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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6934/2023 promossa da:
(e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. NALIN ALESSANDRA
APPELLANTE
contro
(CF. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello notificato il 06.12.23, (già Controparte_2 [...]
ha legittimamente applicato l'IVA sulla tariffa rifiuti ri- Controparte_3 scossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contestazione e, per l'effetto, con- dannare gli appellati a restituire alla medesima le somme Controparte_2 da quest'ultima versate in favore dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammontano (cfr. Doc. 20):
- quanto al Sig. C.F.: ; residente in Vi- Controparte_1 CodiceFiscale_6 gonza -PD-, Viale degli Alpini n. 2), ad € 171,60;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in Parte_2 CodiceFiscale_7
Vigonza -PD-, Via Rovigo n. 6), ad € 268,35;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in Vi- Parte_3 CodiceFiscale_8 gonza -PD-, Via Mantegna n. 23), ad € 196,89;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in [...], Parte_4 CodiceFiscale_9
Vicolo Diaz n. 12), ad € 150,93;
- quanto alla Sig.ra (C.F.: ; residente in [...]Parte_5 CodiceFiscale_10
PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese gene- rali ed accessori, come per legge”.
Per gli appellati:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in CP_2 fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado veniva promosso dagli odierni appellati i quali, con citazio- ne notificata il 22.11.22 (Doc. 2 fascicolo di primo grado appellata), convenivano in giudizio ora Parte_1 [...] CP (di seguito: “ ”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclu- Controparte_2 sioni: “Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 955,33 (Nove- centocinquantacinque/33) così ripartita: • Euro 169,52 da parte del sig. CP_1
; • Euro 260,76 da parte del sig. ; • Euro 191,16 da parte
[...] Parte_2 del sig. ; • Euro 146,25 da parte del sig. ; • Euro 187,64 Parte_3 Parte_4 da parte della sig.ra accertato inoltre che tali somme non sono dovute Parte_5 per i motivi di cui alle premesse, condannare la società –in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore– a restituire agli attori le dette somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società –in persona del legale rappresentante pro tem- CP_2 pore–, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice asseriva che, poiché nel Comune di Vigonza (PD) –ove sono ubicati gli immobili in proprietà degli appellati e con rife- rimento ai quali essi hanno pagato la tariffa rifiuti oggetto del contenzioso de quo– dal 2012 al 2022 (periodo di emanazione delle fatture contestate: cfr. Docc.ti nn. 1-
5 appellati) non sarebbe stato adottato un sistema di misurazione puntuale dei rifiu- ti conferiti dai privati (quod non), la relativa tariffa avrebbe natura tributaria e, dun- que, non sarebbe assoggettabile ad IVA.
CP In data 09.02.23, –concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del menzionato Comune e, in quanto tale, titolata alla riscossione della relativa ta- riffa ex art. 10 DPR n. 158/99 e succ. modd. ed ii.– si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta, ove contestava l'avversa ricostruzione fattuale, nonché le deduzioni ed argomentazioni formulate dagli attori in diritto. CP_4 cificava di aver legittimamente applicato l'IVA alla tariffa de qua, atteso che:
a) le norme via via succedutesi in materia (vds. art. 238 D. Lgs 03.04.2006 n. 152; art. 14, co. 33, D.L. 31.05.10 n. 78, conv. in L. 30.07.10 n. 122; art. 14, co. 29, DL
06.12.11 n. 201, conv. in L. 214/11; art. 1, co. 668, L. 27.12.13 n. 147) qualificano
- 3 - espressamente la medesima tariffa come corrispettivo per l'attività di raccolta, re- cupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, negandone la natura tributaria;
b) sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (vds. Circolari n. 111/E del 21.05.99
e n. 3/DF del 11.11.10), sia l'Agenzia delle Entrate (vds. Risoluzioni n. 25/E del
05.02.03 e n. 250/E del 17.06.08) hanno sempre affermato che sulle somme dovute a fronte dell'espletamento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani dev'essere conteggiata l'IVA;
c) la necessaria applicazione dell'IVA alla tariffa rifiuti è stata recepita anche dai Re- golamenti d' Ambientale in vigore nel Comune di Vigonza nel periodo cui si Pt_6 riferiscono le fatture contestate (cfr. Docc.ti 3-8). Invero, il Regolamento d'Igiene
Ambientale applicato nel 2012 nel Comune di Vigonza (cfr. Doc. 3), all'art. 5, ultimo comma, statuisce che “La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge”. Detta previsione è rimasta immutata nei successi- vi Regolamenti d'Igiene Ambientale, ivi entrati in vigore rispettivamente il 01.0.13
(cfr. Doc. 4: art. 5, comma V); il 01.0.14 (cfr. Doc. 5: art. 5); il 01.01.19 (cfr. Doc. 6: art. 5, comma IV); il 01.01.21 (cfr. Doc. 7: art. 5, comma IV) ed il 01.01.22 (cfr. Doc.
8: art. 5, comma IV);
d) i citati atti regolamentari prescrivono modalità di raccolta dei rifiuti tali da garan- tirne la misurazione puntuale (cfr., in particolare, artt. 12 del Doc. 3; artt. 12-13 dei
Docc.ti 4-8; infra: B1). Tale sistema di conferimento, effettivamente adottato da CP
, è strutturato in modo da consentire alla concessionaria di calcolare il volume dei rifiuti conferiti dagli utenti rapportandolo alle dimensioni del contenitore carrel- lato con microchip esposto ai fini della raccolta (120 lt: cfr. Doc. 9; infra: B1);
e) la metodologia di asporto dei rifiuti applicata in Vigonza è perfettamente in linea con le previsioni del DM 20.04.17 (cfr. Doc. 11), secondo cui la quantificazione dei rifiuti conferiti avviene, inter alia, tramite rilevazione del dato volumetrico, deter- minato dalla capienza del contenitore esposto;
f) la necessaria assoggettabilità della tariffa rifiuti all'IVA è stata univocamente con- fermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20
n. 8631; Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20 n. 8632; Cass. Civ., SS. UU., 29.04.21 n. 11290; inoltre, vds. Cass. Civ., Sez. III, 25.09.19 n. 23949; Cass. Civ., Sez. VI-3, 07.06.19 n.
15529; Cass. Civ., Sez. VI-3, 29.05.19 n. 14753; Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n.
12745; Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n. 12744; Cass. Civ., Sez. VI-3, 19.02.19 n.
4876). A detto autorevole orientamento giurisprudenziale si è uniformato pure l'On.le intestato Tribunale con la recente pronuncia n. 1973/23, depositata il
12.10.23 – Giudice Dott.ssa F. Sacchetto: cfr. Doc. 21–, cui è seguita, nei mesi scorsi,
- 4 - la sentenza n. 1151/24, pubblicata il 21.06.24 –Giudice Dott.ssa Zambotto: Doc. 23–
.
CP Inoltre, in via subordinata, eccepiva l'erroneità del quantum ex adverso richie- sto: invero, controparte computava indebitamente, tra le somme oggetto del richie- sto rimborso, non solo l'IVA afferente alla tariffa rifiuti (domanda infondata –infra:
A, B, C), ma anche quella applicata alle “spese di elaborazione”, voce –quest'ultima– che nulla ha a che vedere con la tariffa de qua e per la cui restituzione, pertanto, CP non sussistevano i presupposti. Dunque, in comparsa di costituzione e risposta, così concludeva: “In principalità: respingersi tutte le domande attoree, compresa la domanda di condanna ex art. 96³ c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto. In via subordinata: nella denegata ipo- tesi di accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui al presente atto
(supra: B) limitare la condanna di alla restituzione del minor importo di € CP_2
945,93 (come ripartito sub paragrafo B), ovvero della minore somma risultante di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'udienza di trattazione aveva luogo il 10.02.23. La causa veniva istruita documen- talmente e passava in decisione all'esito dell'udienza del 29.03.23, sulla base delle conclusioni precisate a verbale dalle parti, nei medesimi termini contenuti nei ri- spettivi atti introduttivi.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 550/23 (cfr. Doc. 19), con la qua- CP le la convenuta veniva condannata a rimborsare agli attori le somme da questi ultimi pagate a titolo di IVA applicata sulla tariffa rifiuti;
il relativo quantum –in ac- coglimento della domanda formulata in via subordinata dalla convenuta– veniva calcolato nel minore importo di € 945,93. La statuizione di condanna si fondava sul presupposto per cui non vi sarebbe “prova della effettiva misurazione da parte di CP
della quantità complessiva di rifiuto conferita dall'utente attraverso la rileva- zione del peso o del volume dei rifiuti” (cfr. pag. 4 sentenza avversata). L'avversa domanda ex art. 96³ cpc non veniva accolta.
L'appellante, in mera esecuzione della gravata pronuncia ed al solo fine di evitare l'avvio di una procedura esecutiva, ottemperava ad essa, corrispondendo a
contro
- parte l'importo liquidato, comprensivo del capitale e degli interessi legali maturati fino al saldo (Doc. 20). Le spese di lite venivano versate direttamente al difensore
(cfr. Doc. 20).
Ritenendo la menzionata statuizione gravemente viziata, con citazione notificata il CP 06.12.23 vi proponeva appello, impugnandone il capo con cui il Giudice di Pace CP aveva accolto le domande attoree. Detta decisione veniva reputata da illegitti- ma, poiché basata sui seguenti assunti errati, incongruenti, infondati ed illogici:
- 5 - a) la tariffa de qua avrebbe natura di corrispettivo solo ove parametrata alla quanti- tà di rifiuti conferiti (infra: A);
b) nel Comune di Vigonza non sarebbe stata adottata una misurazione puntuale dei rifiuti (infra: B);
c) la mancata indicazione, nelle fatture contestate, della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti costituirebbe indice della natura di tributo della relativa tariffa (infra: C).
CP Altresì, impugnava il capo della sentenza contenente la propria condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte.
Nel proprio gravame, l'appellante così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 550/23 (RG n. 4721/22; cron. n. 3868/23), non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Padova il 07.05.23 e depositata il 09.05.23, a definizione del giudizio RG n.
4721/22, NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, ha legittimamente applicato Parte_1
l'IVA sulla tariffa rifiuti riscossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contesta- zione e, per l'effetto, condannare gli appellati a restituire alla medesima
[...] le somme da quest'ultima versate in favo- Parte_1 re dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammon- tano (cfr. Doc. 20): - quanto al Sig. (C.F.: Controparte_1 C.F._6
; residente in [...]), ad € 171,60; - quanto al Sig.
[...]
(C.F.: ; residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_7
Via Rovigo n. 6), ad € 268,35; - quanto al Sig. (C.F.: Parte_3 [...]
; residente in [...]), ad € 196,89; - quanto C.F._8 al Sig. C.F.: ; residente in [...], Vicolo Diaz Parte_4 CodiceFiscale_9
n. 12), ad € 150,93; - quanto alla Sig.ra (C.F.: ; Parte_5 CodiceFiscale_10 residente in Vigonza - PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione. 24 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed accessori, come per legge”.
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, ove rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: Respingersi integralmente l'appello proposto da CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di spese e competen- ze relative al presente grado di giudizio”.
L'udienza di trattazione si celebrava il 04.04.24. All'esito, il Tribunale fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 05.12.24, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
- 6 - CP L'appello proposto da va rigettato in quanto del tutto infondato. Correttamen- te, infatti, il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n. 550/2023 ha riconosciuto CP che le somme riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati.
Invero il Tribunale di Padova si è espresso in altre tredici occasioni sul tema della na- CP tura tributaria della tariffa riscossa da con le sentenze n. 748/2024 (doc. 48), n.
934/2024 (doc. 49), n. 935/2024 (doc. 50), n. 936/2024 (doc. 51), n. 973/2024 (doc.
52), n. 1070/2024 (doc. 53), n. 1153/2024 (doc. 54), n. 1221/2024 (doc. 55), n.
1321/2024 (doc. 56), n. 1360/2024 (doc. 57), n. 1450/2024 (doc. 58), n. 1526/2024
(doc. 59) e n. 1574/2024 (doc. 60).
Invero ferma la natura di tributi della TARES e della TARI – come tali non assogget- tabili ad IVA – il legislatore ha accordato ai comuni la possibilità di applicare una ta- riffa di natura corrispettiva – assoggettabile quindi ad IVA – calcolata sulla base di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Nel caso di specie deve tuttavia escludersi che nel comune di Vigonza sia stata ap- plicata una tariffa “corrispettivo”. Al di là della formale adozione di delibere e rego- lamenti volti a disciplinare siffatta tariffa, l'esame della documentazione prodotta in giudizio dimostra che la tariffa ha continuato ad essere determinata secondo i medesimi criteri utilizzati in passato, che prescindono dalla puntuale misurazione del quantitativo di rifiuti prodotti e si basano invece sull'applicazione di quota fissa e quota variabile basate su indici presuntivi. Non risulta pertanto dimostrato che in concreto sia stata realmente effettuata la puntuale misurazione del singolo quanti- tativo di rifiuti conferiti: ciò che avrebbe qualificato il costo come corrispettivo sog- getto ad iva” (cfr.Sentenza Tribunale di Padova n. 748/2024, pag. 5). Ed, inoltre:
“Considerato che l'appellata non ha contestato che le fatture in atti fossero prive della indicazione puntuale della quantità e qualità dei rifiuti conferiti – essendosi li- mitata ad affermare, in modo generico, di avere «introdotto … un sistema di svuo- tamenti del rifiuto secco con bidoni da 120 litri di capacità, dotati di microchip», senza tuttavia indicare quali e quanti svuotamenti sarebbero stati effettuati dagli attori odierni appellanti e senza fornire prova della propria affermazione – la sen- tenza di primo grado deve senz'altro essere confermata, in quanto non risulta che in CP concreto abbia realizzato nel Comune di Vigonza sistemi di misurazione pun- tuale della qualità e quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per gli anni og- getto di causa, applicando quindi una tariffa corrispettivo” (Sentenza n. 1574/2024, pag. 5).
