Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/02/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante richiesta di restituzione della somma ritenuta indebitamente percepita di € 58.687,52, afferente alla misura del pagamento unico relativo alla campagna per l’anno 2012;
- del provvedimento stessa Autorità prot. -OMISSIS-, recante accertamento definitivo del credito dovuto ad Ag.E.A., a titolo di restituzione di somme ritenute indebitamente percepite relativamente all'anno 2012, entrambi comunicati alla parte ricorrente in data 18 marzo 2023;
- delle delibere del C.d.A. dell’Ag.E.A. n. 201 del 5 dicembre 2006 e n. 60 del 15 marzo 2012, il cui testo non è conosciuto dalla parte ricorrente ma che sono richiamate nel provvedimento impugnato prot. n. 16997/2023, quali atti regolanti il procedimento seguito negli atti gravati, per quanto istituiscono l'Ufficio del contenzioso comunitario dell'organismo pagatore presso Ag.E.A. e ne demandino le procedure di recupero dei crediti;
- del verbale della Guardia di Finanza Compagnia -OMISSIS-, atto non conosciuto perché non se ne riporta il contenuto, della cui esistenza si ha notizia perché richiamato nel provvedimento suindicato;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 maggio 2023, tempestivamente depositato, -OMISSIS-, premesso, in punto di fatto, di aver stipulato nel 2011 un contratto di affitto di terreni per impiantarvi un’azienda agricola, ha esposto di aver chiesto ed ottenuto, nel corso del 2012, titoli erogati dall’Ag.E.A., dalla Riserva Nazionale nel settore della P.A.C., per il sostegno ai giovani agricoltori, per l’importo di Euro 58.687,52.
La parte ricorrente ha, quindi, dedotto di essere stata successivamente coinvolta in un procedimento penale incardinato innanzi la Procura della Repubblica presso il -OMISSIS-, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, per l’ipotesi di truffa di cui all’art. 640 bis c.p., in quanto ella avrebbe illecitamente conseguito i predetti titoli agricoli comunitari in assenza dei presupposti di legge (nel dettaglio, è stato contestato alla parte ricorrente di aver effettivamente sottoscritto un contratto di affitto agrario, ma di non avere attivato un’utenza elettrica per il funzionamento del pozzo artesiano a suo nome e di aver acceso il conto corrente dedicato all’incasso delle somme erogate da Ag.E.A. a nome proprio e di FR OR RR e di essere stata la stessa dipendente, durante e dopo la durata del contratto di affitto dei terreni, della famiglia RR Chianese, proprietaria dei medesimi terreni).
Ciò posto, con i provvedimenti in questa sede gravati, l’Ag.E.A. - facendo seguito al (precedente) provvedimento del 25 ottobre 2022 di sospensione, in via cautelare, dei premi attribuiti, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001, sulla scorta delle emergenze del suddetto procedimento penale - ha infine definitivamente accertato l’insussistenza dei presupposti per l’erogazione dei benefici de quibus ed ha, conseguentemente, intimato alla parte ricorrente la restituzione della somma di Euro 58.687,52.
Tanto premesso, con il presente ricorso, la parte ricorrente, deducendo che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, in quanto fondati su atti di accertamento parziali ed incompleti, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 2946 e 2033 c.c. - eccesso di potere per difetto di istruttoria, prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto del provvedimento impugnato - difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, essendo il provvedimento di accertamento e recupero del credito, in questa sede impugnato - emesso nel marzo 2023 - illegittimo per essere maturato il termine decennale di prescrizione, a fronte dell’erogazione dei titoli agricoli avvenuta nel 2012.
1.2. Con il secondo motivo, è stata censurata la violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione del giusto procedimento di legge - violazione del principio di partecipazione - carenza di istruttoria e di motivazione - iniquità, in quanto l’atto di accertamento e di recupero del credito non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ed in assenza di un’adeguata e completa istruttoria sulla verifica della sussistenza dei fatti contestati.
1.3. Con il terzo motivo, è stata denunciata la violazione ed errata applicazione dell’art. 2947 c.c., per decorso del quinquennio dal momento in cui è avvenuta l’erogazione a quello in cui ne è stata chiesta la restituzione, perché conseguiti a mezzo di un comportamento illecito integrante reato, nonché errata applicazione del terzo comma del citato articolo.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell'art. 73 del Regolamento C.E. n. 796/2004 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto del provvedimento impugnato - difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, in quanto gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza non corrisponderebbero al vero e non vi sarebbe stata nessuna violazione della disciplina comunitaria in subiecta materia .
1.5. Con il quinto motivo, è stato censurato l’eccesso di potere per abnormità dei tempi dell’azione amministrativa - violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione del giusto procedimento di legge - violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, dal momento che l’atto di annullamento d’ufficio sarebbe stato emesso oltre il termine di dodici mesi previsto dalla legge e, comunque, sulla base di elementi di fatto erronei.
1.6. Con il sesto motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere per carenza dei presupposti - motivazione insufficiente ed errata - difetto di istruttoria violazione del principio di proporzionalità, equità e giustizia, poiché l’Ag.E.A. avrebbe emesso i provvedimenti impugnati in assenza di un’autonoma valutazione, essendosi basata esclusivamente sugli atti di accertamento della Guardia di Finanza.
1.7. Con il settimo motivo, è stata infine denunciata la violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 447/1982 - incompetenza dell’Ag.E.A. - violazione dei Regolamenti C.E. n. 2262 del Consiglio del 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione del 4 gennaio 1985 - violazione del giusto procedimento di legge, in quanto i provvedimenti impugnati dovevano essere emessi da ON S.p.A. (quale soggetto istituzionalmente deputato ad eseguire gli accertamenti in subiecta materia ) essendo, pertanto, illegittime le delibere del C.d.A. dell’ Ag.E.A. n. 201 del 5 dicembre 2006 e n. 60 del 15 marzo 2012 - il cui testo tuttavia risulta sconosciuto - quali atti regolanti il procedimento di recupero del credito.
1.8. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 24 maggio 2023, si è costituita in giudizio, con memoria di stile, l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Ag.E.A..
3. Con memoria depositata il 31 luglio 2023, la difesa erariale ha, in via preliminare, eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in favore del T.A.R. Puglia - Sez. Lecce, in quanto gli atti impugnati avrebbero efficacia territoriale limitata circoscritta alla Regione Puglia, ove ha sede l’impresa riconducibile alla parte ricorrente ed i relativi terreni agricoli; nel merito, ha contestato quanto dedotto nel ricorso e ne ha chiesto il rigetto, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero privi dei vizi denunciati.
3.1. In uno alla memoria del 31 luglio 2023, l’Avvocatura erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, le delibere del C.d.A. dell’Ag.E.A. n. 201 del 5 dicembre 2006 e n. 60 del 15 marzo 2012.
4. In data 18 dicembre 2024, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio sentenza del Tribunale penale di Brindisi n. 253/2024, depositata il 16 maggio 2024, con la quale è stata dichiarata, a proprio favore, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in relazione ai fatti addebitati per cui è causa.
5. Con memoria depositata il 30 dicembre 2024, la parte ricorrente ha aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dall’Avvocatura erariale; in via subordinata, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, il difensore della parte ricorrente ha ribadito oralmente di aderire all’eccezione sollevata dall’Avvocatura erariale ed ha, quindi, concluso per la declaratoria di incompetenza dell’adito T.A.R..
7. In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito, va dichiarata l’improcedibilità del gravame riguardo all’“impugnazione” delle delibere del C.d.A. dell’Ag.E.A. n. 201 del 5 dicembre 2006 e n. 60 del 15 marzo 2012, in quanto nel ricorso è stato evidenziato che la parte ricorrente non ne conosceva il contenuto e, dunque, le censure ivi articolate risultavano formulate “al buio”, ossia in assenza di conoscenza degli eventuali profili di illegittimità (peraltro enunciati nel ricorso in modo assolutamente generico ed ipotetico).
Invero, successivamente al loro deposito in giudizio da parte dell’Avvocatura erariale, la ricorrente non ha interposto motivi aggiunti, né ha specificato, sul punto, le proprie difese, così concentrando i propri rilievi esclusivamente sugli atti “a valle” degli accertamenti eseguiti dall’Ag.E.A., come del resto anche confermato in sede di discussione orale, laddove il difensore della parte ricorrente ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale, così (implicitamente) manifestando il proprio disinteresse ad una pronuncia sulla caducazione delle delibere del C.d.A. di Ag.E.A. suindicate.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato in parte qua improcedibile per carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c ) e 84, comma 4, c.p.a.
7.1. Così perimetrato l’oggetto del giudizio, il Collegio non può che rilevare l’incompetenza territoriale dell’adito Giudice per essere munito invece di competenza il T.A.R. Puglia - Sez. Lecce, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., con riferimento all’impugnazione degli atti di accertamento e recupero del credito in epigrafe indicati.
7.2. Ed invero, ritiene questo Collegio, anche alla stregua dell’orientamento espresso da questa Sezione (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 17 ottobre 2024, n. 17947) che, ai fini del radicamento della competenza, debba darsi assoluta prevalenza al criterio legale degli effetti territoriali del provvedimento impugnato, in ossequio al dettato di cui all’art. 13, comma 1, II periodo, c.p.a. per il quale “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”. Sorregge tale convincimento il rilievo per il quale, ancorché il provvedimento gravato sia stato emesso da un’Autorità Centrale - nella specie, l’Ag.E.A. - gli effetti del predetto provvedimento attengono al recupero di un credito vantato nei confronti di un soggetto - la ricorrente - la cui azienda agricola risultava pacificamente avere sede nella provincia di Brindisi, come peraltro condivisibilmente eccepito anche dall’Avvocatura Generale dello Stato nelle proprie difese.
Sul punto, infatti, l’Adunanza Plenaria ha avuto modo di precisare che “la ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale "periferico" in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un'autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale "periferico" medesimo; è del par incompetente il Tribunale amministrativo "periferico" nel caso di impugnazione di un atto emesso da un'autorità statale periferica, ancorché l'atto esplichi la sua efficacia non limitatamente al territorio di quella Regione” (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 13 luglio 2021, n. 13).
Tali conclusioni erano, inoltre, già state affermate da parte consistente della giurisprudenza di primo grado, secondo cui “Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di rito amministrativo la competenza territoriale del Giudice di primo grado è divenuta inderogabile e, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, II periodo, c.p.a., il Tribunale periferico è inderogabilmente competente a conoscere gli atti di una Amministrazione centrale, ove questi abbiano effetti territoriali limitati alla circoscrizione del Tribunale medesimo.” (così, T.A.R. Lombardia, Sez. IV, sentenza del 10 gennaio 2020, n. 69; vedi anche, T.A.R. Campania, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2018, n. 2209; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, sentenza del 13 novembre 2017, n. 348).
Peraltro, che la competenza territoriale appartenga ad altro Giudice è confermata anche da altri precedenti di questo Tribunale - aventi ad oggetto vicende similari a quella dedotta nel presente giudizio - i quali hanno riconosciuto la competenza territoriale del T.A.R. periferico (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 12 novembre 2024, n. 20135; T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, ordinanza del 4 luglio 2024, n. 13541; T.A.R. Lazio, Sez. V ter , ordinanza del 7 dicembre 2023, n. 18430; T.A.R. Lazio, Sez. V, ordinanza del 15 maggio 2023, n. 8265; T.A.R. Lazio, ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 1318).
7.3. Tanto chiarito, quanto all’impugnazione degli atti di accertamento e recupero del credito, ritiene in definitiva questo Collegio che, avendo, nel caso concreto, assoluto rilievo la circostanza che gli effetti dei provvedimenti siano circoscritti all’ambito territoriale della sede legale della ditta della parte ricorrente, questo Tribunale non può, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, che dichiarare la propria incompetenza in favore del T.A.R. Puglia - Sez. Lecce innanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito entro i termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a..
7.4. Per mera completezza espositiva, questo Collegio precisa che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b ), del D.Lgs. 14 settembre 2012 n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza, quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella Camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3. Il comma 4 dell'art. 15 dispone, infatti, che sulla questione della sola competenza “ il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3 ”. Da ciò discende che negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale deve rivestire la forma della sentenza (vedi in tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. III ter , sentenza del 16 gennaio 2025, n. 766; T.A.R. Campania, Sez. VII, sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 5534; T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza del 2 marzo 2022, n. 2433).
8. Tenuto conto dell’esito in rito del giudizio e della peculiarità del caso concreto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto dichiara l’incompetenza dell’adito T.A.R. per essere invece competente il T.A.R. Puglia - Sez. Lecce, ai sensi dell’art, 13, comma 1, II periodo c.p.a. presso il quale il giudizio potrà proseguire, secondo quanto specificato dall'art. 15, comma 4, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO