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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2965/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERLONI CodiceFiscale_2
MANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 6 2. il sig. continuerà ad abitare nell'attuale domicilio coniugale sito a Pt_1
Modena in viale Emilio Po n. 280, di sua esclusiva proprietà, che quindi gli viene assegnato unitamente ai beni mobili in esso contenuti e provvederà in via esclusiva a far fronte al mutuo gravante sull'immobile;
3. la sig.ra ha fissato la propria abitazione e residenza in altro luogo, e Pt_2 precisamente nell'appartamento sito in Modena in via Nicolò Biondo n. 260/A, messole a disposizione in comodato gratuito dalla società Tarozzi e C. s.n.c. di cui
è socia e che, nell'interesse del minore a coltivare il più possibile i rapporti con entrambi i genitori, poco dista dall'abitazione del sig. Pt_1
4. entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato i rispettivi rapporti economici con separata scrittura, essendo soci della medesima società, rinunciando a qualsiasi assegno di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5. il figlio minore resterà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. In ogni caso i coniugi saranno tenuti a consultarsi e ad assumere concordemente tutte le decisioni, in particolare quelle riguardanti la cura, crescita ed istruzione del figlio, stabilendo altresì, in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni. A tale fine si specifica sin da ora che i genitori hanno scelto di far completare la scuola primaria nell'istituto ora frequentato da e dunque fino alla 5° elementare. Persona_2
6. sarà collocato anagraficamente presso l'abitazione del padre, Persona_2 dove manterrà la residenza, e collocato in via paritetica tra i genitori. Quanto ai tempi di frequentazione, va sottolineato che entrambi i genitori prestano la propria attività lavorativa nella medesima sede e società e pertanto regoleranno le frequentazioni anche in funzione dei reciproci orari di lavoro e coopereranno pagina 2 di 6 nell'interesse del figlio. Viene qui comunque stabilito un calendario di visita che regolerà la frequentazione in caso di disaccordo tra i genitori:
a) In via ordinaria:
- a settimane alterne, dal lunedì alla domenica rimarrà alternativamente Per_1 con il padre una settimana e con la madre per l'intera settimana successiva;
b) Per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali: per le vacanze estive, e Parte_3
rimarrà con il padre per i periodi continuativi seguenti: Persona_3
- 7 giorni durante le vacanze Natalizie, precisandosi che l'anno che passerà il
Natale con il padre, il Capodanno sarà con la madre e viceversa l'anno successivo e così di seguito;
- 3 giorni per le vacanze Pasquali, precisandosi che l'anno che passerà il giorno di
Pasqua con il padre, il lunedì successivo sarà con la madre e viceversa l'anno successivo;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni consecutivi (da concordarsi tra i medesimi entro il mese di febbraio di ogni anno) nel mese di agosto, o, a sua scelta, nel restante periodo feriale che va da giugno a settembre di ogni anno.
Qualora entrambi i genitori concentrassero le ferie nel mese di agosto, alterneranno tra loro di anno in anno le prime due settimane con le ultime due del mese.
In ogni caso ed a prescindere da quanto sopra, entrambi i genitori si impegnano a rispettare per quanto possibile i desideri del figlio;
fermo quanto sopra, è facoltà di ciascun genitore in qualsiasi periodo portare con sé il figlio minore per brevi vacanze, che verranno organizzate sempre previo accordo con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero del figlio minore in paesi extraeuropei o nei Paesi che non hanno aderito all'Accordo Europeo sul regime della circolazione, necessiterà il consenso scritto di entrambi i genitori, a prescindere che uno di essi accompagni o meno il minore medesimo;
c) i coniugi sono tenuti a comunicarsi preventivamente l'esatto indirizzo e recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio.
pagina 3 di 6 7. Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento del figlio in via paritetica e dunque ognuno provvederà direttamente al fabbisogno e al mantenimento del minore;
8. Il sig. si farà carico delle spese c.d. straordinarie, uniformandosi al Pt_1 criterio in uso presso questo On. Tribunale, quindi come di seguito:
A) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
e) farmaci particolari;
C) Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Si precisa che le spese della scuola elementare attualmente frequentata da saranno Persona_2 sostenute in via esclusiva dal padre sino alla classe 5^ Persona_2 elementare.
E) Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza i genitori.
pagina 4 di 6 I signori e prestano fin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valevole per l'espatrio per il figlio minore, fermo rimanendo che per i viaggi all'estero i genitori dovranno comunque consultarsi per concedere il rispettivo consenso ut supra”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2015 Atto n. 15 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
AN RR
Il Presidente
LB RI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2965/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERLONI CodiceFiscale_2
MANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 6 2. il sig. continuerà ad abitare nell'attuale domicilio coniugale sito a Pt_1
Modena in viale Emilio Po n. 280, di sua esclusiva proprietà, che quindi gli viene assegnato unitamente ai beni mobili in esso contenuti e provvederà in via esclusiva a far fronte al mutuo gravante sull'immobile;
3. la sig.ra ha fissato la propria abitazione e residenza in altro luogo, e Pt_2 precisamente nell'appartamento sito in Modena in via Nicolò Biondo n. 260/A, messole a disposizione in comodato gratuito dalla società Tarozzi e C. s.n.c. di cui
è socia e che, nell'interesse del minore a coltivare il più possibile i rapporti con entrambi i genitori, poco dista dall'abitazione del sig. Pt_1
4. entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato i rispettivi rapporti economici con separata scrittura, essendo soci della medesima società, rinunciando a qualsiasi assegno di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5. il figlio minore resterà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. In ogni caso i coniugi saranno tenuti a consultarsi e ad assumere concordemente tutte le decisioni, in particolare quelle riguardanti la cura, crescita ed istruzione del figlio, stabilendo altresì, in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni. A tale fine si specifica sin da ora che i genitori hanno scelto di far completare la scuola primaria nell'istituto ora frequentato da e dunque fino alla 5° elementare. Persona_2
6. sarà collocato anagraficamente presso l'abitazione del padre, Persona_2 dove manterrà la residenza, e collocato in via paritetica tra i genitori. Quanto ai tempi di frequentazione, va sottolineato che entrambi i genitori prestano la propria attività lavorativa nella medesima sede e società e pertanto regoleranno le frequentazioni anche in funzione dei reciproci orari di lavoro e coopereranno pagina 2 di 6 nell'interesse del figlio. Viene qui comunque stabilito un calendario di visita che regolerà la frequentazione in caso di disaccordo tra i genitori:
a) In via ordinaria:
- a settimane alterne, dal lunedì alla domenica rimarrà alternativamente Per_1 con il padre una settimana e con la madre per l'intera settimana successiva;
b) Per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali: per le vacanze estive, e Parte_3
rimarrà con il padre per i periodi continuativi seguenti: Persona_3
- 7 giorni durante le vacanze Natalizie, precisandosi che l'anno che passerà il
Natale con il padre, il Capodanno sarà con la madre e viceversa l'anno successivo e così di seguito;
- 3 giorni per le vacanze Pasquali, precisandosi che l'anno che passerà il giorno di
Pasqua con il padre, il lunedì successivo sarà con la madre e viceversa l'anno successivo;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni consecutivi (da concordarsi tra i medesimi entro il mese di febbraio di ogni anno) nel mese di agosto, o, a sua scelta, nel restante periodo feriale che va da giugno a settembre di ogni anno.
Qualora entrambi i genitori concentrassero le ferie nel mese di agosto, alterneranno tra loro di anno in anno le prime due settimane con le ultime due del mese.
In ogni caso ed a prescindere da quanto sopra, entrambi i genitori si impegnano a rispettare per quanto possibile i desideri del figlio;
fermo quanto sopra, è facoltà di ciascun genitore in qualsiasi periodo portare con sé il figlio minore per brevi vacanze, che verranno organizzate sempre previo accordo con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero del figlio minore in paesi extraeuropei o nei Paesi che non hanno aderito all'Accordo Europeo sul regime della circolazione, necessiterà il consenso scritto di entrambi i genitori, a prescindere che uno di essi accompagni o meno il minore medesimo;
c) i coniugi sono tenuti a comunicarsi preventivamente l'esatto indirizzo e recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio.
pagina 3 di 6 7. Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento del figlio in via paritetica e dunque ognuno provvederà direttamente al fabbisogno e al mantenimento del minore;
8. Il sig. si farà carico delle spese c.d. straordinarie, uniformandosi al Pt_1 criterio in uso presso questo On. Tribunale, quindi come di seguito:
A) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
e) farmaci particolari;
C) Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Si precisa che le spese della scuola elementare attualmente frequentata da saranno Persona_2 sostenute in via esclusiva dal padre sino alla classe 5^ Persona_2 elementare.
E) Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza i genitori.
pagina 4 di 6 I signori e prestano fin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valevole per l'espatrio per il figlio minore, fermo rimanendo che per i viaggi all'estero i genitori dovranno comunque consultarsi per concedere il rispettivo consenso ut supra”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2015 Atto n. 15 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
AN RR
Il Presidente
LB RI
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