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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1007 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERINO LUIGI e Parte_1
LO GIUDICE MARCO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - E
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_2
GLORIA MARCO
- Appellato - All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1398/2023 del 26.04.2023 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato il 21.09.2021 e per l'effetto:
- ha condannato “il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata – computando a tal fine anche i servizi prestati con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2015 riconosciuti con sentenza definitiva n. 782/2018 della Corte d'Appello di Palermo Sezione Lavoro, in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i
1 compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
”
- ha dichiarato “il diritto della ricorrente a percepire in relazione ai predetti contratti il TFR maturato alla scadenza di ciascuno di essi, formalmente stipulati come co.co.co., oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto”;
- ha, ancora, condannato “il resistente all'apertura della posizione CP_1 previdenziale in relazione ai predetti contratti, da qualificare come contratti di lavoro subordinato a termine, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni, nei limiti di quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 19.10.2021, di notifica del ricorso al nonché alla “ricostruzione della carriera della ricorrente CP_2 con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dal 1.07.2001 e sino al 31.08.2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 17 anni di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo” e, dunque, “al pagamento delle conseguenti differenze retributive di anzianità dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo”;
- ha, infine, condannato il resistente alla rifusione delle spese di CP_1 lite, dichiarandole compensate nei confronti dell' CP_2
Ha, invece, rigettato la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali maturati sulle già accertate differenze retributive spettanti per il periodo dal 2001 al 2015, ritenendo che su tale domanda si fosse già formato il giudicato in virtù della sentenza n. 1215/2016 dell'8.06.2016 - confermata sul punto dalla sentenza n. 782/2018 resa l'8.08.2018 da questa Corte - che l'aveva rigettata. Ha altresì respinto la domanda di condanna al pagamento del TFR maturato in ragione dei plurimi contratti di collaborazione stipulati prima dell'immissione in ruolo (limitandosi a dichiarare la sussistenza del relativo diritto, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione, eccepito dall' , ritenendo ostativo al suo CP_2 accoglimento il difetto di presentazione di apposita domanda amministrativa all' ente obbligato al pagamento. CP_2
Per la riforma parziale di questa sentenza ha proposto appello Pt_1
con ricorso depositato il 1°.10.2023.
[...]
L' ha resistito al gravame. CP_2
Il , invece, pur ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito. All'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni delle parti costituite di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ravvisato la sussistenza di un precedente giudicato in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva relativamente al periodo dal 1.09.2001 al 31.08.2015, in relazione al quale la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 782/2018, riformando parzialmente la sentenza n. 1215/2016 del Tribunale di Palermo, aveva riconosciuto in favore della il diritto a percepire “le differenze retributive tra il Pt_1 trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati…”. Deduce, in merito, che la sentenza succitata non avrebbe affatto pronunciato sulla domanda di regolarizzazione previdenziale, sicché in ordine alla stessa non poteva ritenersi formato il giudicato. Il motivo è infondato. La sentenza n. 782/2018, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva integralmente rigettato le domande attrici (ivi compresa quella di regolarizzazione contributiva in relazione alla pretesa natura subordinata dei rapporti di collaborazione stipulati dalla ricorrente sin dal 1.09.2001), ha accolto sia la domanda retributiva (nei termini di cui sopra) che quella risarcitoria per c.d.
“danno comunitario”, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ora, tra le domande (già proposte in primo grado e) definitivamente disattese residuava quella di versamento della contribuzione maturata in relazione alle accertate differenze retributive, non rinunciata dalle ricorrenti: la citata sentenza della Corte di Appello, infatti, dava atto, in parte motiva, che all'udienza di discussione il difensore delle appellanti aveva dichiarato “di insistere esclusivamente sulle domande concernenti l'accertamento della illegittimità del termine e quindi della sussistenza del rapporto di lavoro di fatto con le conseguenze di cui all'art.2126 c.c., nonché nella domanda di riconoscimento del danno comunitario di cui all'art.36 T.U., dichiarando di rinunciare a tutte le altre domande”. Come emerge dal complessivo tenore della medesima sentenza, la suddetta rinuncia concerneva la domanda di stabilizzazione (sulla quale, infatti, la Corte di appello non ebbe a pronunciarsi), non invece quella di regolarizzazione contributiva, implicitamente compresa in quella di riconoscimento di tutti gli effetti scaturibili dall'applicazione dell'art. 2126 c.c., sulla quale la Corte, contrariamente a
3 quanto dedotto dall'appellante, si è infatti palesemente pronunciata, osservando, in motivazione: “Quanto ai profili inerenti l'anzianità di servizio deve essere esclusa ogni ricaduta di carattere contributivo all'invalidità del rapporto, il quale postula pur sempre un effettivo inquadramento nel ruolo impiegatizio quale causa del sorgere del rapporto previdenziale, nella specie insussistente.” Premesso che tale statuizione copre il dedotto e il deducibile, non coglie nel segno l'obiezione dell'appellante secondo cui il citato inciso, correlando la domanda di versamento di una maggiore contribuzione al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio, non riguarderebbe la contribuzione (chiesta in questo giudizio) maturata in relazione alla già riconosciuta natura subordinata delle prestazioni rese sino al 2015; ciò in quanto l'anzianità cui faceva riferimento la Corte presupponeva la sussunzione di quelle prestazioni nell'alveo della subordinazione, sicché non vi può essere dubbio che la richiamata statuizione di rigetto ha riguardato certamente i contributi nascenti dai rapporti di lavoro dipanatisi sino al 2015.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la domanda di versamento delle differenze contributive, relative al periodo successivo (dal 1.09.2015), sia stata accolta soltanto nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
Rileva, sul punto, che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. n. 335/1995 dal D.L., introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. in L. n. 26/2019), ha disposto: “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_2 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. L'inapplicabilità del predetto termine di prescrizione alle contribuzioni indicate è stata successivamente estesa a quelle maturate sino al 31.12.2015 (D.L. n. 162/2019), al 31.12.2017 (d.l. 228/2021) ed, infine, al 31.12.2018 (D.L. n. 198/2022), per le quali detti termini non si applicano, rispettivamente, fino al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023. Ne consegue che per i contributi per cui è causa (maturati dal 2015 al 2018) non è decorso alcun termine di prescrizione sino al 31.12.2023, termine che non sarebbe comunque inutilmente decorso al momento del deposito del ricorso di primo grado, in considerazione della diffida inviata per PEC all'amministrazione appellata e da questa ricevuta il 23.03.2020.
