Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 20/07/2023, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 02260/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da
NT TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Pirrotta, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro CI in Catania, Viale XX Settembre 45;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego del Comune di Taormina contenuto nell’autorizzazione edilizia n. 38 in data 7 ottobre 2014 relativo alla realizzazione di un nuovo balcone in cemento armato nell’appartamento sito nella Via San Giovanni, censito in catasto al foglio 15, particelle 667, subalterni 2, 3, 4, e 669, subalterni 2, 3 3 4 (ex subalterno 1).
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Taormina contenuto nell’autorizzazione edilizia n. 38 in data 7 ottobre 2014 relativo alla realizzazione di un nuovo balcone in cemento armato nell’appartamento sito nella Via San Giovanni, censito in catasto al foglio 15, particelle 667, subalterni 2, 3, 4, e 669, subalterni 2, 3 3 4 (ex subalterno 1).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) nel caso in esame il Comune di Taormina avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 45, quarto comma, del regolamento edilizio, il quale stabilisce che, qualora l’aggetto non sporga neppure in parte dal filo dell’allineamento stradale, la minima altezza può essere ridotta a metri 2,20; b) nella fattispecie il balcone in questione è posto, nel punto più basso, ad un’altezza di metri 2,45 dal marciapiede sottostante, come risulta dalla relativa documentazione, ed è contenuto entro i limiti di larghezza del marciapiede medesimo, non invadendo, quindi, la sede stradale; c) il provvedimento impugnato contiene un generico riferimento al menzionato art. 45, senza specificare la norma in forza della quale il diniego è stato adottato; d) l’Amministrazione è incorsa in un evidente travisamento dei fatti; e) non è stato inviato all’interessato il prescritto preavviso di diniego.
Il ricorso è stato notificato in data 16 dicembre 2014 al Comune di Taormina, il quale non si è costituito in giudizio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
Con il provvedimento n. 38 del 7 ottobre 2014 il Comune ha negato “l’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo balcone in cemento armato… in quanto l’intervento contrasta con l’art. 45 del regolamento edilizio comunale”.
Non sono state rese dall’Amministrazione delucidazioni ulteriori sulle ragioni del diniego.
L’art. 45 del regolamento edilizio, che parte ricorrente ha versato in atti, contiene una disciplina alquanto articolata, sicché non è dato comprendere a quale specifica e puntuale previsione il Comune abbia inteso far riferimento (né a tal fine soccorrono le tavole progettuale parimenti versate in atti).
Ne consegue che appare fondata la censura con cui il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione non abbia reso una congrua motivazione, limitandosi ad un generico riferimento al citato art. 45, senza contemplare una specifica disposizione di tale norma.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua dell’autorizzazione n. 38 in data 7 ottobre 2014.
Restano salve e riservate le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà eventualmente di assumere sulla questione, nell’osservanza, peraltro, di quanto statuito con la presente decisione quanto all’obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione; 2) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO