CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 772/2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE IS, elettivamente domiciliata in VIA ANDREA COSTA 121/6 40134 BOLOGNA presso il difensore;
APPELLANTE contro
nella qualita di impresa designata dal FGVS, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv. PISANI PAOLO ( , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 6 50129 FIRENZE presso il difensore Avv. Parigi;
Controparte_2
quale ex socio della
[...] Controparte_2
APPELLATO
Avverso la sentenza definitiva n. 3258/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 27 ottobre 2022, nel procedimento di R.G. 4818/2020 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza n. 3258/2022 del Tribunale di Bologna, - condannare la società , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, e/o Controparte_3
quale ex socio della al risarcimento degli ulteriori danni richiesti e non CP_2 Controparte_3 liquidati in primo grado ed oggetto dei motivi di appello;
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in solido con la società , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, e/o Controparte_3 CP_2 quale ex socio della al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali Controparte_3 oggetto della pronuncia di primo grado e di quelli che saranno liquidati all'esito del giudizio di appello, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di pagina 1 di 8 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
La società appellata così precisava le proprie conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, rigettare l'appello proposto dalla signora e confermare la sentenza di primo grado. In caso di suo accoglimento, limitare la condanna Pt_1 di nei limiti del massimale di legge previsto per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada previsto per i sinistri CP_1 nautici.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne avanti al Tribunale di Bologna e Parte_1 Controparte_1 CP_3
domandando di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro,
[...] verificatosi il 25.07.2017, e per l'effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni conseguenti. Espose che il coniuge, svolgeva attività di pescatore per l'armatore e CP_4 Controparte_3 che il 25.07.2017, nonostante il precipitare delle condizioni meteorologiche, il comandante della motopesca, , decise di uscire a tre miglia dalla costa per una battuta di pesca, durante la Persona_1 quale il natante venne investito dalla burrasca, scomparendo, per essere ritrovato giorni dopo sul fondale;
nell'occorso annegarono sia che . CP_4 Persona_1 dedusse che responsabile del naufragio era il comandante che, pur sapendo Parte_1 CP_3 dell'arrivo del fortunale, si era allontanato dalla costa e non aveva fatto tempestivo rientro in porto, e che l'armatore doveva rispondere della condotta del comandante e dell'infortunio o morte dei membri dell'equipaggio, se dovute alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Dedusse anche la responsabilità dell'impresa assicurativa designata, ritenendo che non fosse stato rispettato l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dell'imbarcazione, previsto dall' art. 123 D.lgsvo 209 del 2005, (Codice delle Assicurazioni), sì che, dei danni patiti dai trasportati doveva rispondere l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia Vittime della strada, ex art. 283 e 286 cod. ass. L'attrice chiese quindi la condanna delle convenute al risarcimento del danno patito, facendo valere iure proprio, il danno da perdita parentale, iure hereditario, il danno terminale patito dal coniuge negli attimi prima del decesso, quantificato in misura non inferiore ad € 100.000. Chiese anche il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese funerarie e di assistenza stragiudiziale e dalla perdita della contribuzione del marito. Si costituì in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 posto che il natante in questione non risultava soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile disciplinato dall'art.123 Codice delle Assicurazioni. Quanto alla responsabilità nel sinistro, negava la ricostruzione del fatto operata da parte attrice, mentre in ordine alla quantificazione dei danni, contestava la personalizzazione del danno da perdita parentale, la sussistenza di un danno terminale e del danno da lucro cessante derivante dalla perdita dei proventi erogati dal coniuge defunto. Si costituì anche la allegando che l'evento mortale era stato determinato da cause di Controparte_3 forza maggiore sicchè la domanda risarcitoria era infondata. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 3258/2022, che ha parzialmente accolto la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: pagina 2 di 8 in primis, ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da CP_1 escludendo la sussistenza dell'obbligo di stipulare un'assicurazione R.C.A. per i pescherecci. Ripercorsa tutta la normativa di interesse, il primo giudice ha concluso che la categoria di natanti “ad uso privato”, assoggettati all'obbligo assicurativo ex art. 123 Codice Assicurazioni non coincide con le unità di diporto, che possono essere utilizzate anche per un fine commerciale;
ha rilevato che l'unità da diporto viene definita con un rimando all'art.1, comma 3 del d.lgs. 171/2005, come “navi ed galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri” cosicchè vi è una solo parziale coincidenza con i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria indicati al secondo comma dell'art. 123 Codice Assicurazioni (“non superiore a venticinque tonnellate”). Il primo giudice afferma che il termine “uso privato” è sempre associato ad un uso senza fine di lucro: sia l'art. 25 della legge. 472/19996, che l'art.1, comma 1 del D.P.R. 8 novembre 1991 n. 435 rispettivamente definiscono infatti “ad uso privato”, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole e “nave ad uso privato”, una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro. Infine, il giudicante non ha rinvenuto elementi di manifesta irragionevolezza nella scelta legislativa di limitare l'obbligo assicurativo, e quindi l'obbligo risarcitorio, da parte del fondo di garanzia, in assenza di assicurazione, solo a determinati soggetti, non potendo compararsi la circolazione del mare a quella su strada. Sul punto, ha chiarito che: l'intervento del fondo di garanzia è a carico della collettività, la quale non ha alcuna responsabilità nel sinistro: la responsabilità civile è caratterizzata dal fatto che colui che deve rispondere all'obbligazione risarcitoria è il soggetto che ha commesso il fatto illecito e non altri, onde per cui può ritenersi legittima la scelta del legislatore di limitare il proprio intervento ai casi in cui si presenta un maggior rischio (pag. 7 sentenza). Quanto alla responsabilità di riqualificato l'ambito normativo di riferimento nella Controparte_3 disposizione di cui all'art. 2049 c.c., ha precisato che esso, in qualità di armatore, è tenuto a rispondere delle condotte del proprio dipendente, a prescindere dal fatto che lo stesso si sia o meno attenuto alle indicazioni date. La responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente, di cui all'art. 2049 c.c., postula, infatti, l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le mansioni affidate al dipendente e l'evento dannoso, ovvero che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (pag. 9 sentenza). Nel caso di specie, secondo il giudicante, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali era emersa una grave imprudenza del comandante che, pur essendo a Persona_1 conoscenza, ben due giorni prima, del maltempo in arrivo, decise comunque di uscire in mare e ritardò il rientro in porto. Il Tribunale ha contestualmente escluso che l'evento meteorologico verificatosi potesse rientrate tra le ipotesi di caso fortuito, non avendo la convenuta fornito prova idonea. Accertata dunque la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per il decesso del il primo Persona_1 CP_4 giudice ha quantificato il risarcimento spettante a in complessivi € 250.947,54, a titolo di Parte_1 pagina 3 di 8 danno da perdita parentale. Nulla invece ha riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto già liquidato in misura satisfattiva mediante la rendita versata da . CP_5
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituita esclusivamente insistendo per il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma integrale della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 24.07.2025.
*** Con il primo motivo contesta la decisione di primo grado di escludere la legittimazione Parte_1 passiva di sul fondamento che la motopesca ” non sarebbe Controparte_1 CP_3 assoggettata all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 123 Codice Assicurazione. Rileva che tale previsione impone di assicurare contro i rischi dalla responsabilità civile i natanti
“adibiti ad uso privato, diverso dal diporto”, e sostiene che una motopesca appartenente a privati è adibita ad “uso privato”; e la pesca a scopo di vendita non è un'attività di diporto, essendo quest'ultimo definito come “la navigazione effettuata (…) a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro”. Ancora, l'appellante ritiene che l'interpretazione addotta dal primo giudice contrasti con il criterio finalistico, con il criterio di interpretazione sistematica e con l'interpretazione logica. Scopo della citata disposizione sarebbe rappresentato infatti dalla necessità di tutelare le vittime di sinistri stradali o nautici, ma l'interpretazione data dal Tribunale escluderebbe dai benefìci assicurativi proprio coloro che più ne avrebbero bisogno e diritto: vale a dire i lavoratori del mare, che certamente sono costretti a trascorrere a bordo molto più tempo, ed in condizioni molto più pericolose, rispetto ai diportisti o ai vacanzieri della domenica. Ancora, perverrebbe al risultato di ritenere che solo i natanti adibiti ad uso commerciale siano sottratti all'obbligo di assicurazione e non anche i veicoli commerciali terrestri. Infine, sortirebbe l'effetto di apprestare minor tutela alla fattispecie concreta che, secondo il sistema dell'ordinamento, avrebbe diritto ad una tutela maggiore. contestualmente critica il richiamo, contenuto nella prima decisione, all'art. 25 l. 479/99 Parte_1 per definire “l'uso privato di una imbarcazione”. Secondo l'appellante, tale definizione varrebbe solo ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro e non ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo. Ancora sostiene che l'interpretazione data dal Tribunale finirebbe per abrogare l'art. 123 cod. ass., posto che, se “uso privato” comprendesse effettivamente solo il trasporto di sé o di altri a titolo amichevole, perderebbe di significato l'espressione di “uso privato diverso dal diporto”, sostanziandosi anch'esso in un trasporto amichevole. Infine, l'appellante lamenta il contrasto della suddetta interpretazione con gli artt. 3, 35 e 38 Cost, rispettivamente perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone trasportate
“a titolo amichevole” e persone trasportate ad altro titolo;
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori: coloro che per esigenze lavorative siano trasportati su veicoli terrestri beneficerebbero degli effetti dell'assicurazione obbligatoria;
coloro che per esigenze lavorative siano trasportati su natanti, invece, no. Infine, contrasterebbe con gli artt. 2 e 32 cost. perché finirebbe per negare alle persone più vulnerabili (i “marittimi”, lavoratori dal reddito molto modesto) una adeguata tutela di diritti inviolabili quali la vita e la salute. Domanda, pertanto, in via subordinata, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale pagina 4 di 8 dell'art. 123 Codice delle Assicurazioni, per manifesta contrarietà con gli art. 2, 3, 32, 35 e 38 Cost., nella parte in cui la disposizione non estende l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, aventi motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali, adibiti all'esercizio della pesca per scopo di lucro. Altresì domanda che venga sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE osti ad una normativa nazionale la quale escluda dai benefìci assicurativi le persone danneggiate in conseguenza di trasporto effettuato su natanti in possesso di tutti i requisiti di stazza, potenza e dimensioni previsti dalla legislazione nazionale per l'assoggettamento all'obbligo di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, ma adibiti all'esercizio della pesca per scopi commerciali. Con il secondo motivo di gravame lamenta il mancato riconoscimento del danno derivante Pt_1 dalla perdita delle elargizioni del coniuge defunto. Rileva, in primis, la violazione dell'art. 2697 c.c., posto che la percezione, da parte di una vittima di un infortunio sul lavoro, di una rendita da parte dell' costituisce un'eccezione di compensatio lucri cum damno, sì che spetterebbe, a chi intende CP_5 sollevarla, di provare la sua esistenza e ammontare. Onere probatorio rimasto inadempiuto nel caso di specie. Con il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle spese per l'assistenza stragiudiziale, sostenute da e dovute alla società GS – Gestione Sinistri s.r.l. per l'istruzione del fascicolo e Pt_1
l'inoltro di formale richiesta di risarcimento danni. Con il quarto motivo lamenta l'assenza di ogni statuizione in merito al danno terminale patito da CP_4 egli attimi prima del decesso, già domandato, iure hereditario, nel primo grado di giudizio.
[...]
Infine, con il quinto motivo insiste per la liquidazione delle spese funerarie sostenute, pari ad € 3.528,17.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Innanzitutto, ritiene questa Corte di condividere la statuizione assunta dal primo giudice in ordine alla carenza di legittimazione passiva di CP_1
Anche in questo grado è contestato cosa debba intendersi per “natante adibito ad uso privato diverso dal diporto”, assoggettato all'obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 123 Codice Assicurazioni. Il richiamo operato dalla parte appellante ai principali criteri di ermeneutica legale rievoca la previsione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e più recentemente i principi espressi in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con sentenza n. 38596/2021 la Corte di Legittimità ha ribadito che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, mentre al giudice compete di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato; egli non crea il diritto ma opera secondo i criteri ermeneutici noti ed entro i limiti del diritto positivo. La funzione assolta dalla giurisprudenza è infatti di natura dichiarativa, poiché riferita ad una preesistente disposizione di legge, di cui è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, “con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa”. Tanto comporta che l'attività interpretativa giudiziale sia innanzitutto segnata dal significante testuale della disposizione emanata dal legislatore. L'art. 12 preleggi al primo comma dispone: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle pagina 5 di 8 parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Il ricorso invece all'analogia, previsto dal secondo comma della medesima disposizione, è consentito solo allorquando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione, da interpretarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo i canoni dell'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Tale criterio presuppone dunque una lacuna dell'ordinamento giuridico, che impedisce al giudice di decidere. Ciò non significa però, secondo la Corte, che, poiché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi. Ciò tanto più quando si tratti di estendere l'applicazione di una disposizione specifica oltre l'ambito di applicazione delineato dal legislatore, ovvero di applicarla “analogicamente” a vicenda concreta da questi non contemplata ed in presenza di diversi presupposti integrativi della fattispecie. Nella fattispecie in decisione, l'appellante insiste nel sostenere che una motopesca, per il fatto di appartenere ad un soggetto privato ed essere utilizzata a scopo di vendita del pescato, sarebbe contestualmente adibita ad un uso privato, diverso dal diporto. La contestazione non coglie tuttavia nel segno. Proprio l'interpretazione letterale impone di determinare il significato dell'espressione legislativa sulla base del suo valore semantico, secondo l'uso linguistico generale. Ora, l'utilizzazione funzionale di un bene è concetto diverso dall'assetto proprietario del medesimo. Similmente, l'estraneità della pesca professionale alle attività di diporto non comporta l'automatica inclusione di un peschereccio tra i natanti “adibiti ad uso privato, diverso dal diporto”. Nella propria attività ermeneutica il giudice è tenuto infatti ad attribuire ad una legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi), sì che, l'utilizzo che si fa di un natante, affinché il medesimo sia assoggettato all'obbligo assicurativo, deve essere allo stesso tempo “privato” e “diverso dal diporto”, nella accezione che questi termini hanno nell'ordinamento della navigazione. Se non è contestato tra le parti cosa debba intendersi per navigazione da diporto - essendo espressamente definita dall'art. 1 del Codice della nautica da diporto, come quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2 del medesimo codice – la difesa appellante esclude possa farsi ricorso alla normativa richiamata nella sentenza di primo grado per definire l'uso privato di un natante, e ciò in quanto: la definizione data dall'art. 25 l. 472/1999 varrebbe esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro, non ai fini assicurativi;
comporterebbe una interpretazione abrogatrice dell'art. 123 Codice Assicurazioni e la Corte Costituzionale avrebbe già stabilito che l'uso di un natante per scopo di lucro costituisce un “uso diverso dal diporto” (pag. 12 – 14 appello). Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento. Il criterio sistematico, espresso sempre dal primo comma dell'art. 12 preleggi, impone invero di considerare le proposizioni legislative o le diverse disposizioni di una stessa legge, così come le diverse leggi di uno stesso ordinamento, come un regolamento unitario, ovvero un complesso precettivo dotato di un senso organico e intellegibile in cui le disposizioni si chiariscono a mezzo delle altre e, qualora una legge presenti ambiguità, altre soccorrono, dando modo all'interprete di accertarne il significato. Nella fattispecie in decisione, sia l'art. 25 l. 472/1999, recante interventi nel settore dei trasporti, che l'art. 1 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (DPR 435/1991) rispettivamente definiscono “uso privato”, l'utilizzo dell'unità come mezzo di locomozione propria e di pagina 6 di 8 terzi a titolo amichevole, e “nave ad uso privato”, una nave adibita a scopi diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro. È vero, dunque, come già statuito dal primo giudice, che il termine “uso privato” è sempre associato ad un uso senza fine di lucro, caratterizzandosi, anche il trasporto amichevole di terzi, per l'assenza di un corrispettivo. Tali definizioni non pervengono poi ad una interpretazione abrogatrice o irrazionale dell'art. 123 cod. ass., posto che è ben possibile fare un uso privato di un natante, che non corrisponda al diportismo. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo dell'imbarcazione come mezzo di trasporto personale e famigliare nella laguna di Venezia, dove i natanti sostituiscono le automobili, nella vita ordinaria degli abitanti. D'altro canto, le pronunce della Corte Costituzionale citate dall'appellante in nessuna parte affermano che la navigazione da diporto sia solo quella senza fini di lucro o che l'uso di un natante per scopo di lucro costituisce senz'altro “uso diverso dal diporto” (pag. 14 appello). Entrambe invece chiariscono la diversità di fattispecie - che dunque giustifica la disparità di trattamento - tra navigazione diportistica e navigazione a scopo lucrativo, tipologia in cui necessariamente rientra anche l'attività svolta dal motopeschereccio “Eliana” e che, per le ragioni sopraesposte, non può considerarsi “ad uso privato” (Corte Cost. n. 297/1998 e Corte Cost. n. 9/1999). La medesima giurisprudenza costituzionale ha ribadito anche i limiti, cui l'interprete deve attenersi, nel confrontare plurime fattispecie allo scopo di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato, rammentando che tale raffronto è ammissibile soltanto se le fattispecie siano identiche, o quanto meno, pienamente omogenee (Corte cost. n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984); Nel caso di specie è proprio la diversità della tipologia e dello scopo della navigazione, diportistica e ad uso privato, da un lato, e ad uso professionale e commerciale, dall'altro, ad escludere l'irragionevolezza di un trattamento differenziato e ad evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dalla parte appellante. Parimenti risulta inconferente la richiesta di sottoporre al vaglio della Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale in relazione all'13 della Direttiva 2009/103/CE, atteso che il medesimo riguarda espressamente la previsione legislativa o contrattuale di clausole di esclusione dall'assicurazione nell'ipotesi di utilizzo o di guida di autoveicoli da parte di persone: non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione. Normativa non attinente alla fattispecie in decisione.
Quanto all'appello formulato nei confronti di e , nella sua qualità di Controparte_3 CP_2 ex socia di quest'ultima, è stata la stessa appellante a riferire nel proprio atto di impugnazione che, nelle more del giudizio di primo grado, la società è stata cancellata Controparte_3 dal registro delle imprese. Per giurisprudenza consolidata tale circostanza dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio e contestualmente determina la successione delle obbligazioni gravanti su quest'ultima in capo ai soci. Essi risponderanno dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Dunque, se processualmente i soci subentrano nella posizione della società estinta, diventando pagina 7 di 8 legittimati passivi nel processo in corso o, come nel caso di specie, in quello successivo, a prescindere dall'effettiva percezione di somme dalla liquidazione;
quest'ultima circostanza rappresenta invece il fatto costitutivo della responsabilità invocata nei confronti del socio e pertanto spetterà al creditore sociale non soddisfatto provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione. L'art. 2495 c.c. dispone in merito che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In tal modo viene a delinearsi un meccanismo di tipo successorio che determina il trasferimento dei debiti non liquidati della società estinta in capo ai soci, salvo il limite della responsabilità indicato nella norma. Tuttavia, nel caso di specie è mancata la prova dell'effettiva distribuzione dell'attivo sociale e della riscossione di una sua quota da parte dell'ex socio di talchè, se per le ragioni sopra CP_2 esposte è inammissibile l'appello nei confronti della società ormai cancellata, neppure può trovare accoglimento quello formulato nei riguardi dell'ex socia limitatamente responsabile. La statuizione assunta assorbe l'esame del gravame avente ad oggetto gli ulteriori danni richiesti e non riconosciuti dal giudice di primo grado. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere, tra l'appellante, la ed Controparte_3 CP_2
contumaci; vanno invece poste a carico della appellante le spese della appellata
[...] CP_1 seppure liquidate nel minimo dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara inammissibile l'appello nei confronti della e lo respinge nei confronti Controparte_3 delle altre parti, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 3258/2022;
– condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_6 che liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 772/2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE IS, elettivamente domiciliata in VIA ANDREA COSTA 121/6 40134 BOLOGNA presso il difensore;
APPELLANTE contro
nella qualita di impresa designata dal FGVS, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv. PISANI PAOLO ( , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 6 50129 FIRENZE presso il difensore Avv. Parigi;
Controparte_2
quale ex socio della
[...] Controparte_2
APPELLATO
Avverso la sentenza definitiva n. 3258/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 27 ottobre 2022, nel procedimento di R.G. 4818/2020 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza n. 3258/2022 del Tribunale di Bologna, - condannare la società , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, e/o Controparte_3
quale ex socio della al risarcimento degli ulteriori danni richiesti e non CP_2 Controparte_3 liquidati in primo grado ed oggetto dei motivi di appello;
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in solido con la società , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, e/o Controparte_3 CP_2 quale ex socio della al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali Controparte_3 oggetto della pronuncia di primo grado e di quelli che saranno liquidati all'esito del giudizio di appello, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di pagina 1 di 8 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
