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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2786 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Case Marco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Casagli Margherita e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA che , invalido al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
DICHIARA l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il verbale del 9 gennaio 2023 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 2 maggio 2024, ha accertato Persona_1 che il ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc lamentando che il consulente tecnico: i) non ha adeguatamente valutato le proprie patologie;
ii) non ha considerato l'impossibilità di deambulazione a causa delle limitazioni visive, articolari, e dell'età avanzata;
iii) non ha distinto le attività che può compiere da quelle che non può compiere;
iv) non ha valutato l'impossibilità di attendere autonomamente ad atti della vita quotidiana, quali l'igiene, l'alimentazione, la vestizione, lo spostamento nell'abitazione.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da è infondato. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è rappresentato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80, dall'invalidità totale nonché, alternativamente, dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
L'invalidità totale, per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, va accertata sulla base dei parametri previsti dal DM 5 febbraio 1992, che misura la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre per i minori di età ed i soggetti ultrassessantacinquenni si richiede il riscontro di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Quanto all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, il presupposto sussiste non solo nei casi di assoluto disfunzionamento degli arti inferiori ma anche nei casi in cui la deambulazione, sia pur possibile con l'ausilio di strumenti ortopedici, risulta inaccettabilmente gravosa e ad elevato rischio di cadute.
Riguardo alla necessità di assistenza continua nella quotidianità, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato le seguenti coordinate ermeneutiche.
Innanzitutto, il concetto di atti della vita quotidiana deve essere inteso con riferimento agli atti elementari e fondamentali per la sopravvivenza, quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte e non anche rispetto all'esplicazione della personalità individuale nei contesti della vita sociale e di relazione (Cass. 1003/03; Cass.
14127/06).
In secondo luogo, è consolidato che il soggetto deve versare in una situazione di vera e propria impossibilità e non di difficoltà, anche grave, a compiere gli atti della vita quotidiana (Cass. 26092/10;
Cass. 1268/05; Cass. 5602/05; Cass. 25255/14). Diversamente, il requisito finirebbe per appiattirsi sull'invalidità al 100%, che, nei soggetti ultrasessantacinquenni, si identifica con la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
È stato, altresì, chiarito che la dipendenza da terzi può derivare non solo da un problema fisico ma anche da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva connessi a forme avanzate di gravi stati patologici od a gravi carenze intellettive, che rendono il soggetto incapace di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri
(Cass. 1268/05).
Infine, vale la pena richiamare la sentenza 5784/03 in cui la Corte di legittimità ha evidenziato che
“la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (…) (Cass. 5784/03).
Tenuto conto dei suddetti principi, nel caso di specie si rileva che il quadro patologico del ricorrente
(classe 1932), per come ricostruito dal ctu, è caratterizzato da “ipertensione arteriosa, aterosclerosi carotidea, dislipidemia, stenosi aortica severa sottoposta a trattamento con tavi, vasculopatia cerebrale cronica, ipovisus da maculopatia senile bilaterale e per occhio sx spento da trauma accidentale, poliartrosi”.
All'esame obiettivo il ctu ha, altresì, dato conto che il ricorrente è “Soggetto brachitipo, macrosplancnico. Cute e mucose visibili di colorito normale, non subittero sclerale. Condizioni generali discrete. Sat. 98% in AA. F.C. 60 b/min. PAO: 130/60 mmHg. Cuore: toni parafonici in successione ritmica, sporadiche extrasistoli. Torace: normale murmure vescicolare. Deambulazione autonoma anche se antalgica. Non edemi declivi. Vigile, orientato nel tempo e nello spazio. MMSE:
20,4 corretto per età e scolarità. ADL: 5/6 – IADL: 1/8, poi, emerso che il ricorrente è in discrete condizioni generali, stabile emodinamicamente, deambula autonomamente anche se con andatura antalgica, è vigile ed orientato e non presenta alcun edema”.
Ebbene, così descritte, le minorazioni del ricorrente non integrano i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento.
In proposito va, innanzitutto, sottolineato che il ricorrente non presenta gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva e volitiva ma solo un deficit cognitivo di grado lieve, emergente dai punteggi riportati al MMSE ed al test Iadl. In ogni caso è vigile, orientato nel tempo e nello spazio e, quindi, in grado di autodeterminarsi e di comprendere i bisogni e le necessità fondamentali per la sopravvivenza.
Sotto il profilo fisico, il ctu ha messo in risalto che il ricorrente presenta infermità tali da determinare gravi e persistenti difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, le limitazioni funzionali non si traducono in una condizione di impossibilità di deambulazione o di deambulazione a rischio, tanto che il ricorrente deambula autonomamente, sia pure con andatura antalgica, è in discrete condizioni generali, non fa uso di strumenti ortopedici di supporto e non presenta edemi declivi.
In tale contesto, l'ipovisus del ricorrente, valorizzato dal ctp (occhio sinistro spento;
occhio destro con residuo visivo di 1/10, stando al certificato medico del 30 marzo 2023, e di 6/10, stando al certificato del 26 luglio 2018), che, di per sé solo, non raggiunge neanche la soglia del 100% di invalidità sulla base dei parametri del DM 5 febbraio 1992, chiaramente peggiora la capacità di deambulazione ma non la compromette del tutto, potendosi, peraltro, intervenire sull'occhio destro con gli adeguati strumenti correttivi. A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del caso deciso dalla Cassazione nella sentenza 20819/18, citata dal ricorrente, che non ha punti in comune con il caso de quo atteso che la Suprema Corte ha giudicato di un soggetto con “vista in entrambi gli occhi a 1/50”, versante, quindi, in una condizione oculistica più grave rispetto al ricorrente.
A completamento della trattazione va evidenziato che neppure risultano annullate le capacità del ricorrente di nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, per come emerge, tra l'altro, dai risultati del test Adl.
Alla luce di quanto esposto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento va rigettata, fermo restando la conferma del 100% di invalidità tenuto conto del quadro patologico e dell'età avanzata del ricorrente.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, va dichiarata l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2786 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Case Marco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Casagli Margherita e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA che , invalido al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
DICHIARA l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il verbale del 9 gennaio 2023 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 2 maggio 2024, ha accertato Persona_1 che il ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc lamentando che il consulente tecnico: i) non ha adeguatamente valutato le proprie patologie;
ii) non ha considerato l'impossibilità di deambulazione a causa delle limitazioni visive, articolari, e dell'età avanzata;
iii) non ha distinto le attività che può compiere da quelle che non può compiere;
iv) non ha valutato l'impossibilità di attendere autonomamente ad atti della vita quotidiana, quali l'igiene, l'alimentazione, la vestizione, lo spostamento nell'abitazione.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da è infondato. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è rappresentato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80, dall'invalidità totale nonché, alternativamente, dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
L'invalidità totale, per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, va accertata sulla base dei parametri previsti dal DM 5 febbraio 1992, che misura la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre per i minori di età ed i soggetti ultrassessantacinquenni si richiede il riscontro di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Quanto all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, il presupposto sussiste non solo nei casi di assoluto disfunzionamento degli arti inferiori ma anche nei casi in cui la deambulazione, sia pur possibile con l'ausilio di strumenti ortopedici, risulta inaccettabilmente gravosa e ad elevato rischio di cadute.
Riguardo alla necessità di assistenza continua nella quotidianità, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato le seguenti coordinate ermeneutiche.
Innanzitutto, il concetto di atti della vita quotidiana deve essere inteso con riferimento agli atti elementari e fondamentali per la sopravvivenza, quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte e non anche rispetto all'esplicazione della personalità individuale nei contesti della vita sociale e di relazione (Cass. 1003/03; Cass.
14127/06).
