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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 467/2021 R.G., chiamata all'udienza del 26/5/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Papapicco Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/1/2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che aveva notificato atto di pignoramento Controparte_3
dei crediti verso terzi n. 014.84.2018.00008611.000, per la complessiva somma di €
8.377,19 relativo, tra gli altri, agli avvisi di addebito n. 314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000 emessi da ed aventi per oggetto contributi dovuti alla CP_2
gestione dei coltivatori diretti.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto di pignoramento, limitatamente all'avviso di addebito n. 314.2016.0004789390.000 che aveva per oggetto la somma di € 3.196,86 a titolo di contributi IVS agricoli relativi all'anno 2015 e all'avviso di addebito n.
314.2017.0006744401.000 che aveva per oggetto la somma di € 3.405,39 a titolo di contributi IVS agricoli per l'anno 2016, deducendo che tali contributi non erano dovuti dal ricorrente il quale era stato assunto a tempo indeterminato dalla in Controparte_4
data 1/12/2012 e, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 15/6/2015, dalla società sino alla data di presentazione del ricorso in opposizione. Controparte_5 Richiamava il contenuto della circolare n. 177/2003 dell'11/11/2003 che indica, CP_2
come parametro, il criterio della prevalenza, imponendo ai funzionari dell' la CP_2
cancellazione d'ufficio per l'intero anno nell'ipotesi in cui i predetti periodi totalizzano un parametro superiore alle 26 settimane;
deduceva, pertanto, che, nella fattispecie in esame, ricorre l'ipotesi della “cancellazione a periodo chiuso” della posizione agricola che si inserisce con efficacia retroattiva per l'intero anno di contribuzione nel caso di prevalenza di altra attività lavorativa;
in particolare, allegava di aver totalizzato una copertura di 52 settimane l'anno di lavoro dipendente sia con riferimento all'anno 2015 che all'anno 2016, con la conseguenza che tale contribuzione risultava prevalente rispetto a quella agricola.
Lamentava che, nonostante il ricorrente avesse integralmente saldato le annualità contributive, come risulta dall'estratto del cassetto previdenziale del contribuente e dall'elenco delle cartelle di pagamento depositati in atti ed avesse fatto richiesta ed ottenuto retroattivamente dall la cancellazione a periodo chiuso con decorrenza CP_2
dal giorno della data di assunzione, parte resistente non aveva provveduto a restituire quando illegittimamente incamerato.
Ditalchè, esperita infruttuosamente richiesta di compensazione del proprio credito con altri crediti dovuti all'Istituto previdenziale e dopo aver avanzato invano ben due istanze di rimborso, ha adito il Tribunale di Bari, invocando l'accertamento dell'avvenuta cancellazione a periodo chiuso della posizione contributiva agricola del contribuente con decorrenza dal giorno 1/12/2012; l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali relativi alla gestione agricola per gli anni d'imposta 2015 e 2016;
l'accertamento del diritto del contribuente al rimborso dei contributi previdenziali relativi alla gestione agricola incamerati coattivamente dall' per gli anni d'imposta CP_2
2015 e 2016 e, per l'effetto, la condanna dell' alla restituzione della somma di € CP_2
6.808,52, oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 10/7/2024, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di . CP_2
Pag. 2 di 5 All'udienza del 13/1/2025, il Tribunale prendeva atto della costituzione tardiva della parte resistente con memoria del 5/9/2024; l'Istituto previdenziale dava atto che era intervenuta la chiusura della posizione contributiva agricola del ricorrente;
che gli avvisi di addebito risultavano sgravati e che era stato disposto il rimborso delle somme con disponibilità da settembre 2024; invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed invero, così come dedotto da parte resistente nella memoria di costituzione depositata in data 5/9/2024 e così come confermato anche da parte ricorrente nelle note conclusive depositate per l'odierna udienza, parte resistente ha dato atto della chiusura della posizione contributiva agricola di nonché del rimborso allo stesso Parte_1
ricorrente di quanto dovutogli, senza, tuttavia, depositare documentazione a sostegno dei propri assunti.
Parte ricorrente ha rappresentato che, con nota dell'1/10/2024, Controparte_3
ha comunicato a che, da verifiche effettuate, era emersa la
[...] Parte_1
presenza di somme a credito pari ad € 5.437,63 (cfr. all.n. 2 note del 14/12/2024); nonostante la nota datata 8/10/2024 con cui parte ricorrente ha dedotto che il rimborso dovuto al contribuente, così come emergeva dall'atto di pignoramento, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000), doveva ritenersi pari ad € 6.608,52, ha, Parte_1
tuttavia, dato atto che ha rimborsato la somma di € Controparte_3
5.437,63 (cfr. all. da n. 4 a n. 9).
Conseguentemente il ricorrente aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di € 5.437,63, mentre chiede che il giudizio prosegua per il restante importo di € 1.170,89, oltre interessi legali e rivalutazione.