La società appellata così precisava le proprie conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, rigettare l'appello proposto dalla signora e confermare la sentenza di primo grado. In caso di suo accoglimento, limitare la condanna Pt_1 di nei limiti del massimale di legge previsto per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada previsto per i sinistri CP_1 nautici.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne avanti al Tribunale di Bologna e Parte_1 Controparte_1 CP_3
domandando di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro,
[...] verificatosi il 25.07.2017, e per l'effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni conseguenti. Espose che il coniuge, svolgeva attività di pescatore per l'armatore e CP_4 Controparte_3 che il 25.07.2017, nonostante il precipitare delle condizioni meteorologiche, il comandante della motopesca, , decise di uscire a tre miglia dalla costa per una battuta di pesca, durante la Persona_1 quale il natante venne investito dalla burrasca, scomparendo, per essere ritrovato giorni dopo sul fondale;
nell'occorso annegarono sia che . CP_4 Persona_1 dedusse che responsabile del naufragio era il comandante che, pur sapendo Parte_1 CP_3 dell'arrivo del fortunale, si era allontanato dalla costa e non aveva fatto tempestivo rientro in porto, e che l'armatore doveva rispondere della condotta del comandante e dell'infortunio o morte dei membri dell'equipaggio, se dovute alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Dedusse anche la responsabilità dell'impresa assicurativa designata, ritenendo che non fosse stato rispettato l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dell'imbarcazione, previsto dall' art. 123 D.lgsvo 209 del 2005, (Codice delle Assicurazioni), sì che, dei danni patiti dai trasportati doveva rispondere l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia Vittime della strada, ex art. 283 e 286 cod. ass. L'attrice chiese quindi la condanna delle convenute al risarcimento del danno patito, facendo valere iure proprio, il danno da perdita parentale, iure hereditario, il danno terminale patito dal coniuge negli attimi prima del decesso, quantificato in misura non inferiore ad € 100.000. Chiese anche il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese funerarie e di assistenza stragiudiziale e dalla perdita della contribuzione del marito. Si costituì in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 posto che il natante in questione non risultava soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile disciplinato dall'art.123 Codice delle Assicurazioni. Quanto alla responsabilità nel sinistro, negava la ricostruzione del fatto operata da parte attrice, mentre in ordine alla quantificazione dei danni, contestava la personalizzazione del danno da perdita parentale, la sussistenza di un danno terminale e del danno da lucro cessante derivante dalla perdita dei proventi erogati dal coniuge defunto. Si costituì anche la allegando che l'evento mortale era stato determinato da cause di Controparte_3 forza maggiore sicchè la domanda risarcitoria era infondata. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 3258/2022, che ha parzialmente accolto la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: pagina 2 di 8 in primis, ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da CP_1 escludendo la sussistenza dell'obbligo di stipulare un'assicurazione R.C.A. per i pescherecci. Ripercorsa tutta la normativa di interesse, il primo giudice ha concluso che la categoria di natanti “ad uso privato”, assoggettati all'obbligo assicurativo ex art. 123 Codice Assicurazioni non coincide con le unità di diporto, che possono essere utilizzate anche per un fine commerciale;
ha rilevato che l'unità da diporto viene definita con un rimando all'art.1, comma 3 del d.lgs. 171/2005, come “navi ed galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri” cosicchè vi è una solo parziale coincidenza con i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria indicati al secondo comma dell'art. 123 Codice Assicurazioni (“non superiore a venticinque tonnellate”). Il primo giudice afferma che il termine “uso privato” è sempre associato ad un uso senza fine di lucro: sia l'art. 25 della legge. 472/19996, che l'art.1, comma 1 del D.P.R. 8 novembre 1991 n. 435 rispettivamente definiscono infatti “ad uso privato”, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole e “nave ad uso privato”, una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro. Infine, il giudicante non ha rinvenuto elementi di manifesta irragionevolezza nella scelta legislativa di limitare l'obbligo assicurativo, e quindi l'obbligo risarcitorio, da parte del fondo di garanzia, in assenza di assicurazione, solo a determinati soggetti, non potendo compararsi la circolazione del mare a quella su strada. Sul punto, ha chiarito che: l'intervento del fondo di garanzia è a carico della collettività, la quale non ha alcuna responsabilità nel sinistro: la responsabilità civile è caratterizzata dal fatto che colui che deve rispondere all'obbligazione risarcitoria è il soggetto che ha commesso il fatto illecito e non altri, onde per cui può ritenersi legittima la scelta del legislatore di limitare il proprio intervento ai casi in cui si presenta un maggior rischio (pag. 7 sentenza). Quanto alla responsabilità di riqualificato l'ambito normativo di riferimento nella Controparte_3 disposizione di cui all'art. 2049 c.c., ha precisato che esso, in qualità di armatore, è tenuto a rispondere delle condotte del proprio dipendente, a prescindere dal fatto che lo stesso si sia o meno attenuto alle indicazioni date. La responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente, di cui all'art. 2049 c.c., postula, infatti, l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le mansioni affidate al dipendente e l'evento dannoso, ovvero che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (pag. 9 sentenza). Nel caso di specie, secondo il giudicante, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali era emersa una grave imprudenza del comandante che, pur essendo a Persona_1 conoscenza, ben due giorni prima, del maltempo in arrivo, decise comunque di uscire in mare e ritardò il rientro in porto. Il Tribunale ha contestualmente escluso che l'evento meteorologico verificatosi potesse rientrate tra le ipotesi di caso fortuito, non avendo la convenuta fornito prova idonea. Accertata dunque la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per il decesso del il primo Persona_1 CP_4 giudice ha quantificato il risarcimento spettante a in complessivi € 250.947,54, a titolo di Parte_1 pagina 3 di 8 danno da perdita parentale. Nulla invece ha riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto già liquidato in misura satisfattiva mediante la rendita versata da . CP_5
