Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, iscritta al n. 2740 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Vittorio C.F._1
Veneto n. 61, presso lo studio dell'Avv. Remigio Sicilia che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Papalia e dell'Avv. Gianluca Papalia che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 agosto 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 65).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 336/2024 emessa dal Tribunale ordinario di
Viterbo e pubblicata in data 11 marzo 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con il regime di separazione dei beni, contratto nel Comune di Viterbo, trascritto al registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 65 – P. 2, A, tra il sig
[...]
nato a [...] il [...] nata a [...] CP_1 Parte_1
l'8.1.1960 e residente a [...];
B) il sig. verserà alla sig.ra sino all'emissione della sentenza di CP_1 Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la sig.ra e la somma di € 35.000,00 (euro Pt_1
trentacinquemila/00) a titolo di una tantum divorzile entro e non oltre 15 giorni dalla emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con bonifico bancario sulla PostePay Evolution n. 5333171176519524 IBAN
[...].
C) la sig.r con il versamento di tale somma nulla avrà più a pretendere dal Pt_1
sig avendo regolamentato interamente i loro rapporti economici non CP_1
avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
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collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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