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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De Benedictis ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FLAVIO LA GIOIA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA EUTIZI in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.04.2025,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in CP_ possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità ha convenuto in giudizio l chiedendo a questo Tribunale di:
- affermare il diritto della ricorrente al beneficio della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/1980, dalla data della domanda o nella misura e decorrenza di legge e conseguentemente condannare l' a CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
corrispondere a favore della ricorrente i ratei maturati, oltre agli interessi legali sui ratei della stessa, dalla domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
All'udienza odierna, il giudice, lette le note di trattazione scritta, ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP,
l'atto di dissenso alle risultanze della CTU ex art. 445 bis comma 4 cpc risulta ritualmente depositato in data 18.03.2025 (e, dunque, entro il termine indicato nell'ordinanza del 16.12.2024) ed il ricorso di merito regolarmente proposto nei 30 giorni successivi.
Sempre in via preliminare, vale sottolineare che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione). Va, dunque, immediatamente respinta la domanda attorea volta a richiedere la condanna di al pagamento dei “ratei maturati, CP_1 oltre agli interessi legali sui ratei della stessa, dalla domanda”.
Nel merito, ritiene il giudice che le contestazioni di parte ricorrente non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato
(mediante produzione di ulteriore documentazione attestante l'aggravio del quadro clinico del richiedente) un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100 %,
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti, con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI,
04/06/2021 n.15620).
Alla luce di tali principi, appare evidente che nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Ed infatti l'accertamento effettuato dal consulente medico legale in sede di visita peritale, ha accertato l'insussistenza, in capo alla ricorrente, di “alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica”, oltre alla possibilità della stessa di compiere, autonomamente, gli atti “più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo” (si veda la relazione del consulente tecnico dott. . Per_1
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, i rilievi di parte ricorrente sono risultati non determinanti in quanto limitati alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, senza l'aggiunta di alcun elemento medico legale di rilievo.
Del tutto generiche dal punto di vista medico legale appaiono, dunque, le contestazioni contenute nel ricorso, in risposta alle quali il consulente d'ufficio ha rimarcato che “nessuno ha negato
l'importanza delle patologie diagnosticate ma, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è necessario che il soggetto non sia in grado di compiere (non che gli stessi siano ridotti) autonomamente gli atti comuni della vita quotidiana e-o non sia deambulante autonomamente ed entrambi i requisiti non sono stati concretizzati. In ragione di quanto detto, in mancanza di qualsiasi elemento diverso rispetto a quelli già presenti al momento della consulenza e quindi già valutati, ritengo di non poter modificare il giudizio a suo tempo espresso”.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455), seguono come di regola la soccombenza.
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De Benedictis ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FLAVIO LA GIOIA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA EUTIZI in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.04.2025,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in CP_ possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità ha convenuto in giudizio l chiedendo a questo Tribunale di:
- affermare il diritto della ricorrente al beneficio della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/1980, dalla data della domanda o nella misura e decorrenza di legge e conseguentemente condannare l' a CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
corrispondere a favore della ricorrente i ratei maturati, oltre agli interessi legali sui ratei della stessa, dalla domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
All'udienza odierna, il giudice, lette le note di trattazione scritta, ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP,
l'atto di dissenso alle risultanze della CTU ex art. 445 bis comma 4 cpc risulta ritualmente depositato in data 18.03.2025 (e, dunque, entro il termine indicato nell'ordinanza del 16.12.2024) ed il ricorso di merito regolarmente proposto nei 30 giorni successivi.
Sempre in via preliminare, vale sottolineare che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione). Va, dunque, immediatamente respinta la domanda attorea volta a richiedere la condanna di al pagamento dei “ratei maturati, CP_1 oltre agli interessi legali sui ratei della stessa, dalla domanda”.
Nel merito, ritiene il giudice che le contestazioni di parte ricorrente non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato
(mediante produzione di ulteriore documentazione attestante l'aggravio del quadro clinico del richiedente) un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100 %,
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti, con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI,
04/06/2021 n.15620).
Alla luce di tali principi, appare evidente che nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Ed infatti l'accertamento effettuato dal consulente medico legale in sede di visita peritale, ha accertato l'insussistenza, in capo alla ricorrente, di “alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica”, oltre alla possibilità della stessa di compiere, autonomamente, gli atti “più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo” (si veda la relazione del consulente tecnico dott. . Per_1
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, i rilievi di parte ricorrente sono risultati non determinanti in quanto limitati alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, senza l'aggiunta di alcun elemento medico legale di rilievo.
Del tutto generiche dal punto di vista medico legale appaiono, dunque, le contestazioni contenute nel ricorso, in risposta alle quali il consulente d'ufficio ha rimarcato che “nessuno ha negato
l'importanza delle patologie diagnosticate ma, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è necessario che il soggetto non sia in grado di compiere (non che gli stessi siano ridotti) autonomamente gli atti comuni della vita quotidiana e-o non sia deambulante autonomamente ed entrambi i requisiti non sono stati concretizzati. In ragione di quanto detto, in mancanza di qualsiasi elemento diverso rispetto a quelli già presenti al momento della consulenza e quindi già valutati, ritengo di non poter modificare il giudizio a suo tempo espresso”.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455), seguono come di regola la soccombenza.
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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