Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 92
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 febbraio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1989