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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 33 presso lo studio dell'avv.to Veruska Vitale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Tafuro C.F._2 presso il cui studio sito in Saviano al Corso Vittorio Emanuele III n. 26 elettivamente domicilia;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Pomigliano D'Arco in data 21.11.2016 con il sig. CP_1
dalla cui unione erano nati i figli nato a [...]
[...] Per_1 il 17.08.2017 e nato a [...] il [...], chiedeva Per_2 pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, regolamentazione dei doveri genitoriali.
2 Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, regolamentazione dei doveri genitoriali. Vinte le spese.
Ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., acquisite relazioni dei SS, all'udienza del 26.05.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c.
, deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del
3 rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Va altresì accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Dalla documentazione medica prodotta dal resistente e, segnatamente dalla certificazione del centro Bergher di Brusciano, è emerso che il è affetto CP_1 da “disturbo psicotico breve con presenza di allucinazioni sia visive che uditive, sindrome ansiosa depressiva con marcato disagio per il funzionamento psicosociale che comporta difficoltà di gestione anche da parte della famiglia di origine che lo ha accolto dopo la separazione. Il resistente iniziava percorsi nel 2018 senza che questi fossero risolutivi. Orbene, la patologia da cui è affetto il resistente rende, ad avviso del tribunale, massimamente attendibile le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla intollerabilità della vita familiare determinata dai comportamenti
4 aggressivi e ossessivi del resistente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che La grave malattia psichiatrica di uno dei coniugi che si manifesta con atti di collera e violenze fisiche e morali, ha inevitabili conseguenze nella vita degli altri componenti del nucleo familiare. Tali comportamenti, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé la pronuncia di separazione personale per intollerabilità della convivenza, e la dichiarazione di addebito (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 20 aprile 2023, n. 10711)
Per contro il resistente non ha comprovato i dedotti comportamenti adulterini della ricorrente, avendo articolato sul punto una prova del tutto generica.
La separazione va, per tal via, addebitata al resistente.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, ritiene il tribunale che le gravi patologie da cui è affetto il resistente determino una inidoneità al ruolo genitoriale in termini di capacità empatiche, affettive, normative e protettive. Non va trascurato che il resistente non vede i figli da anni e non risulta avere tentato alcuna forma di avvicinamento. Per contro i minori vivono con la madre in un conteso adeguato e sereno nonostante le difficoltà economiche (cfr. relazione dei SS di Pomigliano
D'Arco del 24.03.2022 e del 19.09.2023.
Si ritiene pertanto di affidare i minori e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 secondo il modello dell'affido super-esclusivo. La madre potrà pertanto adottare ogni determinazione di maggiore interesse e di ordinaria amministrazione per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
Si ritiene altresì di sospendere il diritto di visita del padre non risultando allo stato questi adeguatamente compensato.
5 Quanto alle questioni economiche, considerato che la madre svolge attività di collaboratrice domestica, percepisce integralmente assegno unico per la prole, mentre il resistente, anche a causa delle sue patologie, non riesce a trovare lavoro, si stima congruo, tenuto conto anche dell'apporto degli ascendenti paterni, porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese alla signora la somma di euro 150,00, importo Parte_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 20%.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto delle patologie del resistente, vanno integralmente compensate nonostante la pronuncia di addebito.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe, coniugate in data 21.11.2016 in Pomigliano D'arco;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) dichiara che la separazione è addebitata al resistente;
d) affida i minori in via esclusiva alla madre secondo il modello dell'affido super esclusivo;
6 e) colloca i minori presso la madre;
f) sospende il diritto di visita del padre;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
150,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio
2021 nella misura del 20%;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 33 presso lo studio dell'avv.to Veruska Vitale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Tafuro C.F._2 presso il cui studio sito in Saviano al Corso Vittorio Emanuele III n. 26 elettivamente domicilia;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Pomigliano D'Arco in data 21.11.2016 con il sig. CP_1
dalla cui unione erano nati i figli nato a [...]
[...] Per_1 il 17.08.2017 e nato a [...] il [...], chiedeva Per_2 pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, regolamentazione dei doveri genitoriali.
2 Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, regolamentazione dei doveri genitoriali. Vinte le spese.
Ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., acquisite relazioni dei SS, all'udienza del 26.05.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c.
, deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del
3 rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Va altresì accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Dalla documentazione medica prodotta dal resistente e, segnatamente dalla certificazione del centro Bergher di Brusciano, è emerso che il è affetto CP_1 da “disturbo psicotico breve con presenza di allucinazioni sia visive che uditive, sindrome ansiosa depressiva con marcato disagio per il funzionamento psicosociale che comporta difficoltà di gestione anche da parte della famiglia di origine che lo ha accolto dopo la separazione. Il resistente iniziava percorsi nel 2018 senza che questi fossero risolutivi. Orbene, la patologia da cui è affetto il resistente rende, ad avviso del tribunale, massimamente attendibile le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla intollerabilità della vita familiare determinata dai comportamenti
4 aggressivi e ossessivi del resistente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che La grave malattia psichiatrica di uno dei coniugi che si manifesta con atti di collera e violenze fisiche e morali, ha inevitabili conseguenze nella vita degli altri componenti del nucleo familiare. Tali comportamenti, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé la pronuncia di separazione personale per intollerabilità della convivenza, e la dichiarazione di addebito (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 20 aprile 2023, n. 10711)
Per contro il resistente non ha comprovato i dedotti comportamenti adulterini della ricorrente, avendo articolato sul punto una prova del tutto generica.
La separazione va, per tal via, addebitata al resistente.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, ritiene il tribunale che le gravi patologie da cui è affetto il resistente determino una inidoneità al ruolo genitoriale in termini di capacità empatiche, affettive, normative e protettive. Non va trascurato che il resistente non vede i figli da anni e non risulta avere tentato alcuna forma di avvicinamento. Per contro i minori vivono con la madre in un conteso adeguato e sereno nonostante le difficoltà economiche (cfr. relazione dei SS di Pomigliano
D'Arco del 24.03.2022 e del 19.09.2023.
Si ritiene pertanto di affidare i minori e in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 secondo il modello dell'affido super-esclusivo. La madre potrà pertanto adottare ogni determinazione di maggiore interesse e di ordinaria amministrazione per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
Si ritiene altresì di sospendere il diritto di visita del padre non risultando allo stato questi adeguatamente compensato.
5 Quanto alle questioni economiche, considerato che la madre svolge attività di collaboratrice domestica, percepisce integralmente assegno unico per la prole, mentre il resistente, anche a causa delle sue patologie, non riesce a trovare lavoro, si stima congruo, tenuto conto anche dell'apporto degli ascendenti paterni, porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese alla signora la somma di euro 150,00, importo Parte_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 20%.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto delle patologie del resistente, vanno integralmente compensate nonostante la pronuncia di addebito.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe, coniugate in data 21.11.2016 in Pomigliano D'arco;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) dichiara che la separazione è addebitata al resistente;
d) affida i minori in via esclusiva alla madre secondo il modello dell'affido super esclusivo;
6 e) colloca i minori presso la madre;
f) sospende il diritto di visita del padre;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
150,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio
2021 nella misura del 20%;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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