innegabile che la tariffa concretamente applicata nei confronti degli odierni appella- ti abbia mantenuto le stesse identiche caratteristiche dell'originaria tia1, essendo determinata esclusivamente in forza di due parametri oggettivi, quali la dimensione
- 7 - dell'immobile ed il numero degli occupanti. Su questo punto, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale fin dalla nota pronuncia del 2009 (doc. 6 di parte appellata) ha chiarito che la natura di un prelievo obbligatorio si desume non tanto dal nomen iu- ris utilizzato, quanto piuttosto dalle concrete caratteristiche del prelievo stesso (“Al Pa fine di determinare la natura tributaria o extratributaria della , oggetto di contra- stanti opinioni anche nella dottrina, è perciò necessario procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo”: così recita in maniera assolutamente chiara la Corte). E, a proposito della tariffa rifiuti, la stessa Corte Costituzionale ha individuato quelle che sono le concrete caratteristiche che determinano la natura non privatistica della Tariffa Ambientale, e quindi la non assoggettabilità ad Iva, e precisamente: • il fondamento in elementi autoritativi, cioè “l'assenza di volontarie- tà nel rapporto tra gestore ed utente”; • la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico;
• l'assenza di rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA. Qualora siano presenti contemporaneamente tutti e tre questi fattori, la tariffa – in qualsiasi modo denominata –, secondo il principio autorevolmente sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dalla Suprema Corte di
Cassazione, deve essere considerata un tributo e non un corrispettivo. Nel caso og- getto della presente controversia, appare di tutta evidenza che, nonostante quanto previsto dai Regolamenti, la tariffa concretamente applicata agli utenti da Parte_8
tutte e tre caratteristiche individuate dalla Corte come elementi essenziali del
[...] tributo, e – in particolare – è evidente che manca il rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni, dal momento che non c'è alcun nesso tra la quantità di rifiuti con- feriti dagli odierni appellati e la determinazione della tariffa stessa applicata nei loro confronti. A questo proposito, la stessa Corte Costituzionale aveva chiarito che “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ul- tima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - por- ta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assog- gettamento ad IVA”. I principi espressi dalla Corte Costituzionale, pur se concreta- mente riferiti alla tia1 (ora non più vigente), sono del tutto conferenti alla situazione oggetto della presente controversia, dal momento che le tariffe addebitate agli at- tuali appellati per le annualità dedotte in giudizio sono tuttora calcolate in forza di quanto previsto dal d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (vedi l'art. 5 co. 3 del Regolamento CP Unificato di gestione dei Rifiuti urbani per il 2021, prodotto da sub doc. 7), che
è il medesimo sistema di calcolo che viene utilizzato fin dai tempi della vigenza della tia1 e che è stato oggetto delle osservazioni della Corte Costituzionale nella senten- za n. 238/2009. In altri termini: anche se dal 2008 ad oggi si sono succedute ben 4 CP tipologie di tariffe differenti (tia1, tia2, tares e tari), ha continuato in concreto
- 8 - ad applicare agli utenti la stessa ed identica tariffa, calcolata in base alla dimensione dell'immobile interessato e al numero dei suoi occupanti. Questa circostanza è stata CP riconosciuta con disarmante sincerità dal direttore generale di , ing. Per_1
, il quale nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2021 del Consiglio
[...]
Comunale di Vigonza a proposito della tariffa rifiuti ha dichiarato testualmente che
“malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimoniale per- ché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della casa, è una sorta di patrimoniale. Mentre adesso si dovrà lentamente trasfor- mare in una tariffa che secondo il principio comunitario dovrebbe essere 'chi più in- quina, più paga' “(dichiarazione in atti).
CP A nulla rilevano le osservazioni della difesa di su una presunta misurazione de- CP gli svuotamenti che la medesima avrebbe effettuato. In primo luogo, tali osser- vazioni non rilevano in quanto sono rimaste sfornite di qualsiasi riscontro probato- rio, dal momento che l'appellante di fronte alla specifica e precisa contestazione su questo punto tempestivamente presentata nel giudizio di primo grado non ha pro- dotto alcuna prova di tali misurazioni. L'appellante, infatti, ha dichiarato che la mi- surazione prevista dai regolamenti sarebbe stata realizzata mediante bidoni dotati di microchip, ma dei risultati di queste misurazioni non vi è traccia alcuna in nessu- no dei documenti prodotti in giudizio. Peraltro, non vi è traccia nemmeno di ipoteti- CP ci numeri di svuotamenti che sarebbero già stabiliti da e ricompresi nell'importo di una “tariffa base” (ipotesi, quest'ultima, che era stata ritenuta coe- rente con un sistema a tariffa corrispettiva dalla sentenza n. 1973/2023 del Tribuna- le di Padova). Invero, è significativo che in nessun documento o atto del presente CP giudizio abbia allegato il numero degli svuotamenti effettati dagli odierni appel- CP lati. In altre parole: afferma di effettuare una misurazione mediante bidoni con microchip, ma il risultato di questa misurazione è completamente sconosciuto e – soprattutto – non ha alcun collegamento con l'importo corrisposto dagli appellanti.
La presunta misurazione degli svuotamenti richiamata da parte appellante costitui- sce quindi nella migliore delle ipotesi solo un mero dato statistico e non un elemen- to su cui si determina l'importo della tariffa “puntuale”, la quale – nelle chiare in- tenzioni del legislatore – deve essere ispirata al principio del “chi più inquina, più paga”. Le fatture prodotte in giudizio, invece, dimostrano non solo che la misurazio- ne non è stata effettuata ma soprattutto che la tariffa applicata agli odierni appellati
è determinata sulla base di due elementi oggettivi che sono indicati all'inizio della fattura stessa, dove vengono esplicitati i contenuti dettagliati dell'importo da corri- spondere.
In verità,nel caso oggetto del presente giudizio, le fatture prodotte dagli appellati non dimostrano l'assenza di misurazione solo perché sono del tutto prive di qualsia-
- 9 - si indicazione della quantità di rifiuti asportati, quanto piuttosto perché esse esplici- tano che la tariffa è determinata in forza di elementi che nulla hanno a che vedere con la misurazione stessa. È per questo motivo che le fatture prodotte in giudizio dimostrano in modo inoppugnabile che la tariffa ha natura tributaria, indipenden- temente dalla circostanza che esse non contengano alcun riferimento alla quantità di conferimenti effettuati. Sicchè la circostanza secondo cui nel Comune di Vigonza sarebbe adottato un sistema del tutto identico a quello analizzato nella sentenza n.
1973/2023 rimane affermazione del tutto sfornita di prova, dal momento che nel CP presente giudizio la difesa di non ha mai dedotto né allegato alcunché in merito ad un'ipotetica tariffa con un sovraprezzo per ogni svuotamento eccedente . Al con- CP trario, dai documenti stessi prodotti dalla difesa di si ricava esplicitamente che l'eventuale misurazione è solamente una mera ipotesi e non un dato certo
CP Nella presente causa, infatti, è dimostrato da tutti i documenti prodotti che non ha effettuato alcun tipo di misurazione e che la tariffa è stata calcolata interamente in forza dei parametri oggettivi previsti dal d.P.R. 158/1999, cioè la dimensione dell'immobile ed il numero degli occupanti. Risulta quindi assente l'elemento essen- ziale che, per espressa previsione legislativa e per unanime e costante giurispruden- za, distingue una tariffa di natura tributaria da una di natura corrispettiva: la misu- razione puntuale. Alla luce di questi dati di fatto, appare evidente che non può esse- re sufficiente modificare il nome della tariffa rifiuti, dichiarando nel regolamento di igiene ambientale che viene adottata una tariffa “avente natura corrispettiva”, per- ché essa abbia automaticamente e magicamente tale natura. Occorre piuttosto, come ha insegnato autorevolmente la Corte Costituzionale, che la tariffa concreta- mente posta in essere e addebitata agli utenti abbia le caratteristiche essenziali ri- CP chieste dalla norma, realizzando il sistema voluto dal legislatore. ha ritenuto di non adeguarsi ai regolamenti e ha continuato a richiedere agli utenti una tariffa in- giustamente gravata di iva e correttamente il Giudice di primo grado l'ha condanna- CP ta alla restituzione. Per questo motivo, l'appello formulato da è privo di fonda- mento e la sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di Padova potrà pertanto esse- re integralmente confermata.
CP Nel presente giudizio, infatti, non ha affatto provato (com'era suo onere, a fronte delle tempestive contestazioni formulate nel giudizio di primo grado) che nel sia stata effettuata nei confronti degli odierni appellati una mi- Controparte_5 surazione dei rifiuti mediante bidoni dotati di microchip, e tantomeno che ci sia una tariffa determinata in base ad un numero prestabilito di svuotamenti. Contraria- mente a quanto sostenuto da controparte, infatti, la documentazione prodotta da CP
non prova in alcun modo tale circostanza. I docc. n.
3-8 di parte appellante, in- fatti, sono costituiti dai Regolamenti di Igiene ambientale in vigore nel Comune di
Vigonza dal 2012 al 2022: ebbene, in essi non sono mai nemmeno nominati i bidoni
- 10 - con microchip e non vi è traccia alcuna di concreti sistemi di misurazione. Essi si li- mitano genericamente a prescrivere che deve essere realizzata la tariffa di tipo cor- rispettivo, senza specificare altro e, in realtà, tali regolamenti ammettono esplicita- mente che la misurazione prevista è solamente un'eventualità e non un dato certo ed acquisito: si veda a questo proposito l'art. 21 del regolamento approvato dal
Consiglio di Bacino “Brenta Rifiuti” per il 2022 allegato sub doc. 8 di parte appellan- te, che recita “alla quota variabile base si applica una riduzione sulla base del rap- porto tra quantità annua di rifiuto urbano avviato a riciclo e quantità di rifiuto effet- tivamente o presuntivamente conferito (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione): le modalità di calcolo della riduzione sono definite nella de- CP libera tariffaria”. Inoltre, in nessuno degli atti del giudizio di primo grado ha mai argomentato o dedotto alcunché su tariffe determinate in modo “forfettario” in ba- se al conteggio degli svuotamenti. Nemmeno nei documenti allegati si trovano dei CP riferimenti a tale tipologia di tariffa. Era onere di provare che la tariffa applicata era di tipo corrispettivo in forza di una qualche misurazione, ma ciò non è affatto avvenuto.
pertanto, il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha riconosciuto che le somme CP riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati: la sentenza impugnata n. 550/2023 potrà es- CP sere integralmente confermata e rigettato l'appello formulato da .
Nella presente fattispecie nessuna misurazione è stata effettuata nei confronti degli appellati , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, come risulta dai seguenti elementi: - nelle fatture prodotte in giudizio Parte_5
(docc. 1-5) è indicato che l'importo da corrispondere è calcolato esclusivamente in forza dei coefficienti elaborati ai sensi del d.P.R. 158/1999 che prende in esame so- lamente i due parametri oggettivi costituiti dalla dimensione dell'immobile e dal CP numero degli occupanti;
- la dichiarazione di stessa contenuta nelle fatture del
2022, dove è scritto testualmente a proposito della tariffa applicata che “Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare” (vedi doc. 1, fattura 2022/901529; doc. 2, fattu- ra 2022/905244; doc. 3, fattura n. 2022/903577); - la mancanza di una qualsiasi in- dicazione negli atti di causa (fatture, regolamenti di igiene ambientale, delibere co- munali) del numero di conferimenti effettuati dagli appellati ed, eventualmente, del numero di conferimenti per loro previsto forfettariamente nella “tariffa base” oltre il quale devono corrispondere un sovrapprezzo;
- la dichiarazione dell'allora Diretto- re Generale della società Etra ing. RE LA (prodotta da parte attrice odierna appellata in primo grado con la memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. depositata in data 16.02.2023), il quale nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2021 del
Consiglio Comunale di Vigonza a proposito della tariffa rifiuti, dichiarava testual-
- 11 - mente che “malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimo- niale perché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della cosa, è una sorta di patrimoniale. Mentre adesso si dovrà lenta- mente trasformare in una tariffa che secondo il principio comunitario dovrebbe es- sere 'chi più inquina, più paga' “. Tali incontestabili elementi provano che la decisio- CP ne del Giudice di primo grado è stata corretta nel condannare al rimborso dell'iva illegittimamente applicata ad una tariffa di natura tributaria, per cui la sen- tenza n. 550/2023 potrà essere confermata integralmente.
La natura delle questioni e dei soggetti coinvolti impone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In maniera corretta, pertanto, il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha ricono- CP sciuto che le somme riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovu- te e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati: la sentenza impugnata n. 550/2023 potrà essere integralmente confermata e rigettato l'appello formulato CP da .
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello confermando la gravata sentenza.
Compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato.
Padova, 30-12-2024 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6934/2023 promossa da:
(e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. NALIN ALESSANDRA
APPELLANTE
contro
(CF. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello notificato il 06.12.23, (già Controparte_2 [...]
ha legittimamente applicato l'IVA sulla tariffa rifiuti ri- Controparte_3 scossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contestazione e, per l'effetto, con- dannare gli appellati a restituire alla medesima le somme Controparte_2 da quest'ultima versate in favore dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammontano (cfr. Doc. 20):
- quanto al Sig. C.F.: ; residente in Vi- Controparte_1 CodiceFiscale_6 gonza -PD-, Viale degli Alpini n. 2), ad € 171,60;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in Parte_2 CodiceFiscale_7
Vigonza -PD-, Via Rovigo n. 6), ad € 268,35;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in Vi- Parte_3 CodiceFiscale_8 gonza -PD-, Via Mantegna n. 23), ad € 196,89;
- quanto al Sig. (C.F.: ; residente in [...], Parte_4 CodiceFiscale_9
Vicolo Diaz n. 12), ad € 150,93;
- quanto alla Sig.ra (C.F.: ; residente in [...]Parte_5 CodiceFiscale_10
PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese gene- rali ed accessori, come per legge”.
Per gli appellati:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in CP_2 fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado veniva promosso dagli odierni appellati i quali, con citazio- ne notificata il 22.11.22 (Doc. 2 fascicolo di primo grado appellata), convenivano in giudizio ora Parte_1 [...] CP (di seguito: “ ”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclu- Controparte_2 sioni: “Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 955,33 (Nove- centocinquantacinque/33) così ripartita: • Euro 169,52 da parte del sig. CP_1
; • Euro 260,76 da parte del sig. ; • Euro 191,16 da parte
[...] Parte_2 del sig. ; • Euro 146,25 da parte del sig. ; • Euro 187,64 Parte_3 Parte_4 da parte della sig.ra accertato inoltre che tali somme non sono dovute Parte_5 per i motivi di cui alle premesse, condannare la società –in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore– a restituire agli attori le dette somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.
Condannare la società –in persona del legale rappresentante pro tem- CP_2 pore–, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice asseriva che, poiché nel Comune di Vigonza (PD) –ove sono ubicati gli immobili in proprietà degli appellati e con rife- rimento ai quali essi hanno pagato la tariffa rifiuti oggetto del contenzioso de quo– dal 2012 al 2022 (periodo di emanazione delle fatture contestate: cfr. Docc.ti nn. 1-
5 appellati) non sarebbe stato adottato un sistema di misurazione puntuale dei rifiu- ti conferiti dai privati (quod non), la relativa tariffa avrebbe natura tributaria e, dun- que, non sarebbe assoggettabile ad IVA.
CP In data 09.02.23, –concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del menzionato Comune e, in quanto tale, titolata alla riscossione della relativa ta- riffa ex art. 10 DPR n. 158/99 e succ. modd. ed ii.– si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta, ove contestava l'avversa ricostruzione fattuale, nonché le deduzioni ed argomentazioni formulate dagli attori in diritto. CP_4 cificava di aver legittimamente applicato l'IVA alla tariffa de qua, atteso che:
a) le norme via via succedutesi in materia (vds. art. 238 D. Lgs 03.04.2006 n. 152; art. 14, co. 33, D.L. 31.05.10 n. 78, conv. in L. 30.07.10 n. 122; art. 14, co. 29, DL
06.12.11 n. 201, conv. in L. 214/11; art. 1, co. 668, L. 27.12.13 n. 147) qualificano
- 3 - espressamente la medesima tariffa come corrispettivo per l'attività di raccolta, re- cupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, negandone la natura tributaria;
b) sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (vds. Circolari n. 111/E del 21.05.99
e n. 3/DF del 11.11.10), sia l'Agenzia delle Entrate (vds. Risoluzioni n. 25/E del
05.02.03 e n. 250/E del 17.06.08) hanno sempre affermato che sulle somme dovute a fronte dell'espletamento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani dev'essere conteggiata l'IVA;
c) la necessaria applicazione dell'IVA alla tariffa rifiuti è stata recepita anche dai Re- golamenti d' Ambientale in vigore nel Comune di Vigonza nel periodo cui si Pt_6 riferiscono le fatture contestate (cfr. Docc.ti 3-8). Invero, il Regolamento d'Igiene
Ambientale applicato nel 2012 nel Comune di Vigonza (cfr. Doc. 3), all'art. 5, ultimo comma, statuisce che “La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge”. Detta previsione è rimasta immutata nei successi- vi Regolamenti d'Igiene Ambientale, ivi entrati in vigore rispettivamente il 01.0.13
(cfr. Doc. 4: art. 5, comma V); il 01.0.14 (cfr. Doc. 5: art. 5); il 01.01.19 (cfr. Doc. 6: art. 5, comma IV); il 01.01.21 (cfr. Doc. 7: art. 5, comma IV) ed il 01.01.22 (cfr. Doc.
8: art. 5, comma IV);
d) i citati atti regolamentari prescrivono modalità di raccolta dei rifiuti tali da garan- tirne la misurazione puntuale (cfr., in particolare, artt. 12 del Doc. 3; artt. 12-13 dei
Docc.ti 4-8; infra: B1). Tale sistema di conferimento, effettivamente adottato da CP
, è strutturato in modo da consentire alla concessionaria di calcolare il volume dei rifiuti conferiti dagli utenti rapportandolo alle dimensioni del contenitore carrel- lato con microchip esposto ai fini della raccolta (120 lt: cfr. Doc. 9; infra: B1);
e) la metodologia di asporto dei rifiuti applicata in Vigonza è perfettamente in linea con le previsioni del DM 20.04.17 (cfr. Doc. 11), secondo cui la quantificazione dei rifiuti conferiti avviene, inter alia, tramite rilevazione del dato volumetrico, deter- minato dalla capienza del contenitore esposto;
f) la necessaria assoggettabilità della tariffa rifiuti all'IVA è stata univocamente con- fermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20
n. 8631; Cass. Civ., SS. UU., 07.05.20 n. 8632; Cass. Civ., SS. UU., 29.04.21 n. 11290; inoltre, vds. Cass. Civ., Sez. III, 25.09.19 n. 23949; Cass. Civ., Sez. VI-3, 07.06.19 n.
15529; Cass. Civ., Sez. VI-3, 29.05.19 n. 14753; Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n.
12745; Cass. Civ., Sez. VI-3, 14.05.19 n. 12744; Cass. Civ., Sez. VI-3, 19.02.19 n.
4876). A detto autorevole orientamento giurisprudenziale si è uniformato pure l'On.le intestato Tribunale con la recente pronuncia n. 1973/23, depositata il
12.10.23 – Giudice Dott.ssa F. Sacchetto: cfr. Doc. 21–, cui è seguita, nei mesi scorsi,
- 4 - la sentenza n. 1151/24, pubblicata il 21.06.24 –Giudice Dott.ssa Zambotto: Doc. 23–
.