Alla luce di quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla somma pari ad € 5.437,63.
Pag. 3 di 5 Quanto alla residua somma di € 1.170,89, osserva il Tribunale che il ricorso merita di trovare accoglimento.
Ed invero, risulta ex actis:
-che gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000) hanno per oggetto contributi IVS relativi alle annualità
2015 e 2016 dovuti alla gestione coltivatori diretti;
- che l'avviso di addebito n. 314.2016.0004789390.000 ha per oggetto l'importo di €
3.196,86 e l'avviso di addebito n. 314.2017.0006744401.000 ha per oggetto l'importo di
€ 3.405,39 (cfr. all. nn. 1,2,3 ricorso), per un importo totale pari ad € 6.608,52;
- che parte resistente ha dato atto della chiusura della posizione contributiva agricola nonché di aver disposto il rimborso delle somme dovute al ricorrente (cfr. memoria di costituzione del 5/9/2024);
- che parte ricorrente ha offerto prova documentale che l'importo oggetto di restituzione
è stato pari ad € 5.437,63 (cfr. all. n. 2 note datate 14/12/2024).
Ne discende che, non essendovi ragione alcuna che possa giustificare un rimborso parziale delle somme dovute al ricorrente in seguito alla chiusura della posizione contributiva agricola ed in applicazione della circolare n. 177/2003 (cfr. all.n. 8 ricorso), deve essere accertato il diritto del ricorrente al rimborso della ulteriore somma di €
1.170,89, pari alla differenza tra € 6.608,52, indicata nell'atto di pignoramento e la somma di € 5.437,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla somma già rimborsata, dalla data della domanda (23/9/2020, cfr. all. n. 15 ricorso) a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese, in relazione alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, si osserva che parte resistente ha preso atto solamente dopo l'introduzione del giudizio della fondatezza della domanda attorea e ha, pertanto, in autotutela, provveduto a rimborsare seppure parzialmente il contribuente;
quanto alla residua somma, le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pag. 4 di 5 proposto con atto depositato in data 18/1/2021 da nei confronti di , Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza o eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di €
5.437,63 oggetto della domanda di rimborso;
- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare al CP_2
ricorrente la somma pari ad € 1.170,89, quale differenza tra la somma portata dagli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e la somma rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma pari ad € 5.437,63 dalla data della domanda (23/9/2020) sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 467/2021 R.G., chiamata all'udienza del 26/5/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Papapicco Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/1/2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che aveva notificato atto di pignoramento Controparte_3
dei crediti verso terzi n. 014.84.2018.00008611.000, per la complessiva somma di €
8.377,19 relativo, tra gli altri, agli avvisi di addebito n. 314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000 emessi da ed aventi per oggetto contributi dovuti alla CP_2
gestione dei coltivatori diretti.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto di pignoramento, limitatamente all'avviso di addebito n. 314.2016.0004789390.000 che aveva per oggetto la somma di € 3.196,86 a titolo di contributi IVS agricoli relativi all'anno 2015 e all'avviso di addebito n.
314.2017.0006744401.000 che aveva per oggetto la somma di € 3.405,39 a titolo di contributi IVS agricoli per l'anno 2016, deducendo che tali contributi non erano dovuti dal ricorrente il quale era stato assunto a tempo indeterminato dalla in Controparte_4
data 1/12/2012 e, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 15/6/2015, dalla società sino alla data di presentazione del ricorso in opposizione. Controparte_5 Richiamava il contenuto della circolare n. 177/2003 dell'11/11/2003 che indica, CP_2
come parametro, il criterio della prevalenza, imponendo ai funzionari dell' la CP_2
cancellazione d'ufficio per l'intero anno nell'ipotesi in cui i predetti periodi totalizzano un parametro superiore alle 26 settimane;
deduceva, pertanto, che, nella fattispecie in esame, ricorre l'ipotesi della “cancellazione a periodo chiuso” della posizione agricola che si inserisce con efficacia retroattiva per l'intero anno di contribuzione nel caso di prevalenza di altra attività lavorativa;
in particolare, allegava di aver totalizzato una copertura di 52 settimane l'anno di lavoro dipendente sia con riferimento all'anno 2015 che all'anno 2016, con la conseguenza che tale contribuzione risultava prevalente rispetto a quella agricola.
Lamentava che, nonostante il ricorrente avesse integralmente saldato le annualità contributive, come risulta dall'estratto del cassetto previdenziale del contribuente e dall'elenco delle cartelle di pagamento depositati in atti ed avesse fatto richiesta ed ottenuto retroattivamente dall la cancellazione a periodo chiuso con decorrenza CP_2
dal giorno della data di assunzione, parte resistente non aveva provveduto a restituire quando illegittimamente incamerato.
Ditalchè, esperita infruttuosamente richiesta di compensazione del proprio credito con altri crediti dovuti all'Istituto previdenziale e dopo aver avanzato invano ben due istanze di rimborso, ha adito il Tribunale di Bari, invocando l'accertamento dell'avvenuta cancellazione a periodo chiuso della posizione contributiva agricola del contribuente con decorrenza dal giorno 1/12/2012; l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali relativi alla gestione agricola per gli anni d'imposta 2015 e 2016;
l'accertamento del diritto del contribuente al rimborso dei contributi previdenziali relativi alla gestione agricola incamerati coattivamente dall' per gli anni d'imposta CP_2
2015 e 2016 e, per l'effetto, la condanna dell' alla restituzione della somma di € CP_2
6.808,52, oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 10/7/2024, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di . CP_2
Pag. 2 di 5 All'udienza del 13/1/2025, il Tribunale prendeva atto della costituzione tardiva della parte resistente con memoria del 5/9/2024; l'Istituto previdenziale dava atto che era intervenuta la chiusura della posizione contributiva agricola del ricorrente;
che gli avvisi di addebito risultavano sgravati e che era stato disposto il rimborso delle somme con disponibilità da settembre 2024; invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed invero, così come dedotto da parte resistente nella memoria di costituzione depositata in data 5/9/2024 e così come confermato anche da parte ricorrente nelle note conclusive depositate per l'odierna udienza, parte resistente ha dato atto della chiusura della posizione contributiva agricola di nonché del rimborso allo stesso Parte_1
ricorrente di quanto dovutogli, senza, tuttavia, depositare documentazione a sostegno dei propri assunti.
Parte ricorrente ha rappresentato che, con nota dell'1/10/2024, Controparte_3
ha comunicato a che, da verifiche effettuate, era emersa la
[...] Parte_1
presenza di somme a credito pari ad € 5.437,63 (cfr. all.n. 2 note del 14/12/2024); nonostante la nota datata 8/10/2024 con cui parte ricorrente ha dedotto che il rimborso dovuto al contribuente, così come emergeva dall'atto di pignoramento, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000), doveva ritenersi pari ad € 6.608,52, ha, Parte_1
tuttavia, dato atto che ha rimborsato la somma di € Controparte_3
5.437,63 (cfr. all. da n. 4 a n. 9).
Conseguentemente il ricorrente aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di € 5.437,63, mentre chiede che il giudizio prosegua per il restante importo di € 1.170,89, oltre interessi legali e rivalutazione.
Alla luce di quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla somma pari ad € 5.437,63.
Pag. 3 di 5 Quanto alla residua somma di € 1.170,89, osserva il Tribunale che il ricorso merita di trovare accoglimento.
Ed invero, risulta ex actis:
-che gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (314.2016.0004789390.000 e
314.2017.0006744401.000) hanno per oggetto contributi IVS relativi alle annualità
2015 e 2016 dovuti alla gestione coltivatori diretti;
- che l'avviso di addebito n. 314.2016.0004789390.000 ha per oggetto l'importo di €
3.196,86 e l'avviso di addebito n. 314.2017.0006744401.000 ha per oggetto l'importo di
€ 3.405,39 (cfr. all. nn. 1,2,3 ricorso), per un importo totale pari ad € 6.608,52;
- che parte resistente ha dato atto della chiusura della posizione contributiva agricola nonché di aver disposto il rimborso delle somme dovute al ricorrente (cfr. memoria di costituzione del 5/9/2024);
- che parte ricorrente ha offerto prova documentale che l'importo oggetto di restituzione
è stato pari ad € 5.437,63 (cfr. all. n. 2 note datate 14/12/2024).
Ne discende che, non essendovi ragione alcuna che possa giustificare un rimborso parziale delle somme dovute al ricorrente in seguito alla chiusura della posizione contributiva agricola ed in applicazione della circolare n. 177/2003 (cfr. all.n. 8 ricorso), deve essere accertato il diritto del ricorrente al rimborso della ulteriore somma di €
1.170,89, pari alla differenza tra € 6.608,52, indicata nell'atto di pignoramento e la somma di € 5.437,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla somma già rimborsata, dalla data della domanda (23/9/2020, cfr. all. n. 15 ricorso) a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese, in relazione alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, si osserva che parte resistente ha preso atto solamente dopo l'introduzione del giudizio della fondatezza della domanda attorea e ha, pertanto, in autotutela, provveduto a rimborsare seppure parzialmente il contribuente;
quanto alla residua somma, le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pag. 4 di 5 proposto con atto depositato in data 18/1/2021 da nei confronti di , Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza o eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di €
5.437,63 oggetto della domanda di rimborso;
- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare al CP_2
ricorrente la somma pari ad € 1.170,89, quale differenza tra la somma portata dagli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e la somma rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma pari ad € 5.437,63 dalla data della domanda (23/9/2020) sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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