indicare in concreto quale fosse stato detto tasso di interesse effettivamente applicato, quale fosse il tasso soglia usurario ex lege,
e senza indicare quindi neppure la percentuale di sforamento.
Infine, come conseguenza diretta della pronuncia di infondatezza in merito alle doglianze proposte dalla parte attrice, il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno presentata dalla per carenza di Parte_1
allegazioni e prova. Accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, costituitasi tardivamente e rimessa in termini per errore compiuto dall'attrice nella nota di iscrizione a ruolo, condannando l'attrice medesima al pagamento in favore della di € 70.748,52 oltre interessi e CP_1
spese di lite.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_2
impugnando la sentenza in quanto a suo dire: 1) essa sarebbe affetta da nullità per violazione degli artt. 2697 cc, 1284 cc, 1346 e 1347 cc, 1375 cc, avendo la illegittimamente violato la normativa in materia di usura ed anatocismo, CP_2
nonché i principi di buona fede e correttezza nella stipula ed esecuzione del contratto;
2) erroneamente il giudice non avrebbe ammesso la richiesta CTU contabile in quanto considerata esplorativa, con conseguente abuso del diritto, avendo l'attrice invece correttamente assolto l'onere della prova;
3) il giudice erroneamente avrebbe accolto la domanda riconvenzionale in quanto affetta da pagina 4 di 13 nullità per tardività della stessa a causa della tardiva costituzione della convenuta, ed in ogni caso in quanto non provata e smentita dalle risultanze del saldo finale del conto corrente che presentava un passivo di poco più di €
3.000,00 .
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza del Tribunale con accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda riconvenzionale della banca e, in ogni caso, insisteva in via istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettivo credito della società nei confronti della , previa verifica degli CP_2
effettivi interessi passivi dovuti nonché di tutto quanto utile al fine della decisione della causa.
Si costituiva la convenuta chiedendo, in Controparte_1
via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché, per tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, previa correzione dell'errore materiale del dispositivo, inserendo la omessa statuizione in esso di accoglimento della domanda riconvenzionale e di condanna della società attrice al pagamento dell'importo di € 70.748,52, oltre interessi ai tassi convenzionali previsti alla data di chiusura del rapporto in favore della e in danno della Controparte_2
società appellante , così come previsto in Parte_1
motivazione.
In corso di giudizio esperiva intervento, in qualità di successore a titolo particolare del credito controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società CP_3
a mezzo della sua mandataria , come
[...] Controparte_4
rappresentata da . Controparte_5
La comparente, cessionaria del credito portato da banca faceva CP_2
proprie le domande, azioni, eccezioni e difese e conclusioni già svolte dalla pagina 5 di 13 Banca cedente. Concludeva per il rigetto dell'appello, per la correzione dell'errore materiale di cui innanzi, con condanna dell'appellante alle spese, e si opponeva alla richiesta di controparte di CTU come formulata, ritenuta inammissibile, in quanto esplorativa, considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
*****************************
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del comb. disp. degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. Al riguardo si osserva che non si ravvisano i margini per l'accoglimento dell'istanza presentata dall'appellata in quanto, ad avviso di questo Collegio, i motivi di appello Controparte_2
non sono risultati manifestamente infondati in quanto l'appellante ha sollevato questioni di fatto e di diritto che escludono la sussistenza dei presupposti richiesti da detto articolato per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dalle indicate disposizioni. In ogni caso, una volta superata dalla Corte detta questione dando corso al giudizio di impugnazione, la stessa non può poi essere riproposta quale motivo di impugnazione della sentenza essendo venuto meno l'interesse della istante ad una sollecita definizione del giudizio a causa, per l'appunto, dell'ordinario svolgimento dello stesso.
In via ulteriormente preliminare va rigettata la richiesta dell'appellante di declaratoria della inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla , odierna appellata, all'atto della sua CP_2
costituzione tardiva, in relazione alla quale era stata espressamente rimessa in termini dal giudice di prime cure con separata ordinanza resa nel corso del giudizio.
Sul punto questo Collegio condivide la statuizione del Tribunale considerato che, per diretta ammissione dell'appellante stessa, vi era stato da parte sua un errore nell'indicazione del corretto nominativo della parte convenuta nella nota pagina 6 di 13 di iscrizione a ruolo (errore poi corretto dalla cancelleria soltanto in data
12.01.2017, ovvero a distanza di molti mesi dall'avvenuta iscrizione a ruolo).
Detto errore, in alcun modo imputabile alla banca ma ascrivibile come detto alla società attrice, attenendo proprio alla esatta individuazione della convenuta medesima, deve ritenersi che abbia ingenerato quindi obiettiva incertezza sul soggetto che effettivamente si intendesse convocare in causa, giustificando pertanto la disposta rimessione in termini della banca medesima convenuta.
Passando all'analisi del merito, l'appello è del tutto infondato e va rigettato.
Per ragioni di opportunità, considerate le modalità di stesura dell'atto di appello e la stretta connessione tra le questioni con essi sollevate, i motivi di gravame saranno unitariamente trattati da questa Corte.
In primo luogo, risultano prive di fondamento le censure relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del giudice di prime cure in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo avanzata in primo grado dalla appellante, così come risulta condivisibile la scelta di non di disporre la CTU.
La infatti, lamentava il comportamento illegittimo da Parte_2
parte della che avrebbe applicato interessi, spese e commissioni non CP_1
pattuite per iscritto, nonché l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di clausole scritte che la prevedessero, fondando la propria pretesa e la quantificazione monetaria della stessa su una CTP costruita soltanto sulla base degli estratti conto e senza considerare i contratti bancari.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato le doglianze e la relativa domanda di ripetizione dell'indebito considerando le predette argomentazioni della appellante del tutto infondate. La , infatti, ha ritualmente prodotto in CP_2
giudizio sia il contratto di conto corrente ordinario che i tre contratti di conto anticipi, contenenti dette clausole oggetto di contestazione regolarmente sottoscritte dalla cliente, ovvero sia la clausola che prevedeva interessi pagina 7 di 13 convenzionali ultralegali, sia la clausola che stabiliva la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con uguale periodicità (trimestrale), sia quelle che imponevano spese e commissione poi in concreto applicate nei rapporti bancari di cui è causa.
Al riguardo è il caso di precisare che il requisito della forma scritta ad substantiam, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, è rispettata anche se il contratto non risulta sottoscritto dalla ma reca la CP_1
firma del solo cliente. Al riguardo, infatti, la produzione in giudizio del contratto da parte del contratto è da considerarsi equipollente alla sottoscrizione da parte della stessa conferendo al contratto stesso piena validità, così come il contratto può ritenersi perfezionato anche attraverso una accettazione tacita della banca per comportamento concludente costituito dall'aver dato esecuzione al contratto medesimo senza alcuna opposizione dell'altro contraente.
In particolare, per quanto concerne la clausola contenente la condizione di reciprocità nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, conformemente a quanto previsto dall'art. 120 TUB e alla delibera
CICR del 09/02/2000, l'art. 8, comma 2, dei contratti bancari di conto corrente sottoscritti dalla società cliente prevede espressamente: “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla portando in conto, con valuta “data di regolamento” CP_1
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
Dalle condizioni di contratto emerge chiaramente la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità come previsto dall'art. 120 TUB, nonché l'indicazione del tasso di interesse effettivo, delle maggiorazioni stabilite in presenza di scoperto su conti non affidati e di pagina 8 di 13 sconfinamento oltre il fido accordato di durata superiore a 10 giorni, e della commissione di massimo scoperto.
Per quanto attiene, ancora, alla contestata usurarietà originaria dei tassi di interesse, il motivo di appello è inammissibile.
Difatti l'appellante, così come nella proposizione della relativa eccezione in primo grado, in appello propone sul punto argomentazioni del tutto generiche, senza indicare neppure in appello né la misura del tasso ultralegale che sarebbe stato applicato dalla banca a seguito della stipula dei contratti, né il tasso soglia antiusura vigente ex lege al momento del perfezionamento dei medesimi, né quindi l'eventuale percentuale di sforamento dello stesso.
Dall'atto di appello, d'altra parte, non si evincono specifiche censure alla dettagliata motivazione del giudice di prime cure che, con esauriente ed apprezzabile sforzo ricostruttivo, ha ricostruito i tassi di interesse applicati dalla su tutti i conti intestati alla , dimostrandone la non usurarietà. CP_1 Parte_1
Per tutte le ragioni innanzi esposte va condivisa, quindi, la statuizione del
Tribunale di non disporre una CTU che sarebbe stata, per i predetti motivi, superflua ed irrilevante per la decisione, nonché di portata esplorativa. Difatti, come chiarito dall'orientamento dominante in giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio è ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato allegato e provato nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Non può essere ammessa, invece, per assumere nuove prove o per supplire alle insufficienze dell'attività assertiva e difensiva di parte (Cass. 26 aprile 2023, n. 10941) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti o provati.
Questa Corte, infine, ritiene di condividere e confermare la statuizione del giudice di primo grado che, in accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla odierna appellata, ha condannato la al pagamento Parte_1
pagina 9 di 13 in favore della della somma di € 70.748,52 quale residuo Controparte_2
importo per anticipazioni regolate sul conto corrente n. 1413758 su fatture rimaste insolute.
Al riguardo, la appellante, a sostegno della eccezione di non debenza di detta somma, si limita genericamente ad affermare che il conto corrente ordinario veniva estinto per passaggio a sofferenza con un saldo passivo di soli €
3.178,03, mentre i tre conti anticipi venivano tutti estinti con saldo 0, per cui non era possibile che la banca vantasse ancora il predetto credito di € 70.748,52.
Tale argomento risulta, infatti, generico e non adeguato a confutare la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale del giudice di primo grado, il quale ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale della banca sulla base delle distinte da essa prodotte in giudizio attestanti le avvenute anticipazioni su fatture, distinte dettagliatamente riportate in sentenza e, di fatto, non contestate nelle loro evidenze contabili dall'appellante. A fronte quindi della prova del credito della banca derivante da dette anticipazioni su fatture, era onere della società cliente fornire la prova della estinzione di tale credito della banca mediante il pagamento di dette fatture in favore della banca medesima, ovvero dimostrando la effettuazione di una serie di rimesse sul conto corrente volte a compensare le specifiche scoperture determinate da tali anticipazioni bancarie, sempre che, naturalmente, anche tali anticipazioni risultassero riportate ed annotate sul conto corrente di cui è causa concorrendo a formarne il saldo passivo.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla società appellante per cui anche detta eccezione, confluita nell'identico motivo di gravame, è infondata e va disattesa.
Da ultimo, questo Collegio, muovendo dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (vd. Ord. 26143/2025, Cassazione civile, sez. II), deve accogliere la domanda avanzata dalla di correzione dell'errore materiale Controparte_2
pagina 10 di 13 del dispositivo della sentenza di primo grado nel quale non risulta riportata per mera dimenticanza, benchè espressamente costituente oggetto della motivazione, la condanna della soccombente al pagamento della Parte_1
somma di € 70.748,52 in favore della appellata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato il principio secondo cui la procedura di correzione è esperibile, per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione, e tale correzione in grado di appello di errore materiale della sentenza di primo grado può essere effettuata anche direttamente con la sentenza definitoria del giudizio di gravame.
Nel caso di specie, non vi è dubbio, che la richiesta della di correzione di CP_2
errore materiale non mira a modificare la decisione del Tribunale, ma solo ad allineare il dispositivo alla volontà e alla statuizione già chiaramente espressa da detto organo giudicante in motivazione ove in conclusione, dopo aver espressamente e esaurientemente argomentato sulla fondatezza della domanda riconvenzionale della banca, agli ultimi due righi dichiara: “La domanda va, dunque, accolta, e parte attrice va condannata al pagamento della somma suindicata oltre interessi siccome pattuiti” .
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado comprese le statuizioni sulle spese processuali, e naturalmente con la correzione di errore materiale di cui sopra come indicata in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al Parte_2
pagamento in favore della controparte appellata delle spese CP_2
processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio pagina 11 di 13 effettivamente da essa svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
Anche le spese processuali del grado di appello sostenute dalla società
[...]
intervenuta quale cessionaria del credito, e per essa dalla mandataria CP_3
qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
devono seguire la soccombenza della appellante
[...] Parte_2
e si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
[...]
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente da essa svolte (con esclusione quindi di quella introduttiva ed istruttoria) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 650/2020, pubblicata in data 31.03.2020, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1)Visti gli artt. 287 e ss. cpc, dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza di primo grado sopra epigrafata come segue:
Nel dispositivo di detta sentenza al capo 1) dopo: “rigetta ogni domanda” si aggiunga: “proposta dalla parte attrice”;
pagina 12 di 13 Dopo il capo 1) si aggiunga: “in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , condanna parte attrice CP_2 Parte_1
al pagamento in favore di detta banca convenuta della somma di €
[...]
70.748,52, oltre interessi convenzionali come pattuiti, per le causali di cui in motivazione”, fermo restando per il resto detto dispositivo anche in merito alla liquidazione delle spese processuali del primo grado;
2)Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge di detta correzione di errore materiale
3) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado così come sopra corretta;
4) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che CP_2
si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
5) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'interventrice cessionaria e per essa della mandataria Controparte_3
qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 8.080,00
[...]
per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
6) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo RIni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo RIni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 2218/2020 promossa da
La società , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NN RI HI;
APPELLANTE contro ora Controparte_1 CP_2
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Meoli;
[...] P.IVA_1
APPELLATA
e per essa la mandataria qui Controparte_3 Controparte_4
rappresentata da rappresentata e difesa dagli Controparte_5
avv.ti Fabrizio CESARE e RI Gabriella CESARE
INTERVENTRICE VOLONTARIA pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 650/2020, pubblicata in data 31.03.2020, il Tribunale di
Avellino rigettava la domanda con la quale la già Parte_2
titolare di n.1 contratto di conte corrente di corrispondenza e di n. 3 conti anticipi su fatture, chiedeva la condanna della alla Controparte_1
ripetizione delle somme da questa indebitamente percepite per aver addebitato alla società cliente interessi, spese e commissioni non pattuiti contrattualmente nelle forme previste dalla legge. La ricorrente, inoltre, contestava alla CP_1
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di tassi di interesse usurari.
La società attrice chiedeva, in sostanza, la rideterminazione dei saldi dei conti oggetto di causa e la restituzione a titolo di indebito di € 59.627,75 per i descritti comportamenti illegittimi tenuti dalla ovvero per l'applicazione di clausole CP_1
nulle ex lege, nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta illecita della banca posta in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., danni stimati in un importo non inferiore ad € 100.000,00,
La ricorrente, a sostegno della sua azione, ricostruiva l'intera movimentazione dei rapporti intrattenuti con la producendo una consulenza tecnica di CP_2
parte con allegati gli estratti conto, senza però produrre i relativi contratti.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto per infondatezza delle Controparte_2
domande attoree, producendo a sostegno della legittimità del proprio operato i contratti relativi ai diversi rapporti bancari intercorsi con la ricorrente ed oggetto della domanda di quest'ultima ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna pagina 2 di 13 della stessa Società al pagamento di € 70.748,52 quale residuo importo per anticipazioni di credito su fatture rimaste insolute e pertanto radiate, operazioni regolate sul conto corrente n. 1413758 sottoscritto dalla contraente in data
21/02/2013 presso la filiale di Montefalcione, presentando le relative distinte di tali anticipazioni bancarie.
I. Il Tribunale, con detta sentenza, rigettava la domanda della Parte_1
ritenendola infondata per diverse ragioni di seguito sinteticamente esposte per quanto ancora rileva in questa sede, ed accoglieva la domanda riconvenzionale presentata dalla . CP_2
In primis, il giudice di prime cure rigettava la domanda di ripetizione del presunto indebito oggettivo, così come proposta dalla società attrice sul presupposto della mancanza di forma scritta delle clausole di previsione dell'interesse convenzionale e di reciprocità nella applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevando che la banca aveva ritualmente prodotto i contratti sottoscritti dalla cliente riportanti tutte le predette clausole di cui la stessa invocava la nullità per mancanza di forma scritta. Riteneva pertanto inutilizzabile la prodotta consulenza tecnica di parte fondata sul predetto erroneo presupposto della assenza di tale forma scritta relativamente alle clausole impugnate, e per le medesime ragioni disattendeva anche la richiesta di una CTU contabile in quanto superflua per la decisione.
Rilevava a riguardo il primo giudice che dai contratti prodotti dalla CP_2
risultavano esattamente pattuiti gli interessi ultra-legali applicati dalla banca e di cui la asseriva la nullità per mancanza di forma scritta con Parte_1
conseguente riconduzione degli stessi entro i limiti del tasso legale.
Anche in relazione al contestato anatocismo il giudice di prime cure rigettava l'eccezione della Società cliente evidenziando che l'art. 8 dei contratti sottoscritti con la erano conformi al disposto di cui alla delibera CICR del CP_1
09.02.2000 che ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi pagina 3 di 13 maturati sui saldi di conto corrente bancari attivi e passivi a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi.
Il giudice di prime cure, inoltre, respingeva la doglianza relativa all'applicazione da parte della di interessi usurari in quanto ritenuta inammissibile perché CP_2
generica, nonché basata sulla CTP fondata sull'erroneo presupposto dell'assenza di una pattuizione scritta.
La Società, infatti, si sarebbe limitata a lamentare l'usurarietà originaria del tasso di interesse, senza però indicare in concreto quale fosse stato detto tasso di interesse effettivamente applicato, quale fosse il tasso soglia usurario ex lege,
e senza indicare quindi neppure la percentuale di sforamento.
Infine, come conseguenza diretta della pronuncia di infondatezza in merito alle doglianze proposte dalla parte attrice, il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno presentata dalla per carenza di Parte_1
allegazioni e prova. Accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, costituitasi tardivamente e rimessa in termini per errore compiuto dall'attrice nella nota di iscrizione a ruolo, condannando l'attrice medesima al pagamento in favore della di € 70.748,52 oltre interessi e CP_1
spese di lite.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_2
impugnando la sentenza in quanto a suo dire: 1) essa sarebbe affetta da nullità per violazione degli artt. 2697 cc, 1284 cc, 1346 e 1347 cc, 1375 cc, avendo la illegittimamente violato la normativa in materia di usura ed anatocismo, CP_2
nonché i principi di buona fede e correttezza nella stipula ed esecuzione del contratto;
2) erroneamente il giudice non avrebbe ammesso la richiesta CTU contabile in quanto considerata esplorativa, con conseguente abuso del diritto, avendo l'attrice invece correttamente assolto l'onere della prova;
3) il giudice erroneamente avrebbe accolto la domanda riconvenzionale in quanto affetta da pagina 4 di 13 nullità per tardività della stessa a causa della tardiva costituzione della convenuta, ed in ogni caso in quanto non provata e smentita dalle risultanze del saldo finale del conto corrente che presentava un passivo di poco più di €
3.000,00 .
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza del Tribunale con accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda riconvenzionale della banca e, in ogni caso, insisteva in via istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettivo credito della società nei confronti della , previa verifica degli CP_2
effettivi interessi passivi dovuti nonché di tutto quanto utile al fine della decisione della causa.
Si costituiva la convenuta chiedendo, in Controparte_1
via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché, per tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, previa correzione dell'errore materiale del dispositivo, inserendo la omessa statuizione in esso di accoglimento della domanda riconvenzionale e di condanna della società attrice al pagamento dell'importo di € 70.748,52, oltre interessi ai tassi convenzionali previsti alla data di chiusura del rapporto in favore della e in danno della Controparte_2
società appellante , così come previsto in Parte_1
motivazione.
In corso di giudizio esperiva intervento, in qualità di successore a titolo particolare del credito controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società CP_3
a mezzo della sua mandataria , come
[...] Controparte_4
rappresentata da . Controparte_5
La comparente, cessionaria del credito portato da banca faceva CP_2
proprie le domande, azioni, eccezioni e difese e conclusioni già svolte dalla pagina 5 di 13 Banca cedente. Concludeva per il rigetto dell'appello, per la correzione dell'errore materiale di cui innanzi, con condanna dell'appellante alle spese, e si opponeva alla richiesta di controparte di CTU come formulata, ritenuta inammissibile, in quanto esplorativa, considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
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In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del comb. disp. degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. Al riguardo si osserva che non si ravvisano i margini per l'accoglimento dell'istanza presentata dall'appellata in quanto, ad avviso di questo Collegio, i motivi di appello Controparte_2
non sono risultati manifestamente infondati in quanto l'appellante ha sollevato questioni di fatto e di diritto che escludono la sussistenza dei presupposti richiesti da detto articolato per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dalle indicate disposizioni. In ogni caso, una volta superata dalla Corte detta questione dando corso al giudizio di impugnazione, la stessa non può poi essere riproposta quale motivo di impugnazione della sentenza essendo venuto meno l'interesse della istante ad una sollecita definizione del giudizio a causa, per l'appunto, dell'ordinario svolgimento dello stesso.
In via ulteriormente preliminare va rigettata la richiesta dell'appellante di declaratoria della inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla , odierna appellata, all'atto della sua CP_2
costituzione tardiva, in relazione alla quale era stata espressamente rimessa in termini dal giudice di prime cure con separata ordinanza resa nel corso del giudizio.
Sul punto questo Collegio condivide la statuizione del Tribunale considerato che, per diretta ammissione dell'appellante stessa, vi era stato da parte sua un errore nell'indicazione del corretto nominativo della parte convenuta nella nota pagina 6 di 13 di iscrizione a ruolo (errore poi corretto dalla cancelleria soltanto in data
12.01.2017, ovvero a distanza di molti mesi dall'avvenuta iscrizione a ruolo).
Detto errore, in alcun modo imputabile alla banca ma ascrivibile come detto alla società attrice, attenendo proprio alla esatta individuazione della convenuta medesima, deve ritenersi che abbia ingenerato quindi obiettiva incertezza sul soggetto che effettivamente si intendesse convocare in causa, giustificando pertanto la disposta rimessione in termini della banca medesima convenuta.
Passando all'analisi del merito, l'appello è del tutto infondato e va rigettato.
Per ragioni di opportunità, considerate le modalità di stesura dell'atto di appello e la stretta connessione tra le questioni con essi sollevate, i motivi di gravame saranno unitariamente trattati da questa Corte.
In primo luogo, risultano prive di fondamento le censure relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del giudice di prime cure in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo avanzata in primo grado dalla appellante, così come risulta condivisibile la scelta di non di disporre la CTU.
La infatti, lamentava il comportamento illegittimo da Parte_2
parte della che avrebbe applicato interessi, spese e commissioni non CP_1
pattuite per iscritto, nonché l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di clausole scritte che la prevedessero, fondando la propria pretesa e la quantificazione monetaria della stessa su una CTP costruita soltanto sulla base degli estratti conto e senza considerare i contratti bancari.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato le doglianze e la relativa domanda di ripetizione dell'indebito considerando le predette argomentazioni della appellante del tutto infondate. La , infatti, ha ritualmente prodotto in CP_2
giudizio sia il contratto di conto corrente ordinario che i tre contratti di conto anticipi, contenenti dette clausole oggetto di contestazione regolarmente sottoscritte dalla cliente, ovvero sia la clausola che prevedeva interessi pagina 7 di 13 convenzionali ultralegali, sia la clausola che stabiliva la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con uguale periodicità (trimestrale), sia quelle che imponevano spese e commissione poi in concreto applicate nei rapporti bancari di cui è causa.
Al riguardo è il caso di precisare che il requisito della forma scritta ad substantiam, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, è rispettata anche se il contratto non risulta sottoscritto dalla ma reca la CP_1
firma del solo cliente. Al riguardo, infatti, la produzione in giudizio del contratto da parte del contratto è da considerarsi equipollente alla sottoscrizione da parte della stessa conferendo al contratto stesso piena validità, così come il contratto può ritenersi perfezionato anche attraverso una accettazione tacita della banca per comportamento concludente costituito dall'aver dato esecuzione al contratto medesimo senza alcuna opposizione dell'altro contraente.
In particolare, per quanto concerne la clausola contenente la condizione di reciprocità nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, conformemente a quanto previsto dall'art. 120 TUB e alla delibera
CICR del 09/02/2000, l'art. 8, comma 2, dei contratti bancari di conto corrente sottoscritti dalla società cliente prevede espressamente: “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla portando in conto, con valuta “data di regolamento” CP_1
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
Dalle condizioni di contratto emerge chiaramente la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità come previsto dall'art. 120 TUB, nonché l'indicazione del tasso di interesse effettivo, delle maggiorazioni stabilite in presenza di scoperto su conti non affidati e di pagina 8 di 13 sconfinamento oltre il fido accordato di durata superiore a 10 giorni, e della commissione di massimo scoperto.
Per quanto attiene, ancora, alla contestata usurarietà originaria dei tassi di interesse, il motivo di appello è inammissibile.
Difatti l'appellante, così come nella proposizione della relativa eccezione in primo grado, in appello propone sul punto argomentazioni del tutto generiche, senza indicare neppure in appello né la misura del tasso ultralegale che sarebbe stato applicato dalla banca a seguito della stipula dei contratti, né il tasso soglia antiusura vigente ex lege al momento del perfezionamento dei medesimi, né quindi l'eventuale percentuale di sforamento dello stesso.
Dall'atto di appello, d'altra parte, non si evincono specifiche censure alla dettagliata motivazione del giudice di prime cure che, con esauriente ed apprezzabile sforzo ricostruttivo, ha ricostruito i tassi di interesse applicati dalla su tutti i conti intestati alla , dimostrandone la non usurarietà. CP_1 Parte_1
Per tutte le ragioni innanzi esposte va condivisa, quindi, la statuizione del
Tribunale di non disporre una CTU che sarebbe stata, per i predetti motivi, superflua ed irrilevante per la decisione, nonché di portata esplorativa. Difatti, come chiarito dall'orientamento dominante in giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio è ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato allegato e provato nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Non può essere ammessa, invece, per assumere nuove prove o per supplire alle insufficienze dell'attività assertiva e difensiva di parte (Cass. 26 aprile 2023, n. 10941) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti o provati.
Questa Corte, infine, ritiene di condividere e confermare la statuizione del giudice di primo grado che, in accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla odierna appellata, ha condannato la al pagamento Parte_1
pagina 9 di 13 in favore della della somma di € 70.748,52 quale residuo Controparte_2
importo per anticipazioni regolate sul conto corrente n. 1413758 su fatture rimaste insolute.
Al riguardo, la appellante, a sostegno della eccezione di non debenza di detta somma, si limita genericamente ad affermare che il conto corrente ordinario veniva estinto per passaggio a sofferenza con un saldo passivo di soli €
3.178,03, mentre i tre conti anticipi venivano tutti estinti con saldo 0, per cui non era possibile che la banca vantasse ancora il predetto credito di € 70.748,52.
Tale argomento risulta, infatti, generico e non adeguato a confutare la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale del giudice di primo grado, il quale ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale della banca sulla base delle distinte da essa prodotte in giudizio attestanti le avvenute anticipazioni su fatture, distinte dettagliatamente riportate in sentenza e, di fatto, non contestate nelle loro evidenze contabili dall'appellante. A fronte quindi della prova del credito della banca derivante da dette anticipazioni su fatture, era onere della società cliente fornire la prova della estinzione di tale credito della banca mediante il pagamento di dette fatture in favore della banca medesima, ovvero dimostrando la effettuazione di una serie di rimesse sul conto corrente volte a compensare le specifiche scoperture determinate da tali anticipazioni bancarie, sempre che, naturalmente, anche tali anticipazioni risultassero riportate ed annotate sul conto corrente di cui è causa concorrendo a formarne il saldo passivo.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla società appellante per cui anche detta eccezione, confluita nell'identico motivo di gravame, è infondata e va disattesa.
Da ultimo, questo Collegio, muovendo dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (vd. Ord. 26143/2025, Cassazione civile, sez. II), deve accogliere la domanda avanzata dalla di correzione dell'errore materiale Controparte_2
pagina 10 di 13 del dispositivo della sentenza di primo grado nel quale non risulta riportata per mera dimenticanza, benchè espressamente costituente oggetto della motivazione, la condanna della soccombente al pagamento della Parte_1
somma di € 70.748,52 in favore della appellata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato il principio secondo cui la procedura di correzione è esperibile, per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione, e tale correzione in grado di appello di errore materiale della sentenza di primo grado può essere effettuata anche direttamente con la sentenza definitoria del giudizio di gravame.
Nel caso di specie, non vi è dubbio, che la richiesta della di correzione di CP_2
errore materiale non mira a modificare la decisione del Tribunale, ma solo ad allineare il dispositivo alla volontà e alla statuizione già chiaramente espressa da detto organo giudicante in motivazione ove in conclusione, dopo aver espressamente e esaurientemente argomentato sulla fondatezza della domanda riconvenzionale della banca, agli ultimi due righi dichiara: “La domanda va, dunque, accolta, e parte attrice va condannata al pagamento della somma suindicata oltre interessi siccome pattuiti” .
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado comprese le statuizioni sulle spese processuali, e naturalmente con la correzione di errore materiale di cui sopra come indicata in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al Parte_2
pagamento in favore della controparte appellata delle spese CP_2
processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio pagina 11 di 13 effettivamente da essa svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
Anche le spese processuali del grado di appello sostenute dalla società
[...]
intervenuta quale cessionaria del credito, e per essa dalla mandataria CP_3
qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
devono seguire la soccombenza della appellante
[...] Parte_2
e si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
[...]
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente da essa svolte (con esclusione quindi di quella introduttiva ed istruttoria) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 650/2020, pubblicata in data 31.03.2020, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1)Visti gli artt. 287 e ss. cpc, dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza di primo grado sopra epigrafata come segue:
Nel dispositivo di detta sentenza al capo 1) dopo: “rigetta ogni domanda” si aggiunga: “proposta dalla parte attrice”;
pagina 12 di 13 Dopo il capo 1) si aggiunga: “in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , condanna parte attrice CP_2 Parte_1
al pagamento in favore di detta banca convenuta della somma di €
[...]
70.748,52, oltre interessi convenzionali come pattuiti, per le causali di cui in motivazione”, fermo restando per il resto detto dispositivo anche in merito alla liquidazione delle spese processuali del primo grado;
2)Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge di detta correzione di errore materiale
3) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado così come sopra corretta;
4) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che CP_2
si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
5) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'interventrice cessionaria e per essa della mandataria Controparte_3
qui rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 8.080,00
[...]
per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
6) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo RIni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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