4 La già accertata natura subordinata delle prestazioni rese nel periodo di tempo indicato determina, dunque, l'obbligo del versamento della correlata contribuzione, senza i limiti temporali indicati dal primo giudice. Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe indicato nell' il soggetto passivamente legittimato alla CP_2 domanda di pagamento del TFR, rigettandola in quanto non preceduta da domanda amministrativa inoltrata all'Istituto, invece non necessaria, dovendo il TFR essere liquidato d'ufficio all'atto della cessazione del rapporto;
individua, invece, il soggetto passivo dell'obbligazione nel , datore di lavoro, con la CP_1 conseguenza che inefficace si sarebbe dovuta ritenere l'eccezione di prescrizione sollevata solo dall' soggetto a ciò non legittimato. CP_2
Il motivo è fondato. Come noto il TFR altro non è se non una quota della retribuzione che viene, nel corso del rapporto, accantonata dal datore di lavoro mediante correlativa trattenuta e liquidata di regola, secondo il meccanismo previsto dall'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto;
è pertanto chiaro il carattere "retributivo e sinallagmatico" del TFR (Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; e 22 settembre 2011, n. 19291, Cass. 26 maggio 2005, n. 11175, tutte richiamata da Cass. n. 5895/2020 e n. 4360/2023). Che si tratti, dunque, di un'obbligazione gravante sul datore di lavoro non è seriamente contestabile, non opponendosi a tale ricostruzione il fatto che, a norma dell'articolo 1, co.6 del DPCM 20 dicembre 1999, esso venga liquidato dall' CP_2
(ex «alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 CP_3 maggio 1982 nr. 297». Trattasi, infatti, di una sorta di delegazione di pagamento conseguente al fatto che gli accantonamenti di cui s'è detto affluiscono nell'apposito fondo gestito dall' CP_2
Da tale ricostruzione derivano due conseguenze: la prima è che, non trattandosi di prestazione previdenziale, nessuna domanda amministrativa va inoltrata all' per il suo pagamento, al quale l' deve provvedere d'ufficio CP_2 CP_4 in forza delle indicazioni fornite dall'amministrazione di appartenenza;
la seconda è che unico soggetto legittimato ad eccepire eventuali fatti estintivi dell'obbligazione è il datore di lavoro, soggetto passivo del rapporto obbligatorio di che trattasi, potendo, al più, l' giovarsi, quale delegato al pagamento, dell'eccezione che sia CP_2 stata ritualmente sollevata dalla parte datoriale.
Poiché, nel caso che occupa, il non si è costituito Controparte_1 in giudizio, l'eccezione di prescrizione è stata irritualmente sollevata dall' e va CP_2 pertanto disattesa.
5 Ne consegue che il TFR maturato alla cessazione dei singoli contratti di collaborazione stipulati da , dovrà essere corrisposto senza il limite Parte_1 del termine prescrizionale indicato dal Tribunale. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo della lite, si reputa equo mantenere ferma la regolazione delle spese del giudizio di primo grado, così come effettuata nella sentenza impugnata, che sul punto si conferma, e compensare in parte quelle di questo grado che, per il resto, vanno poste a carico del appellato. CP_1
La posizione di sostanziale terzietà dell' suggerisce l'opportunità di CP_2 compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia del , qui dichiarata, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza n. 1398/2023 resa il 26.04.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, condanna il a versare le differenze Controparte_1 contributive maturate dal 1.09.2015 al 31.08.2018 ed a corrispondere all'appellante il TFR maturato in relazione a tutti i contratti di collaborazione dalla stessa stipulati sin dal 1.07.2001. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna il appellato a rifondere all'appellante metà delle spese CP_1 processuali di questo grado che liquida in euro 1.740,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2
Palermo, 28/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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