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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2063 2022 R.G., promossa D (rappr. e dif. dall'avv. L. CORALLO Parte_1
LIDIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO), CP_1 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
rilevato
che il ricorrente si è avvalso della disciplina prevista dall'art. 9, comma 5°, del d. lgs. n. 8 del 2016 (secondo il quale
“
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”), versando all' , in data 16 giugno 2023, CP_1
l'importo di € 5.006,60; che l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023 ha ridotto l'originario importo della sanzione, stabilendo che “
1. All'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”); che il ricorrente chiede dunque la restituzione della differenza tra l'importo già versato e l'ammontare rideterminato della sanzione;
che tale pretesa restitutoria non può trovare accoglimento, atteso che la richiamata disciplina ricollega al compiuto tempestivo pagamento l'automatico effetto estintivo del procedimento;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali;
che, in particolare, con riferimento agli effetti determinati dal pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1° della legge n. 689/1981 (norma a mente della quale
“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”), soccorrono i principi delineati dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 7707/2022), applicabili anche alla fattispecie in esame, sintetizzabili nei termini che seguono: a) il pagamento in misura ridotta determina la estinzione sia della obbligazione pecuniaria sia del procedimento sanzionatorio amministrativo;
tale estinzione integra un effetto automatico, non rientrante nella disponibilità del trasgressore;
b) di conseguenza, l'eventuale dichiarazione che il pagamento in misura ridotta della sanzione avviene “con ogni più ampia riserva”, non può intaccare l'effetto estintivo della sanzione;
c) è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l'esito consistente nella sentenza;
d) pertanto, “il pagamento in misura ridotta ... , il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento…”; e) tale pagamento in misura ridotta costituisce istituto avente carattere
2 di generalità e “persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di
“immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”; f) ne discende l'impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa, 27/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
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TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2063 2022 R.G., promossa D (rappr. e dif. dall'avv. L. CORALLO Parte_1
LIDIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO), CP_1 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
rilevato
che il ricorrente si è avvalso della disciplina prevista dall'art. 9, comma 5°, del d. lgs. n. 8 del 2016 (secondo il quale
“
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”), versando all' , in data 16 giugno 2023, CP_1
l'importo di € 5.006,60; che l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023 ha ridotto l'originario importo della sanzione, stabilendo che “
1. All'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”); che il ricorrente chiede dunque la restituzione della differenza tra l'importo già versato e l'ammontare rideterminato della sanzione;
che tale pretesa restitutoria non può trovare accoglimento, atteso che la richiamata disciplina ricollega al compiuto tempestivo pagamento l'automatico effetto estintivo del procedimento;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali;
che, in particolare, con riferimento agli effetti determinati dal pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1° della legge n. 689/1981 (norma a mente della quale
“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”), soccorrono i principi delineati dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 7707/2022), applicabili anche alla fattispecie in esame, sintetizzabili nei termini che seguono: a) il pagamento in misura ridotta determina la estinzione sia della obbligazione pecuniaria sia del procedimento sanzionatorio amministrativo;
tale estinzione integra un effetto automatico, non rientrante nella disponibilità del trasgressore;
b) di conseguenza, l'eventuale dichiarazione che il pagamento in misura ridotta della sanzione avviene “con ogni più ampia riserva”, non può intaccare l'effetto estintivo della sanzione;
c) è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l'esito consistente nella sentenza;
d) pertanto, “il pagamento in misura ridotta ... , il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento…”; e) tale pagamento in misura ridotta costituisce istituto avente carattere
2 di generalità e “persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di
“immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”; f) ne discende l'impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa, 27/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
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