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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6560/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 6560/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
in persona dell'amministratore IC (P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Romina Raponi del foro di Roma, da cui è
rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti,
- ATTORE-
E
c.f. , elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_1 C.F._1
digitale dell'avv. Corrado CARRUBBA del foro di Roma, in virtù di procura agli atti,
- CONVENUTA-
pagina 1 di 11
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante per Controparte_2
l'Italia, elettivamente domiciliata presso l'avv. Rod olfo De Cave, con studio in Viale Don
Giuseppe Morosini n. 9, Latina, in virtù di procura agli atti,
-TERZA CHIAMATA-
E
(C.F.: – Controparte_3 P.IVA_2
P.IVA: ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore e Direttore P.IVA_3
Generale, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Massimo Seri del foro di Roma, che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti,
- INTERVENTRICE-
Oggetto: risarcimento danni da atti e comportamenti di dipendente pubblico
Conclusioni: come da conclusioni precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17/09/2024.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la RI.DA ha convenuto in Parte_1
giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di atti Controparte_1
e comportamenti illegittimi posti in essere dalla convenuta nei rapporti con la impresa.
Premetteva di essere leader nel settore del trattamento dei rifiuti, essendo dotata di impianti e di tecnologie all'avanguardia, avendo tra le altre cose avviato nel tempo pagina 2 di 11 la progettazione di un impianto di trattamento dei rifiuti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti. Allegava di aver intrapreso nel 2012 la costruzione di una linea di bio-essicazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi terminata nel 2013
che rivoluzionava il trattamento dei rifiuti nella regione . Analizzava nei particolari i CP_3
rapporti istituzionali tra la impresa, la e la Regione Lazio a causa CP_3
dell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto trattasi di attività non libera e soggetta a specifiche e articolate autorizzazioni amministrative.
Dichiarava la vessatoria condotta della convenuta, quale dirigente dell , nella CP_3
gestione delle autorizzazioni, dei pareri e di tutti gli atti amministrativi necessari alla impresa ricorrente, in quanto nella sostanza finalizzati ad ostacolare la libera concorrenza nel mercato del trattamento dei rifiuti di fatto monopolizzati da altro gruppo del settore
(Cerroni).
Accusava la rappresentante della della realizzazione di atti e CP_3
comportamenti finalizzati all' ostruzionismo procedimentale.
Lamentava in particolare che l omette di eseguire i controlli AIA ordinari a CP_3
cadenza annuale, limitandosi solo a controlli straordinari e, spesso (a causa della mancanza di coordinamento tra uffici della Regione e dell ), senza che gli addetti ai controlli siano CP_3
aggiornati sulla normativa, sulla tipologia di impianto presso cui vengono fatte le ispezioni e sui parametri da rispettare, sulle decisioni assunte dalla Regione che incidono sui titoli autorizzativi.
Delineava un quadro di inefficienza nel settore a causa della negligenza\imperizia della Regione Lazio e della stigmatizzando la condotta illecita della cui CP_3 CP_1
imputava essenzialmente 4 tipologie di condotte lesive delle prerogative imprenditoriali dell'attrice, segnatamente attraverso richieste di documenti ingiustificati, continue ispezioni nell'ambito delle quali venivano riportati nei verbali informazioni false o non corrette.
pagina 3 di 11 Poneva in primo luogo l'attenzione sul fatto che in data 30.11.2016 l effettuava CP_3
un sopralluogo e con nota 21.2.2017 prot. 13405 l rilevava il superamento dei limiti che CP_3
si applicano ai rifiuti che vanno in discarica. La tentava in tutti i modi di far rilevare detto Pt_1
errore, spiegando, in più note, come lo scarto prodotto dall'Impianto rispettasse i limiti imposti dal DM 27.9.10. Lamentava la inefficiente gestione del procedimento amministrativo relativo a tale primo sopralluogo segnalando la non correttezza del metodo e dei criteri utilizzati dolosamente dalla convenuta, nella qualità di dirigente di settore dell'ente, e la conseguente non veridicità dell'esito del controllo, ma soprattutto perché, pur consapevole dei gravi effetti che gli erronei esiti della verifica avrebbero comportato, ha scientemente deciso di non correggerne le risultanze nonostante i chiarimenti forniti dalla società attrice.
Segnalava ulteriore pregiudizievole condotta dalla come desumibile dalla CP_1
nota prot. 0013405 del 21/02/2017, cui conseguiva una diffida regionale nei confronti dell'attrice (cfr- prot. 0302973 del 14-06-2017 - all.33 alla citazione), e dalla successiva relazione prot. 0060425 del 02/08/2017 (cfr. all.34 citazione), nei quali atti, nell'ambito delle verifiche effettuate sul territorio regionale relativamente all'impiantistica di trattamento, si riporta (nella parte finale, pag. 15-16 e 17) un conteggio completamente errato. Lamentava
Co l'errore tecnico basato sull'errato presupposto di equiparare l'impianto che è un Pt_1
con gli altri impianti regionali che sono TMB., in violazione delle Linee Guida nazionali (D.M. 29
gennaio 2007 – cfr. all.35 alla citazione).
Lamentava che a causa di tali errori veniva descritto il processo imprenditoriale della attrice come non rispondente agli standard richiesti dalle Linee Guida (BAT), con ingiusta comminatoria di una diffida regionale a carico della attrice (cfr. diffida regionale prot.
0302973 del 14-06-2017) nella quale si vietava alla attrice una attività imprenditoriale invece legittima, inducendo in errore la Regione circa lo scarto prodotto dal trattamento di un rifiuto che ad avviso della Regione non rispettava il valori-limite dell'Indice Respirometrico
pagina 4 di 11 Dinamico (IRD) per lo smaltimento in discarica a causa dell'aggiunta della frazione organica
Con
20.10.08.
Anche in tale seconda occasione la attrice imputava alla convenuta i gravissimi effetti prodotti dal suo comportamento, che si trascinano ancora oggi, sia in ragione dei contenziosi pendenti, sia per le conseguenze sull'attività che ha subito dei blocchi e dei rallentamenti, segnalando il danno di non aver potuto utilizzare il rifiuto 20.01.08 per tutto il periodo compreso tra il 15/06/2017 al 11/09/2018 con ripercussioni sull'intero ciclo di trattamento dei rifiuti dell'impianto.
Segnalava una terza condotta illegittima della onsistita nel non tenere conto CP_1
di segnalazioni della attrice in merito alla mancata esecuzione da parte di delle CP_3
ispezioni annuali prescritte dalla legge all'art. 29 sexies comma 6 del d.lgs 152/06 (cfr. nota
del 27.1.2020 prot. 072b - all.49 alla citazione).
Segnalava ulteriore condotta illecita della allorquando, in data 16 e 17 CP_1
febbraio 2021, personale tecnico di , Sezione Provinciale di Latina, eseguiva CP_3
presso l'impianto della Società un sopralluogo finalizzato alle attività di controllo previste dall'art. 29 decies comma 3 D.Lgs. 152/2006, all'esito del quale la trasmetteva le CP_1
risultanze alla Regione con una relazione 24.6.21 prot. 41828 (cfr. all.63 alla citazione),
evidenziando "inosservanze alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi" non riscontrabili nei verbali di sopralluogo.
Lamentava che per effetto della relazione della eniva trasmessa all'Autorità CP_1
Giudiziaria la segnalazione, non veritiera, che la riceve rifiuti EER 20.01.08 in Parte_1
assenza di autorizzazione ( cfr. allegati 69-80 alla citazione).
pagina 5 di 11 Lamentava ancora l'illecita applicazione ad opera della di una sanzione CP_1
amministrativa per violazione dell'art. 29- decies del D.Lgs. n. 152/06 (cfr. nota
Prot.15/09/2021.0059755 all.81 alla citazione).
Dopo una lunga e analitica dissertazione degli eventi di danno lamentati concludeva stigmatizzando che: la nell'espletamento delle sue funzioni, abbia sempre avuto, nei CP_1
confronti della , un atteggiamento prevenuto, ostruzionistico, vessatorio, al solo scopo di Pt_1
rendere gravosa l'attività della , riportando dati falsi nei verbali o nelle relazioni, o nelle Pt_1
note di comunicazione alla Regione come meglio sopra rappresentato, non tenendo conto
dei chiarimenti offerti dalla , non annullando in autotutela provvedimenti illegittimi, né Pt_1
provvedendo alla loro correzione nelle parti errate, lasciava che il persistere di attestazioni
erronee o false inficiasse altri procedimenti o altre verifiche in capo alla Regione (e alle
autorità comunque competenti), non si premurava di correggere i dati erronei pur
consapevole che questi avrebbero comportato per la società l'imputazione di ipotesi di
reato, non forniva in molte occasioni alla i chiarimenti che questa richiedeva, non Pt_1
provvedeva, per contro, ai controlli a cui era tenuta per legge, coinvolgeva molte
amministrazioni (comuni, regione, provincia, procura) nelle sue ipotetiche illegittime
convinzioni gettando discredito sulla società ed insinuando continuamente il dubbio di un
possibile illegittimo operato della società stessa, invitava continuamente la Regione ad
effettuare ulteriori controlli e ad adottare provvedimenti sanzionatori.
Lamentava che la convenuta: “benché più volte sollecitata con formali istanze a
rivedere i suoi comportamenti, ha continuato imperterrita ad espletare le sue mansioni in
palese eccesso o sviamento di potere, in totale difformità dalle norme di settore, dalle
competenze, dai doveri d'ufficio e dai principi che regolano l'agire amministrativo e, in
primo luogo, dall'interesse pubblico ed anche dalle finalità che le PA coinvolte devono
perseguire nel rispetto delle norme e dei principi imposti dall'Unione Europea”.
pagina 6 di 11 Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta della
“ posta in essere sia attraverso atti, sia attraverso comportamenti, che hanno CP_1
determinato la violazione di diritti ed anche di interessi legittimi (il prolungamento e il ritardo
nella conclusione di procedimenti, l'aggravamento dei procedimenti stessi, il fermo
dell'attività con conseguente perdita economica, le segnalazioni regionali e il divieto di
trattare una tipologia di rifiuto, la mancata registrazione EMAS, le sanzioni amministrative, i
giudizi che è stato necessario instaurare sia in sede amministrativa che penale, ecc)”.
Si costituiva in giudizio la personalmente, contestando analiticamente tutti gli CP_1
addebiti mossi e in particolare contestando il conflitto di interesse ravvisato dalla attrice,
chiamando in ogni caso in manleva la Assicuratrice la Controparte_2
quale evidenziava la mancata copertura del rischio relativo alla condotta dolosa imputata alla assicurata, in ogni caso concludendo per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria avanzata dalla attrice.
Si costituiva anche, mediante atto di intervento ad opponendum, la CP_3
concludendo per il rigetto della domanda attorea per mancata dimostrazione del nesso causale e per l'accertamento del corretto adempimento di tutte le prestazioni e i servizi espletati dall'ente nelle fattispecie indicate in citazione dall'attrice.
IN DIRITTO
La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e la domanda di accertamento mero avanzata dalla interventrice non possono essere delibate dal Tribunale adito.
Prescrive il codice del processo ammnistrativo: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
pagina 7 di 11 omissis
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in
tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in
essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti
costituzionalmente tutelati
Al fine di evitare di rammentare il lungo e storico dibattito sulla evoluzione della tutela degli interessi legittimi e delle pretese risarcitorie riconnesse alla violazione di tali interessi, o in materie che vedono la stretta connessione tra diritti soggettivi e interessi legittimi ( cfr. Cass.
civ. Sezioni Unite – d.lg 80/98, legge 205/00, codice del processo amministrativo) si evidenzia unicamente quanto segue.
La Corte Costituzionale ha premesso la propria pregressa giurisprudenza (v. sent. n. 204/2004,
n. 191/2006 e n. 140/2007) in materia di caratteri, condizioni e limiti della giurisdizione amministrativa esclusiva, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie a tale giurisdizione, sui presupposti: a) del coinvolgimento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse;
b)
dell'assegnazione, da parte del legislatore, al giudice amministrativo della cognizione non di
"blocchi di materie", ma di materie determinate;
e c) che amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità, e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati, sia mediante atti unilaterali ed autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere pagina 8 di 11 nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.
Ha, quindi, affermato che la giurisdizione esclusiva in tema di gestione dei rifiuti non viola l'art. 103 Cost., comma 1. E ciò perché il legislatore, nell'attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha,
innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l'attività amministrativa preordinata all'organizzazione od all'erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'espresso riferimento normativo ai comportamenti della pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di un'attività autoritativa
A seguito dell'avvento del codice del processo amministrativo (cfr. art. 30), è specificamente indicato dalla legge che il risarcimento del danno non costituisce oggetto di un diritto soggettivo ma è una tecnica di tutela, che, se riguarda materia ex art. 133 c.p.a.,
appartiene comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato n.
898\12).
Piu di recente la stessa giurisprudenza amministrativa ha precisato: “Rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto non l'esercizio del potere o la
gestione del ciclo dei rifiuti, intesa quale attività di raccolta, smaltimento e riconversione dei
rifiuti solidi urbani organizzata dalla P.A. attraverso attività provvedimentale, discrezionale e
autoritativa, ma una pretesa - il pagamento del corrispettivo correlato alla fase di
esecuzione del rapporto avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti- in relazione alla quale si
pongono questioni di natura "negoziale" e a contenuto meramente patrimoniale, mentre
pagina 9 di 11 non viene in rilievo alcun esercizio di potestà autoritativa da parte della pubblica
amministrazione” (cfr. Tar Catania sezione I n. 221/21).
E' indubbio che nel caso in esame la valutazione della illegittimità degli atti e dei comportamenti posti in essere dalla convenuta, sia in proprio, ma comunque nell'esercizio,
immediato o mediato, del potere amministrativo, sia come dirigente dell'ente regionale,
spetti al giudice amministrativo in quanto afferente ad attività provvedimentale,
discrezionale e autoritativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Giudice Amministrativo.
Quanto alle spese di lite, la specificità della materia e la complessità del riparto di giurisdizione nel tempo in tema di pubblici servizi e in materia ambientale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• dichiara il difetto di giurisdizione;
• fissa per la riassunzione dinnanzi al Tar Lazio – Latina - termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente decisione;
• compensa le spese di lite tra tutte le parti di causa
Latina, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
pagina 10 di 11 Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc all'esito della udienza cartolare ex
art. 127 ter c.p.c. del 30.1.2025.
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