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituita esclusivamente insistendo per il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma integrale della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 24.07.2025.
*** Con il primo motivo contesta la decisione di primo grado di escludere la legittimazione Parte_1 passiva di sul fondamento che la motopesca ” non sarebbe Controparte_1 CP_3 assoggettata all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 123 Codice Assicurazione. Rileva che tale previsione impone di assicurare contro i rischi dalla responsabilità civile i natanti
“adibiti ad uso privato, diverso dal diporto”, e sostiene che una motopesca appartenente a privati è adibita ad “uso privato”; e la pesca a scopo di vendita non è un'attività di diporto, essendo quest'ultimo definito come “la navigazione effettuata (…) a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro”. Ancora, l'appellante ritiene che l'interpretazione addotta dal primo giudice contrasti con il criterio finalistico, con il criterio di interpretazione sistematica e con l'interpretazione logica. Scopo della citata disposizione sarebbe rappresentato infatti dalla necessità di tutelare le vittime di sinistri stradali o nautici, ma l'interpretazione data dal Tribunale escluderebbe dai benefìci assicurativi proprio coloro che più ne avrebbero bisogno e diritto: vale a dire i lavoratori del mare, che certamente sono costretti a trascorrere a bordo molto più tempo, ed in condizioni molto più pericolose, rispetto ai diportisti o ai vacanzieri della domenica. Ancora, perverrebbe al risultato di ritenere che solo i natanti adibiti ad uso commerciale siano sottratti all'obbligo di assicurazione e non anche i veicoli commerciali terrestri. Infine, sortirebbe l'effetto di apprestare minor tutela alla fattispecie concreta che, secondo il sistema dell'ordinamento, avrebbe diritto ad una tutela maggiore. contestualmente critica il richiamo, contenuto nella prima decisione, all'art. 25 l. 479/99 Parte_1 per definire “l'uso privato di una imbarcazione”. Secondo l'appellante, tale definizione varrebbe solo ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro e non ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo. Ancora sostiene che l'interpretazione data dal Tribunale finirebbe per abrogare l'art. 123 cod. ass., posto che, se “uso privato” comprendesse effettivamente solo il trasporto di sé o di altri a titolo amichevole, perderebbe di significato l'espressione di “uso privato diverso dal diporto”, sostanziandosi anch'esso in un trasporto amichevole. Infine, l'appellante lamenta il contrasto della suddetta interpretazione con gli artt. 3, 35 e 38 Cost, rispettivamente perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone trasportate
“a titolo amichevole” e persone trasportate ad altro titolo;
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori: coloro che per esigenze lavorative siano trasportati su veicoli terrestri beneficerebbero degli effetti dell'assicurazione obbligatoria;
coloro che per esigenze lavorative siano trasportati su natanti, invece, no. Infine, contrasterebbe con gli artt. 2 e 32 cost. perché finirebbe per negare alle persone più vulnerabili (i “marittimi”, lavoratori dal reddito molto modesto) una adeguata tutela di diritti inviolabili quali la vita e la salute. Domanda, pertanto, in via subordinata, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale pagina 4 di 8 dell'art. 123 Codice delle Assicurazioni, per manifesta contrarietà con gli art. 2, 3, 32, 35 e 38 Cost., nella parte in cui la disposizione non estende l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, aventi motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali, adibiti all'esercizio della pesca per scopo di lucro. Altresì domanda che venga sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE osti ad una normativa nazionale la quale escluda dai benefìci assicurativi le persone danneggiate in conseguenza di trasporto effettuato su natanti in possesso di tutti i requisiti di stazza, potenza e dimensioni previsti dalla legislazione nazionale per l'assoggettamento all'obbligo di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, ma adibiti all'esercizio della pesca per scopi commerciali. Con il secondo motivo di gravame lamenta il mancato riconoscimento del danno derivante Pt_1 dalla perdita delle elargizioni del coniuge defunto. Rileva, in primis, la violazione dell'art. 2697 c.c., posto che la percezione, da parte di una vittima di un infortunio sul lavoro, di una rendita da parte dell' costituisce un'eccezione di compensatio lucri cum damno, sì che spetterebbe, a chi intende CP_5 sollevarla, di provare la sua esistenza e ammontare. Onere probatorio rimasto inadempiuto nel caso di specie. Con il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle spese per l'assistenza stragiudiziale, sostenute da e dovute alla società GS – Gestione Sinistri s.r.l. per l'istruzione del fascicolo e Pt_1
l'inoltro di formale richiesta di risarcimento danni. Con il quarto motivo lamenta l'assenza di ogni statuizione in merito al danno terminale patito da CP_4 egli attimi prima del decesso, già domandato, iure hereditario, nel primo grado di giudizio.
[...]
Infine, con il quinto motivo insiste per la liquidazione delle spese funerarie sostenute, pari ad € 3.528,17.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Innanzitutto, ritiene questa Corte di condividere la statuizione assunta dal primo giudice in ordine alla carenza di legittimazione passiva di CP_1
Anche in questo grado è contestato cosa debba intendersi per “natante adibito ad uso privato diverso dal diporto”, assoggettato all'obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 123 Codice Assicurazioni. Il richiamo operato dalla parte appellante ai principali criteri di ermeneutica legale rievoca la previsione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e più recentemente i principi espressi in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con sentenza n. 38596/2021 la Corte di Legittimità ha ribadito che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, mentre al giudice compete di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato; egli non crea il diritto ma opera secondo i criteri ermeneutici noti ed entro i limiti del diritto positivo. La funzione assolta dalla giurisprudenza è infatti di natura dichiarativa, poiché riferita ad una preesistente disposizione di legge, di cui è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, “con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa”. Tanto comporta che l'attività interpretativa giudiziale sia innanzitutto segnata dal significante testuale della disposizione emanata dal legislatore. L'art. 12 preleggi al primo comma dispone: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle pagina 5 di 8 parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Il ricorso invece all'analogia, previsto dal secondo comma della medesima disposizione, è consentito solo allorquando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione, da interpretarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo i canoni dell'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Tale criterio presuppone dunque una lacuna dell'ordinamento giuridico, che impedisce al giudice di decidere. Ciò non significa però, secondo la Corte, che, poiché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi. Ciò tanto più quando si tratti di estendere l'applicazione di una disposizione specifica oltre l'ambito di applicazione delineato dal legislatore, ovvero di applicarla “analogicamente” a vicenda concreta da questi non contemplata ed in presenza di diversi presupposti integrativi della fattispecie. Nella fattispecie in decisione, l'appellante insiste nel sostenere che una motopesca, per il fatto di appartenere ad un soggetto privato ed essere utilizzata a scopo di vendita del pescato, sarebbe contestualmente adibita ad un uso privato, diverso dal diporto. La contestazione non coglie tuttavia nel segno. Proprio l'interpretazione letterale impone di determinare il significato dell'espressione legislativa sulla base del suo valore semantico, secondo l'uso linguistico generale. Ora, l'utilizzazione funzionale di un bene è concetto diverso dall'assetto proprietario del medesimo. Similmente, l'estraneità della pesca professionale alle attività di diporto non comporta l'automatica inclusione di un peschereccio tra i natanti “adibiti ad uso privato, diverso dal diporto”. Nella propria attività ermeneutica il giudice è tenuto infatti ad attribuire ad una legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi), sì che, l'utilizzo che si fa di un natante, affinché il medesimo sia assoggettato all'obbligo assicurativo, deve essere allo stesso tempo “privato” e “diverso dal diporto”, nella accezione che questi termini hanno nell'ordinamento della navigazione. Se non è contestato tra le parti cosa debba intendersi per navigazione da diporto - essendo espressamente definita dall'art. 1 del Codice della nautica da diporto, come quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2 del medesimo codice – la difesa appellante esclude possa farsi ricorso alla normativa richiamata nella sentenza di primo grado per definire l'uso privato di un natante, e ciò in quanto: la definizione data dall'art. 25 l. 472/1999 varrebbe esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro, non ai fini assicurativi;
comporterebbe una interpretazione abrogatrice dell'art. 123 Codice Assicurazioni e la Corte Costituzionale avrebbe già stabilito che l'uso di un natante per scopo di lucro costituisce un “uso diverso dal diporto” (pag. 12 – 14 appello). Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento. Il criterio sistematico, espresso sempre dal primo comma dell'art. 12 preleggi, impone invero di considerare le proposizioni legislative o le diverse disposizioni di una stessa legge, così come le diverse leggi di uno stesso ordinamento, come un regolamento unitario, ovvero un complesso precettivo dotato di un senso organico e intellegibile in cui le disposizioni si chiariscono a mezzo delle altre e, qualora una legge presenti ambiguità, altre soccorrono, dando modo all'interprete di accertarne il significato. Nella fattispecie in decisione, sia l'art. 25 l. 472/1999, recante interventi nel settore dei trasporti, che l'art. 1 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (DPR 435/1991) rispettivamente definiscono “uso privato”, l'utilizzo dell'unità come mezzo di locomozione propria e di pagina 6 di 8 terzi a titolo amichevole, e “nave ad uso privato”, una nave adibita a scopi diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro. È vero, dunque, come già statuito dal primo giudice, che il termine “uso privato” è sempre associato ad un uso senza fine di lucro, caratterizzandosi, anche il trasporto amichevole di terzi, per l'assenza di un corrispettivo. Tali definizioni non pervengono poi ad una interpretazione abrogatrice o irrazionale dell'art. 123 cod. ass., posto che è ben possibile fare un uso privato di un natante, che non corrisponda al diportismo. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo dell'imbarcazione come mezzo di trasporto personale e famigliare nella laguna di Venezia, dove i natanti sostituiscono le automobili, nella vita ordinaria degli abitanti. D'altro canto, le pronunce della Corte Costituzionale citate dall'appellante in nessuna parte affermano che la navigazione da diporto sia solo quella senza fini di lucro o che l'uso di un natante per scopo di lucro costituisce senz'altro “uso diverso dal diporto” (pag. 14 appello). Entrambe invece chiariscono la diversità di fattispecie - che dunque giustifica la disparità di trattamento - tra navigazione diportistica e navigazione a scopo lucrativo, tipologia in cui necessariamente rientra anche l'attività svolta dal motopeschereccio “Eliana” e che, per le ragioni sopraesposte, non può considerarsi “ad uso privato” (Corte Cost. n. 297/1998 e Corte Cost. n. 9/1999). La medesima giurisprudenza costituzionale ha ribadito anche i limiti, cui l'interprete deve attenersi, nel confrontare plurime fattispecie allo scopo di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato, rammentando che tale raffronto è ammissibile soltanto se le fattispecie siano identiche, o quanto meno, pienamente omogenee (Corte cost. n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984); Nel caso di specie è proprio la diversità della tipologia e dello scopo della navigazione, diportistica e ad uso privato, da un lato, e ad uso professionale e commerciale, dall'altro, ad escludere l'irragionevolezza di un trattamento differenziato e ad evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dalla parte appellante. Parimenti risulta inconferente la richiesta di sottoporre al vaglio della Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale in relazione all'13 della Direttiva 2009/103/CE, atteso che il medesimo riguarda espressamente la previsione legislativa o contrattuale di clausole di esclusione dall'assicurazione nell'ipotesi di utilizzo o di guida di autoveicoli da parte di persone: non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione. Normativa non attinente alla fattispecie in decisione.
Quanto all'appello formulato nei confronti di e , nella sua qualità di Controparte_3 CP_2 ex socia di quest'ultima, è stata la stessa appellante a riferire nel proprio atto di impugnazione che, nelle more del giudizio di primo grado, la società è stata cancellata Controparte_3 dal registro delle imprese. Per giurisprudenza consolidata tale circostanza dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio e contestualmente determina la successione delle obbligazioni gravanti su quest'ultima in capo ai soci. Essi risponderanno dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Dunque, se processualmente i soci subentrano nella posizione della società estinta, diventando pagina 7 di 8 legittimati passivi nel processo in corso o, come nel caso di specie, in quello successivo, a prescindere dall'effettiva percezione di somme dalla liquidazione;
quest'ultima circostanza rappresenta invece il fatto costitutivo della responsabilità invocata nei confronti del socio e pertanto spetterà al creditore sociale non soddisfatto provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione. L'art. 2495 c.c. dispone in merito che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In tal modo viene a delinearsi un meccanismo di tipo successorio che determina il trasferimento dei debiti non liquidati della società estinta in capo ai soci, salvo il limite della responsabilità indicato nella norma. Tuttavia, nel caso di specie è mancata la prova dell'effettiva distribuzione dell'attivo sociale e della riscossione di una sua quota da parte dell'ex socio di talchè, se per le ragioni sopra CP_2 esposte è inammissibile l'appello nei confronti della società ormai cancellata, neppure può trovare accoglimento quello formulato nei riguardi dell'ex socia limitatamente responsabile. La statuizione assunta assorbe l'esame del gravame avente ad oggetto gli ulteriori danni richiesti e non riconosciuti dal giudice di primo grado. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere, tra l'appellante, la ed Controparte_3 CP_2
contumaci; vanno invece poste a carico della appellante le spese della appellata
[...] CP_1 seppure liquidate nel minimo dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara inammissibile l'appello nei confronti della e lo respinge nei confronti Controparte_3 delle altre parti, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 3258/2022;
– condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_6 che liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8