In secondo luogo, è consolidato che il soggetto deve versare in una situazione di vera e propria impossibilità e non di difficoltà, anche grave, a compiere gli atti della vita quotidiana (Cass. 26092/10;
Cass. 1268/05; Cass. 5602/05; Cass. 25255/14). Diversamente, il requisito finirebbe per appiattirsi sull'invalidità al 100%, che, nei soggetti ultrasessantacinquenni, si identifica con la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
È stato, altresì, chiarito che la dipendenza da terzi può derivare non solo da un problema fisico ma anche da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva connessi a forme avanzate di gravi stati patologici od a gravi carenze intellettive, che rendono il soggetto incapace di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri
(Cass. 1268/05).
Infine, vale la pena richiamare la sentenza 5784/03 in cui la Corte di legittimità ha evidenziato che
“la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (…) (Cass. 5784/03).
Tenuto conto dei suddetti principi, nel caso di specie si rileva che il quadro patologico del ricorrente
(classe 1932), per come ricostruito dal ctu, è caratterizzato da “ipertensione arteriosa, aterosclerosi carotidea, dislipidemia, stenosi aortica severa sottoposta a trattamento con tavi, vasculopatia cerebrale cronica, ipovisus da maculopatia senile bilaterale e per occhio sx spento da trauma accidentale, poliartrosi”.
All'esame obiettivo il ctu ha, altresì, dato conto che il ricorrente è “Soggetto brachitipo, macrosplancnico. Cute e mucose visibili di colorito normale, non subittero sclerale. Condizioni generali discrete. Sat. 98% in AA. F.C. 60 b/min. PAO: 130/60 mmHg. Cuore: toni parafonici in successione ritmica, sporadiche extrasistoli. Torace: normale murmure vescicolare. Deambulazione autonoma anche se antalgica. Non edemi declivi. Vigile, orientato nel tempo e nello spazio. MMSE:
20,4 corretto per età e scolarità. ADL: 5/6 – IADL: 1/8, poi, emerso che il ricorrente è in discrete condizioni generali, stabile emodinamicamente, deambula autonomamente anche se con andatura antalgica, è vigile ed orientato e non presenta alcun edema”.
Ebbene, così descritte, le minorazioni del ricorrente non integrano i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento.
In proposito va, innanzitutto, sottolineato che il ricorrente non presenta gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva e volitiva ma solo un deficit cognitivo di grado lieve, emergente dai punteggi riportati al MMSE ed al test Iadl. In ogni caso è vigile, orientato nel tempo e nello spazio e, quindi, in grado di autodeterminarsi e di comprendere i bisogni e le necessità fondamentali per la sopravvivenza.
Sotto il profilo fisico, il ctu ha messo in risalto che il ricorrente presenta infermità tali da determinare gravi e persistenti difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, le limitazioni funzionali non si traducono in una condizione di impossibilità di deambulazione o di deambulazione a rischio, tanto che il ricorrente deambula autonomamente, sia pure con andatura antalgica, è in discrete condizioni generali, non fa uso di strumenti ortopedici di supporto e non presenta edemi declivi.
In tale contesto, l'ipovisus del ricorrente, valorizzato dal ctp (occhio sinistro spento;
occhio destro con residuo visivo di 1/10, stando al certificato medico del 30 marzo 2023, e di 6/10, stando al certificato del 26 luglio 2018), che, di per sé solo, non raggiunge neanche la soglia del 100% di invalidità sulla base dei parametri del DM 5 febbraio 1992, chiaramente peggiora la capacità di deambulazione ma non la compromette del tutto, potendosi, peraltro, intervenire sull'occhio destro con gli adeguati strumenti correttivi. A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del caso deciso dalla Cassazione nella sentenza 20819/18, citata dal ricorrente, che non ha punti in comune con il caso de quo atteso che la Suprema Corte ha giudicato di un soggetto con “vista in entrambi gli occhi a 1/50”, versante, quindi, in una condizione oculistica più grave rispetto al ricorrente.
A completamento della trattazione va evidenziato che neppure risultano annullate le capacità del ricorrente di nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, per come emerge, tra l'altro, dai risultati del test Adl.
Alla luce di quanto esposto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento va rigettata, fermo restando la conferma del 100% di invalidità tenuto conto del quadro patologico e dell'età avanzata del ricorrente.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, va dichiarata l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.