CP Inoltre, in via subordinata, eccepiva l'erroneità del quantum ex adverso richie- sto: invero, controparte computava indebitamente, tra le somme oggetto del richie- sto rimborso, non solo l'IVA afferente alla tariffa rifiuti (domanda infondata –infra:
A, B, C), ma anche quella applicata alle “spese di elaborazione”, voce –quest'ultima– che nulla ha a che vedere con la tariffa de qua e per la cui restituzione, pertanto, CP non sussistevano i presupposti. Dunque, in comparsa di costituzione e risposta, così concludeva: “In principalità: respingersi tutte le domande attoree, compresa la domanda di condanna ex art. 96³ c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto. In via subordinata: nella denegata ipo- tesi di accoglimento delle domande attoree, per le ragioni di cui al presente atto
(supra: B) limitare la condanna di alla restituzione del minor importo di € CP_2
945,93 (come ripartito sub paragrafo B), ovvero della minore somma risultante di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'udienza di trattazione aveva luogo il 10.02.23. La causa veniva istruita documen- talmente e passava in decisione all'esito dell'udienza del 29.03.23, sulla base delle conclusioni precisate a verbale dalle parti, nei medesimi termini contenuti nei ri- spettivi atti introduttivi.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 550/23 (cfr. Doc. 19), con la qua- CP le la convenuta veniva condannata a rimborsare agli attori le somme da questi ultimi pagate a titolo di IVA applicata sulla tariffa rifiuti;
il relativo quantum –in ac- coglimento della domanda formulata in via subordinata dalla convenuta– veniva calcolato nel minore importo di € 945,93. La statuizione di condanna si fondava sul presupposto per cui non vi sarebbe “prova della effettiva misurazione da parte di CP
della quantità complessiva di rifiuto conferita dall'utente attraverso la rileva- zione del peso o del volume dei rifiuti” (cfr. pag. 4 sentenza avversata). L'avversa domanda ex art. 96³ cpc non veniva accolta.
L'appellante, in mera esecuzione della gravata pronuncia ed al solo fine di evitare l'avvio di una procedura esecutiva, ottemperava ad essa, corrispondendo a
contro
- parte l'importo liquidato, comprensivo del capitale e degli interessi legali maturati fino al saldo (Doc. 20). Le spese di lite venivano versate direttamente al difensore
(cfr. Doc. 20).
Ritenendo la menzionata statuizione gravemente viziata, con citazione notificata il CP 06.12.23 vi proponeva appello, impugnandone il capo con cui il Giudice di Pace CP aveva accolto le domande attoree. Detta decisione veniva reputata da illegitti- ma, poiché basata sui seguenti assunti errati, incongruenti, infondati ed illogici:
- 5 - a) la tariffa de qua avrebbe natura di corrispettivo solo ove parametrata alla quanti- tà di rifiuti conferiti (infra: A);
b) nel Comune di Vigonza non sarebbe stata adottata una misurazione puntuale dei rifiuti (infra: B);
c) la mancata indicazione, nelle fatture contestate, della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti costituirebbe indice della natura di tributo della relativa tariffa (infra: C).
CP Altresì, impugnava il capo della sentenza contenente la propria condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte.
Nel proprio gravame, l'appellante così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 550/23 (RG n. 4721/22; cron. n. 3868/23), non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Padova il 07.05.23 e depositata il 09.05.23, a definizione del giudizio RG n.
4721/22, NEL MERITO: accertare che, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, ha legittimamente applicato Parte_1
l'IVA sulla tariffa rifiuti riscossa nel Comune di Vigonza nelle annualità in contesta- zione e, per l'effetto, condannare gli appellati a restituire alla medesima
[...] le somme da quest'ultima versate in favo- Parte_1 re dei primi in esecuzione dell'illegittima sentenza impugnata, somme che ammon- tano (cfr. Doc. 20): - quanto al Sig. (C.F.: Controparte_1 C.F._6
; residente in [...]), ad € 171,60; - quanto al Sig.
[...]
(C.F.: ; residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_7
Via Rovigo n. 6), ad € 268,35; - quanto al Sig. (C.F.: Parte_3 [...]
; residente in [...]), ad € 196,89; - quanto C.F._8 al Sig. C.F.: ; residente in [...], Vicolo Diaz Parte_4 CodiceFiscale_9
n. 12), ad € 150,93; - quanto alla Sig.ra (C.F.: ; Parte_5 CodiceFiscale_10 residente in Vigonza - PD-, Vicolo Diaz n. 15), ad € 188,28, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento alla restituzione. 24 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed accessori, come per legge”.
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, ove rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: Respingersi integralmente l'appello proposto da CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di spese e competen- ze relative al presente grado di giudizio”.
L'udienza di trattazione si celebrava il 04.04.24. All'esito, il Tribunale fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 05.12.24, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
- 6 - CP L'appello proposto da va rigettato in quanto del tutto infondato. Correttamen- te, infatti, il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n. 550/2023 ha riconosciuto CP che le somme riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati.
Invero il Tribunale di Padova si è espresso in altre tredici occasioni sul tema della na- CP tura tributaria della tariffa riscossa da con le sentenze n. 748/2024 (doc. 48), n.
934/2024 (doc. 49), n. 935/2024 (doc. 50), n. 936/2024 (doc. 51), n. 973/2024 (doc.
52), n. 1070/2024 (doc. 53), n. 1153/2024 (doc. 54), n. 1221/2024 (doc. 55), n.
1321/2024 (doc. 56), n. 1360/2024 (doc. 57), n. 1450/2024 (doc. 58), n. 1526/2024
(doc. 59) e n. 1574/2024 (doc. 60).
Invero ferma la natura di tributi della TARES e della TARI – come tali non assogget- tabili ad IVA – il legislatore ha accordato ai comuni la possibilità di applicare una ta- riffa di natura corrispettiva – assoggettabile quindi ad IVA – calcolata sulla base di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Nel caso di specie deve tuttavia escludersi che nel comune di Vigonza sia stata ap- plicata una tariffa “corrispettivo”. Al di là della formale adozione di delibere e rego- lamenti volti a disciplinare siffatta tariffa, l'esame della documentazione prodotta in giudizio dimostra che la tariffa ha continuato ad essere determinata secondo i medesimi criteri utilizzati in passato, che prescindono dalla puntuale misurazione del quantitativo di rifiuti prodotti e si basano invece sull'applicazione di quota fissa e quota variabile basate su indici presuntivi. Non risulta pertanto dimostrato che in concreto sia stata realmente effettuata la puntuale misurazione del singolo quanti- tativo di rifiuti conferiti: ciò che avrebbe qualificato il costo come corrispettivo sog- getto ad iva” (cfr.Sentenza Tribunale di Padova n. 748/2024, pag. 5). Ed, inoltre:
“Considerato che l'appellata non ha contestato che le fatture in atti fossero prive della indicazione puntuale della quantità e qualità dei rifiuti conferiti – essendosi li- mitata ad affermare, in modo generico, di avere «introdotto … un sistema di svuo- tamenti del rifiuto secco con bidoni da 120 litri di capacità, dotati di microchip», senza tuttavia indicare quali e quanti svuotamenti sarebbero stati effettuati dagli attori odierni appellanti e senza fornire prova della propria affermazione – la sen- tenza di primo grado deve senz'altro essere confermata, in quanto non risulta che in CP concreto abbia realizzato nel Comune di Vigonza sistemi di misurazione pun- tuale della qualità e quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per gli anni og- getto di causa, applicando quindi una tariffa corrispettivo” (Sentenza n. 1574/2024, pag. 5).
innegabile che la tariffa concretamente applicata nei confronti degli odierni appella- ti abbia mantenuto le stesse identiche caratteristiche dell'originaria tia1, essendo determinata esclusivamente in forza di due parametri oggettivi, quali la dimensione
- 7 - dell'immobile ed il numero degli occupanti. Su questo punto, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale fin dalla nota pronuncia del 2009 (doc. 6 di parte appellata) ha chiarito che la natura di un prelievo obbligatorio si desume non tanto dal nomen iu- ris utilizzato, quanto piuttosto dalle concrete caratteristiche del prelievo stesso (“Al Pa fine di determinare la natura tributaria o extratributaria della , oggetto di contra- stanti opinioni anche nella dottrina, è perciò necessario procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo”: così recita in maniera assolutamente chiara la Corte). E, a proposito della tariffa rifiuti, la stessa Corte Costituzionale ha individuato quelle che sono le concrete caratteristiche che determinano la natura non privatistica della Tariffa Ambientale, e quindi la non assoggettabilità ad Iva, e precisamente: • il fondamento in elementi autoritativi, cioè “l'assenza di volontarie- tà nel rapporto tra gestore ed utente”; • la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico;
• l'assenza di rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA. Qualora siano presenti contemporaneamente tutti e tre questi fattori, la tariffa – in qualsiasi modo denominata –, secondo il principio autorevolmente sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dalla Suprema Corte di
Cassazione, deve essere considerata un tributo e non un corrispettivo. Nel caso og- getto della presente controversia, appare di tutta evidenza che, nonostante quanto previsto dai Regolamenti, la tariffa concretamente applicata agli utenti da Parte_8
tutte e tre caratteristiche individuate dalla Corte come elementi essenziali del
[...] tributo, e – in particolare – è evidente che manca il rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni, dal momento che non c'è alcun nesso tra la quantità di rifiuti con- feriti dagli odierni appellati e la determinazione della tariffa stessa applicata nei loro confronti. A questo proposito, la stessa Corte Costituzionale aveva chiarito che “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ul- tima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - por- ta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assog- gettamento ad IVA”. I principi espressi dalla Corte Costituzionale, pur se concreta- mente riferiti alla tia1 (ora non più vigente), sono del tutto conferenti alla situazione oggetto della presente controversia, dal momento che le tariffe addebitate agli at- tuali appellati per le annualità dedotte in giudizio sono tuttora calcolate in forza di quanto previsto dal d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (vedi l'art. 5 co. 3 del Regolamento CP Unificato di gestione dei Rifiuti urbani per il 2021, prodotto da sub doc. 7), che
è il medesimo sistema di calcolo che viene utilizzato fin dai tempi della vigenza della tia1 e che è stato oggetto delle osservazioni della Corte Costituzionale nella senten- za n. 238/2009. In altri termini: anche se dal 2008 ad oggi si sono succedute ben 4 CP tipologie di tariffe differenti (tia1, tia2, tares e tari), ha continuato in concreto
- 8 - ad applicare agli utenti la stessa ed identica tariffa, calcolata in base alla dimensione dell'immobile interessato e al numero dei suoi occupanti. Questa circostanza è stata CP riconosciuta con disarmante sincerità dal direttore generale di , ing. Per_1
, il quale nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2021 del Consiglio
[...]
Comunale di Vigonza a proposito della tariffa rifiuti ha dichiarato testualmente che
“malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimoniale per- ché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della casa, è una sorta di patrimoniale. Mentre adesso si dovrà lentamente trasfor- mare in una tariffa che secondo il principio comunitario dovrebbe essere 'chi più in- quina, più paga' “(dichiarazione in atti).
CP A nulla rilevano le osservazioni della difesa di su una presunta misurazione de- CP gli svuotamenti che la medesima avrebbe effettuato. In primo luogo, tali osser- vazioni non rilevano in quanto sono rimaste sfornite di qualsiasi riscontro probato- rio, dal momento che l'appellante di fronte alla specifica e precisa contestazione su questo punto tempestivamente presentata nel giudizio di primo grado non ha pro- dotto alcuna prova di tali misurazioni. L'appellante, infatti, ha dichiarato che la mi- surazione prevista dai regolamenti sarebbe stata realizzata mediante bidoni dotati di microchip, ma dei risultati di queste misurazioni non vi è traccia alcuna in nessu- no dei documenti prodotti in giudizio. Peraltro, non vi è traccia nemmeno di ipoteti- CP ci numeri di svuotamenti che sarebbero già stabiliti da e ricompresi nell'importo di una “tariffa base” (ipotesi, quest'ultima, che era stata ritenuta coe- rente con un sistema a tariffa corrispettiva dalla sentenza n. 1973/2023 del Tribuna- le di Padova). Invero, è significativo che in nessun documento o atto del presente CP giudizio abbia allegato il numero degli svuotamenti effettati dagli odierni appel- CP lati. In altre parole: afferma di effettuare una misurazione mediante bidoni con microchip, ma il risultato di questa misurazione è completamente sconosciuto e – soprattutto – non ha alcun collegamento con l'importo corrisposto dagli appellanti.
La presunta misurazione degli svuotamenti richiamata da parte appellante costitui- sce quindi nella migliore delle ipotesi solo un mero dato statistico e non un elemen- to su cui si determina l'importo della tariffa “puntuale”, la quale – nelle chiare in- tenzioni del legislatore – deve essere ispirata al principio del “chi più inquina, più paga”. Le fatture prodotte in giudizio, invece, dimostrano non solo che la misurazio- ne non è stata effettuata ma soprattutto che la tariffa applicata agli odierni appellati
è determinata sulla base di due elementi oggettivi che sono indicati all'inizio della fattura stessa, dove vengono esplicitati i contenuti dettagliati dell'importo da corri- spondere.
In verità,nel caso oggetto del presente giudizio, le fatture prodotte dagli appellati non dimostrano l'assenza di misurazione solo perché sono del tutto prive di qualsia-
- 9 - si indicazione della quantità di rifiuti asportati, quanto piuttosto perché esse esplici- tano che la tariffa è determinata in forza di elementi che nulla hanno a che vedere con la misurazione stessa. È per questo motivo che le fatture prodotte in giudizio dimostrano in modo inoppugnabile che la tariffa ha natura tributaria, indipenden- temente dalla circostanza che esse non contengano alcun riferimento alla quantità di conferimenti effettuati. Sicchè la circostanza secondo cui nel Comune di Vigonza sarebbe adottato un sistema del tutto identico a quello analizzato nella sentenza n.
1973/2023 rimane affermazione del tutto sfornita di prova, dal momento che nel CP presente giudizio la difesa di non ha mai dedotto né allegato alcunché in merito ad un'ipotetica tariffa con un sovraprezzo per ogni svuotamento eccedente . Al con- CP trario, dai documenti stessi prodotti dalla difesa di si ricava esplicitamente che l'eventuale misurazione è solamente una mera ipotesi e non un dato certo
CP Nella presente causa, infatti, è dimostrato da tutti i documenti prodotti che non ha effettuato alcun tipo di misurazione e che la tariffa è stata calcolata interamente in forza dei parametri oggettivi previsti dal d.P.R. 158/1999, cioè la dimensione dell'immobile ed il numero degli occupanti. Risulta quindi assente l'elemento essen- ziale che, per espressa previsione legislativa e per unanime e costante giurispruden- za, distingue una tariffa di natura tributaria da una di natura corrispettiva: la misu- razione puntuale. Alla luce di questi dati di fatto, appare evidente che non può esse- re sufficiente modificare il nome della tariffa rifiuti, dichiarando nel regolamento di igiene ambientale che viene adottata una tariffa “avente natura corrispettiva”, per- ché essa abbia automaticamente e magicamente tale natura. Occorre piuttosto, come ha insegnato autorevolmente la Corte Costituzionale, che la tariffa concreta- mente posta in essere e addebitata agli utenti abbia le caratteristiche essenziali ri- CP chieste dalla norma, realizzando il sistema voluto dal legislatore. ha ritenuto di non adeguarsi ai regolamenti e ha continuato a richiedere agli utenti una tariffa in- giustamente gravata di iva e correttamente il Giudice di primo grado l'ha condanna- CP ta alla restituzione. Per questo motivo, l'appello formulato da è privo di fonda- mento e la sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di Padova potrà pertanto esse- re integralmente confermata.
CP Nel presente giudizio, infatti, non ha affatto provato (com'era suo onere, a fronte delle tempestive contestazioni formulate nel giudizio di primo grado) che nel sia stata effettuata nei confronti degli odierni appellati una mi- Controparte_5 surazione dei rifiuti mediante bidoni dotati di microchip, e tantomeno che ci sia una tariffa determinata in base ad un numero prestabilito di svuotamenti. Contraria- mente a quanto sostenuto da controparte, infatti, la documentazione prodotta da CP
non prova in alcun modo tale circostanza. I docc. n.
3-8 di parte appellante, in- fatti, sono costituiti dai Regolamenti di Igiene ambientale in vigore nel Comune di
Vigonza dal 2012 al 2022: ebbene, in essi non sono mai nemmeno nominati i bidoni
- 10 - con microchip e non vi è traccia alcuna di concreti sistemi di misurazione. Essi si li- mitano genericamente a prescrivere che deve essere realizzata la tariffa di tipo cor- rispettivo, senza specificare altro e, in realtà, tali regolamenti ammettono esplicita- mente che la misurazione prevista è solamente un'eventualità e non un dato certo ed acquisito: si veda a questo proposito l'art. 21 del regolamento approvato dal
Consiglio di Bacino “Brenta Rifiuti” per il 2022 allegato sub doc. 8 di parte appellan- te, che recita “alla quota variabile base si applica una riduzione sulla base del rap- porto tra quantità annua di rifiuto urbano avviato a riciclo e quantità di rifiuto effet- tivamente o presuntivamente conferito (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione): le modalità di calcolo della riduzione sono definite nella de- CP libera tariffaria”. Inoltre, in nessuno degli atti del giudizio di primo grado ha mai argomentato o dedotto alcunché su tariffe determinate in modo “forfettario” in ba- se al conteggio degli svuotamenti. Nemmeno nei documenti allegati si trovano dei CP riferimenti a tale tipologia di tariffa. Era onere di provare che la tariffa applicata era di tipo corrispettivo in forza di una qualche misurazione, ma ciò non è affatto avvenuto.
pertanto, il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha riconosciuto che le somme CP riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati: la sentenza impugnata n. 550/2023 potrà es- CP sere integralmente confermata e rigettato l'appello formulato da .
Nella presente fattispecie nessuna misurazione è stata effettuata nei confronti degli appellati , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, come risulta dai seguenti elementi: - nelle fatture prodotte in giudizio Parte_5
(docc. 1-5) è indicato che l'importo da corrispondere è calcolato esclusivamente in forza dei coefficienti elaborati ai sensi del d.P.R. 158/1999 che prende in esame so- lamente i due parametri oggettivi costituiti dalla dimensione dell'immobile e dal CP numero degli occupanti;
- la dichiarazione di stessa contenuta nelle fatture del
2022, dove è scritto testualmente a proposito della tariffa applicata che “Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare” (vedi doc. 1, fattura 2022/901529; doc. 2, fattu- ra 2022/905244; doc. 3, fattura n. 2022/903577); - la mancanza di una qualsiasi in- dicazione negli atti di causa (fatture, regolamenti di igiene ambientale, delibere co- munali) del numero di conferimenti effettuati dagli appellati ed, eventualmente, del numero di conferimenti per loro previsto forfettariamente nella “tariffa base” oltre il quale devono corrispondere un sovrapprezzo;
- la dichiarazione dell'allora Diretto- re Generale della società Etra ing. RE LA (prodotta da parte attrice odierna appellata in primo grado con la memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. depositata in data 16.02.2023), il quale nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2021 del
Consiglio Comunale di Vigonza a proposito della tariffa rifiuti, dichiarava testual-
- 11 - mente che “malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimo- niale perché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della cosa, è una sorta di patrimoniale. Mentre adesso si dovrà lenta- mente trasformare in una tariffa che secondo il principio comunitario dovrebbe es- sere 'chi più inquina, più paga' “. Tali incontestabili elementi provano che la decisio- CP ne del Giudice di primo grado è stata corretta nel condannare al rimborso dell'iva illegittimamente applicata ad una tariffa di natura tributaria, per cui la sen- tenza n. 550/2023 potrà essere confermata integralmente.
La natura delle questioni e dei soggetti coinvolti impone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In maniera corretta, pertanto, il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha ricono- CP sciuto che le somme riscosse da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovu- te e pertanto devono essere restituite agli odierni appellati: la sentenza impugnata n. 550/2023 potrà essere integralmente confermata e rigettato l'appello formulato CP da .
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello confermando la gravata sentenza.
Compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato.
Padova, 30-12-2024 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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