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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4676 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 02/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'ALESSIO ANTONIO, unitamente all'avv. COZZI
GIANDOMENICO;
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
e (c.f. Controparte_2
, entrambi domiciliati in CORSO DI PORTA C.F._2
VITTORIA, 28 MILANO, presso lo studio dell'avv. MALAVENDA CATERINA, che li rappresenta e difende con procura in atti, unitamente all'avv. SIRIANNI VALENTINO, con studio in VIA CARLO POMA, 2 ROMA;
E
(c.f. ), contumace, Controparte_3 C.F._3
E
(c.f. ), contumace, Controparte_4 C.F._4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7588/2022 emessa dal
Tribunale di Roma in data 16/05/2022.
Conclusioni dell'appellante: “1) in via preliminare, sospendere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c.
r.g. n. 1 l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi;
2) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 7588
(R.G.n. 55787/2018) emessa inter partes dal Tribunale Civile di Roma,
Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Di Tullio, in data 12.05.2022 e pubblicata il 16.05.2022, con ogni altra conseguenza di legge, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte spiegate dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
- accertato e dichiarato il contenuto illecito e gravemente diffamatorio del buon nome, della reputazione e dell'immagine del prof. Parte_1
, emergente dal contenuto delle dichiarazioni della di
[...] CP_3 cui ai paragrafi nn. “1”, “2” e “3” della narrativa dell'atto di citazione, nonché dalle modalità espositive delle notizie e delle espressioni pubblicate negli articoli richiamati ai paragrafi “6”, “7” e “13” delle premesse dell'atto di citazione anche per aver riportato fatti e circostanze non vere e non previamente verificate, e comunque in contrasto con i criteri e la disciplina dettata per gli strumenti di informazione in oggetto, condannare per tale effetto i convenuti, ciascuno in proprio ed in ragione dei rispettivi titoli, causali e responsabilità così come verranno accertate all'esito dell'espletanda istruttoria (ed in solido, tra loro, coloro che sono convenuti nel presente giudizio con riferimento ai medesimi fatti ed articoli), sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo di danno non patrimoniale, al pagamento delle seguenti somme:
a) Euro 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale e/o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche ex art.
1226 cod. civ.;
b) Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e/o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche ex art.
1226 cod. civ.;
- piaccia, altresì, ordinare ai convenuti , dott. Controparte_4
e ciascuno in proprio ed in Controparte_2 Controparte_1 base alle rispettive responsabilità che verranno accertate in corso di causa, di pubblicare l'emananda sentenza di condanna in loro danno sul rispettivo sito web e sulla rispettiva testata (v. sul punto da ultimo Corte europea diritti dell'uomo Sez. IV, 16.07.2013, in Giornale Dir. Amm., 2013,
12, 1211); si insiste espressamente per l'ammissione sia delle prove testimoniali, sia di una CTU volta ad accertare il numero di utenti che avevano avuto accesso r.g. n. 2 al sito web ove erano stati pubblicati i predetti articoli a far data dal
03.06.2013, nonché l'ordine ex art. 210 c.p.c. alle parti convenute di depositare in giudizio tali evidenze, al fine di quantificare i danni subiti e subendi dall'attore, istanze istruttorie tutte ritualmente articolate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 4.05.2020 del giudizio di primo grado e la cui richiesta di ammissione era stata ribadita altresì nella comparsa conclusionale di parte attrice del 4.04.2022.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato come per legge.”
Conclusioni dell'appellata: “1) in principalità: - rigettare l'appello proposto, siccome inammissibile e/o manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
- riconoscere, a favore dell'appellata, ove ritenuti presenti i necessari presupposti, l'indennità per abuso di processo, di cui all'art. 96, comma 3
c.p.c., il cui ammontare potrà essere stabilito in via equitativa;
2) in subordine, - nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di esclusione della scriminante, rigettare la domanda, per totale difetto di prove sul danno allegato e sul nesso eziologico fra condotte censurate e danno o per il mancato superamento della normale soglia di tollerabilità;
3) in estremo subordine: - nella non creduta ipotesi di liquidazione del danno, contenere la somma da corrispondere tenuto conto di quanto detto nella parte motiva, in 5.000 euro. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
, sanitario in servizio presso la Casa di Parte_1
Cura “Villa Mafalda” di Roma, con funzioni di anatomopatologo, aveva convenuto in giudizio , quale direttore responsabile pro Controparte_2 tempore del “Corriere della Sera”, a seguito della pubblicazione di due articoli, entrambi a firma di non convenuto in giudizio, e Parte_2 la quale società editrice del quotidiano, per Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno di immagine ed economico sofferto a seguito della pubblicazione di dichiarazioni della da Controparte_3 considerarsi non corrispondenti a verità e diffamatorie, nonché questa ultima, ex dipendente della struttura sanitaria fino al suo licenziamento;
r.g. n. 3 l'attore aveva anche convenuto la stessa per essere Controparte_3 risarcito dei contenuti diffamatori desumibili dalle dichiarazioni illecite e diffamatorie rese da costei al P.M. della Procura della Repubblica di
Roma, che il 18 febbraio 2013 l'aveva sentita a sommarie informazioni, su quanto accadeva all'interno di Villa Mafalda;
in particolare la convenuta aveva dichiarato che nella clinica venivano eseguiti in convenzione con le assicurazioni “ interventi nei quali viene completamente falsificata la cartella clinica perché vengono indicati tipi d'intervento e patologie di fatti inesistenti, per i quali è prevista la copertura assicurativa, venendo invece posti in essere interventi di chirurgia estetica per i quali non è prevista alcuna copertura assicurativa... il chirurgo che opera e gestisce tale tipo di situazioni è il prof. che opera con la compiacenza di tutta l'equipe Per_1 operatoria ...talvolta accadeva che venissero falsificati anche gli esami istologici così che risultassero necessari interventi .....ebbi un colloquio con in dottor il quale mi riferì che “per quelle cose che vuole il Per_2 dottor ci pensa il dottor “; Per_1 Parte_1 dichiarazioni, poi, mal riportate dall'autore dell'articolo, il giornalista
[...]
, il quale aveva accostato la notizia ad altra relativa alla Parte_3 sanità privata di alcune Case di Cura milanesi;
ed inoltre, anche dopo la archiviazione del procedimento penale per insussistenza del fatto di reato ipotizzato e per cui si procedeva, avrebbe omesso una smentita circostanziata e specifica in ordine alla posizione dell'attore».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: […] “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande di parte attrice;
rigetta la domanda dei convenuti costituiti di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, III comma, cpc;
condanna la parte attrice a rimborsare ai soli convenuti costituiti
( e ), le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 complessivamente in 27.803,10 euro, oltre accessori di legge”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « la aveva riferito, per quanto concerneva il CP_3
, solo delle impressioni, citando solo in maniera fugace e Parte_1 marginale, in particolare, il suo coinvolgimento nella vicenda[…] quanto al giornalista lo stesso aveva riportato con precisione e senza possibilità di fraintendimento le notizie dell'indagine in corso, ed aveva poi in data 24 marzo 2016 successivo riportato, in altro articolo sulla stessa testata, della archiviazione del procedimento».
Il SANTEUSANIO prof. FATTORE ha proposto appello. Pt_1
r.g. n. 4 La e N.Q. DI Controparte_1 Controparte_2
DIRETTORE RESPONSABILE hanno resistito al gravame.
ed il sono restati Controparte_3 Controparte_4 contumaci anche nel presente grado.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 02/07/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene sostanzialmente tre motivi:
1.il primo concerne lo stato almeno di colpevole negligenza della nel riferire quanto dichiarato al P.M., in quanto tale Controparte_3 atteggiamento psicologico era comunque idoneo a fondare un danno ingiusto, e quindi risarcibile, nei confronti del soggetto calunniato;
2.il secondo concerne la posizione del giornalista, e quindi del d.r. della testata e della medesima, di cui si sottolinea la assenza di continenza e di collaborazione con il soggetto incolpato, prima per non avere correttamente riportato la notizia, anche per l'accostamento ad altri noti e piu' gravi fatti coevi, concernenti la sanità privata milanese, e quindi per non avere pubblicato una corretta e completa smentita delle precedenti dichiarazioni contenute nell'articolo in questione dell'anno 2013, in occasione della archiviazione delle indagini nel 2016, in maniera specifica quanto alla posizione del . Parte_1
3.il terzo era relativo alla condanna integrale alle spese di lite dell'attore, che non teneva conto della mancata presentazione dei convenuti nella sede mediativa che aveva preceduto il giudizio.
L'appello è da ritenersi del tutto infondato.
1.Quanto al primo motivo di gravame, concernente la posizione della dichiarante, , si rileva quanto segue. Controparte_3
Le dichiarazioni della appellata che spontaneamente aveva chiesto CP_3 di essere sentita dopo avere appreso dai giornali l'esistenza di indagini penali sulla clinica Villa Mafalda, hanno avuto ad oggetto specifici e puntuali accadimenti, tanto da sollecitare la Procura della Repubblica ad indagini più approfondite;
aveva infatti, quale ex Controparte_3 dipendente della struttura, indicato in dettaglio nome e cognome di pazienti che avevano denunciato all'assicurazione falsi interventi, ricordando esattamente il tipo di intervento del quale costoro avevano beneficiato e r.g. n. 5 quello invece rimborsato dall'assicurazione : ” ... a fronte di un intervento di mastoplatica risulta avere effettuato un intervento di emorroidi ...a fronte di un intervento di ricostruzione del seno risulta aver effettuato un intervento per fistola emorroidaria ...a fronte di un intervento di rinoplastica risulta avere effettuato ...anche mia figlia si è sottoposta a intervento di ricostruzione del seno mentre... nella cartella clinica viene indicata una ragade anale fistolizzata” (tutti fatti specifici in ordine ai quali non si comprende neppure se l'indagine penale si sia effettivamente soffermata, ovvero si sia limitata ai, piu' facilmente accertabili, casi di presunte diagnosi tumorali false).
La convenuta in un unico passaggio riferisce il nome dell'attore: ”..mi
è stato riferito da una persona interna alla clinica che talvolta accadeva che venissero falsificati anche gli esami istologici, così da rendere risultati che facessero rendere necessari interventi chirurgici, in realtà invece non necessari. Ricordo in tal senso un episodio durante il quale ebbi un colloquio con il dottor il quale mi riferì che ultimamente lavorava Per_2 da noi perché voleva stare con la coscienza tranquilla, mi riferì anche “ per quelle cose che vuole il dottor ci pensa il dottor Per_1 Parte_1 che è attualmente l'anatomo-patologo di fiducia del dottor Mi Per_1 riservo di essere più precisa in tal senso….”. Dal complessivo esame delle dichiarazioni in esame, non emergeva alcuna offensività delle parole pronunciate dalla convenuta nei confronti dell'odierno appellante;
costei aveva denunciato fatti specifici di cui aveva diretta conoscenza (i nomi e i cognomi di pazienti e per ognuno le false patologie per le quali aveva ricevuto il rimborso assicurativo e l'operazione estetica effettivamente fruita) e che nella sua personale visione riteneva plausibilmente fonte di responsabilità penale, a cui aggiungeva la confidenza, ricevuta da altro medico (“per quelle cose che vuole il dottor ci pensa il dottor che è attualmente l'anatomo- Per_1 Parte_1 patologo di fiducia del dottor ), precisando però “mi riservo di Per_1 essere più precisa in tal senso”; quindi il coinvolgimento dell'odierno appellante appare espresso in maniera dubitativa e comunque marginale.
Quest'ultima circostanza, in aggiunta al fatto che le dichiarazioni in esame sono state rese in sede di s.i.t. e dunque in un contesto diverso da quello dibattimentale, rivela l'assenza di volontà offensiva nei confronti dell'attore, anche perché la convenuta si era riservata di garantirne la veridicità; infatti “le dichiarazioni basate su impressioni o percezioni soggettive, rese r.g. n. 6 in sede di sommarie informazioni testimoniali all'autorità inquirente, non possono dar luogo a responsabilità per lesione dell'altrui onore o reputazione (Cass. 25619/13)”.
Per tali ragioni il motivo formulato nei confronti di Controparte_3 deve essere considerato infondato.
2. Quanto poi al motivo concernente la posizione del giornalista, e quindi della testata “on line” e del suo direttore, anzitutto, in ordine all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e quindi alla sua pubblicazione, si osserva che lo stesso doveva ben ritenersi sussistente, tenuto conto che
Villa Mafalda è un polo sanitario privato ben noto ed importante a Roma, con un numeroso bacino di utenza.
A ciò si aggiunga che, dall'esame degli articoli allegati dallo stesso attore, si evince la correttezza delle informazioni divulgate dal giornalista;
in particolare l'attore l'11 marzo 2013 risultava effettivamente indagato per truffa ai danni delle assicurazioni e dunque la notizia, riportata dall'articolo del 3 giugno 2013, che il prof. fosse indagato, era da Parte_1 ritenersi vera.
In ordine poi alla continenza di quanto riferito: nel titolo oltre alle parole: “false diagnosi di tumore (fatto per cui si procedeva a seguito delle dichiarazioni della “ è in realtà riportato anche il punto di vista CP_3 della clinica “Villa Mafalda: è insensato” ed ancora “Indagati quattro medici. La clinica: le nostre verifiche sono maniacali”. Nel corpo dello scritto si dà poi atto che le informazioni, rese dalla dipendente della clinica, non hanno avuto conferma dal medico dr. indicato a Persona_3 riscontro di quanto denunciato.
Neppure è condivisibile l'idea di accreditare la falsità dell'informazione solo perché nell'articolo si parla di tumore, false neoplasie, cancro, laddove tali termini sono assenti da tutta la documentazione della Procura della Repubblica (ma scaturenti anche essi dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla , perché l'inesattezza non CP_3 modifica la struttura essenziale dell'informazione, costituita dall'esistenza di indagini penali (seppure per scelta degli inquirenti limitate ad altri e diversi settori di chirurgia) per truffa ai danni delle assicurazioni “per operazioni di chirurgia estetica mascherate come interventi urgenti“ e che avevano imposto “la verifica della correttezza degli esami istologici, recanti diagnosi che imponevano la realizzazione di interventi chirurgici, prospettando, dunque, una situazione di estremo allarme sociale” (come si evince anche dal decreto di archiviazione sub 8) e dunque non comporta r.g. n. 7 alcuna diffamazione, per carenza di veridicità, precisione o continenza della notizia pubblicata, che invece si sono dimostrate sussistenti.
La circostanza che, poi, nella medesima pagina del quotidiano “on line” si desse conto di altre indagini coeve relative alla sanità milanese, non comporta che vi fosse intenzione di accostare i diversi (per contenuto e gravità), fatti oggetto di due distinte indagini, tra loro, ma ne veniva fatta trattazione contemporanea, in due distinti articoli, solo per la comunanza di epoca (della apertura delle inchieste penali, anno 2013) e di oggetto
(ambito sanitario per case di cura private).
Va, infine, notato che, in data 24.03.2016, il medesimo giornalista, sulla stessa testata “on line” del Corriere della Sera aveva pubblicato adeguato articolo in occasione della archiviazione del procedimento penale per truffa assicurativa relativo a “Villa Mafalda”, esponendo con chiarezza che la archiviazione era intervenuta per infondatezza dei fatti di reato in relazione a tutti gli indagati.
Neppure è rilevante il fatto che all'esito della udienza preliminare era stato completamente scagionato dalle Parte_1 accuse (Cass. civ., sez. 3, 18 aprile 2013, n. 9458), anche perché tale notizia, peraltro pubblicata come visto il 24 marzo 2016, era contenuta in un articolo dove si dava ampio risalto alla archiviazione richiesta dal P.M. nei confronti anche dell'attore, e si dava per di piu' anche atto del contenuto di un intercettazione del tutto favorevole alla posizione ed alla immagine dello specifico sanitario, laddove questi dichiarava “di avere trasferito il contenuto delle sue diagnosi nei propri supporti informatici e di essere pronto a consegnare tutto ai Carabinieri“ (doc. 10 attore).
3.Quanto, infine, alla condanna integrale alle spese di lite dell'attore in primo grado, nonostante la mancata presentazione di tutti i convenuti in sede mediativa, si osserva che tale elemento deve essere tenuto presente e valutato al momento della liquidazione ed attribuzione delle spese di lite dal giudicante, ma non impone una necessaria compensazione a danno della parte non comparsa nella sede mediativa (trattandosi di comportamento valutabile a livello probatorio quale elemento di prova ex art.116 c.p.c., e non già per fondare una responsabilità, eventualmente aggravata, per le spese del processo).
Le richieste istruttorie dell'appellante, infine, alla luce di quanto sopra indicato, e del rigetto del gravame sull'an della pretesa, concernendo i criteri per la determinazione del risarcimento (diffusività delle notizie) divengono irrilevanti ed assorbite.
r.g. n. 8 § 1. — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda oggetto della presente controversia.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
N.Q. DI DIRETTORE RESPONSABILE, e di
[...] CP_3
, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui
[...] in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati costituiti delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 15.000,00 complessivi per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
FATTORE di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9