Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2869/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2869/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.03.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 29.11.2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall' Avv. Ianniello Giovanni e RO AN, rappresentato e difeso dall'avv.to Della Marca
Carmela, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Maddaloni (CE) in data 19.09.2014 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 03.12.2015. Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
3) ciascun genitore si impegna a garantire e rendere effettivo per i figli minori l'esercizio del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, avendo ciascun genitore il diritto e il dovere di partecipare al procedimento decisionale e di ricevere tutte le informazioni all'uopo necessarie. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice;
4) al fine di consentire quanto sopra ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni eventuale mutamento della propria residenza o domicilio;
5) ai genitori è reciprocamente riconosciuta la più ampia facoltà di visita dei figli che, compatibilmente con i prioritari interessi medici, sanitari, scolastici e di istruzione, sarà esercitata, nel rispetto dei desideri e delle legittime volontà della minore, quantomeno, per i periodi e con le modalità di seguito indicate: il sig. AN DR, tenuto conto che svolge un attività che lo porta a stare fuori regione per lunghi periodi, potrà, previo preavviso di almeno 48 h, visitare e\o tenere con sé la minore in ogni momento, a semplice richiesta, salvo oggettivi motivi di impedimento, e potrà trascorrere con la stessa, con il consenso della madre, periodi di più giorni continuativi. Il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane continuative nel periodo estivo, da concordare tra i coniugi;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando con la madre il giorno di Natale e la notte del Capodanno/il primo dell'anno); due giorni per le vacanze pasquali (alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
6) il sig. AN DR corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, saranno da considerarsi comprensive in esso delle quote relative al canone di locazione della casa coniugale, della mensa scolastica e della scuola di danza. La sig.ra percepirà, Parte_1 inoltre, con il consenso del sig. AN, il 100% dell'assegno unico da parte dell'INPS e provvederà, come detto prima, al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, della mensa scolastica e della scuola di danza;
7) quanto alle spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche e sanitarie in genere, comprese le spese odontoiatriche e ortodontiche e per i libri scolastici, gli oggetti per la scuola, i giochi, l'educazione, le attività ludiche e sportive e formative in genere, i genitori contribuiranno nella misura del 50%, in conformità al protocollo di intesa siglato tra magistrati del
Tribunale di SMCV ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SMCV, sulle spese per figli in sede di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., che integralmente si richiama e da considerarsi qui ritrascritto, rimanendo fermo che le spese dovranno essere preventivamente concordate fra il padre e la madre, salvo quelle indifferibili o urgenti o oggettivamente necessarie per il minore e in ogni caso documentate;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
9) i genitori prestano reciprocamente il consenso all'inserimento dei figli nel proprio passaporto.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...] e RO AN, Parte_1 nato a [...] in data [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 24, parte
I, anno 2014;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio