TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4809 r.g. dell'anno 2022
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MA SG, come in atti ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 27.06.2022 la resistente notificava la cartella di pagamento, n. 02820200035903450001, avente ad oggetto una pretesa creditoria pari ad euro 16.170,29, relativa a somme iscritte a ruolo da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per mancato pagamento di sentenza n. 689/2020;
- che la notifica di tale atto è inficiata da nullità poiché esperita in violazione delle norme in materia, ed in particolare dell'art.3bis L.53/94 e dell'art. 16ter D.L. n. 179/2012, convertito in legge n.221 del 2012. e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: dichiarare la nullità, previa sospensione, derivata della cartella di pagamento impugnata e del ruolo in essa sotteso per inesistenza giuridica e/o nullità della stessa;
dichiarare la nullità della notifica dell'atto impugnato - cartella di pagamento n. 028 20200035903450001 - in quanto notificata da un indirizzo pec non ufficiale, non presente da pubblici elenchi;
condannare la resistente al rimborso di quanto in ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse attivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili Controparte_2 contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Nel merito, deduceva la regolarità della notifica dell'atto esecutivo eseguita a mezzo pec sostenendo che la normativa in materia non ravvisa alcun obbligo per il notificante di utilizzo esclusivo di indirizzi pubblicati, prevedendo solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. Contestava, altresì, la domanda di sospensione ritenendola infondata e priva di motivazione e chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per lite temeraria.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 cp.c. e 118 disp.att.
c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata. IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge e l'articolo 14, comma I, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n.600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.; in forza di tale norma, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.
Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari – quindi anche di avvisi di addebito e intimazioni di pagamento -diversi da quelli esecutivi /precettivi già oggetto dell'intervento legislativo ad hoc testé citato.
Il novellato art. 60 DPR 600/73 facultizza la notificazione a mezzo pec degli atti tributari e, contestualmente, elimina l'obbligo di notificare gli atti della riscossione esclusivamente a mezzo pec, reintroducendo, quindi, e a partire dal 03.12.2016, la mera facoltà per l'agente della riscossione di ricorrere a tale tipologia di notifica.
Una volta riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degli atti tributari in genere, si è posto il problema della notificazione eseguita a mezzo p.e.c. ed effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente in pubblico elenco. Sono numerose le pronunce delle Commissioni Tributarie che hanno ritenuto l'inesistenza giuridica della notificazione, allorquando effettuata per il tramite di un indirizzo PEC non contemplato in uno degli elenchi normativamente previsti. Di tutt'altro avviso, invece, la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha precisato: “In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che
l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce Controparte_3 dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).”.
Di tale concreto pregiudizio parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4809 r.g. dell'anno 2022
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MA SG, come in atti ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 27.06.2022 la resistente notificava la cartella di pagamento, n. 02820200035903450001, avente ad oggetto una pretesa creditoria pari ad euro 16.170,29, relativa a somme iscritte a ruolo da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per mancato pagamento di sentenza n. 689/2020;
- che la notifica di tale atto è inficiata da nullità poiché esperita in violazione delle norme in materia, ed in particolare dell'art.3bis L.53/94 e dell'art. 16ter D.L. n. 179/2012, convertito in legge n.221 del 2012. e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: dichiarare la nullità, previa sospensione, derivata della cartella di pagamento impugnata e del ruolo in essa sotteso per inesistenza giuridica e/o nullità della stessa;
dichiarare la nullità della notifica dell'atto impugnato - cartella di pagamento n. 028 20200035903450001 - in quanto notificata da un indirizzo pec non ufficiale, non presente da pubblici elenchi;
condannare la resistente al rimborso di quanto in ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse attivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili Controparte_2 contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Nel merito, deduceva la regolarità della notifica dell'atto esecutivo eseguita a mezzo pec sostenendo che la normativa in materia non ravvisa alcun obbligo per il notificante di utilizzo esclusivo di indirizzi pubblicati, prevedendo solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. Contestava, altresì, la domanda di sospensione ritenendola infondata e priva di motivazione e chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per lite temeraria.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 cp.c. e 118 disp.att.
c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata. IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge e l'articolo 14, comma I, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n.600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.; in forza di tale norma, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.
Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari – quindi anche di avvisi di addebito e intimazioni di pagamento -diversi da quelli esecutivi /precettivi già oggetto dell'intervento legislativo ad hoc testé citato.
Il novellato art. 60 DPR 600/73 facultizza la notificazione a mezzo pec degli atti tributari e, contestualmente, elimina l'obbligo di notificare gli atti della riscossione esclusivamente a mezzo pec, reintroducendo, quindi, e a partire dal 03.12.2016, la mera facoltà per l'agente della riscossione di ricorrere a tale tipologia di notifica.
Una volta riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degli atti tributari in genere, si è posto il problema della notificazione eseguita a mezzo p.e.c. ed effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente in pubblico elenco. Sono numerose le pronunce delle Commissioni Tributarie che hanno ritenuto l'inesistenza giuridica della notificazione, allorquando effettuata per il tramite di un indirizzo PEC non contemplato in uno degli elenchi normativamente previsti. Di tutt'altro avviso, invece, la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha precisato: “In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che
l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce Controparte_3 dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).”.
Di tale concreto pregiudizio parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso